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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13463/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Svizzera avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Messina ha riformato in parte la condanna del locale Tribunale assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 47-ter

I. n. 345 del 1975 per la particolare tenuità del fatto; dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. per mancanza di querela e confermando la condanna nel resto, in relazione al rato di cui all'art. 387-bis cod. pen. con rideterminazione della pena per quest'ultima in mesi sei di reclusione.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito indicati.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico motivo di ricorso deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, connma 1, cod. proc. pen. in quanto al difensore dell'imputato era stata omessa la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

4. [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen., per avere la Corte di appello del tutto omesso di argomentare in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità indicata al delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen. anche in ragione dell'avvenuta riqualificazione della violazione di domicilio da aggravata a semplice.

4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non ha accolto la richiesta di sospensione condizionale della pena senza tenere conto che la ricorrente è incensurata e aveva ripreso i rapporti con la persona offesa, tanto che questa non aveva sporto alcuna querela.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Dalla lettura degli atti, consentita in questa sede in ragione della natura processuale dell'eccezione proposta, risulta che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] già in primo grado e avesse proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato il suo assistito.

Il decreto di citazione a giudizio in appello, però, è stato erroneamente notificato, per l'imputato, non all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], indicato quale suo difensore di fiducia, mentre, invece, era il solo difensore di [OSCURATO:PERSONA] cioè dell'imputata del reato di cui Rosta era persona offesa.Nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], svolta dinanzi alla Corte di appello di Messina in forma non partecipata, si dà atto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è difensore di fiducia di entrambi gli imputati - in posizioni per di più di reciproco conflitto - e risulta che le conclusioni sono solo di questi.

Al contrario, nell'intestazione della sentenza della Corte di appello, in questa sede impugnata, si indica [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce di questi elementi di fatto il ricorso deve essere accolto in quanto, anche se la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata definita con una pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto, egli, attraverso il proprio difensore, comunque è portatore dell'interesse ad ottenere una sentenza con una formula più ampia in quanto con l'atto di appello aveva chiesto sia l'annullamento della pronuncia di primo grado perché pronunciata per fatto diverso da quello contestato, sia l'assoluzione per avere agito Rosta in stato di necessità.

D'altra parte, l'art. 651-bis cod. proc. pen. prevede che la pronuncia emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., una volta che sia divenuta irrevocabile, assume efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, tanto da rendere sussistente l'interesse, ai fini del presente ricorso, ad una decisione ampiamente liberatoria (Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, P., Rv. 277847). 2.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2.1. Il primo motivo, riguardante la mancata applicazione all'art. 131-bis cod. pen., deve essere rigettato.

Sebbene la Corte distrettuale non abbia richiamato espressamente la causa di non punibilità invocata nell'atto di appello, già rigettata dal giudice di primo grado, con motivazione implicita ma completa, la sentenza impugnata ha operato una valutazione complessiva della condotta criminosa della ricorrente tale, dunque, da escludere, la sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen.

Nella specie la ricorrente, infatti, oltre a commettere la violazione del domicilio del marito, per il quale questi non ha inteso sporgere querela, e averlo aggredito, si era resa responsabile di una duplice trasgressione dell'art. 387 -bis cod. pen., introdotto proprio al fine di presidiare la corretta ottemperanza delle misure cautelari non custodiali poste a tutela delle persone offese.

L'art. 131-bis, connma 3, cod. pen. non consente di applicare la causa di non punibilità a favore di chi, come nella specie, abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, con ciò intendendosi che allorché il soggetto agente violi più volte la stessa o diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio, egli non può beneficiare della menzionata causa di non punibilità in quanto essa impone una valutazione complessiva del fatto, per come esso si articola, senza provvedere ad una sua parcellizzazione che, in astratto, potrebbe rendere i singoli segmenti di per sé non gravi (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.

La Corte di appello, con puntuale motivazione, con la quale il ricorso non si confronta minimamente, ha escluso che l'imputata potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena per il delitto per il quale è stata condannata, Non assume alcuna valenza la circostanza che la ricorrente sia incensurata o che la persona offesa del delitto a lei contestato non abbia presentato querela per il delitto di violazione di domicilio che, al contrario, potrebbe essere valutato come elemento di ulteriore gravità della condotta, in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha dato prova dell' incapacità di rispettare le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, anche a costo di commettere ulteriori violazioni, ancorché non procedibili, e non ha offerto elementi oggettivi per ritenere che si asterrà in futuro dal commettere medesime condotte.

3. In conclusione, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per il giudizio, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato con condanna di questa al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Messina per il giudizio.

Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Svizzera avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Messina ha riformato in parte la condanna del locale Tribunale assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 47-ter I. n. 345 del 1975 per la particolare tenuità del fatto; dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. per mancanza di querela e confermando la condanna nel resto, in relazione al rato di cui all'art. 387-bis cod. pen. con rideterminazione della pena per quest'ultima in mesi sei di reclusione. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito indicati. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo di ricorso deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, connma 1, cod. proc. pen. in quanto al difensore dell'imputato era stata omessa la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen., per avere la Corte di appello del tutto omesso di argomentare in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità indicata al delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen. anche in ragione dell'avvenuta riqualificazione della violazione di domicilio da aggravata a semplice. 4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non ha accolto la richiesta di sospensione condizionale della pena senza tenere conto che la ricorrente è incensurata e aveva ripreso i rapporti con la persona offesa, tanto che questa non aveva sporto alcuna querela. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Dalla lettura degli atti, consentita in questa sede in ragione della natura processuale dell'eccezione proposta, risulta che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] già in primo grado e avesse proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato il suo assistito. Il decreto di citazione a giudizio in appello, però, è stato erroneamente notificato, per l'imputato, non all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], indicato quale suo difensore di fiducia, mentre, invece, era il solo difensore di [OSCURATO:PERSONA] cioè dell'imputata del reato di cui Rosta era persona offesa.Nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], svolta dinanzi alla Corte di appello di Messina in forma non partecipata, si dà atto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è difensore di fiducia di entrambi gli imputati - in posizioni per di più di reciproco conflitto - e risulta che le conclusioni sono solo di questi. Al contrario, nell'intestazione della sentenza della Corte di appello, in questa sede impugnata, si indica [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di questi elementi di fatto il ricorso deve essere accolto in quanto, anche se la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata definita con una pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto, egli, attraverso il proprio difensore, comunque è portatore dell'interesse ad ottenere una sentenza con una formula più ampia in quanto con l'atto di appello aveva chiesto sia l'annullamento della pronuncia di primo grado perché pronunciata per fatto diverso da quello contestato, sia l'assoluzione per avere agito Rosta in stato di necessità. D'altra parte, l'art. 651-bis cod. proc. pen. prevede che la pronuncia emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., una volta che sia divenuta irrevocabile, assume efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, tanto da rendere sussistente l'interesse, ai fini del presente ricorso, ad una decisione ampiamente liberatoria (Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, P., Rv. 277847). 2.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. Il primo motivo, riguardante la mancata applicazione all'art. 131-bis cod. pen., deve essere rigettato. Sebbene la Corte distrettuale non abbia richiamato espressamente la causa di non punibilità invocata nell'atto di appello, già rigettata dal giudice di primo grado, con motivazione implicita ma completa, la sentenza impugnata ha operato una valutazione complessiva della condotta criminosa della ricorrente tale, dunque, da escludere, la sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. Nella specie la ricorrente, infatti, oltre a commettere la violazione del domicilio del marito, per il quale questi non ha inteso sporgere querela, e averlo aggredito, si era resa responsabile di una duplice trasgressione dell'art. 387 -bis cod. pen., introdotto proprio al fine di presidiare la corretta ottemperanza delle misure cautelari non custodiali poste a tutela delle persone offese. L'art. 131-bis, connma 3, cod. pen. non consente di applicare la causa di non punibilità a favore di chi, come nella specie, abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, con ciò intendendosi che allorché il soggetto agente violi più volte la stessa o diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio, egli non può beneficiare della menzionata causa di non punibilità in quanto essa impone una valutazione complessiva del fatto, per come esso si articola, senza provvedere ad una sua parcellizzazione che, in astratto, potrebbe rendere i singoli segmenti di per sé non gravi (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. La Corte di appello, con puntuale motivazione, con la quale il ricorso non si confronta minimamente, ha escluso che l'imputata potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena per il delitto per il quale è stata condannata, Non assume alcuna valenza la circostanza che la ricorrente sia incensurata o che la persona offesa del delitto a lei contestato non abbia presentato querela per il delitto di violazione di domicilio che, al contrario, potrebbe essere valutato come elemento di ulteriore gravità della condotta, in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha dato prova dell' incapacità di rispettare le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, anche a costo di commettere ulteriori violazioni, ancorché non procedibili, e non ha offerto elementi oggettivi per ritenere che si asterrà in futuro dal commettere medesime condotte. 3. In conclusione, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per il giudizio, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato con condanna di questa al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Messina per il giudizio. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese proce
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