CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 26878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2020 la Corte di appello di Genova confermava la decisione con la quale il Tribunale di Genova, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati previsti dagli artt.474 e 648 cod. pen., ma riduceva la pena inflitta dal primo giudice.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di ufficio, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di due motivi. 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 157 e 179 cod. proc. pen.) in relazione alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata presso il difensore d'ufficio e non già presso il domicilio dichiarato dall'imputato. 2.2. Violazione di norme penali sostanziali (artt. 62 bis, 69 e 99 cod. pen.) in ordine all'espresso giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica, rispetto alla quale l'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen., è stata ritenuta prevalente: è stata così indebitamente spezzata l'unitarietà del giudizio di bilanciamento fra circostanze e la prevalenza dell'attenuante "forte" avrebbe imposto una ulteriore riduzione della pena anche per il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa, ribadendo le proprie argomentazioni e richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e assorbente motivo in rito è fondato. 2. E' noto che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Risulta dal fascicolo processuale che il domicilio ritualmente dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nella fase delle indagini (in Casavatore, [OSCURATO:PERSONA] n. 261) divenne inidoneo, risultando l'imputato irreperibile. Conseguentemente la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato presso lo studio del difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito.Nella p.e.c. inviata al difensore la causale fu erroneamente indicata con riferimento al "domicilio eletto", circostanza che integra una mera irregolarità (in proposito v. Sez. 2, n. 52274 del 26/10/2017, Agostinelli, Rv. 271377). Tuttavia, dagli atti risulta che l'imputato non presenziò ad alcuna udienza nel giudizio di primo grado e fu dichiarato assente, così come nel giudizio di appello; egli fu sempre assistito e rappresentato dal difensore d'ufficio, lo stesso che ha proposto il ricorso in esame. 3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recentissima pronuncia (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], in corso di massimazione), hanno ribadito il principio espresso nella sentenza Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420), evidenziando che, ai fini della legittimità della dichiarazione di assenza, la ritualità della notifica sostitutiva al difensore non è di per sé sufficiente, in mancanza di un reale contatto informativo con l'assistito non solo al momento della nomina, ma per tutto il decorso processuale, cosicché non è possibile dichiarare l'assenza se non vi è certezza della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato: «la mancata presenza in udienza può, infatti, costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto», espressa con condotte positive rispetto alle quali è necessario un accertamento in fatto. Nel caso di specie detto accertamento è mancato e pertanto non vi sono elementi per ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di citazione per il giudizio di appello, a seguito del gravame proposto dal difensore d'ufficio. 4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte territoriale per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte