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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16215/2026

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eppe Mazzotta.ricorrentecontrorappresentante pro tempore.intimatoavverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 10256/2023pubblicata in data 11/12/2023, n. r.g. 2627/2022.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno25/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona della SostitutaProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] srl dideterminati importi a titolo retributivo e che il curatore del fallimento li avevaNumero registro generale 414/2024Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 16215/2026Data pubblicazione 25/05/2026ammessi al passivo fallimentare soltanto al netto delle ritenute previdenzialie con esclusione del t.f.r.Lamentava che il Giudice delegato avesse dichiarato esecutivo lo statopassivo predisposto dal curatore.Pertanto proponeva opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunalefallimentare di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione al passivo dei suoicrediti per le ulteriori somme di euro 6.243,92 a titolo di retribuzioni e di euro22.718,45 a titolo di t.f.r.2.- Costituitosi il contraddittorio, il curatore fallimentare eccepiva che ilt.f.r. non era dovuto, in quanto il rapporto di lavoro non era cessato, ma alcontrario era continuato con [OSCURATO:PERSONA] in virtù di cessione del ramod’azienda.3.- Con il decreto in epigrafe il Tribunale, in parziale accoglimentodell’opposizione, ammetteva l’opponente allo stato passivo del fallimento, invia privilegiata ex art. 2751 bis c.c., per l’ulteriore importo di euro 830,20 atitolo di crediti retributivi, fermo restando l’esclusione del credito per t.f.r.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione ilTribunale affermava:a) le buste paga e le dichiarazioni dei redditi della lavoratrice sono proveidonee a dimostrare l’an debeatur dell’obbligo contributivo in capo aldatore di lavoro; tuttavia per il quantum va considerato che la pretesadell’opponente non si riferisce all’intero anno, ma solo a specifici mesidegli anni 2016 e 2017, sicché, escludendo la quota di contributi acarico della lavoratrice, sulla base dei predetti documenti può esserericonosciuto soltanto il credito retributivo di euro 830,20;b) quanto al t.f.r., la prassi giudiziaria di ammettere anche questo creditoal passivo fallimentare deve essere rivista in applicazione del principiodi diritto affermato da Cass. ord. n. 5376/2020, Cass. n. 4897/2021 eCass. n. 23775/2018, secondo cui il credito non sussiste qualora ilrapporto di lavoro non sia cessato, ma al contrario proseguito con ilcessionario del ramo d’azienda dell’impresa fallita;c) non può applicarsi l’art. 47 L. n. 428/1990 nella sua attualeformulazione, entrata in vigore soltanto il 15/07/2022 quindi dopo i fattiNumero registro generale 414/2024Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 16215/2026Data pubblicazione 25/05/2026di causa (la cessione del ramo d’azienda è avvenuta a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non è applicabile retroattivamente;d) nella formulazione anteriore la norma, quale fatto costitutivo del dirittodi credito del lavoratore, richiedeva l’omologazione del concordato aifini dell’immediata esigibilità del t.f.r., ma nella specie taleomologazione non è intervenuta.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato ad un motivo.5.- [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione è rimasto intimato.6.- Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienza.7.- Il P.G. ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto delricorso.8.- Alla pubblica udienza non è comparso il difensore della ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 105 L. fall., 47L. n. 428/1990 e 2112 c.c. per avere il Tribunale escluso la sussistenza delfatto costitutivo del diritto al t.f.r., rappresentato dalla cessazione delrapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa cedente, poi dichiarata fallita.Deduce che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che, nel caso in esame,era intervenuto un concordato preventivo, con scopo prevalentementeliquidatorio, tanto che il Tribunale fallimentare aveva disposto la vendita delcompendio aziendale ex art. 163 bis L. fall. e la società acquirente lo avevaacquistato escludendo espressamente i debiti aziendali sorti prima dellavendita, ivi inclusi i debiti relativi ai dipendenti, che aveva assunto ex novo,in deroga all’art. 2112 c.c., come consentito dall’art. 47 L. n. 428/1990.

Infineaggiunge che a seguito della mancata omologazione del piano concordatario,era intervenuta la dichiarazione di fallimento della cedente.Il motivo è infondato.Come ammette la ricorrente, la fattispecie in esame è regolata dall’art. 47,co. 4 bis, L. n. 428/1990.

Con tale norma, nella formulazione vigente alla datadel 31/01/2019 (è invece inapplicabile ratione temporis la nuova formulazionedella norma, introdotta dall’art. 368 d.lgs. n. 14/2019, entrata in vigore ilNumero registro generale 414/2024Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 16215/2026Data pubblicazione 25/05/202615/07/2022 e non retroattiva: Cass. ord. n. 21676/2025; Cass. n.31338/2024; Cass.

S.U. n. 8504/2021), il legislatore disponeva:“4-bis.

Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento,anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trovaapplicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimoqualora il trasferimento riguardi aziende:a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensidell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensidel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o dimancata cessazione dell'attività.b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della proceduradi concordato preventivo;b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazionedei debiti”.Il legislatore assegnava quindi alle parti sociali l’ “amministrazione” dellaregola legale circa le condizioni di lavoro, ma ferma restando la continuità delrapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario (art. 2112 c.c.).

Quindi era(ed è) in ogni caso rilevante l’accordo sindacale, al quale il legislatore delegail potere di modulare nel modo ritenuto più opportuno le tutele e le garanziealtrimenti offerte in senso inderogabile dall’art. 2112 c.c.Nel caso di specie la ricorrente neppure deduce se fosse intervenutol’accordo sindacale e, soprattutto, quale fosse il suo contenuto.Ne deriva che, in mancanza di accordo sindacale, trova applicazione in tuttala sua precettività l’art. 2112 c.c., sicché il rapporto di lavoro deve ritenersiproseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario.

Intal senso è certamente inopponibile ai lavoratori il contratto con cui ilcessionario ha acquisito l’azienda dal fallimento e, in particolare, la clausolanegoziale in virtù della quale il cessionario non avrebbe acquisito i debitianteriori per quote di t.f.r.Quindi la decisione impugnata è conforme a diritto: non essendo ancoracessato l’unico rapporto di lavoro, trasferito ex lege al cessionario (art. 2112c.c.), il credito relativo al t.f.r. non è ancora divenuto esigibile e pertanto nonpuò essere ammesso al passivo fallimentare del cedente (in termini suNumero registro generale 414/2024Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 16215/2026Data pubblicazione 25/05/2026identiche fattispecie v.

Cass. ord. n. 32876/2025 e Cass. ord. n. 32882/2025).Peraltro, a differenza di quanto previsto dall’art. 47, co. 5, L. n. 428 cit.,nella fattispecie regolata dal co. 4 bis dello stesso art. 47 l’accordo sindacalepuò prevedere soltanto deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni dilavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.In tal senso si è già pronunziata questa Corte (Cass. ord. n. 23499/2024),che ha pure precisato come la locuzione, contenuta del predetto co. 4-bis,"Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, ancheparziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazionenei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta inconformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dellostesso ha fornito la Corte di giustizia (sentenza 11 giugno 2009, in causa C-561/07) all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti dellaRepubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE: gli accordisindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti delcedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possonodisporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa (Cass. n.10414/2020).Al caso in esame neppure può applicarsi l’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990 –norma ai sensi della quale sarebbe effettivamente possibile escludere del tuttol’art. 2112 c.c. – per la medesima ragione sopra vista, poiché anche in talcaso è necessario un accordo sindacale, nella specie neppure dedotto.Infine, non può accedersi alla tesi difensiva della ricorrente, secondo cui ilconcordato preventivo nel caso in esame avrebbe avuto una finalitàliquidatoria.

Si tratta di una questione del tutto nuova e comunque implica unaccertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e, quindi,interdetto in sede di legittimità.Quindi non resta che ribadire il seguente principio di diritto: in tema diinsinuazione allo stato passivo, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto dicessione anteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR dellavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile di ammissione al concorso,poiché esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamentoannuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva delrapporto di lavoro (Cass. ord. n. 31338/2024; Cass. ord. n. 5376/2020).Numero registro generale 414/2024Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 16215/2026Data pubblicazione 25/05/2026Su questo principio non incide la diversa questione dell’esatta naturagiuridica dei versamenti delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art.1, commi 755 - 757, della legge n. 296/2006 (attualmente pendente dinanzialle sezioni unite di questa Corte in virtù dell’ampia ordinanza interlocutorian. 25175/2025), di cui peraltro non vi è traccia nella sentenza impugnata:pure ammessa in ipotesi la natura retributiva (in tal senso Cass. ord. n.10082/2025) piuttosto che previdenziale (in tal senso Cass. n. 25035/2023),comunque, alla luce della disciplina ratione temporis vigente, il t.f.r. non èesigibile prima della cessazione del rapporto di lavoro (rimasto unico) pressoil cessionario e quindi il relativo credito non è ammissibile al passivo delfallimento del cedente.2.- Nulla va disposto sulle spese, poiché il Fallimento è rimasto intimato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data25/03/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppe Mazzotta.ricorrentecontrorappresentante pro tempore.intimatoavverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 10256/2023pubblicata in data 11/12/2023, n. r.g. 2627/2022.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno25/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona della SostitutaProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] srl dideterminati importi a titolo retributivo e che il curatore del fallimento li avevaNumero registro generale 414/2024Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 16215/2026Data pubblicazione 25/05/2026ammessi al passivo fallimentare soltanto al netto delle ritenute previdenzialie con esclusione del t.f.r.Lamentava che il Giudice delegato avesse dichiarato esecutivo lo statopassivo predisposto dal curatore.Pertanto proponeva opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunalefallimentare di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione al passivo dei suoicrediti per le ulteriori somme di euro 6.243,92 a titolo di retribuzioni e di euro22.718,45 a titolo di t.f.r.2.- Costituitosi il contraddittorio, il curatore fallimentare eccepiva che ilt.f.r. non era dovuto, in quanto il rapporto di lavoro non era cessato, ma alcontrario era continuato con [OSCURATO:PERSONA] in virtù di cessione del ramod’azienda.3.- Con il decreto in epigrafe il Tribunale, in parziale accoglimentodell’opposizione, ammetteva l’opponente allo stato passivo del fallimento, invia privilegiata ex art. 2751 bis c.c., per l’ulteriore importo di euro 830,20 atitolo di crediti retributivi, fermo restando l’esclusione del credito per t.f.r.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione ilTribunale affermava:a) le buste paga e le dichiarazioni dei redditi della lavoratrice sono proveidonee a dimostrare l’an debeatur dell’obbligo contributivo in capo aldatore di lavoro; tuttavia per il quantum va considerato che la pretesadell’opponente non si riferisce all’intero anno, ma solo a specifici mesidegli anni 2016 e 2017, sicché, escludendo la quota di contributi acarico della lavoratrice, sulla base dei predetti documenti può esserericonosciuto soltanto il credito retributivo di euro 830,20;b) quanto al t.f.r., la prassi giudiziaria di ammettere anche questo creditoal passivo fallimentare deve essere rivista in applicazione del principiodi diritto affermato da Cass. ord. n. 5376/2020, Cass. n. 4897/2021 eCass. n. 23775/2018, secondo cui il credito non sussiste qualora ilrapporto di lavoro non sia cessato, ma al contrario proseguito con ilcessionario del ramo d’azienda dell’impresa fallita;c) non può applicarsi l’art. 47 L. n. 428/1990 nella sua attualeformulazione, entrata in vigore soltanto il 15/07/2022 quindi dopo i fattiNumero registro generale 414/2024Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 16215/2026Data pubblicazione 25/05/2026di causa (la cessione del ramo d’azienda è avvenuta a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non è applicabile retroattivamente;d) nella formulazione anteriore la norma, quale fatto costitutivo del dirittodi credito del lavoratore, richiedeva l’omologazione del concordato aifini dell’immediata esigibilità del t.f.r., ma nella specie taleomologazione non è intervenuta.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato ad un motivo.5.- [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione è rimasto intimato.6.- Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienza.7.- Il P.G. ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto delricorso.8.- Alla pubblica udienza non è comparso il difensore della ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 105 L. fall., 47L. n. 428/1990 e 2112 c.c. per avere il Tribunale escluso la sussistenza delfatto costitutivo del diritto al t.f.r., rappresentato dalla cessazione delrapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa cedente, poi dichiarata fallita.Deduce che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che, nel caso in esame,era intervenuto un concordato preventivo, con scopo prevalentementeliquidatorio, tanto che il Tribunale fallimentare aveva disposto la vendita delcompendio aziendale ex art. 163 bis L. fall. e la società acquirente lo avevaacquistato escludendo espressamente i debiti aziendali sorti prima dellavendita, ivi inclusi i debiti relativi ai dipendenti, che aveva assunto ex novo,in deroga all’art. 2112 c.c., come consentito dall’art. 47 L. n. 428/1990. Infineaggiunge che a seguito della mancata omologazione del piano concordatario,era intervenuta la dichiarazione di fallimento della cedente.Il motivo è infondato.Come ammette la ricorrente, la fattispecie in esame è regolata dall’art. 47,co. 4 bis, L. n. 428/1990. Con tale norma, nella formulazione vigente alla datadel 31/01/2019 (è invece inapplicabile ratione temporis la nuova formulazionedella norma, introdotta dall’art. 368 d.lgs. n. 14/2019, entrata in vigore ilNumero registro generale 414/2024Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 16215/2026Data pubblicazione 25/05/202615/07/2022 e non retroattiva: Cass. ord. n. 21676/2025; Cass. n.31338/2024; Cass. S.U. n. 8504/2021), il legislatore disponeva:“4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento,anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trovaapplicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimoqualora il trasferimento riguardi aziende:a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensidell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensidel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o dimancata cessazione dell'attività.b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della proceduradi concordato preventivo;b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazionedei debiti”.Il legislatore assegnava quindi alle parti sociali l’ “amministrazione” dellaregola legale circa le condizioni di lavoro, ma ferma restando la continuità delrapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario (art. 2112 c.c.). Quindi era(ed è) in ogni caso rilevante l’accordo sindacale, al quale il legislatore delegail potere di modulare nel modo ritenuto più opportuno le tutele e le garanziealtrimenti offerte in senso inderogabile dall’art. 2112 c.c.Nel caso di specie la ricorrente neppure deduce se fosse intervenutol’accordo sindacale e, soprattutto, quale fosse il suo contenuto.Ne deriva che, in mancanza di accordo sindacale, trova applicazione in tuttala sua precettività l’art. 2112 c.c., sicché il rapporto di lavoro deve ritenersiproseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario. Intal senso è certamente inopponibile ai lavoratori il contratto con cui ilcessionario ha acquisito l’azienda dal fallimento e, in particolare, la clausolanegoziale in virtù della quale il cessionario non avrebbe acquisito i debitianteriori per quote di t.f.r.Quindi la decisione impugnata è conforme a diritto: non essendo ancoracessato l’unico rapporto di lavoro, trasferito ex lege al cessionario (art. 2112c.c.), il credito relativo al t.f.r. non è ancora divenuto esigibile e pertanto nonpuò essere ammesso al passivo fallimentare del cedente (in termini suNumero registro generale 414/2024Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 16215/2026Data pubblicazione 25/05/2026identiche fattispecie v. Cass. ord. n. 32876/2025 e Cass. ord. n. 32882/2025).Peraltro, a differenza di quanto previsto dall’art. 47, co. 5, L. n. 428 cit.,nella fattispecie regolata dal co. 4 bis dello stesso art. 47 l’accordo sindacalepuò prevedere soltanto deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni dilavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.In tal senso si è già pronunziata questa Corte (Cass. ord. n. 23499/2024),che ha pure precisato come la locuzione, contenuta del predetto co. 4-bis,"Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, ancheparziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazionenei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta inconformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dellostesso ha fornito la Corte di giustizia (sentenza 11 giugno 2009, in causa C-561/07) all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti dellaRepubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE: gli accordisindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti delcedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possonodisporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa (Cass. n.10414/2020).Al caso in esame neppure può applicarsi l’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990 –norma ai sensi della quale sarebbe effettivamente possibile escludere del tuttol’art. 2112 c.c. – per la medesima ragione sopra vista, poiché anche in talcaso è necessario un accordo sindacale, nella specie neppure dedotto.Infine, non può accedersi alla tesi difensiva della ricorrente, secondo cui ilconcordato preventivo nel caso in esame avrebbe avuto una finalitàliquidatoria. Si tratta di una questione del tutto nuova e comunque implica unaccertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e, quindi,interdetto in sede di legittimità.Quindi non resta che ribadire il seguente principio di diritto: in tema diinsinuazione allo stato passivo, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto dicessione anteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR dellavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile di ammissione al concorso,poiché esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamentoannuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva delrapporto di lavoro (Cass. ord. n. 31338/2024; Cass. ord. n. 5376/2020).Numero registro generale 414/2024Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 16215/2026Data pubblicazione 25/05/2026Su questo principio non incide la diversa questione dell’esatta naturagiuridica dei versamenti delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art.1, commi 755 - 757, della legge n. 296/2006 (attualmente pendente dinanzialle sezioni unite di questa Corte in virtù dell’ampia ordinanza interlocutorian. 25175/2025), di cui peraltro non vi è traccia nella sentenza impugnata:pure ammessa in ipotesi la natura retributiva (in tal senso Cass. ord. n.10082/2025) piuttosto che previdenziale (in tal senso Cass. n. 25035/2023),comunque, alla luce della disciplina ratione temporis vigente, il t.f.r. non èesigibile prima della cessazione del rapporto di lavoro (rimasto unico) pressoil cessionario e quindi il relativo credito non è ammissibile al passivo delfallimento del cedente.2.- Nulla va disposto sulle spese, poiché il Fallimento è rimasto intimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data25/03/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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