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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 16779/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino dell'8 gennaio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (vendita di tre dosi di cocaina del peso complessivo di gr. 2,2 al prezzo di euro 105 - in Torino il 6 gennaio 2021 - con la recidiva specifica infra- quinquennale).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'entità della riduzione di pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Relativamente alla censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alle modalità del fatto e ai precedenti penali, fattori idonei a presumere che l'attività illecita non potesse ritenersi sporadica ed occasionale; in t particolare, si è logicamente evidenziato che l'acquirente aveva dichiarato di aver acquistato abitualmente sostanza dal Diouf da circa quattro mesi, previo contatto telefonico con lui e che l'imputato era gravato di un precedente penale analogo e che era stata emessa nei suoi confronti una pronunzia per non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen..

Il ricorrente si limita a prospettare elementi della fattispecie che l'organo giudi- cante ha considerato di scarsa rilevanza, con motivazione logica ed immune da cen- sure.

1.2. Quanto all'entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, va premesso che, nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100).

Inoltre, non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze atte- nuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che con- tinuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332).

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie la Corte territoriale ha logicamente condiviso la decisione del Tribunale circa l'entità della riduzione da rico- noscere per le attenuanti generiche, alla luce del precedente penale.

Il ricorrente si limita a formulare una critica del tutto generica alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza però riuscire a scalfire la valenza delle argomenta- zioni rese dalla Corte di merito.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sposi o e..„ A.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino dell'8 gennaio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (vendita di tre dosi di cocaina del peso complessivo di gr. 2,2 al prezzo di euro 105 - in Torino il 6 gennaio 2021 - con la recidiva specifica infra- quinquennale). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'entità della riduzione di pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Relativamente alla censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alle modalità del fatto e ai precedenti penali, fattori idonei a presumere che l'attività illecita non potesse ritenersi sporadica ed occasionale; in t particolare, si è logicamente evidenziato che l'acquirente aveva dichiarato di aver acquistato abitualmente sostanza dal Diouf da circa quattro mesi, previo contatto telefonico con lui e che l'imputato era gravato di un precedente penale analogo e che era stata emessa nei suoi confronti una pronunzia per non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.. Il ricorrente si limita a prospettare elementi della fattispecie che l'organo giudi- cante ha considerato di scarsa rilevanza, con motivazione logica ed immune da cen- sure. 1.2. Quanto all'entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, va premesso che, nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100). Inoltre, non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze atte- nuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che con- tinuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie la Corte territoriale ha logicamente condiviso la decisione del Tribunale circa l'entità della riduzione da rico- noscere per le attenuanti generiche, alla luce del precedente penale. Il ricorrente si limita a formulare una critica del tutto generica alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza però riuscire a scalfire la valenza delle argomenta- zioni rese dalla Corte di merito. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sposi o e..„ A.
Sentenza Cassazione n. 16779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris