CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26085/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1969;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Bari;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dr. LUIGIGIORDANO che ha concluso riportandosi alla memoria scritta nella quale hachiesto l'annullamento della la sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] alle doglianze relative alla qualificazione giuridica del fatto e allamancata assoluzione per il reato di cui al capo a15); il rigetto dei ricorsi diCampanaro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e MarsalaVincenzo.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso,[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] chesi è riportato a tutti i motivi di ricorso e alla memoria depositata chiedendonel'accoglimento, [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato al ricorso chiedendonel'accoglimento, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di motivazione in terminidi contraddittorietà e manifesta illogicità. Si fa riferimento al capo a1),sottolineandosi che il giudizio di responsabilità troverebbe fondamento solo suuna intercettazione. Si sostiene, in particolare, che non sarebbe identificabile conl'imputato il [OSCURATO:PERSONA] menzionato dai due interlocutori della conversazione, comeconsegnatario di droga, e che in ragione di ciò, in fase cautelare sarebbe stataesclusa ogni riconducibilità della vicenda all'imputato. Si confuta la tesi dellacorte per la quale l'attribuzione del fatto, superando il giudicato cautelareintervenuto, sarebbe sorretta da una circostanza nuova, quale que3lla costituitadalle intervenute dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che sarebbe senzasenso valorizzare, atteso che i fatti ascritti sono del 2007 mentre lo stessocollaboratore avrebbe conosciuto l'imputato solo nel 2011. Si sostiene poi, che ilriferimento, da parte del collaboratore, ad una cessione cui egli avrebbeassistito, effettuata dall'imputato, avrebbe perso valenza probatoria in sededibattimentale come emergerebbe dall'esame dello stesso. Ma soprattutto,rileverebbe il dato cronologico prima citato. Neppure sarebbe condivisibile ilrilievo con cui la corte esclude la riconduzione del nome [OSCURATO:PERSONA], di cui allaconversazione valorizzata, ad altro soggetto individuabile in [OSCURATO:PERSONA], inragione del fatto che costui sarebbe stato assolto. Piuttosto, costui sarebbenipote di [OSCURATO:PERSONA], uno dei due interlocutori della conversazione, esarebbe per lui intervenuta una dichiarazione di prescrizione per una fattispecieex articolo 73 quinto comma del DPR 309/90, sovrapponibile con la condottadescritta nel capo in discussione. E peraltro, quel [OSCURATO:PERSONA] di cui alla conversazionein parola è definito dai conversanti ragazzo ed è più giovane di circa vent'annirispetto all'imputato. Da qui l'illogicità della conclusione. Si contesta anche lavalorizzazione dell'uso di un'auto da parte dell'imputato, dotata di undoppiofondo, che potrebbe custodire anche, secondo la corte, della droga. Sitratta in realtà di auto appartenente piuttosto al parco auto dei [OSCURATO:PERSONA]. Ecomunque, quella vettura non era in uso esclusivo dell'imputato, come si ricavadalla scheda personale ed era utilizzata in una attività lecita che l’imputatoespletava per conto di [OSCURATO:PERSONA]. L'auto stessa era costantemente monitorata dagliinvestigatori, con GPS.2. Con il secondo motivo, sempre relativo al capo a1), si deduce laviolazione dell'articolo 73 comma cinque del d.p.r. numero 309 del 1990.Rispetto alla condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], che riguarderebbe la consegna di uncampione di cocaina nel contesto di un accordo per la compravendita di 2 kg dicocaina, si contesta la mancata qualificazione ex articolo 73 comma quinto dellacondotta ascritta, esclusa dalla Corte sulla base di un mero automatismo, per cuil'accordo di compravendita risulterebbe ormai giudizialmente accertato equalificato ai sensi dell'articolo 73 commi uno e due e come tale, quindi,andrebbe qualificato nei confronti dell'imputato. Si osserva però che il giudicatoinerente l'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attiene appunto solo ad un segmento dellacomplessiva vicenda, come tale distinto dal segmento attribuito all'imputato3. Il terzo motivo, relativo al capo a15), riguarda il vizio della mancanza dimotivazione. Si osserva che, intervenuta per tale capo sentenza di non doversiprocedere, perché il reato è estinto per prescrizione, si era chiesto con motivoautonomo l'assoluzione piena ma la corte d'appello avrebbe omesso in propositoogni motivazione.4. Riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è proposto pervizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della sua penaleresponsabilità in ordine al capo a2). Si contesta la ricostruzione dellaconversazione su cui è basato il giudizio di responsabilità, ed inerente dueinterlocutori che farebbero riferimento all'imputato per l'acquisizione da partesua di droga. Si contesta, ai fini della sua identificazione, la valorizzazione di attidel processo che sarebbero dimostrativi di una costante attività dell'imputatonell'ambito di traffici di droga, così come operata dai giudici, al fine di fondare ilgiudizio di responsabilità alla luce dell'intercettazione precedentemente detta. Inrealtà, gli atti del processo valorizzati dalla corte smentirebbero l'assuntoricostruttivo della corte medesima in ordine alla intercettazione, siccomemancherebbe un rapporto diretto tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].come invece si vorrebbe ritenere da parte della corte, perché le attività diindagine dimostrerebbero rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con altro [OSCURATO:PERSONA]; si aggiungeche una lettura coerente della conversazione dovrebbe fondarsi su duecircostanze indimostrate e anche contraddette della stessa sentenza: qualequella per cui sarebbero intervenute più cessioni e che l'imputato fosse partecipedel sodalizio come stabile acquirente, mentre la qualità di stabile acquirentesarebbe stata esclusa dai giudici di merito e poi in sede di determinazione dellapena la corte stessa, si osserva, ha escluso la continuazione internaconfigurando un'unica condotta di reato.5. Con il secondo motivo si rappresenta l'intervenuta prescrizione del reato esi deduce il vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fattonell'articolo 73 comma cinque del DPR 309/90. In proposito, la conversazionevalorizzata non sarebbe supportata da dati probatori in ordine alla quantità equalità dello stupefacente. Tantomeno vi sarebbero elementi che definiscano diconsistente rilievo lo stupefacente riguardante l'imputato e in merito ai rilievidella difesa, inoltre, il giudice non avrebbe formulato motivazione. Anzi, il temadella impossibilità di determinare il profilo ponderale viene apoditticamentesuperato con il riferimento alla circostanza per cui lo stupefacente sarebbe statodestinato alla rivendita a terzi, sul rilievo ulteriore per cui l'imputato era contiguoad uno scenario criminale associativo così da avere piena capacità di diffonderesistematicamente lo stupefacente. Osservazioni, queste ultime, contraddettedalla stessa corte, che in sede di rideterminazione della pena ha escluso lacontinuazione interna e configurato un unico reato. Laddove, in ultima analisi, laconfigurazione di un unico reato non appare compatibile con il rilievo per cuil'imputato dovesse essere contiguo ad uno scenario criminale di tipo associativoné apparirebbe comprensibile la ragione per cui, di fronte ad un'unica condotta,l'approvvigionamento non potesse essere per quantitativi esigui.6. Con il terzo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordineall'aumento di pena applicato a titolo di continuazione con altro reato giàgiudicato e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inordine alla pena applicata al ricorrente a fronte del trattamento riservato aicoimputati, con riguardo all'aumento applicato a titolo di continuazione. La corted'appello ha unificato sotto il vincolo della continuazione il reato di cui al capoa2) con il reato giudicato attraverso altra sentenza divenuta irrevocabile il 14dicembre 2018. A seguito della continuazione esterna riconosciuta, si è applicatoun aumento di anni due di reclusione ed euro 8000 di multa per una penacomplessiva di anni quattro mesi otto ed euro 8000. Mancherebbe al riguardo lamotivazione. Si aggiunge che la corte avrebbe applicato un aumento a titolo dicontinuazione più severo rispetto a quello determinato per altri coimputati: conparticolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA] l'aumento sarebbe stato di sei mesi ed euro10.000 di multa e con altri ancora vi sarebbe un aumento per nove mesi. Siaggiunge che l'imputato sarebbe coimputato per il delitto di cui al capo a2) conaltri due soggetti giudicati con un parallelo giudizio abbreviato e per essil'aumento a titolo di continuazione applicato è pari un mese.7. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si rappresenta il vizio di violazionedi legge perché la corte appello avrebbe ignorato la richiesta preliminarepresentata mediante deposito di motivi nuovi, con cui si rappresentava lamancata notifica ai sensi dell'articolo 584 del codice di rito, all'imputato, di atti diappello degli altri imputati, con deduzione della irregolare restaurazione delrapporto processuale e richiesta di restituzione degli atti alla cancelleria delgiudice previa dichiarazione di nullità del decreto di fissazione del giudizio diappello. La corte di appello non avrebbe quindi esaminato le argomentazioniproposte dalla difesa. Che in sintesi sottolineano la funzione della notifica degliquindi, in relazione all'art.178 lett.c) cod. proc. pen. siccome esercitabile anchemediante richieste e memorie come peraltro espressamente previsto dall'articolo595 comma tre, a partire dal 2018. Peraltro, in memoria conclusionale sisostiene che solo nel corso del dibattimento la difesa avrebbe potuto rilevare chela posizione dell'imputato era relazionabile a quella di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],tutti coinvolti nell'ambito di una medesima intercettazione tra gli interlocutoriMonti e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] invece non avrebbe ricevuto alcuna notifica degli attidi appello. Si richiede anche di valutare la rimessione alle sezioni unite.8. Si deduce poi il vizio di motivazione con riguardo all'individuazione diMarsala [OSCURATO:PERSONA] quale dialogante con [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 3settembre 2007, posta a fondamento dell'imputazione di cui al capo a1).Non vi sarebbe alcuna prova per cui interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ilMarsala e non altro soggetto chiamato [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che il criterio basedell'identificazione, quale il nome [OSCURATO:PERSONA] e la sua titolarità di un supermercatoin via TURI, non sarebbero adeguati a fronte delle stesse tesi difensivedell'interessato, che avrebbe evidenziato la presenza sulla stessa strada di unesercizio commerciale appartenente anch'esso ad un tale [OSCURATO:PERSONA].Su tali punti non sarebbero state effettuate verifiche da alcuno. Si lamentaanche la mancata adozione di perizia d'ufficio, fonica, da parte dei giudici.9. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione per travisamentodella prova. Si fa riferimento al primo fatto indicato in imputazione, per cuiMarsala avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], per il successivo spaccio in tempi diversi,sostanza stupefacente. Si rappresenta che la conversazione non descrive plurimericezioni in tempi diversi di un quantitativo superiore a 400 g di cocaina. Nè chequesto fatto si sarebbe verificato in Matera e Casamassima dal 30 luglio al 3settembre 2007; quindi il fatto ritenuto in sentenza sarebbe decontestualizzatodallo spazio e dal tempo rispetto a quello contestato . Su ciò non vi sarebbestata rispostaCon riguardo al secondo fatto di cui all'imputazione, esso sarebbe consistitonell'avere il [OSCURATO:PERSONA] offerto in vendita al [OSCURATO:PERSONA] due chili di cocaina, di cui Suricoavrebbe consegnato al [OSCURATO:PERSONA] un campione. Sarebbe la stessa conversazioneche smentirebbe tale fatto. Per la corte sarebbe emerso dalla conversazione unaccordo di fornitura sulla consegna al [OSCURATO:PERSONA] di due chili e per unfraintendimento il corriere [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato invece di due chili solo uncampione. Ma vi sarebbe travisamento alla luce della trascrizione dellaconversazione. Sia perché il ricevente [OSCURATO:PERSONA] nega di aver ricevuto anche soloil campione, sia perché il [OSCURATO:PERSONA] non gli avrebbe promesso prima alcunchè, edurante la conversazione gli proporrebbe qualcosa ma l'interlocutore nonaccetterebbe. Inoltre, non emergerebbero due chili di cocaina ma semmai solodroga leggera.10. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge e dimotivazione. Si contesta il riconoscimento della recidiva sul rilievo della risalenzadi precedenti a carico di circa diciott'anni, che quindi avrebbe potuto condurrealla esclusione della recidiva. La risalenza avrebbe potuto giustificare anche leLa corte non avrebbe risposto alla richiesta di dichiarare la prevalenza dellevalutare la distanza di tempo. Sarebbe illogica quindi la motivazione, tradottasiin frasi stereotipate, per cui il reato avrebbe costituito ulteriore espressione dellapericolosità sociale dell'imputato e sarebbe stato rivelatore di perseveranza neldelinquere. Si contesta l'eccessività dell'aumento della continuazione stantel'unitarietà e limitatezza temporale di quanto contestato. Si conclude nel sensoche la corte avrebbe laconicamente rilevato l'oggettiva gravità della condotta.11. Riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con esso sipropongono due motivi.12. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge ancheprocessuale, rispetto agli articoli 546, 192 codice di rito e il vizio di motivazione.La corte si sarebbe limitata a condividere le motivazioni di primo grado senzaspiegare le ragioni di tale affermazione. La motivazione apparirebbe solo unatrasposizione acritica di quella di primo grado. Si fa riferimento al capo a10) diimputazione e si sostiene che sarebbe illogica e contraddittoria la motivazionesviluppata dalla corte d'appello con riguardo al contributo offerto dal consulentedella difesa in ordine ad una conversazione intercettata, considerato dai giudiciin maniera subvalente rispetto alle valutazioni del consulente del pubblicoministero. Il passaggio motivazionale con cui si dà prevalenza alle prospettazionidel consulente del pubblico ministero si ritiene non sia in grado di superare ilcontrasto tra i due tecnici nella ricostruzione della conversazione. Si aggiungeche poi il fatto, come ricostruito nella conversazione, sarebbe rimasto comunqueprivo di riscontro. E quindi vi sarebbe violazione dell'articolo 73 comma uno delDPR 309/90, degli articoli 546 e 192 del codice di procedura penale oltre al viziodi motivazione.13. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazioneall'articolo 73 comma cinque del d.p.r. 309/90 e il vizio di motivazione. Silamenta la mancata riqualificazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 5, del fattoritenuto sussistente. E sarebbe viziata la motivazione con cui si esclude che lasostanza ceduta corrisponderebbe ad un quantitativo esiguo, e sarebbe altresìcensurabile la qualificazione di tale Patrizio, acquirente di sostanza stupefacente,come non tossicodipendente, perché non vi sarebbe in proposito alcun riscontrooggettivo e soggettivo al fine di prospettare una ricostruzione del fatto estraneaall'art. 73 comma 5 del DPR 309/90; dunque sul punto si motiverebbeassertivamente sul tenore della conversazione, per sostenere che l'acquirentenon era tossicodipendente e quindi la sostanza consegnata non era esigua. Asostegno della lieve entità del fatto, inoltre, si osserva che lo stesso capo diimputazione parla solo di cessione di un imprecisato quantitativo di sostanzastupefacente. E si valorizza in tal senso, da parte della difesa, anche l'assenza diogni sequestro di sostanza stupefacente del caso di specie, oltre alla mancataverifica dell'effettiva quantità e qualità. Si contesta, poi, la mancatariqualificazione del fatto, laddove essa invece viene anche giustificata in ragionedella circostanza per cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato nelparallelo giudizio abbreviato senza riqualificazione e per ciò solo vi sarebbe, per igiudici, l'impossibilità di sussumerlo nell'ipotesi lieve di legge.14. Riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con esso si propongono tre motivi.15. Il primo motivo è proposto per violazione di legge anche processuale eper vizio di motivazione. Si fa riferimento innanzitutto al capo a19): fattocommesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di mezzo kg di cocaina da partedi [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], previo acquisto della stessa, assieme ad altra, da fornitoricampani, ad opera del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe poi ceduto all’attuale ricorrente,appunto, mezzo kg.Si rappresenta che il [OSCURATO:PERSONA], nella ricostruzione accusatoria si sarebbeaccordato con altri per la cessione a suo favore di droga ed il [OSCURATO:PERSONA] stesso, poi,senza avere ancora conseguito la disponibilità fisica della stessa, si sarebbeaccordato con l'imputato attuale perché questi ne acquistasse una parte pari allametà della droga di cui sopra. Ma inficierebbe l'assunto accusatorio la circostanzaper cui il [OSCURATO:PERSONA], non avendo la disponibilità fisica della sostanza, non potevaesercitare sulla stessa un potere uti dominus Si contesta, quindi, che l'accordoriguardante l'imputato attuale equivalga ad un'effettiva consegna, atteso che ilMonti non era titolare della detenzione. E quindi, per l'imputato esisterebbe unamera eventualità di acquisizione, che non può assicurare un accordo rilevanteper integrare la fattispecie criminale. In altri termini, l'accordo riguardantel'imputato mancherebbe di fattibilità concreta necessaria per configurare il reato.La motivazione poi, non si confronterebbe con la mancata identificazione delfornitore, né con l'assoluzione del ritenuto corriere, [OSCURATO:PERSONA], né con l'assoluzionedel ritenuto intermediario. Episodi che minerebbero la possibilità dell'effettivadazione al [OSCURATO:PERSONA] della sostanza, quale premessa necessaria per una successivaaffermazione di responsabilità dell'imputato.La motivazione neppure si confronterebbe con la sentenza irrevocabile delGUP di Bari, acquisita ex articolo 238 bis cod. proc. pen., con cui sarebbe statoscagionato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'ipotesi in contestazione. Infatti, il GUP avrebbeassolto un intermediario e incidentalmente si sarebbe pronunziato sulla posizionedell'imputato, sottolineando che costui non aveva manifestato il proprioconsenso all'acquisto. In tal senso sarebbe emblematico un passaggio riportatoin ricorso circa l'intercettazione ambientale all'interno della vettura del MontiAmilcare e intervenuta con il [OSCURATO:PERSONA].Quindi si ritiene che nella conversazione di riferimento non vi sarebbe questoaccordo, così chiedendosi l'annullamento della sentenza.La motivazione poi, sarebbe viziata ove si afferma che la prova dellaadesione dell'imputato al sodalizio associativo emergerebbe proprio nel reatofine in discussione di cui al capo a19), perché nel corso del dialogo del 12giugno 2008 l'imputato darebbe conto di conoscere i canali di rifornimentodell'associazione e l'identità dei corrieri, anche definendo con il [OSCURATO:PERSONA] i dettagliorganizzativi del trasporto. Vi sarebbe qui travisamento della prova, quanto alsignificato assunto, che non troverebbe fondamento nell'espressione letteraledella conversazione.Ed in proposito, a sostegno si riportano passaggi di tale conversazione.Inoltre, sarebbe viziata la motivazione anche laddove rinverrebbe un altroindizio sulla partecipazione al sodalizio nella seconda parte del dialogo del 12giugno 2008, allorquando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pianificano iniziative illecite aventi aoggetto il trasporto di clandestini irregolari di cui al contenuto della imputazioneriportata al capo c).Ciò perché il progetto di cui si parla riguarderebbe attività estranee altraffico di droga.La motivazione non spiegherebbe come l'imputato sarebbe inseritonell'ingranaggio associativo e la sentenza ridurrebbe il riscontro dellapartecipazione ad un solo reato fine e ad un rapporto bilaterale con il [OSCURATO:PERSONA],anche mancando di confrontarsi con l'assenza di contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altriassociati.Mancherebbe anche l'esame dell'elemento psicologico a sostegno dellapartecipazione ad un sodalizio e sarebbe inadeguato anche il tentativo diindividuare un ulteriore elemento indiziario in propalazioni generiche di uncollaboratore, che non è appartenente al sodalizio del [OSCURATO:PERSONA] e non ascriveall'imputato condotte specifiche nè lo riconosce in foto. Lo stesso collaboratore,peraltro, escluderebbe un rapporto illecito tra l'imputato ed il [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il collaborante introdurrebbe il [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un altro gruppoassociativo, mai contestato nè si risponderebbe sulle censure sull'inaffidabilità dialtro collaboratore, quale [OSCURATO:PERSONA]. Che peraltro fa riferimenti per talealtro gruppo, al 2006, anno esulante dalla contestazione, compresa tra il 2007ed il 2008, e colloca l'imputato in subordinazione non con il [OSCURATO:PERSONA] ma con altrosoggetto, Dentice, che neppure comporrebbe l'organizzazione di cui al capo a).Peraltro, la corte d'appello non si sarebbe comunque confrontata con principisanciti dalla Suprema corte nella sentenza della IV sezione, del 13.6.2018 n.3262, con la quale era stata annullata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordineal reato associativo.Principi rilevanti, sebbene si trattasse di un computato in posizione differentedall'attuale ricorrente.16. Con ulteriore motivo di impugnazione si deducono i vizi di violazione dilegge anche processuale e di motivazione in relazione al trattamento punitivo. Inparticolare, pur dando atto della esclusione della recidiva e della applicazionedelle attenuanti generiche, si contesta l'effettuazione di aumenti sproporzionatiper la continuazione. Ciò, nonostante, sia stato riconosciuto in sentenza un lealecomportamento processuale. Lo stesso imputato poi, dopo i fatti non sarebbestato coinvolto in iniziative illecite17. Con successivo motivo si deducono vizi di violazione di legge ancheprocessuale e di motivazione. Si contesta la mancata applicazione dellacontinuazione in relazione al reato di cui al capo c). Si omette di considerare lapossibilità che l'appartenenza alla associazione, le ipotesi di reato fine e ilfavoreggiamento dell'immigrazione nella mente del [OSCURATO:PERSONA] rientrino nel suopersonale disegno criminoso.Si sottolinea che sarebbe proprio la compravendita, descrittiva del Colettiquale stabile acquirente di droga dal sodalizio associativo, che indurrebbe ilgiudice a ritenere esistente l'adesione all'associazione di cui al capo a). Enell'ambito delle compravendite sarebbe anche avvenuto, secondo laricostruzione accusatoria, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.18. Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essi propongono ununico motivo per vizi di violazione di legge anche processuale e di motivazione.Si fa riferimento per entrambi al capo a5), per avere acquistato Da MontiCondesnit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e successivamente ceduto, 400/500 gr. di cocaina.(per l'hashish vi è dichiarazione di prescrizione in primo grado).Si osserva che l'unico elemento probatorio a supporto della tesi d'accusasarebbe rappresentato da intercettazioni di cui ai progressivi 170 e 171. Sicontesta la tesi di accusa, incentrata, diversamente dal giudice di primo grado,sull'affermazione per cui uno dei conversanti sarebbe [OSCURATO:PERSONA], fratellodi [OSCURATO:PERSONA], interlocutore con [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che alla lucedella perizia trascrittiva in sostanza talune frasi, come rilevato dal primo giudice,non sarebbero certamente attribuibili agli interlocutori e pertanto non vi sarebbecredibilità di accertamento per attribuire segmenti di conversazioni incriminate alLuciani [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe identificato in virtù del soprannome Tato e diriferimenti al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante tali problematiche, la corte d'appelloavrebbe formulato un giudizio che si ritiene illogico sul piano motivazionale,laddove ritiene senza dubbio che la voce sia del ricorrente. In particolare, ilpunto dolente sarebbe quello per cui, in tale contesto, non si vede come le frasipiù compromettenti possano essere attribuite con certezza al [OSCURATO:PERSONA] e comecomunque si possa attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la voce, non potendosi tenere contodel rilievo peritale della scarsità dell'audio e della presenza di numerosiinterlocutori.Si contesta anche il rilievo motivazionale per cui oggetto della conversazionesarebbe la droga. Tanto più in assenza del riferimento al termine cocaina e inpresenza di numeri che non sarebbero mai espressi in migliaia di euro ma inunità di euro.Sarebbe anche oscuro il dato da cui reperire il profilo quantitativo dellostupefacente.Mancherebbe in questo quadro il necessario prudente apprezzamento delgiudice.Si contesta anche l'utilizzo della sentenza di cui al parallelo giudizioabbreviato nei confronti di coimputati sul medesimo fatto, acquisita ai sensidell'articolo 238 bis del codice di rito, con particolare riferimento al fatto cheessa non costituisce una piena prova di fatti accertati avendo necessità diriscontri. Tale ultimo aspetto non sarebbe emerso, atteso che il decisum di cui algiudizio abbreviato sarebbe stato recepito apoditticamente.Con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA], poi, quanto al trattamentosanzionatorio si solleva censura laddove si giustifica il discostamento dal minimoedittale con la gravità del fatto e i precedenti penali, sebbene il ricorrente siaincensurato, non avendo precedenti prima dei fatti per cui è processo nétantomeno dopo la contestazione degli stessi. Inoltre, il fratello, in altro giudizioavrebbe subito la pena del minimo edittale, pur versando in una posizionespeculare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in sintesi riguarda: il capo a1) esi sostiene che, rispetto alla conversazione valorizzata dai giudici egli nonsarebbe identificabile con il [OSCURATO:PERSONA] menzionato dai due interlocutori comeconsegnatario di droga, né rileverebbero le intervenute dichiarazioni di uncollaboratore di giustizia, che sarebbe senza senso valorizzare, atteso che i fattiascritti sono del 2007 mentre lo stesso collaboratore avrebbe conosciutol'imputato solo nel 2011. Neppure sarebbe condivisibile il rilievo con cui la corteesclude la riconduzione del nome [OSCURATO:PERSONA], di cui alla conversazione valorizzata, adaltro soggetto individuabile in [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta anche la valorizzazionedell'uso di un'auto da parte dell'imputato, dotata di un doppiofondo, chepotrebbe custodire anche, secondo la corte, della droga. Si tratta in realtà diauto appartenente piuttosto al parco auto dei [OSCURATO:PERSONA]. E comunque, quella vetturanon era in uso esclusivo dell'imputato, come si ricava dalla scheda personale edera utilizzata in una attività lecita che l’imputato espletava per conto di [OSCURATO:PERSONA].L'auto stessa era costantemente monitorata dagli investigatori, con GPS.1.1. Si deve premettere che emerge un caso di cd. doppia conforme.ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme”, in presenza della quale «le sentenzedi primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complessomotivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure propostedall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e confrequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggilogico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravamenon abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata»(cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013 Argentieri).1.2. Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione dellemotivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellantesi limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamenteesaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critichegeneriche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione benpuò motivare per relationem; quando invece sono formulate censure ocontestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anterioreo contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in essocompiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita arespingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi odistonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri).1.3. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte inpresenza di una cd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema diricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia diminime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi divalutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione,ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività,non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenzae la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017Rv. 271227 M e altri).1.4. Deve anche ribadirsi che in relazione ai requisiti della motivazionein genere, la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con laconseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un validopercorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato,dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione diuna determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza aiquali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf.Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487).1.5. Rispetto allora alla censura in esame, certamente deve tenersiconto della coerente convergenza delle due sentenze di condanna intervenute. Inparticolare, emerge in ordine alla individuazione del ricorrente con il “luca” di cuialla conversazione valorizzata dai giudici, una motivazione lineare e congrua,estranea al vizio di motivazione, che deve essere “manifesto”. Ciò è possibilesostenere ove si rifletta sulla valorizzazione, da parte dei giudici, a partire dallaprima sentenza (da pagina 19), dei comprovati rapporti (pur alfine nontrasmodanti in elementi dimostrativi della partecipazione associativa) tra ilSurico e gli interlocutori della conversazione del 2007 valorizzata; sullaconsiderazione sia del ruolo di corriere assunto dall’imputato rispetto al fattoascrittogli, quale significativo dato differenziatore rispetto ad altro soggetto (DiBari), pure chiamato [OSCURATO:PERSONA], proposto dalla difesa come identificabile nel “[OSCURATO:PERSONA]” dicui alla conversazione in questione, siccome mai quest’ultimo ha svolto - comericonosciuto dallo stesso ricorrente già in sede di appello (cfr. pag. 27 dellasentenza qui impugnata) – alcuna attività di corriere nel quadro dei complessivitraffici esaminati, sia dell’uso, da parte del ricorrente, di una vettura CitroenPicasso dotata di doppio fondo (cfr. in nota pag. 20 della prima sentenza epagina 27 della seconda), di cui non poteva quindi ignorare l’esistenza; infine, inun una significativa chiusura del quadro accusatorio, (cui per vero non puòritenersi estranea anche la circostanza di un ruolo di corriere per il capo a15ancorchè prescritto), si conferma la esistenza di una valida motivazionecomplessiva ove si rifletta, altresì, sulla valorizzazione delle dichiarazioni di uncollaboratore di giustizia, circa gli intensi rapporti tra il ricorrente e MontiCondesnitt [OSCURATO:PERSONA] (uno degli interlocutori della conversazione citata) e circal’effettuazione per conto di quest’ultimo di alcune consegne di droga (pag. 26della sentenza impugnata) ancorchè successive ai fatti, comunque utili aconsolidare la descrizione e permanenza di legami illeciti e quindi, piùampiamente, il quadro accusatorio posto a base del qui contestato giudizio diresponsabilità.Valida sul punto, in termini di ragionevolezza, è altresì sia la spiegazioneper cui l’uso del termine “ragazzo” riguardo all’imputato ben può spiegarsi comeappellativo ormai di diffuso utilizzo anche per uomini in età ormai adulta, siaanche la esclusione, da parte della corte di appello, di ogni portata ostativarispetto al giudizio di penale responsabilità, del giudicato cautelare intervenuto alriguardo, non in grado, come noto, di incidere sulla fase cognitiva.Mentre a fronte di una così organica motivazione le censure si muovonoalfine su un piano meramente rivalutativo, come tale inammissibile in questasede.2. Quanto al secondo motivo, con esso il ricorrente ha dedotto,sempre in ordine al capo a1), la violazione dell'articolo 73 comma cinque deld.p.r. numero 309 del 1990 per la mancata riqualificazione in tal senso del fattoascritto. Va premesso che nel riepilogo dei motivi di gravame non compare unaanaloga censura né è stata contestata la erroneità della sintesi operata dallacorte di appello. In proposito si rammenta che esiste il dovere processuale dicontestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame – comeanche, stante la medesima ratio, delle conclusioni - operato dalla Corte diappello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque noncorretto (cfr. in tal senso con riguardo ai motivi di gravame sez. 2, n. 31650 del03/04/2017 Rv. 270627 – 01 Ciccarelli; Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013,dep. 25 febbraio 2014, rv n. 259066), con la conseguenza che in mancanza dialcuna contestazione al riguardo formulata, deve inferirsi che la censura inscrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la primavolta in sede di legittimità questioni non dedotte in precedenza come motivo diappello (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 (dep.18/01/2019) Rv. 274346 – 01 ) e non sussistendo, in assenza di qualificatarichiesta, il dovere del giudice di pronunziarsi. Peraltro si tratta di valutazioneche impone considerazioni su circostanze e modalità di fatto, non esperibili daquesta Corte.3. Il terzo motivo, relativo al capo a15), riguarda il vizio dellamancanza di motivazione, perché a fronte di reato dichiarato estinto perprescrizione, si era chiesto con motivo autonomo l'assoluzione piena, ma la corted'appello avrebbe omesso in proposito ogni motivazione. Il motivo èmanifestamente infondato. In proposito va ribadito che è inammissibile, pergenericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativadella prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presuppostiper l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senzaprospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, inconformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n.18069 del 20/01/2022, Rv. 283131 - 01). Nel caso in esame, neppure sonodedotti i presupposti per la invocata assoluzione, né tantomeno descritti comeevidenti, e a fronte di ciò, quindi, neppure emerge un difetto di motivazione,dovendo la corte pronunziare la qui contestata estinzione del reato, in presenzadi intervenuta maturazione della prescrizione, e in assenza di evidenza diinnocenza, neppure proposta, lo si ribadisce, con lo stesso motivo in esame.4. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], è proposto pervizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della sua penaleresponsabilità in ordine al capo a2), contestandosi la ricostruzione dellaconversazione su cui è basato il giudizio di responsabilità, ed inerente dueinterlocutori che farebbero riferimento all'imputato per l'acquisizione da partesua di droga. Si contesta, ai fini della sua identificazione, la valorizzazione di attidel processo che sarebbero dimostrativi di una costante attività dell'imputatonell'ambito di traffici di droga, sostenendosi che gli atti del processo valorizzatidalla corte smentirebbero l'assunto ricostruttivo della corte medesima in ordinealla intercettazione, siccome mancherebbe un rapporto diretto tra [OSCURATO:PERSONA] edAmilcare [OSCURATO:PERSONA]. come invece si vorrebbe ritenere da parte della corte,perché le attività di indagine dimostrerebbero rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con altroMonti; si aggiunge che una lettura coerente della conversazione dovrebbefondarsi su due circostanze indimostrate e anche contraddette della stessasentenza: quale quella per cui sarebbero intervenute più cessioni e chel'imputato fosse partecipe del sodalizio come stabile acquirente, mentre laqualità di stabile acquirente sarebbe stata esclusa dai giudici di merito e poi, insede di determinazione della pena la corte stessa, si osserva, ha escluso lacontinuazione interna configurando un'unica condotta di reato.Si tratta di censure innanzitutto meramente rivalutative del merito, afronte di chiari, coerenti e puntuali riferimenti alla significatività di dueconversazioni tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] in tema di traffico di stupefacenti,descrittive del coinvolgimento negli stessi del ricorrente, ancorchè non ritenutoalfine coinvolto anche nel sodalizio criminoso attribuito ad altri imputati. Sulrilievo quindi di una costante attività di rifornimento di droga, che il ricorrente siassicurava dal sodalizio capeggiato dai due [OSCURATO:PERSONA], i giudici di primo esecondo grado hanno coerentemente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] richiamato nellaconversazione del 3.9.2007, relativa all’episodio di cui al predetto capo a2) eintervenuta tra tale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( l’altro soggetto a capodel sodalizio) e [OSCURATO:PERSONA] si debba identificare nell’odierno imputato.5. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentatol'intervenuta prescrizione del reato suindicato e si deduce il vizio di motivazioneper la mancata riqualificazione del fatto nell'articolo 73 comma cinque del DPR309/90. In proposito, la conversazione valorizzata non sarebbe supportata dadati probatori in ordine alla quantità e qualità dello stupefacente ed il tema dellaimpossibilità di determinare il profilo ponderale viene apoditticamente superatocon il riferimento alla circostanza per cui lo stupefacente sarebbe stato destinatoalla rivendita a terzi, sul rilievo ulteriore per cui l'imputato era contiguo ad unoscenario criminale associativo così da avere piena capacità di diffonderesistematicamente lo stupefacente. Osservazioni, queste ultime, contraddettedalla stessa corte, che in sede di rideterminazione della pena ha escluso lacontinuazione interna e configurato un unico reato. Laddove, in ultima analisi, laconfigurazione di un unico reato non appare compatibile con il rilievo per cuil'imputato dovesse essere contiguo ad uno scenario criminale di tipo associativoné apparirebbe comprensibile la ragione per cui, di fronte ad un'unica condotta,l'approvvigionamento non potesse essere per quantitativi esigui.I giudici hanno spiegato che in assenza di specifiche doglianze circa lacessione al ricorrente di cocaina, pur al di là della assente determinazionedell’’esatto dato ponderale assume importanza, sia, il carattere ricorrente dellafornitura e detenzione (tanto che si era stabilito tra le parti un prezzo fisso dicommercializzazione, cfr. pag. 73 della prima sentenza) sia che quanto fornito alricorrente era destinato a terzi – dato di per sé già escludente, ragionevolmente,quantitativi esigui - sia la contiguità del ricorrente ad uno scenario criminale ditipo associativo ( pur dallo stesso escluso in termini di organicità), tale darivelare una piena capacità di diffondere sistematicamente sostanzastupefacente. Circostanze tutte che paiono congruamente fondare il quicontestato giudizio di esclusione di riqualificazione ai sensi dell’art. 73 primacitato, con conseguente inammissibilità del motivo..6. [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo deduce il vizio di mancanza dimotivazione in ordine all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione conaltro reato già giudicato e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla pena applicata al ricorrente a fronte del trattamentoriservato ai coimputati, con riguardo all'aumento applicato a titolo dicontinuazione.Il motivo è fondato, in assenza di ogni spiegazione in ordine all’aumentodisposto in ragione della ritenuta continuazione. Con assorbimento di tutte lealtre considerazioni formulate.7. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo harappresentato il vizio di violazione di legge perché la corte appello avrebbeignorato la richiesta preliminare presentata mediante deposito di motivi nuovi,con cui si rappresentava la mancata notifica ai sensi dell'articolo 584 del codicedi rito, all'imputato, di atti di appello degli altri imputati, con deduzione dellairregolare restaurazione del rapporto processuale e richiesta di restituzione deglifissazione del giudizio di appello. Si richiede anche di valutare la rimessione allesezioni unite.Il motivo è infondato. Non può che affermarsi l’indirizzo di legittimitàsecondo cui l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti privatel'impugnazione, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce nél'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art.591 cod. proc. pen., né la nullità del processo del grado successivo, nonrientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen.; con l'unico effettodell'omissione che è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazioneincidentale della parte privata, ove consentita (tra le altre, Sez. 4, n. 20810 del2/10/2018, dep. 2019, Rv. 275802).Anche le Sezioni Unite di questa Corte, seppure incidentalmente, hanno ribaditoche l'omissione della notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti, previstadall'art. 584 cod. proc. pen., senza comminatoria di sanzione in caso diviolazione dell'obbligo, comporta unicamente la mancata decorrenza del termineper la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appelloincidentale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, , Rv. 248868, inmotivazione). Già per cio’ solo è quindi escluso che nel caso che occupa non sisia regolarmente costituito il rapporto processuale o che si siano verificate nullitàNel caso di specie poi, generica appare anche la indicazione dell’interesse e delpregiudizio, e la relativa rilevanza, che sarebbero derivati dalla notificamancante.Non può del resto anche trascurarsi che l’'appello proposto dall'imputato nondeve essere notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre appelloincidentale. (In motivazione la Corte ha precisato che anche a seguito dellamodifica dell'art. 595 cod. proc. pen., introdotta con il d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11, l'appello incidentale non ha mutato la propria configurazione strutturale diimpugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parteprocessualmente avversa). (Sez. 1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi, Rv.278816 - 01). Inoltre non sussiste l'obbligo di notifica dell'appello dell'imputatoal coimputato appellante, al fine della proposizione di appello incidentale, stantela natura di impugnazione antagonista dello strumento previsto dall'art. 595 cod.proc. pen. (Sez. 5, n. 51100 del 21/09/2017, Rv. 271545 - 01)8. Con il secondo motivo si deduce poi il vizio di motivazione conriguardo all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale dialogante con MontiAmilcare nella conversazione del 3 settembre 2007, posta a fondamentodell'imputazione di cui al capo a1). Non vi sarebbe alcuna prova per cuiinterlocutore del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il [OSCURATO:PERSONA] e non altro soggetto chiamatoVincenzo. Si sostiene che il criterio base dell'identificazione, quale il nomeVincenzo e la sua titolarità di un supermercato in via TURI, non sarebberoadeguati a fronte delle stesse tesi difensive dell'interessato, che avrebbeevidenziato la presenza sulla stessa strada di un esercizio commercialeappartenente anch'esso ad un tale [OSCURATO:PERSONA]. Su tali punti non sarebbero stateeffettuate verifiche da alcuno. Si lamenta anche la mancata adozione di periziad'ufficio fonica da parte dei giudici.Si tratta di censura che non tiene conto del principio per cui i motivi diricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultanointrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessariacorrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessariacorrelazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nelfatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato(Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).Nel caso in esame, alla luce delle due sentenze emerge una perspicuarisposta, atteso che i giudici hanno evidenziato che l’interlocutore di nomeVincenzo debba identificarsi nel [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che nella medesimaconversazione si accenna alla prossima apertura da parte di quest’ultimo di unesercizio commerciale nella strada ove i conversanti si trovavano durante laconversazione: esercizio che i successivi accertamenti di polizia giudiziaria hannoriscontrato come esistente, assieme al dato, estremamente significativo, per cuilo stesso risultava appartenere proprio al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ciò che rende del tutto irrilevante anche la richiesta di perizia fonicaaccennata in ricorso.9. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione pertravisamento della prova. Si fa riferimento al primo fatto indicato in imputazione,per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], per il successivo spaccio in tempidiversi, sostanza stupefacente. Si rappresenta che la conversazione nondescriverebbe plurime ricezioni in tempi diversi di un quantitativo superiore a400 g di cocaina. Nè che questo fatto si sarebbe verificato in Matera eCasamassima dal 30 luglio al 3 settembre 2007; quindi il fatto ritenuto insentenza sarebbe decontestualizzato dallo spazio e dal tempo rispetto a quellocontestato . Su ciò non vi sarebbe stata risposta.Si tratta di censura del tutto infondata.Emerge invero una motivazione desumibile dalle due sentenze, che si articola sianella valorizzazione della sentenza di condanna, acquisita ex art. 238 bis cod.proc. pen., per il medesimo capo a1), di [OSCURATO:PERSONA] e EttoreMagnifico [OSCURATO:PERSONA], sia nella evidenziazione della significatività dellaconversazione del 2007 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e e [OSCURATO:PERSONA]. Datali dati risulta, sia la avvenuta consegna da parte del secondo al primo dicocaina superiore a 400 gr., sia, la consegna, mediante il [OSCURATO:PERSONA], al MarsalaVincenzo, di un campione di essa, consegnatogli dopo un trasporto da Matera aCasamassima.Quanto alla prima consegna, da una parte ( pag. 100) il primo giudice neldescrivere il primo episodio riporta stralcio della conversazione valorizzata in cuil’interlocutore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) rispondendo ad [OSCURATO:PERSONA], nel mentre discutonodella cattiva qualità della droga consegnata al [OSCURATO:PERSONA], riferisce che la stessa èun kilo, ovvero quantità certamente superiore ai contestati 400 grammi; la cortedi appello poi, ha anche sottolineato, secondo un percorso logico adeguato, chelo scambio pur riguardando un quantitativo rimasto indeterminato si iscriveva intraffici consolidati, comportanti flussi di denaro importanti, citandoespressamente stralci della conversazione ( cfr. pag. 7) così da sviluppare unargomento che nell’escludere la minima offensività nel contempo evidenzia laconsistenza del quantitativo ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA], in linea anche, quindi, insostanza, con la contestazione.Quanto alle plurime cessioni citate in contestazione, che secondo la difesa nonsarebbero dimostrate, si tratta di osservazione irrilevante, posto che il ricorrenteè stato condannato solo in ordine a due reati corrispondenti ai due episodicontestati e sopra citati.Rispetto a questa complessiva motivazione, la censura appare distante dalle realicontestazioni elaborate in sede processuale, non confrontandosi già rispetto aicontenuti del giudicato intervenuto e puntualmente utilizzato sul pianoargomentativo, così da doversene rilevare, come accennato, la incompletezza equindi la genericità sul piano censorio, sia rispetto a tutti i dati sopra citati, apartire, si ripete, dalla sentenza irrevocabile quanto alla prova dei fatti, rimastapriva di ogni rilevazione critica in relazione al suo complessivo concreto apportoprobatorio, sia rispetto al tema del pregiudizio del diritto di difesa che vieneinevitabilmente in rilievo e deve essere affrontato ogni qualvolta si deduca lamancata correlazione tra contestazione e sentenza.In tale quadro, dunque, che deve ritenersi, alla luce della complessivamotivazione, di piena correlazione tra la contestazione e la sentenza, non può,per completezza, che richiamarsi comunque il principio per cui, in tema dicorrelazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento delfatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dellafattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge,in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cuiscaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indaginevolta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nelpedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenzaperché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051 – 01Carelli). Nel solco di tale linea interpretativa si è precisato, innanzitutto, chel’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasimodificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui lamodificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato,per cui la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale,fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa,posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto diun potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del poteredel giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per unfatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potutodifendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013 Rv. 257015 – 01); sul piano poi,del concreto fatto di reato, si è osservato che la violazione del principio dicorrelazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica soloquando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto dieterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudiziodei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 (dep. 03/02/2016 ) Rv.265946 – 01 Addio; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017 Rv. 271607 – 01),cosicchè non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa esentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito dellacontestazione (cfr. sez. 3, n. 5463 del 05/12/2013 (dep. 04/02/2014 ) Rv.258975 – 01).Non manca anche il carattere meramente rivalutativo del motivo: invero sisostiene una lettura della conversazione per cui il campione non sarebbe statomai consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], a fronte di espressioni che al contrariodanno conto della consegna di un campione di droga in stretta correlazione conuna fitta discussione sulla somma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pagareconseguentemente al [OSCURATO:PERSONA]. Così che si esula dal travisamento rivendicato. Che,come noto, oltre a imporre la integrale allegazione degli atti di riferimento,richiede che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale daevidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delladichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione dellarilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significatoprobatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 Ud.(dep. 20/02/2018 ) Rv. 272406 – 01).Anche il tema del carattere di droga leggera dello stupefacente è congruamentesuperato dalla corte. La quale in ordine al primo episodio evidenzia sia larilevanza e significatività, per uno stupefacente di tipo “pesante”, delleespressioni usate, riferite a creatina, allo scioglimento “nella cucchiara”, a unvalore di “cinquantacinque” per quella tagliata, sia la circostanza, già accennata,della emersione del dato per cui lo scambio si iscriveva nell’ambito di trafficiconsolidati comportanti “flussi di danaro importanti”; per il secondo episodio,ribadisce “medesime conclusioni”, valorizzando quanto ai fatti e alla lorovalutazione giuridica, il peso della già intervenuta sentenza irrevocabileriguardante i due cugini [OSCURATO:PERSONA] e la relativa responsabilità penale,evidenziando espressioni certamente significative come “…la bianca..”(cfr. pag. 7della sentenza di appello) in uno con l’assenza, per il ricorrente, di elementidelineanti una sua diversa posizione rispetto ai medesimi soggetti suindicati ( icugini [OSCURATO:PERSONA]) e al medesimo fatto. Si tratta di valutazione non manifestamenteillogica, cui si contrappone una critica che appare rivalutativa oltre che genericain assenza di specifici dati atti sia a confutare tale valutazione che a sostenere ilritenuto carattere lieve della vicenda.10. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] ha contestato il riconoscimentodella recidiva sul rilievo della risalenza di precedenti a carico di circa diciott'anni,e ha sostenuto che la corte non avrebbe risposto alla richiesta di dichiarare laprevalenza delle attenuanti generiche anche sulla recidiva. Sarebbe illogicaquindi la motivazione, tradottasi in frasi stereotipate. Si contesta l'eccessivitàdell'aumento della continuazione stante l'unitarietà e limitatezza temporale diquanto contestato. Si conclude nel senso che la corte avrebbe laconicamenterilevato l'oggettiva gravità della condotta. Anche questo motivo è inammissibile,a fronte di una motivazione che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso,ha valorizzato “plurimi importanti reati” anche di tipo associativo, così rilevandoin maniera certamente lineare come il reato qui in esame abbia costituitoulteriore espressione di rinnovata pericolosità sociale e quindi spiegando insostanza l’impraticabilità di ogni invocata prevalenza delle attenuanti. Taliconsiderazioni, unite alla considerata gravità dei reati integrano una motivazioneadeguata anche in punto di finale determinazione del trattamento sanzionatorio.11. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto il vizio diviolazione di legge anche processuale, di violazione degli articoli 546, 192 codicedi rito e il vizio di motivazione. Si fa riferimento al capo a10) di imputazione e sisostiene che sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione sviluppata dallacorte d'appello con riguardo al contributo offerto dal consulente della difesa inordine ad una conversazione intercettata, considerato dai giudici in manierasubvalente rispetto alle valutazioni del consulente del pubblico ministero. Ilpassaggio motivazionale con cui si dà prevalenza alle prospettazioni delconsulente del pubblico ministero si ritiene non sia in grado di superare ilcontrasto tra i due tecnici nella ricostruzione della conversazione. Si aggiungeche poi il fatto, come ricostruito nella conversazione, sarebbe rimasto comunqueprivo di riscontro. E quindi vi sarebbe violazione dell'articolo 73 comma uno delDPR 309/90, degli articoli 546 e 192 del codice di procedura penale oltre al viziodi motivazione.La censura rivela una lettura incompleta della motivazione dei giudici. Ed èinammissibile.La corte ha respinto la tesi di un insuperabile contrasto tra il peritotrascrittore e il tecnico della difesa: ha spiegato che rispetto a due passaggievidenziati dal perito e funzionali a supportare l’accusa nel senso di dimostrare laconsegna dei soldi al [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una cessione di droga posta in esserein Taranto da un complice, [OSCURATO:PERSONA], in favore di un tale Patrizio, il consulentedella difesa avrebbe proposto una lettura contraria a quella del perito solo per unpassaggio discorsivo( “non li dava a me” invece di “li dava a me”), limitandosi asostenere, per l’altro passaggio, solo che la voce era incomprensibile. Tantoprecisato, ha poi osservato che anche grazie alla valorizzazione nellaconversazione, di elementi letterali di natura avversativa, oltre che alla luce dellecompetenze tecniche dell’ausiliario, trovava supporto la tesi del perito volta arinvenire nei due passaggi l’affermazione del pagamento al [OSCURATO:PERSONA]; peraltrofunzionale a dare un senso alla narrazione evincibile dalle intercettazioni, per cuiil [OSCURATO:PERSONA] si riferiva al [OSCURATO:PERSONA] illustrando come il suo complice,[OSCURATO:PERSONA], svolgeva il proprio ruolo consegnando direttamente al cliente tarantinola sostanza, mentre il corrispettivo era intascato dal [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di ricostruzione congrua e ben argomentata nella scelta di optareverso una ricostruzione supportata dal perito e coerente con l’accusa, cui lacritica difensiva non riesce ad opporre alcun rilevante argomento idoneo ascalfire il percorso logico.Peraltro la motivazione, in punto di riferimento alla droga si arricchiscedella valorizzazione dell’iniziale inequivoco scambio di frasi in ordine al marginedi guadagno conseguito in via generale dal [OSCURATO:PERSONA] nella vendita, subito seguitadalla illustrazione del predetto episodio, per cui è ragionevole il rilievo secondo ilquale la vicenda abbia riguardando cocaina, di cui poco prima della suadescrizione si stava discutendo in termini generali.Né in questo quadro trova spazio la doglianza sulla assenza di riscontri,stante il principio per cui in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di unsoggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni diintercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente(la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo,cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione erigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta checonduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un datoprobatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado dicredibilità razionale, come nel caso di specie, con esclusione soltanto delleeventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 Rv. 270299 – 01).12. Riguardo al secondo motivo, si è dedotto il vizio di violazione di leggein relazione all'articolo 73 comma cinque del d.p.r. 309/90 e il vizio dimotivazione laddove si è escluso che la sostanza ceduta corrisponderebbe ad unquantitativo esiguo; la motivazione sarebbe altresì censurabile circa laqualificazione di tale Patrizio, acquirente della sostanza stupefacente, come nontossicodipendente. Sul punto si motiverebbe assertivamente sul tenore dellaconversazione, per sostenere che l'acquirente non era tossicodipendente equindi la sostanza consegnata non era esigua. A sostegno della lieve entità delfatto, piuttosto, si rileva che lo stesso capo di imputazione parla solo di cessionedi un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente e rileverebbe anchel'assenza di ogni sequestro di sostanza stupefacente del caso di specie, oltre allamancata verifica dell'effettiva quantità e qualità. Si contesta, poi, la mancatariqualificazione del fatto, laddove essa invece viene anche giustificata in ragionedella circostanza per cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato nelparallelo giudizio abbreviato senza riqualificazione e per ciò solo vi sarebbe, per igiudici, l'impossibilità di sussumerlo nell'ipotesi lieve di legge.I giudici hanno escluso, in maniera non manifestamente illogica, la invocatariqualificazione, evidenziando come si debba escludere che la cessione abbiafatto riferimento ad un contenuto esiguo innanzitutto in ragione dellavalorizzazione della parte di dialogo riferita alla esistenza di un mercato delladroga Tarantino cui prendevano parte il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come taledimostrativo di come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si fosse inserito in un giro di affariconnotati da importanti volumi di droga ed elevati importi. Si tratta di un giudiziodi merito fondato sull’analisi di un dialogo captato, che siccome né illogico néinfondato non può esser sindacato in questa sede. Ad esso si aggiungel'altrettanto adeguato rilievo inerente il ritenuto carattere dell’acquirente, qualenon mero tossicodipendente ma spacciatore aduso ad acquisti periodici e pergiunta consistenti, dal sodalizio dei [OSCURATO:PERSONA]. E tale considerazione siarricchisce, pur in assenza di peso determinante ed esclusivo, anche dellavalorizzazione dell’intervenuto giudicato sulla medesima vicenda a carico delcoimputato [OSCURATO:PERSONA], anche in termini di mancata individuazione della ipotesilieve, nel contesto di posizioni, del [OSCURATO:PERSONA] e del Belluci evidenziate comesovrapponibili, senza che emergano contestazioni valide al riguardo. Tantomenoin termini anche di allegazioni di atti funzionali a supportare la diversaricostruzione difensiva.13. Quanto al primo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], si fa riferimentoinnanzitutto al capo a19): fatto commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dimezzo kg di cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], previo acquisto della stessa,assieme ad altra, da fornitori campani, ad opera del [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbe poiceduto, appunto, mezzo kg.Si rappresenta che il [OSCURATO:PERSONA], nella ricostruzione accusatoria si sarebbeaccordato con altri per la cessione a suo favore di droga ed il [OSCURATO:PERSONA] stesso, poi,senza avere ancora conseguito la disponibilità fisica della stessa, si sarebbeaccordato con l'imputato attuale perché questi ne acquistasse una parte pari allametà della droga di cui sopra.Inficierebbe l'assunto accusatorio la circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA], nonavendo la disponibilità fisica della sostanza, non poteva esercitare sulla stessa unpotere uti dominus Si contesta, quindi, che l'accordo riguardante l'imputatoLa motivazione poi, non si confronterebbe con la mancata identificazionedel fornitore, né con l'assoluzione del ritenuto corriere, [OSCURATO:PERSONA], né conl'assoluzione del ritenuto intermediario. Episodi che minerebbero la possibilitàdell'effettiva dazione al [OSCURATO:PERSONA] della sostanza, quale premessa necessaria per unasuccessiva affermazione di responsabilità dell'imputato.La motivazione neppure si confronterebbe con la sentenza irrevocabile delGUP di Bari, acquisita ex articolo 238 bis cod. proc. pen., con cui il GUP avrebbeassolto un intermediario e incidentalmente si sarebbe pronunziato sulla posizionedell'imputato, sottolineando che costui non aveva manifestato il proprioconsenso all'acquisto.Quindi si ritiene che nella conversazione di riferimento non vi sarebbequesto accordo, così chiedendosi l'annullamento della sentenza.La censura è inammissibile. Essa attiene al reato fine di cui al capo a19)per cui il Coletti ha acquisito da [OSCURATO:PERSONA] metà del chilo dicocaina che quest’ultimo, dopo avere concordato con ignoti la acquisizione di duechili di cocaina, e averli fatti trasportare a Gioia del Colle, aveva riservato per sécedendo l’altro chilo ad altro soggetto ignoto.Non è quindi in discussione l’avvenuto accordo di acquisto di droga amonte, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e ignoti fornitori. Accordo che, come noto, determinala responsabilità per la intervenuta acquisizione, posto il principio per cui ai finidella consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficientel'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendonecessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza. (In motivazionela Corte ha precisato che non rileva che il venditore non abbia l'effettivadisponibilità del quantitativo di stupefacente pattuito, ove sia in grado diprocurarselo e consegnarlo entro breve termine). (Sez. 4, n. 14276 del02/12/2022, dep. 2023, A., Rv. 284604 - 01). Invero, la difesa solo contesta chel’assenza della concreta disponibilità della droga infici anche la rilevanza penaledel successivo accordo intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tesi del tutto infondata, alla luce del predetto principio che sancisce anchein assenza di traditio la compravendita illecita e quindi anche la possibilità dipoterne ulteriormente disporne, come nel caso di specie.Laddove osta a tale ultima possibilità, invero, solo la circostanza che, amonte della cessione qui in esame del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], vi sia un previo accordodi fornitura privo dei requisiti di serietà e disponibilità dell’oggetto da parte delfornitore, alla luce della regola per cui le distinte fattispecie criminose di offerta emessa in vendita di sostanze stupefacenti si perfezionano al momento dellamanifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza, sempre chene abbia, anche non immediatamente, la disponibilità (Sez. 1, n. 29670 del25/03/2010 Ud. (dep. 28/07/2010 ) Rv. 248606 – 01). Circostanza invero quinon messa in discussione, anche a fronte della stessa evidenziata separatasentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui al capo a19).E a fronte della prima conforme sentenza di merito, nella parte in cui purescludendo [OSCURATO:PERSONA] quale trasportatore della droga acquistata dal [OSCURATO:PERSONA], dàdella divisione di parte di essa con il [OSCURATO:PERSONA].Coerente e corretta è anche la considerazione della irrilevanza per ilgiudizio in esame della intervenuta assoluzione di taluni coimputati nella vicenda,sul rilievo per cui le rispettive condotte integrano solo segmenti del tuttoautonomi del capo di imputazione, sul piano logico e cronologico, rispetto alsegmento contestato al [OSCURATO:PERSONA].13.1. Nel medesimo motivo si deduce anche che la motivazione sarebbeviziata ove si afferma che la prova della adesione dell'imputato al sodalizioassociativo emergerebbe proprio nel reato fine in discussione di cui al capo a19),perché nel corso del dialogo del 12 giugno 2008, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perl’acquisto di mezzo chilo di droga da quest’ultimo, l'imputato darebbe conto diconoscere i canali di rifornimento dell'associazione e l'identità dei corrieri, anchedefinendo con il [OSCURATO:PERSONA] i dettagli organizzativi del trasporto. Vi sarebbe quitravisamento della prova, quanto al significato assunto, che non troverebbefondamento nell'espressione letterale della conversazione.Ed in proposito, a sostegno si riportano passaggi per stralcio di taleconversazione.Inoltre, sarebbe viziata la motivazione anche laddove rinverrebbe un altroindizio sulla partecipazione al sodalizio nella seconda parte del dialogo del 12giugno 2008, allorquando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pianificano iniziative illecite aventi aoggetto il trasporto di clandestini irregolari di cui al contenuto della imputazioneriportata al capo c).Ciò perché il progetto di cui si parla riguarderebbe attività estranee altraffico di droga.La motivazione non spiegherebbe come l'imputato sarebbe inseritonell'ingranaggio associativo e la sentenza ridurrebbe il riscontro dellapartecipazione ad un solo reato fine e ad un rapporto bilaterale con il [OSCURATO:PERSONA],anche mancando di confrontarsi con l'assenza di contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altriassociati.13.2. Si tratta di una censura che appare meramente rivalutativa, incapacedi delineare vizi rilevanti in questa sede se non muovendosi sul piano del meritoe della diversa interpretazione di dati disponibili, a fronte di una complessivamotivazione che congruamente ricava dalla conversazione del 12.6.2008, giàrilevante per il predetto reato fine, indici dimostrativi del legame associativo delColletti, laddove questi emerge come soggetto che conosce e accede ai canali dirifornimento della associazione, cui è nota l’identità dei corrieri del sodalizio, eche definisce con il capo, [OSCURATO:PERSONA], il dettagli del trasporto.Perspicua è anche la valorizzazione, con riguardo al prosieguio dellaconversazione, di dialoghi coerentemente sintomatici di un ruolo di soggettofidato ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], capace di interloquire per un progetto illecito in temadi trasporto di stranieri irregolari, e persino di confidare al suo interlocutorepassate sue analoghe condotte, poi oggetto del capo c). Oltre a rilevare,significativamente, anche la citazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia.E pertinente nel senso di confermare tale assunto è anche la citazione delgiudicato intervenuto nei confronti di coimputati con cui la corte di appello di Bariha concluso che anche il [OSCURATO:PERSONA] era partecipe del sodalizio criminale.13.3. Con il motivo in esame, infine, si è sostenuto che mancherebbeanche la verifica dell'elemento psicologico a sostegno della partecipazione ad unsodalizio e sarebbe inadeguato anche il tentativo di individuare un ulterioreelemento indiziario in propalazioni generiche di un collaboratore, che non èappartenente al sodalizio del [OSCURATO:PERSONA] e non ascrive all'imputato condotte specifichenè lo riconosce in foto. Lo stesso collaboratore, peraltro, escluderebbe unrapporto illecito tra l'imputato ed il [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il collaborante introdurrebbe il [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un altro gruppoassociativo, mai contestato nè si risponderebbe sulle censure sull'inaffidabilità dialtro collaboratore, quale [OSCURATO:PERSONA]. Che peraltro fa riferimenti per talealtro gruppo, al 2006, anno esulante dalla contestazione, compresa tra il 2007ed il 2008, e colloca l'imputato in subordinazione non con il [OSCURATO:PERSONA] ma con altrosoggetto, Dentice, che neppure comporrebbe l'organizzazione di cui al capo a).Peraltro, la corte d'appello non si sarebbe comunque confrontata conprincipi sanciti dalla Suprema corte nella sentenza della IV sezione, del13.6.2018 n. 3262, con la quale era stata annullata la condanna di MonteneroJody in ordine al reato associativo.Principi rilevanti, sebbene si trattasse di un computato in posizionedifferente dall'attuale ricorrente.Quanto alla contestazione del rilievo delle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia è sufficiente evidenziare la assenza della dimostrazione della decisivitàdi tale critica rispetto a un compendio probatorio di accusa ben più ampio earticolato, come sopra già sintetizzato. Generico è poi il richiamo ai principi abase della sentenza con cui è stata annullata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] afronte peraltro del corretto rilievo della corte per cui ogni singola posizione deveessere esaminata nelle sue peculiarità, come accaduto nel caso concreto, nelquadro dei principi di legittimità vigenti. Quanto al dolo da una parte non risultanel riepilogo della sentenza impugnata la citazione del corrispondente gravamené tanto si assume sia avvenuto con il ricorso in esame, per cui appare trattarsidi censura nuova. Peraltro il tenore complessivo della sentenza come soprasintetizzata appare descrittivo di una chiara consapevolezza del sodalizio.14. Con il secondo motivo si sono dedotti vizi di violazione di legge ancheprocessuale e di motivazione in relazione al trattamento punitivo. Dando attodella esclusione della recidiva e della applicazione delle attenuanti generiche, sicontesta l'effettuazione di aumenti sproporzionati per la continuazione. Ciò,nonostante, sia stato riconosciuto in sentenza un leale comportamentoprocessuale. Lo stesso imputato poi, dopo i fatti non sarebbe stato coinvolto ininiziative illecite.La censura si contrappone ad una più che adeguata motivazione sul tema,con cui dopo avere dato atto della applicazione del minimo edittale per il reatoassociativo, si è ridotto, per il comportamento tenuto dopo il reato, l’aumentoper il reato satellite di cui al capo a19), richiamandosi la conformità ai criteri exart. 133 c.p., da un anno a nove mesi di reclusione, per una pena finale di anni 7e mesi 5 di reclusione previa applicazione delle attenuanti generiche. E con penacomplessiva finale, considerato anche il reato di cui al capo c), pari ad anni 11mesi 5 di reclusione ed euro 600.000 di multa. Appare evidente, a fronte diquesta organica analisi della pena applicabile, che del tutto assertiva e a-specifica appare la tesi del carattere sproporzionato dell’aumento per lacontinuazione, affidata ad una apodittica affermazione, estranea ad ogniconfronto con la motivazione elaborata in proposito.15. Con il terzo motivo si deducono vizi di violazione di legge ancheprocessuale e di motivazione contestandosi la mancata applicazione dellacontinuazione in relazione al reato di cui al capo c) (per avere favorito con ignotil’ingresso illegale attraverso il porto di Bari, di due gruppi di stranieri occultandogli stessi all’interno di un mezzo di trasporto di giostre).Si sottolinea che sarebbe proprio la compravendita, descrittiva del Colettiquale stabile acquirente di droga dal sodalizio associativo, che indurrebbe ilgiudice a ritenere esistente l'adesione all'associazione di cui al capo a). Enell'ambito delle compravendite sarebbe anche avvenuto, secondo laricostruzione accusatoria, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Sul punto i giudici hanno spiegato, con motivazione congrua e come tale nonsindacabile, la esclusione della continuazione: partendo dal dirimente rilievo percui la condotta criminale è stata solo rivelata dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] dopo la suacommissione, in via autonoma rispetto alla fattispecie associativa, dunque qualeelemento confermativo, da una parte, del dato della estrema confidenza traMonti e [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo di soggetto fidato del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sodalizio,dall’altra, quale elemento comunque di per sé non idoneo, in assenza di ognialtro utile circostanza, per inserire in un medesimo disegno criminoso i fatti dicui al capo c) con quelli qui esaminati in tema di traffico di stupefacenti. Lastessa corte ha del resto evidenziato che sul punto il gravame proposto è statoprivo di specificità, senza che in proposito sia intervenuta una specificaconfutazione in ricorso; circostanza quest’ultima che già da sola, come noto,sancisce la manifesta infondatezza della censura in esame, stante il generaleprincipio per cui il vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine amotivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formareoggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati dainammissibilità originaria anche quando la decisione del giudicedell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (in tema di difetto dimotivazione, sez. 3, n.10709 del 25/11/2014 (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 -01).16. Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essi propongono ununico motivo per vizi di violazione di legge anche processuale e di motivazione.Si fa riferimento per entrambi al capo a5), per avere acquistato Da MontiCondesnitt [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e successivamente ceduto, 400/500 gr. di cocaina.(per l'hashish vi è dichiarazione di prescrizione in primo grado).L'unico elemento probatorio a supporto della tesi d'accusa sarebberappresentato da intercettazioni di cui ai progressivi 170 e 171 e si contesta latesi di accusa fondata sull'affermazione per cui uno dei conversanti sarebbeLuciani [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], interlocutore con [OSCURATO:PERSONA].Alla luce della perizia trascrittiva in sostanza talune frasi, come rilevato dal primogiudice, non sarebbero certamente attribuibili agli interlocutori e pertanto non visarebbe credibilità di accertamento per attribuire segmenti di conversazioniincriminate al [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante tali problematiche, la corte d'appelloavrebbe formulato un giudizio illogico avendo ritenuto che la voce sia delricorrente. In particolare, in tale contesto non si vede come le frasi piùcompromettenti possano essere attribuite con certezza al [OSCURATO:PERSONA] e comecomunque si possa attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la voce, non potendosi tenere contodel rilievo peritale della scarsità dell'audio e della presenza di numerosiinterlocutori.Si contesta anche il rilievo motivazionale per cui oggetto dellaconversazione sarebbe la droga. Tanto più in assenza del riferimento al terminecocaina e in presenza di numeri che non sarebbero mai espressi in migliaia dieuro ma in unità di euro.Sarebbe anche oscuro il dato da cui reperire il profilo quantitativo dellostupefacente.Si contesta anche l'utilizzo della sentenza di cui al parallelo giudizioabbreviato nei confronti di coimputati sul medesimo fatto, acquisita ai sensidell'articolo 238 bis del codice di rito, con particolare riferimento al fatto cheessa non costituisce una piena prova di fatti accertati avendo necessità diriscontri. Tale ultimo aspetto non sarebbe emerso, atteso che il decisum di cui algiudizio abbreviato sarebbe stato recepito apoditticamente.16.1. Anche questo motivo è inammissibile.Innanzitutto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il primogiudice (pag. 113) ha richiamato l’intervenuto giudicato per i [OSCURATO:PERSONA] in ordine aifatti ex capo a5) loro ascritti, inerenti la cocaina, ed ha precisato che quanto iviaccertato è anche confermato dalle risultanze istruttorie di questo processo, percui l’utilizzo del giudicato, nel contesto di una già rilevata “doppia conforme”,appare giuridicamente corretto.Quanto alla complessiva motivazione emergente a carico degli imputati, inparticolare innanzitutto del Vitagliano, condannato in relazione al capo a5)limitatamente alla cocaina (a fronte della intervenuta prescrizione dei fattiinerenti l’hashish), occorre esaminare ancora una volta entrambe le sentenze dimerito.La corte ha innanzitutto considerato il tema della non riferibilità a LucianiVitangelo della voce che nella intercettazione ambientale del 12.10.2007 dialogacon [OSCURATO:PERSONA], negli uffici della Icifim, stante i rilievi criticiespressi dal perito, confermativi sul punto delle perplessità manifestate dalladifesa.Si tratta di un tema che appare adeguatamente superato, attraverso lacondivisione, da parte della corte di appello, dei rilievi del primo giudice. Il quale(cfr. pag. 113 e ss.) ha sottolineato che solo in ordine alla conversazione n. 170e solo per talune frasi di essa, vi è per il perito un dubbio di riconducibilitàsoggettiva delle stesse, e che comunque occorre leggere la conversazione nelsuo complesso. Inoltre la scarsità dell'audio, quale problema incidente sulla certache è prosecuzione coerente del 170. Lo stesso giudice, con conforme richiamodella corte, ha aggiunto che l’identificazione, nel contesto ambientale inquestione, del [OSCURATO:PERSONA], è stata resa possibile anche attraverso la accertatapresenza, da parte della polizia giudiziaria, dello stesso [OSCURATO:PERSONA] negli uffici ovesi svolgeva la conversazione, ed ha anche evidenziato ulteriori dati significativi aimedesimi fini, quali la circostanza per cui si parli di forniture di droga sullapiazza di Molfetta di cui sono originari i Vitagliano, quella per cui alleconversazioni partecipava un soggetto chiamato [OSCURATO:PERSONA] ( nome del fratello delVitangelo) che assisteva altro acquirente detto Tato ( nome usato per [OSCURATO:PERSONA]).Nel quadro della complessiva motivazione a supporto della decisione quicontestata, si rappresentano dai giudici ( sempre a partire dalla prima sentenza)anche gli argomenti trattati in tema di droga, il riferimento ad hashish il cuipanetto recava impressa l’immagine di un orsacchiotto poi oggetto di unsequestro del 14.1.2008 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e si evidenziacome sia presente seppur silente anche [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea, alla luce delleconversazioni, la sussistenza di acquisti con cadenza periodica per quantitàsignificative di cocaina in funzione di commercializzazioni finali mediantespacciatori operanti su piazze locali tra cui Molfetta (pag. 115).I giudici hanno anche avuto cura di evidenziare l’uso di un linguaggiocriptico per potere parlare di droga, e a supporto, nonostante la prescrizione, sivalorizza il chiaro riferimento, nel contesto, all’hashish, come emerge dalriferimento ad un "orsacchiotto sotto" quale effigie rinvenuta poi, come giàosservato, su panetti di hashish sequestrati il 14.1.08 a [OSCURATO:PERSONA] MagnificoCondesmitt. E si richiama il giudicato intervenuto per i medesimi fatti in tema didroga pesante nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], che deve essere considerato nei termini dicui alla corretta ricostruzione di primo grado, in premessa accennata.Ad ogni modo, a conferma di una lettura corretta dell’intervenuto giudicatoacquisito ex art. 238 bis cod. proc. pen., oltre al richiamo alla sentenza, sicorrobora l’assunto accusatorio circa la trattazione di cocaina e delle relativequantità mediante il rimando a termini numerici presenti nella conversazione,che si ritiene traducibili in migliaia per kg, come tali inerenti a prezziincompatibili per droga leggera.In ogni caso, al di là di ogni valorizzazione di termini numerici intesi comemigliaia o meno, ciò che conta è l'obiettiva valorizzazione di prezzi che, anche seespressi per unità al grammo, corrispondono a valori di mercato superioriall'hashish.Si può osservare inoltre che a pagina 116 il primo giudice evidenzia anchela pianificazione periodica di forniture di droga in linea con la contestazione,meglio specificando quanto sul punto riportato a pagina 112, nel quadrocomunque della conferma del capo a5), assicurata anche, lo si ribadisce,contenuto, nel senso della conformità al capo di imputazione come riportato, nonvi è contestazione.16.2. Non va trascurata peraltro la motivazione riguardante [OSCURATO:PERSONA] -per il cui coinvolgimento pure si valorizzano espliciti riferimenti dei dialoganti allasua persona – con cui si ripercorrono le argomentazioni sviluppate per Vitaglianoe ancora una volta si valorizza l’intervenuta sentenza irrevocabile per i Montiriguardo all’episodio in contestazione, così ribadendosi - effettivamente in lineacon il succedersi dei dialoghi intercettati come prima sintetizzati, la cuiinterpretazione appare lineare e ragionevole, e quindi come noto non sindacabilein questa sede -, l’appurata esistenza di una “catena commeciale” per cui i Monticedevano ai [OSCURATO:PERSONA] la cocaina oltre che l’hashish e questi ultimi rivendevano lasostanza ai locali spacciatori di Molfetta e Bisceglie.16.3. Con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA], quanto al trattamentosanzionatorio si solleva poi censura laddove si giustifica lo scostamento dalminimo con la gravità del fatto e i precedenti penali, sebbene il ricorrentesarebbe incensurato non avendo precedenti prima dei fatti per cui è processo nétantomeno dopo la contestazione degli stessi. Inoltre il fratello in altro giudizioavrebbe subito la pena del minimo edittale pur versando in una posizionespeculare.Anche queste critiche appaiono inammissibili, atteso che, innanzituttoquanto alla prima, è sufficiente opporre il riferimento motivazionale alla gravitàdei fatti. Ciò che rende irrilevante l’ulteriore rilievo sulla dichiarata assenza diprecedenti prima dei fatti e dopo la contestazione, che peraltro, in questi termini,lascia spazio a precedenti al momento della decisione e come tale, al di là delladirimente ragione prima citata, deve ritenersi inidonea a fondare una seriadeduzione, meritevole di verifica.17. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche debba essere annullata la sentenza impugnata, limitatamente alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], con solo riferimento all’aumento di pena ex art. 81, cpv,cod. pen., irrogato a suo carico, con rinvio ad altra sezione della corte di appellodi Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Vistol'art. 624 cod. proc. pen., dichiara definitivo l'accertamento della responsabilitàdi tale ricorrente. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] LucaVito, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di LucianiVitangelo e condanna i detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di CampanaroMassimo, con solo riferimento all’aumento di pena ex art. 81, cpv, cod. pen.,irrogato a suo carico, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Visto l'art. 624cod. proc. pen., dichiara definitivo l'accertamento della responsabilità di talericorrente. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], diBellucci [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] econdanna i detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]