CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 marzo 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, ed il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui esso è diretto ad invocare l'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono manifestamente infondati, perché la pena edittale non consente l'applicazione della causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione e comunque il danno è stato valutato come non irrisorio; - che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si invoca la prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 3311.4 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla entità del danno cagionato alla persona offesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d