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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16865/2026

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filippoBartoloni [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale e margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 2 - n. 468/2020, depositata il 1° luglio2020;Numero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del18 febbraio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso,1.

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Grosseto emetteva nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., gli avvisi di accertamento n.T8B031001485, relativo all’anno d’imposta 2010, n.T8B031001560, relativo all’anno d’imposta 2011 e n.T8B031001741, relativo all’anno d’imposta 2012.

Con tali avvisidi accertamento venivano recuperati a tassazione alcuni costiritenuti indeducibili, in particolare: i) perdite su crediti per l’anno2010 e riportate sulle annualità 2011 e 2012; ii) costi per lavoridi manutenzione dell’immobile preso in comodato dalla FED perlo svolgimento della propria attività; iii) costi relativi ad un postobarca ed a due imbarcazioni da diporto; iv) spese perprestazioni occasionali; v) spese per viaggi e trasferte.2.

La società contribuente impugnava, con separati ricorsi, gliavvisi di accertamento in questione dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Firenze la quale, con sentenza n.1484/2016, depositata il 9 novembre 2016, li rigettava,condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite.3.

Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., laCommissione Tributaria Regionale della Toscana – sez. n. 2 -con sentenza n. 468/2020, pronunciata il 13 gennaio 2020, edepositata in segreteria il 1° luglio 2020, rigettava l’appello,condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.R.G.

N. 4149/2021 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/20264.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lanotificato il 4 febbraio 2021).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.5.

Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a settemotivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma5, e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli artt. 14d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2423-bis c.c. e 6, comma 1,d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che la perdita su crediti, per un totaledi € 305.330,60, derivanti dai corrispettivi fatturati al [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di un contratto di consulenza, era statacorrettamente portata in deduzione nell’anno 2010, perché ilConsorzio Etruria era stato ammesso al concordato preventivoin data 29 giugno 2011, e quindi dopo la chiusura del bilancio2010, ma prima del termine ultimo per la presentazione delladichiarazione; inoltre, secondo parte ricorrente, nel caso dispecie avrebbe potuto applicarsi il criterio legale previstodall’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, per cui, già primaR.G.

N. 4149/2021 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell’ammissione del [OSCURATO:PERSONA] al concordato preventivo,si sarebbe potuta valutare l’insolvenza di quest’ultimo, ai finidella deducibilità della perdita.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l’omessoesame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.Sostiene la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di prenderein considerazione proprio la circostanza della sussistenza deipresupposti per l’applicazione dei criteri generali di deducibilità,in caso di perdita su crediti.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso la contribuente eccepiscenullità della sentenza per difetto di motivazione, e quindiviolazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 e 24 Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata era viziatada motivazione assente o apparente, con riferimento alrecupero a tassazione delle spese ritenute dall’Ufficio nondeducibili per difetto dei relativi presupposti.1.4.

Con il quarto motivo di ricorso viene eccepita violazione efalsa applicazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986,nonché dell’art. 5 d.lgs. 18 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art.19 d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che, nel confermare la legittimità delrecupero a tassazione dei costi relativi ad un posto barca ed adue imbarcazioni da diporto, la C.T.R. non aveva correttamentevalutato i presupposti della deducibilità dei costi in parola.1.5.

Con il quinto motivo viene eccepita, nuovamente,violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, nonchéR.G.

N. 4149/2021 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 edell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Sostiene la ricorrente che, anche con riferimento al recuperoa tassazione dei costi per lavori di manutenzione ordinaria estraordinaria dell’immobile sito in Follonica, piazza XXV Aprile,ove la FED aveva una sede della propria attività, la C.T.R. nonaveva correttamente valutato i presupposti della deducibilità deicosti in parola.1.6.

Con il sesto motivo di ricorso la FED Engineeringeccepisce, ancora, violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n.917/1986, nonché dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 19d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce che, anche con riferimento ai costi relativi alle spesedi trasferta, vitto e alloggio, la C.T.R. non aveva adeguatamentevalutato la sussistenza dei presupposti per la loro deducibilità,trattandosi di spese documentate ed inerenti all’attività.1.7.

Con il settimo motivo di ricorso, infine, si eccepiscenuovamente violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n.917/1986, nonché dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 19d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce la ricorrente che, anche con riferimento al recupero atassazione delle spese per prestazioni occasionali, sussistevanoi presupposti per la loro deducibilità.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Il primo motivo è infondato.R.G.

N. 4149/2021 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026In base all’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, «…leperdite sui crediti (…) sono deducibili se risultano da elementicerti e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti, se ildebitore è assoggettato a procedura concorsuale”.

Ladisposizione aggiunge poi che «ai fini del presente comma, ildebitore si considera assoggettato a procedura concorsualedalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o delprovvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativao del decreto di ammissione alla procedura di concordatopreventivo o del decreto di omologazione dell'accordo diristrutturazione o del decreto che dispone la procedura diamministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o,per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissioneovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nelregistro delle imprese».La normativa fiscale stabilisce, dunque, un criterio “generale”e uno “legale” per la deducibilità delle perdite sui crediti: quello“generale” è dato dalla presenza di “elementi certi e precisi”sull’esistenza della perdita e quello “legale” è datodall’assoggettamento a procedura concorsuale, dovel’assoggettamento coincide con la data di emissione delprovvedimento giudiziale che dà appunto vita alle varieprocedure concorsuali.Nella fattispecie in esame, il debitore [OSCURATO:PERSONA] è statoammesso alla procedura di concordato preventivo nel giugno2011; le perdite su crediti vengono invece fatte valere per l’anno2010, per cui non può, per tale anno, applicarsi il criterio legalefondato sull’ammissione alla procedure.Le altre norme invocate dalla società ricorrente, l’art. 14 DPR600/73, l’art. 2423 bis c.c., il principio contabile OIC29 e l’art.R.G.

N. 4149/2021 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/20266, comma 1, d.lgs. 472/97, ammettono sì postumiaggiustamenti del bilancio con annotazioni di perdite edammettono, sì che il successivo fallimento possa confermareuna situazione pregressa di deterioramento della situazionefinanziaria.

Tuttavia, la norma cui fare riferimento in materiafiscale ai fini della deducibilità delle perdite sui crediti è l’art.101 comma 5, d.P.R. n. 917/1986, il quale come detto in casodi procedura concorsuale fissa il criterio “legale” che facoincidere il momento di deducibilità delle perdite sui crediti conquello di inizio di apertura della procedura concorsuale.Non a caso, è stato affermato da questa Corte che «in tema diperdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedureconcorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato ilfallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, aisensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 — dainterpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdottodall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d.Decreto internazionalizzazione) — e del comma 3, dell'art. 13,cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche conriferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo diimputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che vadalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodod'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principicontabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dalbilancio» (Cass. 1° giugno 2021, n. 15218; v. anche Cass. 2maggio 2022, n. 13712, secondo la quale, nel caso diammissione del debitore a procedura concorsuale, «sidetermina, in virtù dell'art. 101, comma 5, del TUIR, unapresunzione con effetto automatico dell'esistenza dei requisiti digravità, precisione e concordanza, ma la presunzione opera sulR.G.

N. 4149/2021 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026logico presupposto dell'esistenza dell'operazione economicasottostante, e, dunque, del rapporto di debito-credito cuil'asserita perdita afferisce»).Quanto al criterio “generale”, occorrono, come si è detto,“elementi certi e precisi”, e nel caso di specie la Corte regionalene ha escluso la sussistenza, con un apprezzamento di fattoinsindacabile in sede di legittimità.

La ricorrente insistenell’evidenziare che la perdita di € 305.330,60 fosse statainserita in sede di assestamento del bilancio 2010, ma questoinserimento è un dato formale che non comprova di per sé lacertezza della perdita già nel 2010.La ricorrente, tra l’altro, non è in grado di indicare, oltre aquesto dato dell’inserimento della perdita nell’assestamento dibilancio, altre circostanze comprovanti, appunto con “certezza”e “precisione”, la definitività della perdita al 2010.

Anzi, nelricorso finisce per riconoscere che la definitività della perditadiventò chiara, ossia certa, «nei primi mesi del 2011 con l’esitoinfruttuoso del recupero forzoso avviato dalla creditrice...» (vedipag. 28).Consegue l’infondatezza del primo motivo.2.2.

Il secondo motivo è inammissibile, sotto un dupliceprofilo.Innanzitutto, la sentenza d’appello conferma il rigetto giàdisposto dalla Corte di primo grado, e quindi siamo in presenzadi una c.d.

“doppia conforme”, che esclude l’ammissibilità delmotivo in virtù di quanto disposto dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 360,comma 4, c.p.c.In secondo luogo, parte ricorrente richiede, sostanzialmente,una rivalutazione degli elementi di fatto già valutati dalla CorteR.G.

N. 4149/2021 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026di merito, che ha escluso – con accertamento di fattoinsindacabile in questa sede – la sussistenza di elementi certi eprecisi che potessero portare a ritenere sussistente la perditagià nel 2010.2.3.

Anche il terzo motivo è infondato.La C.T.R. ha motivato circa l’esclusione della deducibilità dellespese di trasferta, spese personali, spese per manutenzionesede sociale e possesso e uso di imbarcazione, condividendoquanto affermato nella sentenza di primo grado, in merito allacircostanza che tali spese non potessero considerarsi di naturasocietaria.La Corte regionale, pertanto, motiva sul punto, richiamando econfermando la sentenza di primo grado, e quindi perrelationem rispetto a quest’ultima.E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, lasentenza di appello è nulla per difetto di motivazione,allorquando si risolva in una acritica adesione ad unprovvedimento solo menzionato, senza che emerga unaeffettiva valutazione, propria del giudice di appello, dellainfondatezza dei motivi del gravame (tra le altre Cass. 11 aprile2024, n. 9830; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass. 5 agosto2019, n. 20883).Orbene, nel caso di specie non può ritenersi che la Corteregionale non abbia esaminato criticamente le censure sollevatecon l’atto di appello.Nella sentenza di secondo grado, infatti, la C.T.R. specificachiaramente che l’atto di appello «nulla aggiunge in termini diprova» in merito alla natura delle spese la cui deducibilità èstata esclusa, così chiaramente dimostrando di avere esaminatoi motivi di appello, ritenendoli infondati.

La motivazione dellaR.G.

N. 4149/2021 9Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026sentenza d’appello, quindi, pur richiamando la pronuncia diprimo grado, è frutto di una valutazione critica delle censuresollevate dall’appellante, e del giudizio di infondatezza di questeultime.

Non può, pertanto, ritenersi che la motivazione dellasentenza odiernamente impugnata sia meramente apparente.2.4.

Il quarto, quinto, sesto e settimo motivo possono essereesaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, esono inammissibili.I motivi in questione attengono ai rilievi riguardanti ildisconoscimento delle spese per posto barca e imbarcazioni dadiporto, spese per lavori di manutenzione ordinaria estraordinaria dell’immobile preso in comodato dalla FED per losvolgimento della propria attività, spese per viaggi e trasferte espese per prestazioni di servizi occasionali.La C.T.R. ha confermato la decisione dei primi giudici,ritenendo che per tali spese non vi fosse prova in merito al fattoche trattavasi di spese riguardanti la società (e quindi, perl’appunto, deducibili) e non spese personali dell’amministratoreunico [OSCURATO:PERSONA]; le censure sollevate si appuntanoessenzialmente sulla valutazione di fatto operata dalla C.T.R., ecome tali sono da considerare inammissibili in sede dilegittimità.3.

Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrentetenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.R.G.

N. 4149/2021 10Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alla rifusione,in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltrespese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare laricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 4149/2021 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
filippoBartoloni [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale e margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 2 - n. 468/2020, depositata il 1° luglio2020;Numero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del18 febbraio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso,1. A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Grosseto emetteva nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., gli avvisi di accertamento n.T8B031001485, relativo all’anno d’imposta 2010, n.T8B031001560, relativo all’anno d’imposta 2011 e n.T8B031001741, relativo all’anno d’imposta 2012. Con tali avvisidi accertamento venivano recuperati a tassazione alcuni costiritenuti indeducibili, in particolare: i) perdite su crediti per l’anno2010 e riportate sulle annualità 2011 e 2012; ii) costi per lavoridi manutenzione dell’immobile preso in comodato dalla FED perlo svolgimento della propria attività; iii) costi relativi ad un postobarca ed a due imbarcazioni da diporto; iv) spese perprestazioni occasionali; v) spese per viaggi e trasferte.2. La società contribuente impugnava, con separati ricorsi, gliavvisi di accertamento in questione dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Firenze la quale, con sentenza n.1484/2016, depositata il 9 novembre 2016, li rigettava,condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., laCommissione Tributaria Regionale della Toscana – sez. n. 2 -con sentenza n. 468/2020, pronunciata il 13 gennaio 2020, edepositata in segreteria il 1° luglio 2020, rigettava l’appello,condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.R.G. N. 4149/2021 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lanotificato il 4 febbraio 2021).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a settemotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma5, e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli artt. 14d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2423-bis c.c. e 6, comma 1,d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che la perdita su crediti, per un totaledi € 305.330,60, derivanti dai corrispettivi fatturati al [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di un contratto di consulenza, era statacorrettamente portata in deduzione nell’anno 2010, perché ilConsorzio Etruria era stato ammesso al concordato preventivoin data 29 giugno 2011, e quindi dopo la chiusura del bilancio2010, ma prima del termine ultimo per la presentazione delladichiarazione; inoltre, secondo parte ricorrente, nel caso dispecie avrebbe potuto applicarsi il criterio legale previstodall’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, per cui, già primaR.G. N. 4149/2021 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell’ammissione del [OSCURATO:PERSONA] al concordato preventivo,si sarebbe potuta valutare l’insolvenza di quest’ultimo, ai finidella deducibilità della perdita.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l’omessoesame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.Sostiene la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di prenderein considerazione proprio la circostanza della sussistenza deipresupposti per l’applicazione dei criteri generali di deducibilità,in caso di perdita su crediti.1.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente eccepiscenullità della sentenza per difetto di motivazione, e quindiviolazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 e 24 Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata era viziatada motivazione assente o apparente, con riferimento alrecupero a tassazione delle spese ritenute dall’Ufficio nondeducibili per difetto dei relativi presupposti.1.4. Con il quarto motivo di ricorso viene eccepita violazione efalsa applicazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986,nonché dell’art. 5 d.lgs. 18 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art.19 d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che, nel confermare la legittimità delrecupero a tassazione dei costi relativi ad un posto barca ed adue imbarcazioni da diporto, la C.T.R. non aveva correttamentevalutato i presupposti della deducibilità dei costi in parola.1.5. Con il quinto motivo viene eccepita, nuovamente,violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, nonchéR.G. N. 4149/2021 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 edell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Sostiene la ricorrente che, anche con riferimento al recuperoa tassazione dei costi per lavori di manutenzione ordinaria estraordinaria dell’immobile sito in Follonica, piazza XXV Aprile,ove la FED aveva una sede della propria attività, la C.T.R. nonaveva correttamente valutato i presupposti della deducibilità deicosti in parola.1.6. Con il sesto motivo di ricorso la FED Engineeringeccepisce, ancora, violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n.917/1986, nonché dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 19d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce che, anche con riferimento ai costi relativi alle spesedi trasferta, vitto e alloggio, la C.T.R. non aveva adeguatamentevalutato la sussistenza dei presupposti per la loro deducibilità,trattandosi di spese documentate ed inerenti all’attività.1.7. Con il settimo motivo di ricorso, infine, si eccepiscenuovamente violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n.917/1986, nonché dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 19d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce la ricorrente che, anche con riferimento al recupero atassazione delle spese per prestazioni occasionali, sussistevanoi presupposti per la loro deducibilità.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è infondato.R.G. N. 4149/2021 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026In base all’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, «…leperdite sui crediti (…) sono deducibili se risultano da elementicerti e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti, se ildebitore è assoggettato a procedura concorsuale”. Ladisposizione aggiunge poi che «ai fini del presente comma, ildebitore si considera assoggettato a procedura concorsualedalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o delprovvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativao del decreto di ammissione alla procedura di concordatopreventivo o del decreto di omologazione dell'accordo diristrutturazione o del decreto che dispone la procedura diamministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o,per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissioneovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nelregistro delle imprese».La normativa fiscale stabilisce, dunque, un criterio “generale”e uno “legale” per la deducibilità delle perdite sui crediti: quello“generale” è dato dalla presenza di “elementi certi e precisi”sull’esistenza della perdita e quello “legale” è datodall’assoggettamento a procedura concorsuale, dovel’assoggettamento coincide con la data di emissione delprovvedimento giudiziale che dà appunto vita alle varieprocedure concorsuali.Nella fattispecie in esame, il debitore [OSCURATO:PERSONA] è statoammesso alla procedura di concordato preventivo nel giugno2011; le perdite su crediti vengono invece fatte valere per l’anno2010, per cui non può, per tale anno, applicarsi il criterio legalefondato sull’ammissione alla procedure.Le altre norme invocate dalla società ricorrente, l’art. 14 DPR600/73, l’art. 2423 bis c.c., il principio contabile OIC29 e l’art.R.G. N. 4149/2021 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/20266, comma 1, d.lgs. 472/97, ammettono sì postumiaggiustamenti del bilancio con annotazioni di perdite edammettono, sì che il successivo fallimento possa confermareuna situazione pregressa di deterioramento della situazionefinanziaria. Tuttavia, la norma cui fare riferimento in materiafiscale ai fini della deducibilità delle perdite sui crediti è l’art.101 comma 5, d.P.R. n. 917/1986, il quale come detto in casodi procedura concorsuale fissa il criterio “legale” che facoincidere il momento di deducibilità delle perdite sui crediti conquello di inizio di apertura della procedura concorsuale.Non a caso, è stato affermato da questa Corte che «in tema diperdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedureconcorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato ilfallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, aisensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 — dainterpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdottodall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d.Decreto internazionalizzazione) — e del comma 3, dell'art. 13,cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche conriferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo diimputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che vadalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodod'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principicontabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dalbilancio» (Cass. 1° giugno 2021, n. 15218; v. anche Cass. 2maggio 2022, n. 13712, secondo la quale, nel caso diammissione del debitore a procedura concorsuale, «sidetermina, in virtù dell'art. 101, comma 5, del TUIR, unapresunzione con effetto automatico dell'esistenza dei requisiti digravità, precisione e concordanza, ma la presunzione opera sulR.G. N. 4149/2021 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026logico presupposto dell'esistenza dell'operazione economicasottostante, e, dunque, del rapporto di debito-credito cuil'asserita perdita afferisce»).Quanto al criterio “generale”, occorrono, come si è detto,“elementi certi e precisi”, e nel caso di specie la Corte regionalene ha escluso la sussistenza, con un apprezzamento di fattoinsindacabile in sede di legittimità. La ricorrente insistenell’evidenziare che la perdita di € 305.330,60 fosse statainserita in sede di assestamento del bilancio 2010, ma questoinserimento è un dato formale che non comprova di per sé lacertezza della perdita già nel 2010.La ricorrente, tra l’altro, non è in grado di indicare, oltre aquesto dato dell’inserimento della perdita nell’assestamento dibilancio, altre circostanze comprovanti, appunto con “certezza”e “precisione”, la definitività della perdita al 2010. Anzi, nelricorso finisce per riconoscere che la definitività della perditadiventò chiara, ossia certa, «nei primi mesi del 2011 con l’esitoinfruttuoso del recupero forzoso avviato dalla creditrice...» (vedipag. 28).Consegue l’infondatezza del primo motivo.2.2. Il secondo motivo è inammissibile, sotto un dupliceprofilo.Innanzitutto, la sentenza d’appello conferma il rigetto giàdisposto dalla Corte di primo grado, e quindi siamo in presenzadi una c.d. “doppia conforme”, che esclude l’ammissibilità delmotivo in virtù di quanto disposto dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 360,comma 4, c.p.c.In secondo luogo, parte ricorrente richiede, sostanzialmente,una rivalutazione degli elementi di fatto già valutati dalla CorteR.G. N. 4149/2021 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026di merito, che ha escluso – con accertamento di fattoinsindacabile in questa sede – la sussistenza di elementi certi eprecisi che potessero portare a ritenere sussistente la perditagià nel 2010.2.3. Anche il terzo motivo è infondato.La C.T.R. ha motivato circa l’esclusione della deducibilità dellespese di trasferta, spese personali, spese per manutenzionesede sociale e possesso e uso di imbarcazione, condividendoquanto affermato nella sentenza di primo grado, in merito allacircostanza che tali spese non potessero considerarsi di naturasocietaria.La Corte regionale, pertanto, motiva sul punto, richiamando econfermando la sentenza di primo grado, e quindi perrelationem rispetto a quest’ultima.E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, lasentenza di appello è nulla per difetto di motivazione,allorquando si risolva in una acritica adesione ad unprovvedimento solo menzionato, senza che emerga unaeffettiva valutazione, propria del giudice di appello, dellainfondatezza dei motivi del gravame (tra le altre Cass. 11 aprile2024, n. 9830; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass. 5 agosto2019, n. 20883).Orbene, nel caso di specie non può ritenersi che la Corteregionale non abbia esaminato criticamente le censure sollevatecon l’atto di appello.Nella sentenza di secondo grado, infatti, la C.T.R. specificachiaramente che l’atto di appello «nulla aggiunge in termini diprova» in merito alla natura delle spese la cui deducibilità èstata esclusa, così chiaramente dimostrando di avere esaminatoi motivi di appello, ritenendoli infondati. La motivazione dellaR.G. N. 4149/2021 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026sentenza d’appello, quindi, pur richiamando la pronuncia diprimo grado, è frutto di una valutazione critica delle censuresollevate dall’appellante, e del giudizio di infondatezza di questeultime. Non può, pertanto, ritenersi che la motivazione dellasentenza odiernamente impugnata sia meramente apparente.2.4. Il quarto, quinto, sesto e settimo motivo possono essereesaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, esono inammissibili.I motivi in questione attengono ai rilievi riguardanti ildisconoscimento delle spese per posto barca e imbarcazioni dadiporto, spese per lavori di manutenzione ordinaria estraordinaria dell’immobile preso in comodato dalla FED per losvolgimento della propria attività, spese per viaggi e trasferte espese per prestazioni di servizi occasionali.La C.T.R. ha confermato la decisione dei primi giudici,ritenendo che per tali spese non vi fosse prova in merito al fattoche trattavasi di spese riguardanti la società (e quindi, perl’appunto, deducibili) e non spese personali dell’amministratoreunico [OSCURATO:PERSONA]; le censure sollevate si appuntanoessenzialmente sulla valutazione di fatto operata dalla C.T.R., ecome tali sono da considerare inammissibili in sede dilegittimità.3. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrentetenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.R.G. N. 4149/2021 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4149/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 16865/2026Data pubblicazione 29/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alla rifusione,in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltrespese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare laricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 4149/2021 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16865/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris