CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 07325/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza del 15/10/2024 del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen.. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore fiduciario, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. atteso che il giudicante avrebbe omesso ogni valutazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.3. Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene esclusivamente lamentata. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 08/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] si \ est nsore [OSCURATO:PERSONA]