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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2015

Cassazione n. 00251/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via Beethoven n. 52 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 5121, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 26.10.2015, e pubblicata il 26.11.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: O GGETTO : Redditometro - Beni indice - Adesione al condono di cui alla l. n. 197 del 2022 - Pagamento della prima rata - Cessazione della materia del contendere.

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate procedendo ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973, c.d. redditometro, accertava con metodo sintetico il maggior reddito ritenuto conseguito da [OSCURATO:PERSONA], ai fini Irpef, nell’anno 2008, nella misura di Euro 97.468,00, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 1.314,00.

Gli atti impositivi risultavano fondati sul possesso di beni indice e costi sopportati: due appartamenti, quattro autovetture di recente immatricolazione, ratei di mutuo, una collaboratrice domestica.

Era svolta procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo ma l’Amministrazione finanziaria, riconoscendo la fondatezza di alcune delle difese proposte dal contribuente, aveva offerto la riduzione del maggiore reddito accertato ad Euro 55.174,62.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, proponendo plurime censure di merito.

La CTP accoglieva integralmente le difese del ricorrente, ed annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che, ritenute invece in parte fondate le difese proposte dall’Ente impositore, riformava la decisione della CTP e riduceva l’importo del maggior reddito accertato in conformità alla proposta transattiva precedentemente avanzata dall’Amministrazione finanziaria.

4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro strumenti di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale della causa.

4.1. Il ricorrente ha quindi depositato memoria, con allegata documentazione, relativa all’intervenuta adesione al condono di cui all’art. 1 della legge n. 197 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dal ricorrente.

2. Parte contribuente ha infatti presentato all’Agenzia delle Entrate, con atto tramesso il 20.9.2023, istanza di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ricevuta dall’Amministrazione finanziaria con protocollo 23092015355764461, nonché copia di quietanza del versamento della prima di venti rate, in data 15/16/9.2023

2.1. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit.

2.2. Merita ancora di essere segnalato che il presente processo è iscritto negli elenchi delle cause in relazione alle quali è stata proposta istanza di condono, gestiti dall’Agenzia delle Entrate, che peraltro non annota essere intervenuto provvedimento di diniego avverso la domanda di definizione agevolata.

2.3. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

2.4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via Beethoven n. 52 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 5121, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 26.10.2015, e pubblicata il 26.11.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: O GGETTO : Redditometro - Beni indice - Adesione al condono di cui alla l. n. 197 del 2022 - Pagamento della prima rata - Cessazione della materia del contendere. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate procedendo ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973, c.d. redditometro, accertava con metodo sintetico il maggior reddito ritenuto conseguito da [OSCURATO:PERSONA], ai fini Irpef, nell’anno 2008, nella misura di Euro 97.468,00, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 1.314,00. Gli atti impositivi risultavano fondati sul possesso di beni indice e costi sopportati: due appartamenti, quattro autovetture di recente immatricolazione, ratei di mutuo, una collaboratrice domestica. Era svolta procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo ma l’Amministrazione finanziaria, riconoscendo la fondatezza di alcune delle difese proposte dal contribuente, aveva offerto la riduzione del maggiore reddito accertato ad Euro 55.174,62. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, proponendo plurime censure di merito. La CTP accoglieva integralmente le difese del ricorrente, ed annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che, ritenute invece in parte fondate le difese proposte dall’Ente impositore, riformava la decisione della CTP e riduceva l’importo del maggior reddito accertato in conformità alla proposta transattiva precedentemente avanzata dall’Amministrazione finanziaria. 4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale della causa. 4.1. Il ricorrente ha quindi depositato memoria, con allegata documentazione, relativa all’intervenuta adesione al condono di cui all’art. 1 della legge n. 197 del 2022. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dal ricorrente. 2. Parte contribuente ha infatti presentato all’Agenzia delle Entrate, con atto tramesso il 20.9.2023, istanza di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ricevuta dall’Amministrazione finanziaria con protocollo 23092015355764461, nonché copia di quietanza del versamento della prima di venti rate, in data 15/16/9.2023 2.1. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. 2.2. Merita ancora di essere segnalato che il presente processo è iscritto negli elenchi delle cause in relazione alle quali è stata proposta istanza di condono, gestiti dall’Agenzia delle Entrate, che peraltro non annota essere intervenuto provvedimento di diniego avverso la domanda di definizione agevolata. 2.3. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 2.4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara est
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