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Cassazione n. 04271/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25964-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, preso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 640/2021 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 02/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato per cassazione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c., la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 640/2021 che ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado del T.A.R. di Palermo n. 2046/2017.

2. In fatto va riferito che:

2.1. nel 2001 il Comune di Ravanusa approvò un Programma di recupero urbano di [OSCURATO:PERSONA] assegnò l’area oggetto di intervento alla società [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale stipulò u n atto di convenzione per la realizzazione diretta del piano, delegandole le operazioni di esproprio nei confronti dei proprietari dei terreni interessati;

2.2. nell’area oggetto di intervento rientravano anche i terreni dei sigg. i sig.ri Ignazio e [OSCURATO:PERSONA];

2.1. nel 2008 il Comune procedeva alla immissione nel possesso dei terreni di cui al precedente paragrafo 2.2 ma, nonostante la irreversibile trasformazione dei luoghi, il decreto di esproprio non venne emesso;

2.4. con la menzionata sentenza n. 2046/17 il T.A.R. di Palermo, adito dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], accertò l’illegittimità dell’occupazione di alcuni terreni dei ricorrenti a far tempo dalla cessazione del decennio decorrente dalla data di approvazione del piano di recupero e, nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., condannò quest’ultima, in solido con il Comune di Ravanusa, al risarcimento dei conseguenti danni;

2.5. con la menzionata sentenza n. 640/2021 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con l’appello principale, respinse tale appello, nonché l’appello incidentale conseguentemente proposto del Comune di Ravanusa, e confermò integralmente la decisione di primo grado;

2.6. il giudice di secondo grado, per quanto qui specificamente interessa, ha dichiarato inammissibile la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. di rideterminare nel merito la percentuale di responsabilità̀ a lei riferibile nella causazione dei danni lamentati dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che si trattava «di un motivo e di una domanda inammissibili perché nuovi, non avendo, tra l’altro, il primo giudice provveduto ad assegnare alcuna percentuale di colpa essendosi limitato, condivisibilmente, a statuire la responsabilità solidale pergli eventuali danni causati dall’occupazione illegittima» (§ 25 della sentenza impugnata);

3. Il ricorso per cassazione della [OSCURATO:SOCIETA]. si fonda su un unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma 8 Cost. -art. 1 c.p.a.- art. 6 CEDU – diniego di giustizia».

4. Tanto il Comune di Ravanusa, quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

5. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 22 novembre 2022, per la quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria.

6. La società [OSCURATO:SOCIETA]. si duole del diniego di giustizia -ossia del rifiuto del giudice amministrativo di esercitare la propria giurisdizione, astrattamente censurabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - cui l’impugnata sentenza avrebbe dato luogo là dove, dichiarando inammissibile la domanda della stessa ICES di ripartire le percentuali di responsabilità̀ tra lei ed il Comune di Ravanusa, avrebbe «deciso di non decidere» (pag. 7 rigo 4, del ricorso), onerando le parti di azionare nuove iniziative giudiziarie con spreco di attività giudiziaria e vanificazione del principio di ragionevole durata del processo.

7. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

8. In primo luogo, perché la difesa della ricorrente non si confronta in alcun modo con le ragioni di diritto processuale poste dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a fondamento della propria statuizione di inammissibilità della richiesta della ICES di rideterminare nel merito la percentuale di responsabilità̀ alla stessa riferibile per i danni lamentati dai signori [OSCURATO:PERSONA].

8.1. Nel mezzo di gravame, infatti, si sostiene che «il compendio documentale prodotto dalla ICES … avrebbe dovuto condurre il giudicante a risolvere in via definitiva il confitto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune» (pag. 8 rigo 12 e ss., del ricorso), ma - a parte astratte considerazioni sui principi di effettività della tutela, di non dispersione dell’attività giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, del tutto avulse dalla questione di diritto processuale affrontata nella sentenza impugnata - non si formula alcuna specifica censura in relazione alla ratio decidendi del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, fondata, come illustrato nel precedente paragrafo 2.6, sulla inammissibilità della domanda di rideterminazione delle percentuali di responsabilità̀ tra la ICES ed il Comune di Ravanusa per esser stata, tale domanda, proposta per la prima volta in appello.

Nel ricorso, in sintesi, non soltanto non si spiega per quali ragioni il giudizio di inammissibilità della domanda di ripartizione delle percentuali di responsabilità̀ tra la ICES ed il Comune di Ravanusa costituirebbe uno stravolgimento delle regole processuali così radicale da risolversi in un diniego di giurisdizione (eccesso di potere per arretramento); ma nemmeno si spiega per quali ragioni tale giudizio costituirebbe un error in judicando de jure procedendi.

8.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché, in ogni caso, si risolve nella denuncia di un preteso error in judicando de jure procedendi.Va allora richiamato l’insegnamento della Corte Costituzionale che, nella sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, ha affermato che «L'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come ̀ sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e ciò̀ quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può̀ formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché́a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

Il concetto di controllo di giurisdizione, cos̀ delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze "abnormi" o "anomale" ovvero di uno "stravolgimento", a volte definito radicale, delle "norme di riferimento".

Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravitàdel vizio ̀ , sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive.

Alla stregua del cos̀ precisato ambito di controllo sui "limiti esterni" alla giurisdizione non ̀ consentita la censura di sentenze con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti una interpretazione di una norma processuale o sostanziale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda» (§§ 15,16 e 17).

Tali principi sono stati pienamente recepiti nella recente giurisprudenza di queste Sezioni Unite (tra le tante, Cass.

SSUU n. 27770/2020: «In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando oin procedendo, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale») e dagli stessi il Collegio non vede ragione di discostarsi.

9. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

11. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, tanto in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quanto in favore del Comune di Ravanusa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25964-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, preso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 640/2021 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 02/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato per cassazione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c., la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 640/2021 che ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado del T.A.R. di Palermo n. 2046/2017. 2. In fatto va riferito che: 2.1. nel 2001 il Comune di Ravanusa approvò un Programma di recupero urbano di [OSCURATO:PERSONA] assegnò l’area oggetto di intervento alla società [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale stipulò u n atto di convenzione per la realizzazione diretta del piano, delegandole le operazioni di esproprio nei confronti dei proprietari dei terreni interessati; 2.2. nell’area oggetto di intervento rientravano anche i terreni dei sigg. i sig.ri Ignazio e [OSCURATO:PERSONA]; 2.1. nel 2008 il Comune procedeva alla immissione nel possesso dei terreni di cui al precedente paragrafo 2.2 ma, nonostante la irreversibile trasformazione dei luoghi, il decreto di esproprio non venne emesso; 2.4. con la menzionata sentenza n. 2046/17 il T.A.R. di Palermo, adito dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], accertò l’illegittimità dell’occupazione di alcuni terreni dei ricorrenti a far tempo dalla cessazione del decennio decorrente dalla data di approvazione del piano di recupero e, nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., condannò quest’ultima, in solido con il Comune di Ravanusa, al risarcimento dei conseguenti danni; 2.5. con la menzionata sentenza n. 640/2021 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con l’appello principale, respinse tale appello, nonché l’appello incidentale conseguentemente proposto del Comune di Ravanusa, e confermò integralmente la decisione di primo grado; 2.6. il giudice di secondo grado, per quanto qui specificamente interessa, ha dichiarato inammissibile la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. di rideterminare nel merito la percentuale di responsabilità̀ a lei riferibile nella causazione dei danni lamentati dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che si trattava «di un motivo e di una domanda inammissibili perché nuovi, non avendo, tra l’altro, il primo giudice provveduto ad assegnare alcuna percentuale di colpa essendosi limitato, condivisibilmente, a statuire la responsabilità solidale pergli eventuali danni causati dall’occupazione illegittima» (§ 25 della sentenza impugnata); 3. Il ricorso per cassazione della [OSCURATO:SOCIETA]. si fonda su un unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma 8 Cost. -art. 1 c.p.a.- art. 6 CEDU – diniego di giustizia». 4. Tanto il Comune di Ravanusa, quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 5. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 22 novembre 2022, per la quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. 6. La società [OSCURATO:SOCIETA]. si duole del diniego di giustizia -ossia del rifiuto del giudice amministrativo di esercitare la propria giurisdizione, astrattamente censurabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - cui l’impugnata sentenza avrebbe dato luogo là dove, dichiarando inammissibile la domanda della stessa ICES di ripartire le percentuali di responsabilità̀ tra lei ed il Comune di Ravanusa, avrebbe «deciso di non decidere» (pag. 7 rigo 4, del ricorso), onerando le parti di azionare nuove iniziative giudiziarie con spreco di attività giudiziaria e vanificazione del principio di ragionevole durata del processo. 7. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. 8. In primo luogo, perché la difesa della ricorrente non si confronta in alcun modo con le ragioni di diritto processuale poste dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a fondamento della propria statuizione di inammissibilità della richiesta della ICES di rideterminare nel merito la percentuale di responsabilità̀ alla stessa riferibile per i danni lamentati dai signori [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Nel mezzo di gravame, infatti, si sostiene che «il compendio documentale prodotto dalla ICES … avrebbe dovuto condurre il giudicante a risolvere in via definitiva il confitto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune» (pag. 8 rigo 12 e ss., del ricorso), ma - a parte astratte considerazioni sui principi di effettività della tutela, di non dispersione dell’attività giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, del tutto avulse dalla questione di diritto processuale affrontata nella sentenza impugnata - non si formula alcuna specifica censura in relazione alla ratio decidendi del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, fondata, come illustrato nel precedente paragrafo 2.6, sulla inammissibilità della domanda di rideterminazione delle percentuali di responsabilità̀ tra la ICES ed il Comune di Ravanusa per esser stata, tale domanda, proposta per la prima volta in appello. Nel ricorso, in sintesi, non soltanto non si spiega per quali ragioni il giudizio di inammissibilità della domanda di ripartizione delle percentuali di responsabilità̀ tra la ICES ed il Comune di Ravanusa costituirebbe uno stravolgimento delle regole processuali così radicale da risolversi in un diniego di giurisdizione (eccesso di potere per arretramento); ma nemmeno si spiega per quali ragioni tale giudizio costituirebbe un error in judicando de jure procedendi. 8.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché, in ogni caso, si risolve nella denuncia di un preteso error in judicando de jure procedendi.Va allora richiamato l’insegnamento della Corte Costituzionale che, nella sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, ha affermato che «L'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come ̀ sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e ciò̀ quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può̀ formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché́a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Il concetto di controllo di giurisdizione, cos̀ delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze "abnormi" o "anomale" ovvero di uno "stravolgimento", a volte definito radicale, delle "norme di riferimento". Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravitàdel vizio ̀ , sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive. Alla stregua del cos̀ precisato ambito di controllo sui "limiti esterni" alla giurisdizione non ̀ consentita la censura di sentenze con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti una interpretazione di una norma processuale o sostanziale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda» (§§ 15,16 e 17). Tali principi sono stati pienamente recepiti nella recente giurisprudenza di queste Sezioni Unite (tra le tante, Cass. SSUU n. 27770/2020: «In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando oin procedendo, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale») e dagli stessi il Collegio non vede ragione di discostarsi. 9. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, tanto in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quanto in favore del Comune di Ravanusa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo
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