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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39740/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 12/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 04/11/2020, nei confronti di 3anboubi Hamza in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e secondo, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 sui riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e sull'irrilevanza dalla circostanza che non sia stato rinvenuto il denaro nella disponibilità dell'imputato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 12/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 04/11/2020, nei confronti di 3anboubi Hamza in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 sui riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e sull'irrilevanza dalla circostanza che non sia stato rinvenuto il denaro nella disponibilità dell'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39740/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris