CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04351/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12899/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. (codice fiscale 0482151218), con sede legale in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] del Popolo, n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 42B114 F839 Y), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 148, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO ilC [OSCURATO:PERSONA] C AIVANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla Via A. [OSCURATO:PERSONA], n. 56, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione di Giunta comunale n. 74 [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 2017, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69E52 D488 A), domiciliata ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 10053/50/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania (Napoli), depositata il 14 novembre 2016; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con avviso di accertamento n. 83134 il Comune di Caivano liquidava la somma di 39.090,10 € a titolo di TARSU asseritamente dovuta dalla società ricorrente per gli anni 2006/2010 in relazione al possesso di un opificio industriale sito nel predetto Comune; 2. la Commissione tributaria regionale della Campania (Napoli) con l’impugnata sentenza, accoglieva l’appello proposto dal Comune contro la pronuncia n. 12425/14/2014 della Commissione tributaria provinciale di Napoli e dichiarava la legittimità dell’avviso impugnato, assumendo che: -in ragione dell’invio del ricorso in appello alla casella di posta elettronica certificata del difensore della controparte, la mancata sottoscrizione digitale dell’atto e l'omessa dicitura prevista dall'art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 non costituivano ragioni di inammissibilità del gravame, ma solo mere irregolarità, non inficianti la validità dell'atto, il cui originale risultava sottoscritto regolarmente; -dalla documentazione versata in atti risultava che «[…] i rifiuti prodotti dalla società appellante (che esercita un'attività artigianale con lavorazione di indumenti usati) siano da qualificare come rifiuti speciali non pericolosi, assimilati pacificamente a quelli urbani», essendo stato, altresì, «[…] provato che con delibera del commissario prefettizio n. 17 del 22.05.1998 (richiamata nell'avviso di accertamento) il Comune di Caivano aveva assimilato i rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi»; - « peraltro l'invocata esenzione dell'imposta non era stata oggetto di denuncia preventiva al comune da parte della contribuente come richiesto dall'art. 70 D.Lgs n. 507/1993» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. impugnava detta pronuncia con ricorso notificato in data 9 maggio 2017 al Comune di Caivano, formulando cinque motivi di impugnazione; 4.Il Comune di Caivano resisteva con controricorso notificato in data 16 giugno 2017, successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ. depositata il 9 ottobre 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione […] dell’art. 16 e 16 bis del D.Lgs. 546/1992 circa l'utilizzazione della redazione dell'appello e l'utilizzazione per la notifica tramite pec» (v. pagina n.3 del ricorso), asserendo di aver eccepito nelle proprie controdeduzioni in sede di gravame l'inesistenza del ricorso in appello sul rilievo che lo stesso non fosse stato redatto da un avvocato, né firmato digitalmente e che la relazione di notifica doveva considerarsi del tutto inesistente o nulla e che mancava anche la dicitura richiesta dall'art. 3-bisdella legge 21 gennaio 1994, n. 53; 1.1. l'istante ha aggiunto che la notifica dell’appello tramite posta elettronica certificata, effettuata il 19 dicembre 2014, non poteva essere eseguita, in quanto l'attivazione del processo telematico nella Regione Campania è avvenuta solo il 15 febbraio 2017; 2. con la seconda censura la società ha, in subordine al primo motivo, lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, ribadendo che la notifica prevista da tale fonte normativa poteva essere eseguita solo da un avvocato e che l’atto, spedito tramite posta elettronica certificata, non era stato firmato digitalmente, la relazione di notifica era del tutto inesistente o nulla e che mancava anche l’attestazione di conformità dell’atto al suo originale; 3. con la terza ragione di impugnazione la contribuente ha rimproverato alla Commissione regionale, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’«[…] l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e cioè l’aver affermato che l’invocata esenzione dell'imposta non era stato oggetto di denuncia preventiva al Comune da parte della contribuente » (v. pagina n. 11 del ricorso), assumendo che tale affermazione risultava in netto contrasto con la documentazione depositata sin dal primo grado di giudizio, contenente, invece, la relativa richiesta avanzata dalla ricorrente al Comune con allegata planimetria; 4. con la quarta doglianza la ricorrente ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame della determina n. 9057 del 7 settembre 2011, emessa dalla Provincia di Napoli, che confermava l’iscrizione della società al registro delle imprese ai sensi dell’art. 21 b), comma 3, d.lgs. 3 aprile 2002, n. 152 e, con essa, l’obbligo di gestire direttamente le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché della determina n. 184/11 che confermava detta iscrizione; 5. con il quinto motivo di ricorso, l’istante s’è lamentato, sempre con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., dell'omesso esame del Regolamento comunale, che, all’art. 6, escludeva dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale, ponendo in rilievo di aver segnalato sin dal ricorso introduttivo che il Comune aveva, in realtà, applicato la tassazione all’intera superfice dell’opificio, cioè anche ai locali di lavorazione in cui si producevano rifiuti speciali assimilati agli urbani, non soggetti all’obbligatorio regime di privativa comunale, che erano esclusi dalla tassazione a norma del predetto regolamento, sottolineando, infine, di aver dimostrato che la società aveva avviato a recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nelle aree di lavorazione; 6. il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo; 7. risulta pacifico che il ricorso in appello venne notificato tramite posta elettronica certificata il 19 dicembre 2014; 8. questa Corte ha chiarito che: - « Per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con D.M. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù della successiva normativa regolamentare, per la Regione Campania il processo tributario telematico ha avuto attivazione dal 15 febbraio 2017. Ne consegue che la notifica a mezzo PEC dell'atto di appello da parte del difensore del contribuente deve essere intesa quale totalmente priva di effetto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata» (così Cass., Sez. T., 14 giugno 2021, n. 16689 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI/T, 14 luglio 2020, n. 14937, che richiama Cass., Sez. VI/T, 12 settembre 2016, n. 17941); -«avuto riguardo al principio di specialità del processo tributario […] la notificazione degli atti a mezzo p.e.c., in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente (Cass., Sez. 6-5, 22.7.2019, n. 19638, non massimata), con inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex tunc, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., conseguente alla costituzione dell'amministrazione intimata (arg. da Cass., Sez. 6-5, 11.6.2018, n. 15109, Rv. 64920701)»; (così Cass., Sez. T, 6 giugno 2023, n. 15776); - « "Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile" (Cass. n. 15109 del 2018)» (così Cass., Sez. VI/T, 14 luglio 2020, n. 14937 e nello stesso senso, (così Cass., Sez. T., 14 giugno 2021, n. 16689 cit.);. 9. alla luce di quanto precede e della predetta data (anteriore al 15 febbraio 2017) di notifica del ricorso in appello, erroneamente la Commissione regionale ha configurato la sussistenza di una notifica (semplicemente) irregolare, anziché radicalmente inesistente e, conseguentemente, non suscettibile di sanatoria ex tunc; 10. l'accoglimento del primo motivo assorbe l’esame delle restanti ragioni di impugnazione; 11. il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata; la causa va pure decisa, non essendo necessari accertamento in fatto e, non potendo il ricorso in appello essere tempestivamente ripresentato, in ragione dell'intervenuto decorso dei relativi termini e del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Caivano; 12. il recente consolidamento del suindicato orientamento, in epoca successiva alla pronuncia impugnata, giustifica l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. P . Q . M . la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbite le altre ragioni di impugnazione