CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43502/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Salerno nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - al di là dell'omogeneità e del breve arco di tempo intercorrente tra le condotte, divergono i contesti territoriali in cui queste sono avvenute (a Salerno il primo episodio nel giugno 2019 e a Milano il secondo nel luglio 2019) e le modalità operative dei fatti, sia in ordine al bene oggetto dell'apprensione sia in relazione ai luoghi in cui l'imputato agiva (scassinando una slot machine di una sala bingo nel primo caso; forzando il bloccasterzo di un motorino sulla pubblica via nel secondo); - differente è anche la concreta organizzazione dei ruoli (essendoci stato nel secondo episodio un numero elevato di correi coinvolti con attribuzione di competenze diverse rispetto al primo che è stato posto in essere unicamente da due persone); - considerando anche che diverse sono le persone offese dai reati, non risulta evidenziabile alcun collegamento tra i diversi avvenimenti delittuosi tale da far presupporre che il ricorrente al momento della prima violazione avesse già deliberato di commettere il successivo fatto; - piuttosto le condotte poste in essere sembrano indici di una generale inclinazione di Sica alla reiterazione di condotte illecite. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobr