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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22807/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 7 giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata il 13 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione e altri, ha dichiarato di non doversi procedere per i reati ascritti, escluso quello di tentata estorsione, perché estinti per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale e si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto finalizzate a una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e da una istanza di rinnovazione istruttoria estranea al giudizio di legittimità è, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale già evidenziato, a pagina 5, con motivazione esente dalle lamentate criticità giustificative, come le circostanze descritte dai testi fossero precise, dettagliate, coerenti e riscontrate dalla complessiva indagine svolta; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sulla gravità, la complessità e la protrazione delle condotte illecite e sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 7 giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata il 13 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione e altri, ha dichiarato di non doversi procedere per i reati ascritti, escluso quello di tentata estorsione, perché estinti per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale e si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto finalizzate a una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e da una istanza di rinnovazione istruttoria estranea al giudizio di legittimità è, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale già evidenziato, a pagina 5, con motivazione esente dalle lamentate criticità giustificative, come le circostanze descritte dai testi fossero precise, dettagliate, coerenti e riscontrate dalla complessiva indagine svolta; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sulla gravità, la complessità e la protrazione delle condotte illecite e sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
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