CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 24952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27291/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] nn. 54/56, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difend e. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa, nella sua qualità di procuratrice, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - quale società che ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA]. - elettivamente domiciliat a in R oma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 4201/2024,depositata il 13/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 9 settembre 2025 . Il