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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2023/2025

ECLI:EU:T:2025:187
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO1165_INF

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 febbraio 2025 – ePURE e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (causa T‑1165/23) «Ricorso di annullamento – Energia – Regolamento (UE) 2023/1805 – Disposizione secondo cui i fattori di emissione dei biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere si considerano pari a quelli della filiera meno favorevole per tale tipo di combustibile – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – Regolamento che impone una limitazione dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia utilizzata a bordo di una nave – Metodo di calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra – Biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere – Calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra sulla base dei fattori di emissione della filiera di produzione meno favorevole per questo tipo di combustibile – Ricorso di annullamento proposto da un produttore e fornitore nell’Unione di etanolo rinnovabile ottenuto da colture, rifiuti e residui – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità [Art. 263. quarto comma, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2023/1805, art. 10, § 1, a)] (v. punti 21‑26, 31‑36, 55, 67, 68)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – Regolamento che impone una limitazione dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia utilizzata a bordo di una nave – Metodo di calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra – Biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere – Calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra sulla base dei fattori di emissione della filiera di produzione meno favorevole per questo tipo di combustibile – Ricorso di annullamento proposto da un’associazione composta prevalentemente da membri che producono e forniscono etanolo rinnovabile nell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità [Art. 263. quarto comma, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2023/1805, art. 10, § 1, a)] (v. punti 21‑26, 56‑68) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a stauire sulle domande di intervento della Commissione europea e della [OSCURATO:PERSONA]. 3) La ePURE, de [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA].

Sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché delle spese sotenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, escluse quelle sostenute da questi ultimi relative alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e gli istanti menzionati al punto 2 del presente dispositivo si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO1165_INF Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 febbraio 2025 – ePURE e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (causa T‑1165/23) «Ricorso di annullamento – Energia – Regolamento (UE) 2023/1805 – Disposizione secondo cui i fattori di emissione dei biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere si considerano pari a quelli della filiera meno favorevole per tale tipo di combustibile – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – Regolamento che impone una limitazione dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia utilizzata a bordo di una nave – Metodo di calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra – Biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere – Calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra sulla base dei fattori di emissione della filiera di produzione meno favorevole per questo tipo di combustibile – Ricorso di annullamento proposto da un produttore e fornitore nell’Unione di etanolo rinnovabile ottenuto da colture, rifiuti e residui – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità [Art. 263. quarto comma, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2023/1805, art. 10, § 1, a)] (v. punti 21‑26, 31‑36, 55, 67, 68) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – Regolamento che impone una limitazione dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia utilizzata a bordo di una nave – Metodo di calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra – Biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere – Calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra sulla base dei fattori di emissione della filiera di produzione meno favorevole per questo tipo di combustibile – Ricorso di annullamento proposto da un’associazione composta prevalentemente da membri che producono e forniscono etanolo rinnovabile nell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità [Art. 263. quarto comma, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2023/1805, art. 10, § 1, a)] (v. punti 21‑26, 56‑68) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a stauire sulle domande di intervento della Commissione europea e della [OSCURATO:PERSONA]. 3) La ePURE, de [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA]. Sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché delle spese sotenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, escluse quelle sostenute da questi ultimi relative alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e gli istanti menzionati al punto 2 del presente dispositivo si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento.
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