CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 26245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato D'[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza n. 6255 del 21/10/2025, dep. 16/02/2026, la Terza sezionepenale di questa Suprema Corte, pronunciando sul ricorso presentato daDomenico [OSCURATO:PERSONA] – avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame Catanzaro cheaveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – lo rigettava.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori ha interposto ricorso straordinario pererrore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., affidandolo ad un unicoarticolato motivo, con il quale deduce un palese e decisivo errore di fatto –consistito nell’erronea percezione del contenuto del decreto di sequestroprobatorio emesso in data 23/12/2024 – in cui sarebbe incorsa la Terza Sezionedi questa Corte di legittimità. Osserva, in particolare, che con il terzo motivo diricorso aveva lamentato la violazione del principio di proporzionalità nelsequestro informatico; che, invece, la sentenza impugnata ha ritenuto il decretomotivato, anche con riferimento ai criteri di selezione del materiale ed ai tempi direstituzione; che, tuttavia, dalla lettura del decreto deve escludersi che l’attocontenga una previsione sui tempi per la restituzione dei dati non rilevanti, valea dire della cosiddetta copia mezzo, così come risulta errata la lettura relativaalla restituzione di quanto in sequestro alla fine delle indagini; che, invero, ildecreto prevede la restituzione del “materiale in questione”, che è costituitounicamente dai supporti informatici (vale a dire PC, server, NAS, cellulare e cosìvia) e non anche dalla copia mezzo, peraltro, “al termine delle operazioniindicate” e non al termine delle indagini, come ritenuto dalla Terza Sezione; che,dunque, trattasi di errore percettivo causato da una svista o da un equivoco incui questa Corte è incorsa, che ha influito significativamente sul processoformativo della volontà; che, se il giudice di legittimità avesse correttamentepercepito il reale contenuto del decreto di sequestro, ovvero l’assenza diqualsiasi previsione sui tempi di analisi e restituzione dei dati non pertinenti,avrebbe dovuto necessariamente accogliere il terzo motivo di ricorso, avendorichiamato la giurisprudenza che ritiene che, per rispettare il principio diproporzionalità nel sequestro di dati informatici, il decreto deve indicare lemodalità ed i tempi per la selezione dei dati rilevanti e la restituzione della copiainformatica integrale contenente i documenti irrilevanti.2.1. In data 02/07/2026, è pervenuta articolata memoria di replica, con cuisi insiste nell’accoglimento del ricorso.3. Il ricorso è destituito di fondamento.3.1. Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella suapiù autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che l’errore di fattoverificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da unequivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni algiudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo dellavolontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbiacondotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza diesso. Di conseguenza, i) qualora la causa dell’errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbiacomunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì digiudizio; ii) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori diinterpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la suppostaesistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata,anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché glierrori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi farvalere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e neilimiti delle impugnazioni ordinarie; iii) l’operatività del ricorso straordinario nonpuò essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali,non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata dellanorma, in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez.U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280 – 01; Sez. 3, n. 11172 del15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01; Sez. 2, n. 29450 del08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060 – 01; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014,Marrelli, Rv. 260819 – 01; Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino,Rv. 259821 – 01).3.2. Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che la Terza Sezione diquesta Corte non sia incorsa in alcuna svista nella lettura del decreto diperquisizione e sequestro probatorio del 23/12/2024, che dispone la restituzioneagli aventi diritto del “materiale in questione”, all’esito “delle operazioniindicate”, cioè una volta estratta la copia forense. Invero, che “il materiale inquestione” sia costituito unicamente dai supporti informatici è soggettivainterpretazione dei difensori, che non trova agganci nel testo del provvedimento.In particolare, dal testo del decreto di perquisizione e sequestro di cui si discutenon è dato evincere che la restituzione dovesse avere ad oggetto solo i supportiinformatici e non anche la copia mezzo, dovendosi intendere in sensoonnicomprensivo l’ordine di restituzione all’esito del back-up e della successivaestrazione dei dati utili alla prosecuzione delle indagini. In altri termini, si vertein tema di interpretazione del testo del provvedimento del Pubblico Ministero enon di svista o di errore percettivo.Quanto al termine indicato per la restituzione, si osserva che effettivamenteè impropria l’espressione “al termine delle indagini” riportata nel provvedimentoimpugnato, atteso che il decreto di perquisizione e sequestro ha disposto larestituzione del “materiale in questione” all’esito “delle operazioni indicate”,dunque, all’esito degli accertamenti. Tuttavia, premesso che non può comunqueescludersi che con il termine “indagini” si volesse intendere quella specificaindagine, cioè l’accertamento in corso e, dunque, la restituzione dovesse averluogo all’esito degli accertamenti disposti, tale inesattezza non è stata decisiva,non avendo avuto all’evidenza influenza sul processo formativo della volontà,conducendo la Corte ad una decisione diversa da quella che sarebbe stataadottata senza di essa. Invero, il termine di restituzione previsto nel decreto,relativo alla fine delle operazioni di estrazione del materiale informatico, sarebbeancor più favorevole, rispetto a quello ritenuto dal giudice di legittimità, qualoralo si volesse intendere come fissato alla chiusura delle indagini. Appare, dunque,evidente che anche in questo caso oggetto della doglianza sia una valutazione,piuttosto che una svista in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.In conclusione, non si ravvisano errori di fatto o sviste nell’esame degli atti,in cui sia incorsa la Corte di legittimità nel provvedimento impugnato.4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il giorno 08 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]