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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03589/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/HANY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE Ldato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'imputato, ancorché la sottoscrizione paia autenticata dal legale (avv. [OSCURATO:PERSONA]) di cui non è presente firma.

2. Ritenuto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione;

3. Ritenuto che con sentenza delle Sez.

Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella;

4. Ritenuto che il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato come dal terzo interessato resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito, quand'anche l'autenticazione provenga da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v.

Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 266575; Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449);

5. Ritenuto che l'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 7 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/HANY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE Ldato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'imputato, ancorché la sottoscrizione paia autenticata dal legale (avv. [OSCURATO:PERSONA]) di cui non è presente firma. 2. Ritenuto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; 3. Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella; 4. Ritenuto che il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato come dal terzo interessato resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito, quand'anche l'autenticazione provenga da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v. Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 266575; Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449); 5. Ritenuto che l'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembr
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