Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25370/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso avviso relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, è formulato in termini non consentiti in questa sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato essendo stato chiarito che il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e che il giudice del merito non deve proporre, in ogni caso, l'applicazione di una pena sostitutiva in quanto è investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso avviso relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, è formulato in termini non consentiti in questa sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato essendo stato chiarito che il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e che il giudice del merito non deve proporre, in ogni caso, l'applicazione di una pena sostitutiva in quanto è investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ma
Sentenza Cassazione n. 25370/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris