CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. udito il Difensore: è presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 17 marzo 2021, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Taranto del 16 ottobre 2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], sentenza con cui, all'esito del giudizio abbreviatu, gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli - il primo - del reato di lesioni colpose gravissime nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per avere provocato allo stesso, per imprudenza ed imperizia, la cecità totale all'occhio destro tramite un colpo di arma da fuoco, il 29 settembre 2015, e - la seconda - del reato di favoreggiamento personale, per avere aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad eludere e investigazioni, dichiarando il falso ai Carabinieri circa quanto in realtà accaduta il 29 settembre 2015, fatto commesso il 2 febbraio 2016, in conseguenza condannando gli stessi, riconosciute alla sola [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche, con la diminuzione per il rito, alle pene di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni, con assegnazione di provvisionale alla parte civile Nardi, invece, riqualificata l'imputazione a carico dell'uomo in lesioni colpose gravi, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha eliminato la condanna al pagamento della provvisionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; con conferma nel resto. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite un unico atto di impugnazione redatto da comune Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con cui lamentano violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo, svolto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, si denuncia promiscuamente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e manifestamente illogica. e contraddittoria. La sentenza si fonderebbe unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, che però non sarebbero credibili. La condanna sarebbe basata su mere congetture e si risolverebbe solo nel richiamo alla decisione di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo, nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], si censura, sotto duplice profilo (lett. b e lett. e del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.), il mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 384 cod. pen. Ad avviso del ricorrente sarebbe pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] conviva con il [OSCURATO:PERSONA], che dalla unione dei due sia nata una bimba nel maggio 2018 e che la situazione dì convivenza esistesse già quando la donna ha reso le dichiarazioni ai Carabinieri il 2 febbraio 2016: si sarebbe dovuta, dunque, dovuta applicare la causa di non punibilità per essere i due imputati conviventi more uxorio. 2.3. Tramite il terzo motivo, svolto in via subordinata rispetto al precedente, la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole delta ritenuta violazione degli artt. 40, 185 e 384 cod. pen. in riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in forma generica nei confronti della stessa. Poiché nel favoreggiamento il bene offeso è riferibile esclusivamente allo Stato, la persona offesa non si troverebbe in una posizione giuridica rilevante ex art. 185 cod. pen.: donde l'illegittimità della condanna in relazione ai danni Morali per il reato di favoreggiamento addebitato all'imputata. 2.4. Infine, con l'ultimo motivo, nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta la violazione degli artt. 539 cod. proc. pen. e 165 cod. pen. in riferimento alla condanna al pagamento della provvisionale di 60.000,00 euro e alla disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale al passaggio in giudicato della sentenza. Posto che con l'atto di appello si era chiesto di escludere la provvisionale non solo nei confro'nti della donna, non responsabile delle lesioni, ma anche nei confronti dell'imputato, privo di capacità patrimoniali, siccome in cassa- integrazione, si lamenta non avere la Corte di appello risposto alla questione o non avere risposto in rnanera congrua, richiamando giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui il Giudice, nel subordinare la sospensione della pena al risarcimento dei danno, dovrebbe valutare la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere. I ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione dei reati maturerà „non prima del 21 luglio 2023 (v. p. 3 della sentenza irnpugnat), entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per i seguenti motivi. 2. Quanto al primo motivo (svolto, come si è visto, nell'interesse di entrambi), con cui si contesta la sufficienza delle prove per la condanna e la congruità della giustificazione, si Lana di motivo assai vago ed aspecifico, in quanto mera reiterazione di quanto già sostenuto alle pp. 2-4 'dell'atto di appello. La sentenza di primo grado e quella impugnata, lette congiuntamente, spiegano in maniera adeguata che più elementi logici confermano la riconosciuta credibilità della persona offesa. - In ogni caso, deve rammentarsi che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, cbme espressamente disposto dall'art. 606, Gomma 1, lett. c) cod, proc, pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca /a vio/azione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; nello stesso senso. più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv 278196-02: «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192„ comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge al sensi dell'àrt.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606„ cemma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come manca,-za, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicai-, nei motivi di gravame»). 3. In relazione al secondo motivo (nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA]), con cui si lamenta H mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., i Giudici di merito, in realtà, hanno già spiegato (alla p. 5 della sentenza del Tribunale) che non vi è alcuna prova che i due fossero conviventi more uxorio nel 2015-2016. In ogni caso, la doglianza consiste nella mera reiterazione contenutistica di quanto già sostenuto alle pp. pp. 5-6 dell'impugnazione di merito e si concretizza in una mera affermazione opposta a o,e,elia del Tribunale e sfornita di prove. 4. Quanto al terzo motivo (nell'interesse della sola [OSCURATO:PERSONA]) con cui si contesta la illegittimità della condanna, in forma generica, al risarcimento dei danni, osserva il Collegio come a Corte di appello, in realtà (alla p. 6),abbia precisato che l'imputata è tenuta a risarcire i danni morali per il reato di favoreggiamento, non già quelli per il reato di lesioni, dalla stessa non commesso. Al riguardo, appare opportuno prec:sare come è pur vero che la persona offesa del delitto di favoreggiamento è solo lo Stato (Cf. Sez. F, n. 37812 del 12/08/2003, P.C. e Ventura, Rv. 228397), ma può costituirsi parte civile nel processo penale, secondo la nozione fornita dall'art. 74 cod. proc. pen., il soggetto al quale ibreato ha recato danno, sicchè non vi è necessaria coincidenza tra persona offesa e danneggiato (secondo la risalente pronunzia di Sez. 5, n. 4116 del 28/01/1983, Bortolotti, R. :_58854, infatti, «La nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella '; danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alia stru: 'ura del reato, la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale; pertanto, .solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'Azione civile nel processo penale»). 5. Infine, in relazione all'ultimo motivo (svoltò solo per [OSCURATO:PERSONA]), con il quale si contesta la violazidne degli artt. 539 cod. proc. pen. e 165 cod. pen. in relazione alla condanna al pagamento della provvisionale di 60.000,00 euro e alla subordinazione alla sospensione condizionale della pena, è costante l'insegnamento giurisprudenziaie secondo cui «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano eiernerti .1)e, consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposL-a ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione» (Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P, Rv. 282348; nello stesso senso, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648; Sez 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020, Gullino, Rv. 278799; Sez. 4, n. 25685 del 05/04/2016, Scaretti, Rv. 267372). Nel caso di specie, peraltro, I ricorrente non risulta avere fornito nessun elemento: nulla, infatti, risulta in primo grado, mentre nell'atto di appello [OSCURATO:PERSONA] si è limitato alla nera, indimostrata, affermazione (p. 8 dell'impugnazione di merito) che l'imputato non avrebbe un patrimonio significativo e sarebbe in cassa-integrazione. Non meno generico il contenuto del ricorso di legittimità. 6.Consegue la statuizione in ciispo