Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 18213/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ETO R.G. 9324/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE e RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Cagliari nr. 23/2021 pubblicata in data 12.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1- I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO R.G. 9324/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE e RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Cagliari nr. 23/2021 pubblicata in data 12.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1- I
Decreto Cassazione n. 18213/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris