Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28190/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 19 giugno 2025 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 309/90 commesso il 26 settembre 2017.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, proponendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte di appello rilevato la causa estintiva del reato della prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado.

Il difensore rileva che la recidiva era stata esclusa e che, pertantom il termine massimo di anni 7 e mesi 6 era già decorso prima della sentenza di primo grado, ovvero il 26 marzo 2025.

L'intervenuta prescrizione era già stata dedotta con memoria difensiva davanti alla Corte di Appello.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità.

Il difensore rileva che la corte non si sarebbe soffermata sull'elemento soggettivo del reato e non avrebbe tenuto conto che il ricorrente al momento della presentazione della istanza era detenuto e non aveva accesso alle proprie informazioni reddituali aggiornate.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

La Corte avrebbe omesso di motivare congruamente in ordine alle ragioni per cui l'offesa non poteva essere considerata di particolare tenuità.

2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il difensore censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, maturata, come osservato dal ricorrente, prima della sentenza di primo grado.

Il termine massimo di prescrizione, in assenza di cause di sospensione che nel caso di specie non sono ravvisabili, è pari ad anni 7 mesi 6, decorsi, avuto riguardo alla data del commesso reato, il 26 marzo 2025, ovvero prima della sentenza di primo grado intervenuta in data 19 giugno 2025.

4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato.2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 19 giugno 2025 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 309/90 commesso il 26 settembre 2017. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, proponendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte di appello rilevato la causa estintiva del reato della prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado. Il difensore rileva che la recidiva era stata esclusa e che, pertantom il termine massimo di anni 7 e mesi 6 era già decorso prima della sentenza di primo grado, ovvero il 26 marzo 2025. L'intervenuta prescrizione era già stata dedotta con memoria difensiva davanti alla Corte di Appello. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore rileva che la corte non si sarebbe soffermata sull'elemento soggettivo del reato e non avrebbe tenuto conto che il ricorrente al momento della presentazione della istanza era detenuto e non aveva accesso alle proprie informazioni reddituali aggiornate. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. La Corte avrebbe omesso di motivare congruamente in ordine alle ragioni per cui l'offesa non poteva essere considerata di particolare tenuità. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, maturata, come osservato dal ricorrente, prima della sentenza di primo grado. Il termine massimo di prescrizione, in assenza di cause di sospensione che nel caso di specie non sono ravvisabili, è pari ad anni 7 mesi 6, decorsi, avuto riguardo alla data del commesso reato, il 26 marzo 2025, ovvero prima della sentenza di primo grado intervenuta in data 19 giugno 2025. 4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato.2 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28190/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris