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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 44358/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16-04-2019 della Corte di appello di Brescia, Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria dei [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento Ti rinvio.

Cl1 Z.W. [OSCURATO:PERSONA]

1. È impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato quella emessa in data 18 giugno 2018 dal Tribunale della medesima città che aveva condannato il ricorrente per il reato a lui ascritto al capo B) della rubrica limitatamente all'indebita compensazione compiuta nel corso del 2011 e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato, per quanto qui interessa, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarando prescritte le residue condotte relative ad annualità precedenti all'anno 2011 e assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto.

Al ricorrente era stato contestato al capo B) della rubrica il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., cod. pen., 10 -quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perché, con più azioni esecutive, del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Castelcovati (BS), nel corso dell'anno 2009, non versava somme dovute dalla società per un imporlo complessivo pari ad C 52.430,00 utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, crediti inesistenti, per l'anno 2010 non versava somme dovute dalla società per un importo complessivo pari ad euro 106.550,00 utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, credili inesistenti e per l'anno 2011, non versava somme dovute dalla società per un importo complessivo pari ad euro 161.700,00 utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, crediti inesistenti.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia dell'imputato, è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione della legge penale, in relazione all'articolo 157 cod. pen., per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data del 16 marzo 2019.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha osservato che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 -quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e, pertanto, risulta maturata la prescrizione precedentemente alla pronuncia di secondo grado.

Ha, quindi, concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato alla luce del primo motivo.

2. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755 - 01).

Nel caso in esame, come risulta dal testo della sentenza impugnata (v. capo d'imputazione), risale alla data del 16 settembre 2011 l'ultima presentazione del modello F24 che ha determinato, nell'anno di riferimento (2011) il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti.

Ne consegue che - non applicandosi al caso in esame il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000, secondo il quale i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli 2 a 10 del suddetto decreto sono elevati di un terzo, in quanto il delitto di indebita compensazione esula dal novero dei reati per i quali è previsto un termine di prescrizione più lungo - il reato in contestazione si è prescritto, nel caso di specie, in data 16 marzo 2019 (sette anni e sei mesi calcolando gli eventi interruttivi) e, quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza d'appello (del 16 aprile 2019), in mancanza di eventi sospensivi.

3. Siccome è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01), la sentenza impugnata va annullata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Il secondo motivo è, all'evidenza, assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 13/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16-04-2019 della Corte di appello di Brescia, Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria dei [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento Ti rinvio. Cl1 Z.W. [OSCURATO:PERSONA] 1. È impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato quella emessa in data 18 giugno 2018 dal Tribunale della medesima città che aveva condannato il ricorrente per il reato a lui ascritto al capo B) della rubrica limitatamente all'indebita compensazione compiuta nel corso del 2011 e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato, per quanto qui interessa, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarando prescritte le residue condotte relative ad annualità precedenti all'anno 2011 e assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto. Al ricorrente era stato contestato al capo B) della rubrica il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., cod. pen., 10 -quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perché, con più azioni esecutive, del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Castelcovati (BS), nel corso dell'anno 2009, non versava somme dovute dalla società per un imporlo complessivo pari ad C 52.430,00 utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, crediti inesistenti, per l'anno 2010 non versava somme dovute dalla società per un importo complessivo pari ad euro 106.550,00 utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, credili inesistenti e per l'anno 2011, non versava somme dovute dalla società per un importo complessivo pari ad euro 161.700,00 utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, crediti inesistenti. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia dell'imputato, è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione della legge penale, in relazione all'articolo 157 cod. pen., per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data del 16 marzo 2019. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha osservato che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 -quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e, pertanto, risulta maturata la prescrizione precedentemente alla pronuncia di secondo grado. Ha, quindi, concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato alla luce del primo motivo. 2. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755 - 01). Nel caso in esame, come risulta dal testo della sentenza impugnata (v. capo d'imputazione), risale alla data del 16 settembre 2011 l'ultima presentazione del modello F24 che ha determinato, nell'anno di riferimento (2011) il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti. Ne consegue che - non applicandosi al caso in esame il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000, secondo il quale i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli 2 a 10 del suddetto decreto sono elevati di un terzo, in quanto il delitto di indebita compensazione esula dal novero dei reati per i quali è previsto un termine di prescrizione più lungo - il reato in contestazione si è prescritto, nel caso di specie, in data 16 marzo 2019 (sette anni e sei mesi calcolando gli eventi interruttivi) e, quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza d'appello (del 16 aprile 2019), in mancanza di eventi sospensivi. 3. Siccome è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01), la sentenza impugnata va annullata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Il secondo motivo è, all'evidenza, assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/10/
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