CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 22966/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]controQuestura [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso n.253/2026depositato il 28/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 26 maggio 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 7214/2026Numero sezionale 478/2026Numero di raccolta generale 22966/2026Data pubblicazione 09/07/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/07/2026Laura Tricomi