CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02154/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la de- claratoria di inammissibilità del ricorso come imputato e annullamento come parte civile; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avezzano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato nonché persona offesa costituitasi parte civile, giudicato in presenza, avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Avezzano del 13 ottobre 2023, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 581 cod. pen., rigettando la sua domanda di risarcimento danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che l'impugnazione era stata proposta in violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022. Tale norma, applicabile ratione temporis, impone, a pena di inammissibilità, che con l'atto di appello sia depositato anche l'elezione o dichiarazione di domicilio della parte privata appellante. Nel caso di specie non risulta allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio. 2. Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione il Croce, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che era stata conferita procura speciale al difensore 1'8 giugno 2021, anteriormente alla entrata in vigore della riforma cd. Cartabia, sicché la stessa deve essere ritenuta valida per la proposizione dell'impugnazione, pena la violazione del principio di conservazione degli effetti degli atti. Invero, la procura speciale conteneva tutti i dati dell'imputato (data e luogo di nascita, luogo di residenza) che avevano consentito la notifica del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti successivi. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. In particolare, si evidenzia che l'atto di appello era stato presentato anche nella veste di persona offesa costituitasi parte civile che ai sensi dell'art. 100, comma 5, cod. proc. pen. per ogni effetto processuale ha domicilio presso il difensore, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta del 18.10.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente quale parte civile, con trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano; dichiarare inammissibile il ricorso nel resto. 4. Con memoria del 25 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia rigettato. In particolare, quanto al primo motivo dedotto dal ricorrente, osserva che la norma contestata continua ad applicarsi al caso di specie, nonostante l'intervenuta abrogazione per effetto della I. n. 114/2024. Il secondo motivo è inammissibile, non potendo la parte civile chiedere la condanna del Persia in assenza di appello del Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Occorre precisare, in via preliminare, che la questione posta dal ricorso è di ordine processuale, sicché questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal provvedimento impugnato per giustificarla. La Corte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 2.1. Nel caso di specie risulta che: a) il ricorrente era presente nel giudizio di primo grado celebrato dinnanzi al giudice di pace; b) l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'intestazione dell'atto di appello, aveva indicato espressamente che [OSCURATO:PERSONA] era elettivamente domiciliato presso il proprio studio; c) il decreto di citazione per il giudizio di appello recava l'elezione di domicilio del ricorrente presso lo studio del proprio difensore; d) nel verbale di udienza innanzi al Tribunale viene dato atto della regolare costituzione delle parti, a dimostrazione della circostanza che la notifica era andata a buon fine. 3. Occorre ricordare che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d, d. Igs. n. 150 del 2023 e in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Ora per effetto dell'abrogazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. da parte della legge del 9 agosto 2024, n. 114, tale adempimento si applica alle sole impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Si è in particolare osservato che la ratio della norma deve essere identificata nella volontà di responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, disponendo un suo onere collaborativo e, dall'altro, nell'agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio. La norma prevede che tale dichiarazione debba essere presente, proprio al fine di rendere agile, veloce, certa e non caratterizzata da incertezza e ambiguità la notifica del decreto di citazione. La presenza di tale dichiarazione o elezione di domicilio ha una sua portata, una serie di collegati effetti giuridici, che non possono farla ritenere tamquam non esset nel caso in cui, con la chiara, esplicita, diretta e immediata intermediazione del difensore, che agisce nell'interesse del proprio assistito, ma sempre in una ottica di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria e tra le parti del processo, in adempimento di doveri deontologici e di etica professionale, ne segnali la presenza e la richiami esplicitamente nell'ambito dell'atto di appello, proprio al fine di realizzare la citazione in giudizio e, dunque, al fine effettivo di agevolare, nell'ottica della disciplina introdotta con la c.d. riforma Cartabia, proprio l'adempimento di cancelleria di cui si è detto. 4. Per evitare che il giudice di appello possa effettivamente ignorare la dichiarazione resa dalla difesa quanto alla elezione di domicilio, così disconoscendo le competenze, facoltà, diritti, ma anche responsabilità che il difensore, nell'espletamento del suo mandato, assume anche davanti alla autorità giudiziaria con il richiamo nel corpo dell'atto di appello alla dichiarazione o elezione di domicilio proprio al fine di realizzare la notificazione del decreto di citazione in appello, a quanto risulta dalla informazione provvisoria n. 15/2024, le Sezioni Unite, all'esito della udienza del 24 ottobre 2024, hanno affermato che «la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Nel caso in esame appare evidente come lo specifico richiamo alla elezione di domicilio nell'epigrafe dell'atto di appello, fatto dal difensore in adempimento del leale dovere di collaborazione tra le parti del processo, rappresenta una vera e propria allegazione, che non poteva essere sic et simpliciter ignorata dal Tribunale. 5. Inoltre, va considerato che, qualora la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello presso l'indirizzo eletto abbia raggiunto lo scopo di informare l'imputato stesso della fissata trattazione del nuovo giudizio, viola "il diritto di accesso" al giudizio di secondo grado l'ordinanza con la quale il giudice, all'esito dell'udienza di trattazione, dichiara l'impugnazione inammissibile perché l'appellante, con l'atto d'appello e mancando di osservare il disposto dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non ha depositato la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tanto è avvenuto nel caso in esame, per come agevolmente rilevabile dal verbale in udienza dibattimentale, giacché il Tribunale ha constatato la regolare costituzione delle parti (dando, quindi, atto della circostanza che il domicilio eletto dal Croce era stato "utile" per la regolare notifica) e, poi, si è ritirato in camera di consiglio in esito alla quale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Al riguardo si è già affermato che, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato (Sez. 5 n. 21005 del 08/03/2024, C., Rv. 286391). 6. Ne consegue che, nel caso di specie, in presenza di un preciso e puntuale richiamo alla elezione di domicilio proprio al fine della notifica del decreto di citazione, si sarebbe dovuta ritenere soddisfatta la condizione richiesta dalla previsione in questione, non potendosi dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. Conclusivamente, si deve ritenere che il difensore appellante ha sostanzialmente adempiuto alla prescrizione dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. relativa alla dichiarazione o elezione di domicilio, avente la finalità di rendere più agevoli e spedite le notifiche, tenuto conto della successione procedimentale prima descritta, avendo lo stesso Tribunale proceduto alla notifica dell'avviso di fissazione della udienza all'indirizzo di elezione di domicilio. 4. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello anche nella sua qualità di parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], assolto dal giudice di pace di pace. Deve escludersi la necessità che le parti diverse dall'imputato, come le parti civili, il civilmente obbligato alla pena pecuniaria e il responsabile civile, depositino la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini dell'ammissibilità dell'appello. Questa lettura si fonda su una interpretazione sistematica dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. in armonia con gli artt.100 e 154 cod. proc. pen. L'articolo 100 cod. proc. pen. disciplina le modalità di costituzione della parte civile nel processo penale. Il comma 1 stabilisce che la parte civile può partecipare al processo penale per ottenere il risarcimento del danno. Per farlo deve necessariamente avvalersi di un difensore munito di procura speciale. Ciò significa che la parte civile non agisce personalmente nel processo, ma attraverso un avvocato che ha ricevuto un mandato specifico. Ai sensi del comma 5, inoltre, il domicilio delle parti si intende eletto presso il difensore "per ogni effetto processuale", a differenza, invece, di quanto previsto all'art. 157 bis cod. proc. pen. con riguardo all'imputato. L'art. 154, comma 4, cod. proc. pen., invece, prevede che tutte le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio debbano essere eseguite presso il difensore, tra cui, dunque, quella relativa all'impugnazione ex art. 584 cod. proc. pen.Ciò segna una differenza evidente rispetto all'imputato, posto che questi è invece tenuto a dichiarare il proprio domicilio o indicare un luogo specifico per la ricezione delle dovute notifiche (artt. 157 cod. proc. pen. ss.). Alla luce di ciò, risulta evidente che richiedere un'ulteriore dichiarazione o elezione di domicilio alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato alla pena pecuniaria finirebbe col costituire un formalismo inutile, privo di effetti concreti sul procedimento e, anzi, inutilmente lesivo dei diritti delle parti. L'eccessivo onere imposto alle parti civili, infatti, potrebbe tradursi in un ostacolo all'accesso alla giustizia, senza alcun vantaggio per la celerità o la chiarezza delle impugnazioni. Pertanto, il generico riferimento alle "parti private" non implica ex se una estensione indistinta dell'obbligo previsto nella stessa disposizione a tutti i soggetti coinvolti nel giudizio, posto che diverse sono le posizioni, le funzioni, i ruoli e il coinvolgimento di ciascuno nella complessiva dinamica processuale. In conclusione, nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non opera la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma I, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico (Sez. 6, n. 25833 del 02/07/2024, C.C., n.m.). Si tratta di una scelta interpretativa che tiene conto della necessità di evitare che una sanzione di inammissibilità dell'impugnazione si fondi su un'interpretazione di un parametro normativo caratterizzata da eccessivo formalismo e dell'esigenza di dare piena attuazione ai principi del fair trial stabiliti dall'art. 6 CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti umani (Sez. 5, n. 6993 del 15/02/2024, Gannbino c/ Salvatore, Rv. 285975). Il giudice di merito ha quindi pure errato nel dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Croce nella sua qualità di parte civile ai fini del risarcimento del danno. P.Q.