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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 34541/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22433/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 153, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] SPA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1725/2023depositata il 14/08/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda trae origine dall’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale l’istituto chiedeva che fosse dichiarata inefficace, nei suoi confronti, la costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai convenuti il 3 luglio 2014, mediante il quale erano stati conferiti tutti i beni di loro proprietà.

La banca fondava la propria pretesa sull’obbligazione assunta dai convenuti in qualità di fideiussori della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], debitrice principale per un importo complessivo di € 502.873,91, derivante da un rapporto di conto corrente estinto in data 11 settembre 2017.

I convenuti contestavano la fondatezza della domanda, negando l’esistenza di una loro posizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito, nonché l’esistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell’azione revocatoria, rappresentati dall’eventus damni e dalla scientia damni.In via preliminare, eccepivano inoltre la nullità delle fideiussioni prestate nel 2003 e nel 2007, sostenendo che le relative clausole – predisposte su schema ABI – fossero in contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287/1990), in quanto già oggetto di censura da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato.

A loro avviso, la dedotta nullità, incidendo direttamente sulla validità del credito vantato dalla banca, avrebbe dovuto essere vagliata anche nel presente giudizio, comportando l’infondatezza dell’azione.

Con sentenza n. 26/2020, il Tribunale di Pistoia ha accolto la domanda attorea, dichiarando l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti della banca, ai sensi dell’art.2901 c.c.

Il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’azione revocatoria, la sola esistenza di una pretesa creditoria anche solo potenziale, e ha giudicato irrilevante l’eccezione di nullità delle fideiussioni, escludendone il rilievo nel contesto del giudizio revocatorio.

2. Con sentenza n. 1725/2023, pubblicata il 14 agosto 2023, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la decisione del Tribunale. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ Emiro e la Capasso propongono ricorso per c assazione, affidandosi a tre motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorsola società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1421 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riguardo alla rilevabilità d’ufficio della nullità parziale delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria in sede di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

I ricorrenti censurano la sentenza per non aver rilevato d’ufficio la nullità parziale delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria nella revocatoria ex art. 2901 c.c., nonostante la Corte d’appello avesse riconosciuto che le fideiussioni contenevano clausole (nn. 2, 6 e 8) conformi allo schema ABI, già ritenute anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 legge n. 287/1990.

Pur richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, la Corte ha rigettato la doglianza sul presupposto che fosse stata dedotta solo la nullità integrale, senza considerare che, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità parziale andava comunque rilevata d’ufficio, essendo i fatti ritualmente dedotti.

Inoltre, i ricorrenti lamentano il mancato esame dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., derivante dalla nullità della clausola n. 6 e dal decorso di oltre sei mesi tra l’estinzione del rapporto principale e l’azione monitoria, con conseguente estinzione del credito e infondatezza dell’azione revocatoria.

4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per mancata assegnazione del termine per il contraddittorio su questione rilevata d’ufficio (nullità parziale della fideiussione) e rigetto del gravame sulla base di una qualificazione giuridica non previamente devoluta alle parti.

I ricorrenti denunciano la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, lamentando che la Corte d’appello ha fondato il rigetto del motivo relativo alla nullità delle fideiussioni su una qualificazione giuridica nuova (nullità parziale), mai previamente sottoposta alla discussione tra le parti.

In particolare, la Corte, pur riconoscendo la parziale nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI contenente clausole anticoncorrenziali (Cass., S.U., n. 41994/2021), ha respinto il motivo d’appello sul rilievo che fosse stata dedotta solo la nullità integrale, senza tuttavia assegnare un termine alle parti per interloquire sulla diversa qualificazione giuridica della nullità.

Secondo i ricorrenti, tale decisione viola l’art. 101, comma 2, c.p.c., che impone al giudice, in presenza di una questione rilevata d’ufficio, di garantire alle parti il diritto di difesa mediante la concessione di un termine per il deposito di osservazioni.

Le Sezioni Unite (Cass. nn. 26242 e 26243/2014) hanno chiarito che anche in ipotesi di nullità parziale rilevata per ragioni di protezione (come nel caso delle fideiussioni ABI), il rispetto del contraddittorio è necessario.

Pertanto, il rigetto del motivo d’appello, fondato su una diversa impostazione giuridica non previamente discussa, si pone in contrasto con il principio del contraddittorio e determina un vizio del procedimento per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.

5. I motivi , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.

Atteso che ne l giudizio di merito i ricorrenti hanno sempre sostenuto esclusivamente la nullità integrale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, senza mai dedurre in modo autonomo e tempestivo la nullità parziale dei contratti né allegare elementi fattuali concreti che potessero sorreggere tale diversa impostazione; e che la cote di merito ha espressamente dato atto che in tutti i propri scritti difensivi gli allora appellanti hanno fatto leva unicamente sulla tesi della nullità totale, va osservato che gli odierni ricorrenti non riportano debitamente né indicano nel ricorso in quali atti del giudizio di merito hanno asseritamente dedotto la nullità parzialedel contratto de quo.

Va per altro verso ribadito che pur potendo la nullità contrattuale essere rilevata d’ufficio, anche in sede di legittimità ( v.

Cass. n. 4175/2020), non può al riguardo in ogni caso prescindersi dall’osservanza del principio dispositivo e dalle preclusioni processuali, essendo necessario che la questione risulti ex actis come proposta nel giudizio di merito, con le dovute allegazioni di fatto (Cass. nn. 11106/2021 e 40896/2021).

Deve in proposito sottolinearsi che non risulta dagli odierni ricorrenti essere stato nel giudizio di merito prodotto nemmeno il modulo ABI utilizzato per la fideiussione né il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, nonostante si tratti di documenti privi di efficacia normativa e dunque non conoscibili d’ufficio dal giudice (cfr. Cass., S.U., n. 9941/2009; Cass. nn. 2543/2019 e 21243/2019).

Quanto poi alla censura relativa alla clausola n. 6 della fideiussione e all’asserita decadenza della banca per mancata osservanza del termine di cui all’art. 1957 c.c., essa si rivela inammissibile perché proposta tardivamente, solo nella memoria di replica in appello.

Si tratta, infatti, di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, e soggetta al regime delle preclusioni (Cass. n. 17352/2017).

Non sussiste, infine, alcuna violazione del principio del contraddittorio.

La corte d’appello non ha fondato la propria decisione su una causa di nullità diversa da quella prospettata dalle parti, né ha riformulato d’ufficio il tema giuridico del contendere.

Si è limitata, piuttosto, a rigettare il motivo di appello sulla base dell’erroneità della tesi della nullità totale, ritenuta infondata proprio alla luce del contenuto delle fideiussioni.

In simili casi, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. nn. 26242 e 26243/2014), non sussiste l’obbligo per il giudice di sollecitare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., poiché non vi è alcuna questione nuova rilevata d’ufficio su cui le parti non siano state messe in grado di difendersi.

In conclusione, le doglianze mosse dai ricorrenti si risolvono in una critica generica alla motivazione della sentenza impugnata e mirano in realtà a introdurre in sede di legittimità una prospettazione (quella della nullità parziale) non dedotta nei precedenti gradi di giudizio.

6. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Erronea statuizione sulle spese di lite per mancato accoglimento delle domande dei ricorrenti a causa di un’erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali Lamentano essersi erroneamente disposta la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, in violazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c.

Lamentano che ove il giudice del gravame avesse correttamente applicato le disposizioni di diritto sostanziale e processuale - in particolare in punto di nullità (totale o parziale) delle clausole fideiussorie e sull’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.-, avrebbe dovuto accogliere l’appello, con conseguente riforma della pronuncia di primo grado e statuizione di condanna alle spese a carico della parte odierna controricorrente. 7.Il motivo è infondato.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la statuizione sulle spese processuali quale conseguenza automatica del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. viene meno solo in caso di riforma della decisione di merito cui accede, restando viceversa ferma ove la pronuncia vengaconfermata (cfr. Cass. civ., Sez.

III, ord. 16 aprile 2025, n. 9860).

Orbene, essendo stata nella specie dal giudice del gravame integralmente confermata la decisione del giudice di prime cure, corretta risulta invero la statuizione (anche ) sulle spese del giudizio d’appello.

In tale contesto, la doglianza formulata in via derivata, fondata sulla presunta erroneità della pronuncia in punto di merito, rimane priva di autonoma rilevanza.

Ne consegue il rigetto del motivo, con conferma della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in applicazione del principio dellasoccombenza. 8.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore dell a controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. , seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi e uro 11.200,00 ( di cui 11.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22433/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 153, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] SPA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1725/2023depositata il 14/08/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda trae origine dall’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale l’istituto chiedeva che fosse dichiarata inefficace, nei suoi confronti, la costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai convenuti il 3 luglio 2014, mediante il quale erano stati conferiti tutti i beni di loro proprietà. La banca fondava la propria pretesa sull’obbligazione assunta dai convenuti in qualità di fideiussori della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], debitrice principale per un importo complessivo di € 502.873,91, derivante da un rapporto di conto corrente estinto in data 11 settembre 2017. I convenuti contestavano la fondatezza della domanda, negando l’esistenza di una loro posizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito, nonché l’esistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell’azione revocatoria, rappresentati dall’eventus damni e dalla scientia damni.In via preliminare, eccepivano inoltre la nullità delle fideiussioni prestate nel 2003 e nel 2007, sostenendo che le relative clausole – predisposte su schema ABI – fossero in contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287/1990), in quanto già oggetto di censura da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato. A loro avviso, la dedotta nullità, incidendo direttamente sulla validità del credito vantato dalla banca, avrebbe dovuto essere vagliata anche nel presente giudizio, comportando l’infondatezza dell’azione. Con sentenza n. 26/2020, il Tribunale di Pistoia ha accolto la domanda attorea, dichiarando l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti della banca, ai sensi dell’art.2901 c.c. Il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’azione revocatoria, la sola esistenza di una pretesa creditoria anche solo potenziale, e ha giudicato irrilevante l’eccezione di nullità delle fideiussioni, escludendone il rilievo nel contesto del giudizio revocatorio. 2. Con sentenza n. 1725/2023, pubblicata il 14 agosto 2023, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la decisione del Tribunale. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ Emiro e la Capasso propongono ricorso per c assazione, affidandosi a tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorsola società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1421 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riguardo alla rilevabilità d’ufficio della nullità parziale delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria in sede di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. I ricorrenti censurano la sentenza per non aver rilevato d’ufficio la nullità parziale delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria nella revocatoria ex art. 2901 c.c., nonostante la Corte d’appello avesse riconosciuto che le fideiussioni contenevano clausole (nn. 2, 6 e 8) conformi allo schema ABI, già ritenute anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 legge n. 287/1990. Pur richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, la Corte ha rigettato la doglianza sul presupposto che fosse stata dedotta solo la nullità integrale, senza considerare che, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità parziale andava comunque rilevata d’ufficio, essendo i fatti ritualmente dedotti. Inoltre, i ricorrenti lamentano il mancato esame dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., derivante dalla nullità della clausola n. 6 e dal decorso di oltre sei mesi tra l’estinzione del rapporto principale e l’azione monitoria, con conseguente estinzione del credito e infondatezza dell’azione revocatoria. 4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per mancata assegnazione del termine per il contraddittorio su questione rilevata d’ufficio (nullità parziale della fideiussione) e rigetto del gravame sulla base di una qualificazione giuridica non previamente devoluta alle parti. I ricorrenti denunciano la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, lamentando che la Corte d’appello ha fondato il rigetto del motivo relativo alla nullità delle fideiussioni su una qualificazione giuridica nuova (nullità parziale), mai previamente sottoposta alla discussione tra le parti. In particolare, la Corte, pur riconoscendo la parziale nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI contenente clausole anticoncorrenziali (Cass., S.U., n. 41994/2021), ha respinto il motivo d’appello sul rilievo che fosse stata dedotta solo la nullità integrale, senza tuttavia assegnare un termine alle parti per interloquire sulla diversa qualificazione giuridica della nullità. Secondo i ricorrenti, tale decisione viola l’art. 101, comma 2, c.p.c., che impone al giudice, in presenza di una questione rilevata d’ufficio, di garantire alle parti il diritto di difesa mediante la concessione di un termine per il deposito di osservazioni. Le Sezioni Unite (Cass. nn. 26242 e 26243/2014) hanno chiarito che anche in ipotesi di nullità parziale rilevata per ragioni di protezione (come nel caso delle fideiussioni ABI), il rispetto del contraddittorio è necessario. Pertanto, il rigetto del motivo d’appello, fondato su una diversa impostazione giuridica non previamente discussa, si pone in contrasto con il principio del contraddittorio e determina un vizio del procedimento per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. 5. I motivi , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. Atteso che ne l giudizio di merito i ricorrenti hanno sempre sostenuto esclusivamente la nullità integrale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, senza mai dedurre in modo autonomo e tempestivo la nullità parziale dei contratti né allegare elementi fattuali concreti che potessero sorreggere tale diversa impostazione; e che la cote di merito ha espressamente dato atto che in tutti i propri scritti difensivi gli allora appellanti hanno fatto leva unicamente sulla tesi della nullità totale, va osservato che gli odierni ricorrenti non riportano debitamente né indicano nel ricorso in quali atti del giudizio di merito hanno asseritamente dedotto la nullità parzialedel contratto de quo. Va per altro verso ribadito che pur potendo la nullità contrattuale essere rilevata d’ufficio, anche in sede di legittimità ( v. Cass. n. 4175/2020), non può al riguardo in ogni caso prescindersi dall’osservanza del principio dispositivo e dalle preclusioni processuali, essendo necessario che la questione risulti ex actis come proposta nel giudizio di merito, con le dovute allegazioni di fatto (Cass. nn. 11106/2021 e 40896/2021). Deve in proposito sottolinearsi che non risulta dagli odierni ricorrenti essere stato nel giudizio di merito prodotto nemmeno il modulo ABI utilizzato per la fideiussione né il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, nonostante si tratti di documenti privi di efficacia normativa e dunque non conoscibili d’ufficio dal giudice (cfr. Cass., S.U., n. 9941/2009; Cass. nn. 2543/2019 e 21243/2019). Quanto poi alla censura relativa alla clausola n. 6 della fideiussione e all’asserita decadenza della banca per mancata osservanza del termine di cui all’art. 1957 c.c., essa si rivela inammissibile perché proposta tardivamente, solo nella memoria di replica in appello. Si tratta, infatti, di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, e soggetta al regime delle preclusioni (Cass. n. 17352/2017). Non sussiste, infine, alcuna violazione del principio del contraddittorio. La corte d’appello non ha fondato la propria decisione su una causa di nullità diversa da quella prospettata dalle parti, né ha riformulato d’ufficio il tema giuridico del contendere. Si è limitata, piuttosto, a rigettare il motivo di appello sulla base dell’erroneità della tesi della nullità totale, ritenuta infondata proprio alla luce del contenuto delle fideiussioni. In simili casi, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. nn. 26242 e 26243/2014), non sussiste l’obbligo per il giudice di sollecitare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., poiché non vi è alcuna questione nuova rilevata d’ufficio su cui le parti non siano state messe in grado di difendersi. In conclusione, le doglianze mosse dai ricorrenti si risolvono in una critica generica alla motivazione della sentenza impugnata e mirano in realtà a introdurre in sede di legittimità una prospettazione (quella della nullità parziale) non dedotta nei precedenti gradi di giudizio. 6. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Erronea statuizione sulle spese di lite per mancato accoglimento delle domande dei ricorrenti a causa di un’erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali Lamentano essersi erroneamente disposta la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, in violazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c. Lamentano che ove il giudice del gravame avesse correttamente applicato le disposizioni di diritto sostanziale e processuale - in particolare in punto di nullità (totale o parziale) delle clausole fideiussorie e sull’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.-, avrebbe dovuto accogliere l’appello, con conseguente riforma della pronuncia di primo grado e statuizione di condanna alle spese a carico della parte odierna controricorrente. 7.Il motivo è infondato. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la statuizione sulle spese processuali quale conseguenza automatica del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. viene meno solo in caso di riforma della decisione di merito cui accede, restando viceversa ferma ove la pronuncia vengaconfermata (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 16 aprile 2025, n. 9860). Orbene, essendo stata nella specie dal giudice del gravame integralmente confermata la decisione del giudice di prime cure, corretta risulta invero la statuizione (anche ) sulle spese del giudizio d’appello. In tale contesto, la doglianza formulata in via derivata, fondata sulla presunta erroneità della pronuncia in punto di merito, rimane priva di autonoma rilevanza. Ne consegue il rigetto del motivo, con conferma della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in applicazione del principio dellasoccombenza. 8.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore dell a controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi e uro 11.200,00 ( di cui 11.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni
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