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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 335/1985

ECLI:IT:COST:1985:335
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ventisette ordinanze emanate dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] tra l'8 aprile 1983 e il 3 marzo 1984 viene sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui escludono l'applicazione del "rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio degli immobili per finita locazione.

Dubita il giudice a quo che tale esclusione determini una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle numerose ipotesi previste dalle norme impugnate, che consentono l'adozione del rito del lavoro per le controversie relative al rilascio: di immobili destinati ad abitazione per necessità del locatore (art. 59 legge citata); di immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione, alla prima scadenza, per i motivi indicati dall'art. 29 della stessa legge (destinazione ad abitazione propria; ad attività industriali, commerciali e artigianali proprie, del coniuge o di parenti; ricostruzione o ristrutturazione dell'immobile, ecc.) ed altre.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendo l'infondatezza della questione sollevata.

Questa Corte invero - osserva l'Avvocatura - chiamata a decidere in altra fattispecie se contrastassero o meno con gli artt. 3 e 24 i medesimi artt. 30 e 46 della legge n. 392/1978, impugnati dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la questione non fondata con la sentenza n. 57 del 1980.

In quel giudizio si dubitava che l'estensione della particolare procedura propria del rito del lavoro alla facoltà di recesso per necessità del locatore fosse la più idonea a salvaguardare i diritti delle parti nel rapporto di locazione, giacché il locatore avrebbe avuto una tutela irrazionalmente privilegiata sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione, mentre per converso sarebbero mancate le ragioni giustificatrici che ne avevano resa necessaria l'introduzione nelle controversie di lavoro (garanzia del contraente più debole).

Respingendo la questione la Corte costituzionale aveva affermato: "L'estensione - si legge nella sentenza - entro determinati limiti del nuovo rito del lavoro alle controversie in materia di locazione, intende soltanto realizzare una più sollecita definizione dei relativi giudizi.

Il perseguimento di detto scopo ch'è frutto di una ragionevole scelta di politica legislativa, appare quindi conforme agli invocati principi costituzionali che vogliono assicurare la pari tutela giudiziale dei diritti".

La difesa dello Stato richiama altresì le numerose pronunce della Corte che riconoscono la piena legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri qui invocati, anche del procedimento di sfratto per finita locazione (sentenze nn. 89/1972; 94/1973; 185/1980). :

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrastino o meno con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - che disciplina le locazioni degli immobili urbani - nella parte in cui escludono l'applicazione del "rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio degli immobili per finita locazione o per morosità.

Da tale esclusione deriverebbe - secondo il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] - una lesione sia del principio di uguaglianza sia del principio del diritto alla difesa: del primo in quanto si determinerebbe una discriminazione non giustificata rispetto alle numerose ipotesi previste dalle stesse norme che consentono l'adozione del rito del lavoro per altre controversie relative al rilascio di immobili.

Del diritto di difesa in quanto favorirebbe nella dialettica processuale il locatore, lasciandogli la possibilità di continuare a servirsi di forme rapide e privilegiate di tutela, quali quelle previste dal libro quarto del Codice di procedura civile (procedimenti speciali, a carattere sommario e cautelare), e in particolare del procedimento per convalida di sfratto.

2. - Occorre innanzitutto rilevare che in numerose ordinanze, e precisamente quelle iscritte ai nn. 982 r.o. 1983 e 270, 271, 272, 273, 274, 275 e 276 r.o. 1984, fa totale difetto la motivazione sulla rilevanza della questione proposta rispetto ai giudizi di merito nei quali è stata sollevata.

Ma anche nelle altre ordinanze, nelle quali tale motivazione viene svolta, emerge comunque la inammissibilità della questione proprio per difetto di rilevanza.

La normativa impugnata è infatti quella prevista nell'art. 30 della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone (in collegamento con gli artt. 46 e segg. e 86 della stessa legge), la quale, come l'intero capo II del titolo I della legge, disciplina le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Ora in tutti i procedimenti de quibus (r.o. nn. 427, 468, 469, 470, 866, 867, 904, 1010 e 1028/1983, 277, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 515, 818/1984) le controversie nelle quali il Pretore è chiamato a giudicare hanno ad oggetto immobili urbani destinati ad abitazione.

Le norme impugnate, pertanto, non potrebbero mai essere applicate dal giudice a quo nella soluzione delle controversie sottoposte al suo esame, cosicché del tutto irrilevante si appalesa la questione di legittimità costituzionale sollevata davanti a questa Corte.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata dal pretore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ventisette ordinanze emanate dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] tra l'8 aprile 1983 e il 3 marzo 1984 viene sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui escludono l'applicazione del "rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio degli immobili per finita locazione. Dubita il giudice a quo che tale esclusione determini una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle numerose ipotesi previste dalle norme impugnate, che consentono l'adozione del rito del lavoro per le controversie relative al rilascio: di immobili destinati ad abitazione per necessità del locatore (art. 59 legge citata); di immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione, alla prima scadenza, per i motivi indicati dall'art. 29 della stessa legge (destinazione ad abitazione propria; ad attività industriali, commerciali e artigianali proprie, del coniuge o di parenti; ricostruzione o ristrutturazione dell'immobile, ecc.) ed altre. 2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendo l'infondatezza della questione sollevata. Questa Corte invero - osserva l'Avvocatura - chiamata a decidere in altra fattispecie se contrastassero o meno con gli artt. 3 e 24 i medesimi artt. 30 e 46 della legge n. 392/1978, impugnati dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la questione non fondata con la sentenza n. 57 del 1980. In quel giudizio si dubitava che l'estensione della particolare procedura propria del rito del lavoro alla facoltà di recesso per necessità del locatore fosse la più idonea a salvaguardare i diritti delle parti nel rapporto di locazione, giacché il locatore avrebbe avuto una tutela irrazionalmente privilegiata sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione, mentre per converso sarebbero mancate le ragioni giustificatrici che ne avevano resa necessaria l'introduzione nelle controversie di lavoro (garanzia del contraente più debole). Respingendo la questione la Corte costituzionale aveva affermato: "L'estensione - si legge nella sentenza - entro determinati limiti del nuovo rito del lavoro alle controversie in materia di locazione, intende soltanto realizzare una più sollecita definizione dei relativi giudizi. Il perseguimento di detto scopo ch'è frutto di una ragionevole scelta di politica legislativa, appare quindi conforme agli invocati principi costituzionali che vogliono assicurare la pari tutela giudiziale dei diritti". La difesa dello Stato richiama altresì le numerose pronunce della Corte che riconoscono la piena legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri qui invocati, anche del procedimento di sfratto per finita locazione (sentenze nn. 89/1972; 94/1973; 185/1980). : 1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrastino o meno con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - che disciplina le locazioni degli immobili urbani - nella parte in cui escludono l'applicazione del "rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio degli immobili per finita locazione o per morosità. Da tale esclusione deriverebbe - secondo il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] - una lesione sia del principio di uguaglianza sia del principio del diritto alla difesa: del primo in quanto si determinerebbe una discriminazione non giustificata rispetto alle numerose ipotesi previste dalle stesse norme che consentono l'adozione del rito del lavoro per altre controversie relative al rilascio di immobili. Del diritto di difesa in quanto favorirebbe nella dialettica processuale il locatore, lasciandogli la possibilità di continuare a servirsi di forme rapide e privilegiate di tutela, quali quelle previste dal libro quarto del Codice di procedura civile (procedimenti speciali, a carattere sommario e cautelare), e in particolare del procedimento per convalida di sfratto. 2. - Occorre innanzitutto rilevare che in numerose ordinanze, e precisamente quelle iscritte ai nn. 982 r.o. 1983 e 270, 271, 272, 273, 274, 275 e 276 r.o. 1984, fa totale difetto la motivazione sulla rilevanza della questione proposta rispetto ai giudizi di merito nei quali è stata sollevata. Ma anche nelle altre ordinanze, nelle quali tale motivazione viene svolta, emerge comunque la inammissibilità della questione proprio per difetto di rilevanza. La normativa impugnata è infatti quella prevista nell'art. 30 della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone (in collegamento con gli artt. 46 e segg. e 86 della stessa legge), la quale, come l'intero capo II del titolo I della legge, disciplina le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. Ora in tutti i procedimenti de quibus (r.o. nn. 427, 468, 469, 470, 866, 867, 904, 1010 e 1028/1983, 277, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 515, 818/1984) le controversie nelle quali il Pretore è chiamato a giudicare hanno ad oggetto immobili urbani destinati ad abitazione. Le norme impugnate, pertanto, non potrebbero mai essere applicate dal giudice a quo nella soluzione delle controversie sottoposte al suo esame, cosicché del tutto irrilevante si appalesa la questione di legittimità costituzionale sollevata davanti a questa Corte. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata dal pretore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere