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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 16967/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6776/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 2416/2017 depositata il 06/03/2015.

Oggetto: Servitù - Aggravamento R.G.N. 6776/2018 Ud. 26/05/2023CC Sez.

S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 2 di 15 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti n. 49/2015 del 3 marzo 2015, la quale, a propria volta, aveva integralmente disatteso le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Alba (poi accorpato in quello di Asti) riferendo che, con atto pubblico di divisione del 4 settembre 1916, Lorenzo, Ambrogio e [OSCURATO:PERSONA] avevano suddiviso in tre lotti un terreno originariamente in comunione.

Sul “Lotto 1”, assegnato a Giuseppe TRINCHERO, dante causa dell’attrice, era stata costituita servitù di passaggio a favore del “Lotto 3”, assegnato ad [OSCURATO:PERSONA] e poi pervenuto in proprietà a [OSCURATO:PERSONA].

Lamentava l’attrice che sul terreno della convenuta, in origine occupato da una stalla e fienile, nel corso degli anni ’70 era stata realizzata una civile abitazione, in tal modo determinando un aggravamento ex art. 1067 c.c. della servitù, ulteriormente aggravata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui, nel 2000, quest’ultima aveva ulteriormente ampliato l’abitazione.

Lamentava ulteriormente l’attrice che la convenuta aveva installato a ridosso della recinzione a confine una legnaia nonché posizionato alcuni vasi, integrando la fattispecie di atti di emulazione ex art. 833 c.c. ed occupando la proprietà della stessa attrice.

Aveva quindi chiesto che il tribunale accertasse l’estinzione per non uso della servitù o, in subordine, accertasse l’aggravamento della servitù medesima ex art. 1067 c.c., condannando altresì la convenuta Sez.

S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 3 di 15 a rimuovere i manufatti collocato sulla porzione di terreno di titolarità della stessa attrice.

Il Tribunale di Asti aveva integralmente disatteso le domande dell’attrice, non solo gravandola delle spese di lite, ma pronunciando altresì condanna ex art. 96 c.p.c.

3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] (cui poi subentrarono gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’appello di Torino, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso il gravame.

La Corte, in particolare: − sulla premessa c he l’estensione del diritto di servitù doveva essere valutata sulla scorta esclusivamente del titolo costitutivo, ha in primo luogo escluso la fondatezza della tesi dell’appellante -secondo la quale l’atto di divisione del 1916 non aveva costituito un rapporto di servitù tra i due lottinella loro integralità, ma solo tra singole porzioni di essi – concludendo nel senso che la lettera dell’atto costitutivo risultava univoca nel costituire la servitù su un lotto ed a favore dell’altro, senza limitazioni ulteriori; − ha poi escluso che il contenuto della servitù fosse limitato al passaggio finalizzato unicamente alla coltivazione, come dedotto dall’appellante, condividendo invece integralmente le conclusioni interpretative cui era pervenuto il giudice di prime cure, nel momento in cui quest’ultimo aveva evidenziato che già l’atto di divisione e costituzione di servitù prevedeva l’accesso ad una casa, concludendo, quindi, che la servitù era destinata ab origine a consentire sia l’accesso ad una casa sia ad un fondo agricolo, e che non erano configurabili limitazioni al diritto di passaggio; Sez.

S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 4 di 15 − ha ulteriormente escluso che si fosse determinato un aggravamento della servitù come dedotto dall’appellante, anche in questo caso richiamando le previsioni del titolo costitutivo e concludendo che nel concreto non poteva ritenersi sussistente una modifica sostanziale nell’esercizio della servitù per effetto della modifica della destinazione del fondo dominante; − ha disatteso il motivo di gravame concernente l’asserita occupazione del terreno dell’appellante, concordando con la valutazione espressa dal giudice di prime cure, secondo il quale i manufatti di cui l’appellante lamentava la presenza erano realizzati su suolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; − ha infine confer mato anche le statuizioni in punto spese e condanna ex art. 96 c.p.c., rilevando che l’appellante basava le proprie tesi su “una obiettiva manipolazione interpretativa del dato testuale attraverso un ragionamento che non è logico né coerente con gli elementi obiettivi emergenti dagli atti di causa”.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, ricorre [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazionedel ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a sette motivi.

Sez.

S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 5 di 15

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 174 c.p.c.

Il ricorso si duole del fatto che l’originario Consigliere relatore designato sia stato successivamente sostituito con altro relatore, in assenza dei presupposti dicui all’art. 174 c.p.c.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 616 –647 Cod.

Civ 1865 e delle clausole del contratto di divisione del 4 settembre 1916.

Argomenta, in particolare, il ricorso chela Corte territoriale avrebbe travisato la clausola dell’atto notarile del 1916, nonché violato gli artt. 647 e 616 Cod.

Civ 1865, giungendo ad un’erronea individuazione del contenuto e dell’ambito della servitù.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 616, 646 e 646 Cod.

Civ. 1865 e 1063-1067 c.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale erroneamente avrebbe escluso l’aggravamento della servitù, nonostante il mutamento di destinazione del fondo dominante della controricorrente da agricolo ad abitativo.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la posizione di terreno rivendicata dall’originaria attrice fosse in realtà della controricorrente.

Il ricorso deduce un errore della Corte d’appello nella parte in cui, facendo proprie le conclusioni del giudice di prime cure, ha ritenuto che la porzione di terreno rivendicata non fosse di [OSCURATO:PERSONA], laddove le planimetrie dell’atto di divisione verrebbero ad evidenziare Sez.

S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 6 di 15 che la porzione faceva parte ab origine del “Lotto 1” a nulla rilevando le risultanze catastali.

1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c. nonché del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Il ricorrente si duole: − della mancata compensazione delle spese di lite, nonostante nel giudizio di primo grado fosse stata disattesa la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]; − del mancato accoglimento del motivo di gravame concernente l’erronea applicazione, da parte del Tribunale, del D.M. 20 luglio 2012, anziché, come sarebbe stato corretto, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce: - in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 96, terzo comma, c.p.c.; - in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine al motivo di gravame con il quale veniva dedotta l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c. ed anzi “giudicando ultra petita” avrebbe “interpretato falsamente l’agire dell’attrice e dell’appellante”, omettendo, peraltro, di valutare, agli effetti di cui all’art. 92 c.p.c., la soccombenza dell’appellata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., con conseguente esclusione della possibilità di applicare l’art. 96 c.p.c.

1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. Sez.

S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 7 di 15 115/2012, per avere la Corte applicato il raddoppiamento del contributo unificato, nonostante l’ammissibilità e la fondatezza dell’appello.

2. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili.

3. Quanto al primo motivo, l’inammissibilità del medesimo ex art. 360-bis c.p.c. discende dall’essersi la Corte territoriale conformata al costante orientamento di questa Corte –a mente del quale nel giudizio d'appello, non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 14554 del 09/05/2022 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 12982 del 26/04/2022 ; Cass. Sez.

L - Sentenza n. 1912 del 25/01/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7622 del 30/03/2010) -senza che il motivo di ricorso offra il mini mo elemento per procedere ad un ripensamento di tale orientamento, risultando del tutto estranee rispetto all’originaria impostazione del motivo medesimo le ulteriori, radicalmente nuove e comunque irrilevanti, deduzioni svolte sul punto nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

4. L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso discende sia dal suo riferimento a meri profili fattuali sia dal mancato rispetto del canone fondamentale per la formulazione della doglianza ex art. 360, n. 3, c.p.c. dal momento che il motivo non riesce in alcun modo isolare le affermazionidella Corte territoriale che si porrebbero ipoteticamente in contrasto con le previsioni di legge Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate Sez.

S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 8 di 15 ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Va poi rammentato che l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, quindi, è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Ciò di cui il ricorrente viene a dolersi nel motivo di ricorso, invero, è una inadeguata interpretazione dell’atto costitutivo di servitù e non una violazione o falsa applicazione della legge, dovendosi rilevare, Sez.

S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 9 di 15 tuttavia, che tale ipotetica violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto non è stata ritualmente dedott a , limitandosi il ricorrente il ventilare un mero “travisamento” della clausola costitutiva di servitù (pag. 13 del ricorso), senza tuttavia in alcun modo individuare le regole di ermeneutica che sarebbero state violate.

5. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso.

Fermi i principi enunciati da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 10/03/2011e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22831 del 11/11/2005 - ma anche quello enunciato da Cass. Sez. 2, Sentenz a n. 6637 del 01/04/2015, la quale ha chiarito che in tema di servitù di passaggio per uso agricolo, al fine di valutare l'aggravamento agli effetti dell'art.1067 cod. civ., occorre far riferimento alla nozione di attività agricola contenuta nell'art. 2135 c.c. non risolvendosi in un'alterazione della funzione economica e giuridica della servitù l'adeguamento della stessa a sopravvenute esigenze connesse all'evoluzione dell'attività ed al mutamento delle colture agrarie, quale, nella specie, la costruzionedi una casa di abitazione in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo– si deve rilevare che nella propria decisione la Corte territoriale ha fatto propria la ricostruzione del giudice di prime cure, il quale, sulla scorta del titolo costitutivo, ha concluso che la servitù era ab origine destinata anche a servire esigenze abitative – mercè il suo riferimento all a “casa nuova” – concludendo quindi che nessun aggravamento si veniva a configurare sulla scorta dei fatti dedotti dalla ricorrente.

Con tale ratioil ricorso non viene concretamente a confrontarsi, da ciò derivando, a tacer d’altro, l’applicazione del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e Sez.

S2 -R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 10 di 15 giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass.

S ez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).

6. Parimenti inammissibile è il quarto motivo.

Dietro l’etichetta della violazione di legge, infatti, il motivo viene a sindacare in modo inammissibile la valutazione delle prove operata nei primi due gradi di merito –indirizzando peraltro critiche inammissibili alla decisione di primo grado, ormai superata dalla decisone dell’appello –ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).

Va ribadito, infatti, il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione Sez.

S2 -R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 11 di 15 adottata (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).

Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

Anche in questo caso deve registrarsi, ulteriormente, un inammissibile ampliamento delle deduzioni nella memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c., ivi denunciando si una presunta nullità per indeterminatezza dell’originaria domanda riconvenzionale, omettendo di considerare che si tratterebbe di vizio del tutto irrilevante, emergendo dalla sentenza impugnata (pag. 6) che la domanda riconvenzionale non è stata accolta.

7. Il quinto motivo viene a sollevare in modo promiscuo due diversi profili, e cioè: - il mancato accoglimento del motivo di gravame con il quale il ricorrente si doleva della mancata compensazionedelle spese del giudizio di primo grado; Sez.

S2 -R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 12 di 15 - il mancato accoglimento del motivo di gravame con il quale il ricorrente si dolevadell’erronea individuazione del D.M. sulla cui scorta procedere alla liquidazione delle spese di lite.

L’inammissibilità del motivo, quanto al primo profilo , discende dall’assoluta genericità della dedotta violazione di legge, essendo sul punto sufficiente rammentare che la facoltà di dispor r e la compensazione tra le parti delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005).

L’inammissibilità del motivo,quanto al secondo profilo, discende dal fatto che il motivo non si confronta con la ratio decisiva della statuizione della Corte territoriale sul punto, e cioè l’aver ritenuto non solo assente ogni elemento per affermare che il giudice di prime cure avesse erroneamente individuato il D.M. di riferimento, ma anche del tutto conforme anche allo stesso D.M. 55/2014- invocato dal ricorrente –la quantificazione delle spese operata dal Tribunale.

8. L’inammissibilità del sesto motivo emerge sol che si consideri che la dedotta carenza di motivazione in ordine al motivo di appello è palesemente insussistente, avendo la Corte territoriale specificamente e coerentemente motivato le ragioni del rigetto del motivo di gravame, risultando del tutto anodine le ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine alla sussistenza di un vizio di ultrapetizione.

Va, del resto , osservato che il motivo di ricorso, anc ora una volta, non si confronta con la ratio della decisione del giudice di appello , la Sez.

S2 -R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 13 di 15 quale ha fondato la propria valutazione non su una generica “particolare litigiosità palesata dall’attrice” –come affermato in ricorso (pagg. 25 e 27) –ma sulla ben d iversa e pregnante affermazione del fatto che l’originaria attrice aveva basato le proprie tesi su “una obiettiva manipolazione interpretativa del dato testuale attraverso un ragionamento che non è logico né coerente con gli elementi obiettivi emergenti dagli atti di causa”(pagg. 10-11 sentenza).

9. L’inammissibilità dell’ultimo motivo discende, di nuovo, dal fatto che con esso il ricorrente ancora una volta cerca di censurare in sede di legittimità l’omessa compensazione delle spese di giudizio(di nuovo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005).

Quanto alle deduzioni con le quale il ricorrente impugna la statuizione sulle spese riaffermando la fondatezza delle proprie ragioni, ci si trova di fronte ad un motivo meramente ottativo o ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi del ricorrente.

È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico – solo auspicato - diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c. - ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso –rendendosi in quel caso necessaria una nuova statuizione sulle spese - o, in caso di Sez.

S2 -R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 14 di 15 rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia.

10. Il ricorso deve quindi essere dich iarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

11. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6776/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 2416/2017 depositata il 06/03/2015. Oggetto: Servitù - Aggravamento R.G.N. 6776/2018 Ud. 26/05/2023CC Sez. S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 2 di 15 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti n. 49/2015 del 3 marzo 2015, la quale, a propria volta, aveva integralmente disatteso le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Alba (poi accorpato in quello di Asti) riferendo che, con atto pubblico di divisione del 4 settembre 1916, Lorenzo, Ambrogio e [OSCURATO:PERSONA] avevano suddiviso in tre lotti un terreno originariamente in comunione. Sul “Lotto 1”, assegnato a Giuseppe TRINCHERO, dante causa dell’attrice, era stata costituita servitù di passaggio a favore del “Lotto 3”, assegnato ad [OSCURATO:PERSONA] e poi pervenuto in proprietà a [OSCURATO:PERSONA]. Lamentava l’attrice che sul terreno della convenuta, in origine occupato da una stalla e fienile, nel corso degli anni ’70 era stata realizzata una civile abitazione, in tal modo determinando un aggravamento ex art. 1067 c.c. della servitù, ulteriormente aggravata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui, nel 2000, quest’ultima aveva ulteriormente ampliato l’abitazione. Lamentava ulteriormente l’attrice che la convenuta aveva installato a ridosso della recinzione a confine una legnaia nonché posizionato alcuni vasi, integrando la fattispecie di atti di emulazione ex art. 833 c.c. ed occupando la proprietà della stessa attrice. Aveva quindi chiesto che il tribunale accertasse l’estinzione per non uso della servitù o, in subordine, accertasse l’aggravamento della servitù medesima ex art. 1067 c.c., condannando altresì la convenuta Sez. S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 3 di 15 a rimuovere i manufatti collocato sulla porzione di terreno di titolarità della stessa attrice. Il Tribunale di Asti aveva integralmente disatteso le domande dell’attrice, non solo gravandola delle spese di lite, ma pronunciando altresì condanna ex art. 96 c.p.c. 3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] (cui poi subentrarono gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’appello di Torino, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso il gravame. La Corte, in particolare: − sulla premessa c he l’estensione del diritto di servitù doveva essere valutata sulla scorta esclusivamente del titolo costitutivo, ha in primo luogo escluso la fondatezza della tesi dell’appellante -secondo la quale l’atto di divisione del 1916 non aveva costituito un rapporto di servitù tra i due lottinella loro integralità, ma solo tra singole porzioni di essi – concludendo nel senso che la lettera dell’atto costitutivo risultava univoca nel costituire la servitù su un lotto ed a favore dell’altro, senza limitazioni ulteriori; − ha poi escluso che il contenuto della servitù fosse limitato al passaggio finalizzato unicamente alla coltivazione, come dedotto dall’appellante, condividendo invece integralmente le conclusioni interpretative cui era pervenuto il giudice di prime cure, nel momento in cui quest’ultimo aveva evidenziato che già l’atto di divisione e costituzione di servitù prevedeva l’accesso ad una casa, concludendo, quindi, che la servitù era destinata ab origine a consentire sia l’accesso ad una casa sia ad un fondo agricolo, e che non erano configurabili limitazioni al diritto di passaggio; Sez. S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 4 di 15 − ha ulteriormente escluso che si fosse determinato un aggravamento della servitù come dedotto dall’appellante, anche in questo caso richiamando le previsioni del titolo costitutivo e concludendo che nel concreto non poteva ritenersi sussistente una modifica sostanziale nell’esercizio della servitù per effetto della modifica della destinazione del fondo dominante; − ha disatteso il motivo di gravame concernente l’asserita occupazione del terreno dell’appellante, concordando con la valutazione espressa dal giudice di prime cure, secondo il quale i manufatti di cui l’appellante lamentava la presenza erano realizzati su suolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; − ha infine confer mato anche le statuizioni in punto spese e condanna ex art. 96 c.p.c., rilevando che l’appellante basava le proprie tesi su “una obiettiva manipolazione interpretativa del dato testuale attraverso un ragionamento che non è logico né coerente con gli elementi obiettivi emergenti dagli atti di causa”. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, ricorre [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazionedel ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sette motivi. Sez. S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 5 di 15 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 174 c.p.c. Il ricorso si duole del fatto che l’originario Consigliere relatore designato sia stato successivamente sostituito con altro relatore, in assenza dei presupposti dicui all’art. 174 c.p.c. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 616 –647 Cod. Civ 1865 e delle clausole del contratto di divisione del 4 settembre 1916. Argomenta, in particolare, il ricorso chela Corte territoriale avrebbe travisato la clausola dell’atto notarile del 1916, nonché violato gli artt. 647 e 616 Cod. Civ 1865, giungendo ad un’erronea individuazione del contenuto e dell’ambito della servitù. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 616, 646 e 646 Cod. Civ. 1865 e 1063-1067 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale erroneamente avrebbe escluso l’aggravamento della servitù, nonostante il mutamento di destinazione del fondo dominante della controricorrente da agricolo ad abitativo. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la posizione di terreno rivendicata dall’originaria attrice fosse in realtà della controricorrente. Il ricorso deduce un errore della Corte d’appello nella parte in cui, facendo proprie le conclusioni del giudice di prime cure, ha ritenuto che la porzione di terreno rivendicata non fosse di [OSCURATO:PERSONA], laddove le planimetrie dell’atto di divisione verrebbero ad evidenziare Sez. S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 6 di 15 che la porzione faceva parte ab origine del “Lotto 1” a nulla rilevando le risultanze catastali. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c. nonché del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Il ricorrente si duole: − della mancata compensazione delle spese di lite, nonostante nel giudizio di primo grado fosse stata disattesa la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]; − del mancato accoglimento del motivo di gravame concernente l’erronea applicazione, da parte del Tribunale, del D.M. 20 luglio 2012, anziché, come sarebbe stato corretto, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce: - in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 96, terzo comma, c.p.c.; - in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine al motivo di gravame con il quale veniva dedotta l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c. ed anzi “giudicando ultra petita” avrebbe “interpretato falsamente l’agire dell’attrice e dell’appellante”, omettendo, peraltro, di valutare, agli effetti di cui all’art. 92 c.p.c., la soccombenza dell’appellata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., con conseguente esclusione della possibilità di applicare l’art. 96 c.p.c. 1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. Sez. S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 7 di 15 115/2012, per avere la Corte applicato il raddoppiamento del contributo unificato, nonostante l’ammissibilità e la fondatezza dell’appello. 2. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili. 3. Quanto al primo motivo, l’inammissibilità del medesimo ex art. 360-bis c.p.c. discende dall’essersi la Corte territoriale conformata al costante orientamento di questa Corte –a mente del quale nel giudizio d'appello, non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 14554 del 09/05/2022 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 12982 del 26/04/2022 ; Cass. Sez. L - Sentenza n. 1912 del 25/01/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7622 del 30/03/2010) -senza che il motivo di ricorso offra il mini mo elemento per procedere ad un ripensamento di tale orientamento, risultando del tutto estranee rispetto all’originaria impostazione del motivo medesimo le ulteriori, radicalmente nuove e comunque irrilevanti, deduzioni svolte sul punto nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 4. L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso discende sia dal suo riferimento a meri profili fattuali sia dal mancato rispetto del canone fondamentale per la formulazione della doglianza ex art. 360, n. 3, c.p.c. dal momento che il motivo non riesce in alcun modo isolare le affermazionidella Corte territoriale che si porrebbero ipoteticamente in contrasto con le previsioni di legge Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate Sez. S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 8 di 15 ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Va poi rammentato che l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, quindi, è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Ciò di cui il ricorrente viene a dolersi nel motivo di ricorso, invero, è una inadeguata interpretazione dell’atto costitutivo di servitù e non una violazione o falsa applicazione della legge, dovendosi rilevare, Sez. S2 - R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 9 di 15 tuttavia, che tale ipotetica violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto non è stata ritualmente dedott a , limitandosi il ricorrente il ventilare un mero “travisamento” della clausola costitutiva di servitù (pag. 13 del ricorso), senza tuttavia in alcun modo individuare le regole di ermeneutica che sarebbero state violate. 5. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso. Fermi i principi enunciati da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 10/03/2011e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22831 del 11/11/2005 - ma anche quello enunciato da Cass. Sez. 2, Sentenz a n. 6637 del 01/04/2015, la quale ha chiarito che in tema di servitù di passaggio per uso agricolo, al fine di valutare l'aggravamento agli effetti dell'art.1067 cod. civ., occorre far riferimento alla nozione di attività agricola contenuta nell'art. 2135 c.c. non risolvendosi in un'alterazione della funzione economica e giuridica della servitù l'adeguamento della stessa a sopravvenute esigenze connesse all'evoluzione dell'attività ed al mutamento delle colture agrarie, quale, nella specie, la costruzionedi una casa di abitazione in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo– si deve rilevare che nella propria decisione la Corte territoriale ha fatto propria la ricostruzione del giudice di prime cure, il quale, sulla scorta del titolo costitutivo, ha concluso che la servitù era ab origine destinata anche a servire esigenze abitative – mercè il suo riferimento all a “casa nuova” – concludendo quindi che nessun aggravamento si veniva a configurare sulla scorta dei fatti dedotti dalla ricorrente. Con tale ratioil ricorso non viene concretamente a confrontarsi, da ciò derivando, a tacer d’altro, l’applicazione del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e Sez. S2 -R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 10 di 15 giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. S ez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019). 6. Parimenti inammissibile è il quarto motivo. Dietro l’etichetta della violazione di legge, infatti, il motivo viene a sindacare in modo inammissibile la valutazione delle prove operata nei primi due gradi di merito –indirizzando peraltro critiche inammissibili alla decisione di primo grado, ormai superata dalla decisone dell’appello –ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). Va ribadito, infatti, il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione Sez. S2 -R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 11 di 15 adottata (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002). Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. Anche in questo caso deve registrarsi, ulteriormente, un inammissibile ampliamento delle deduzioni nella memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c., ivi denunciando si una presunta nullità per indeterminatezza dell’originaria domanda riconvenzionale, omettendo di considerare che si tratterebbe di vizio del tutto irrilevante, emergendo dalla sentenza impugnata (pag. 6) che la domanda riconvenzionale non è stata accolta. 7. Il quinto motivo viene a sollevare in modo promiscuo due diversi profili, e cioè: - il mancato accoglimento del motivo di gravame con il quale il ricorrente si doleva della mancata compensazionedelle spese del giudizio di primo grado; Sez. S2 -R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 12 di 15 - il mancato accoglimento del motivo di gravame con il quale il ricorrente si dolevadell’erronea individuazione del D.M. sulla cui scorta procedere alla liquidazione delle spese di lite. L’inammissibilità del motivo, quanto al primo profilo , discende dall’assoluta genericità della dedotta violazione di legge, essendo sul punto sufficiente rammentare che la facoltà di dispor r e la compensazione tra le parti delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005). L’inammissibilità del motivo,quanto al secondo profilo, discende dal fatto che il motivo non si confronta con la ratio decisiva della statuizione della Corte territoriale sul punto, e cioè l’aver ritenuto non solo assente ogni elemento per affermare che il giudice di prime cure avesse erroneamente individuato il D.M. di riferimento, ma anche del tutto conforme anche allo stesso D.M. 55/2014- invocato dal ricorrente –la quantificazione delle spese operata dal Tribunale. 8. L’inammissibilità del sesto motivo emerge sol che si consideri che la dedotta carenza di motivazione in ordine al motivo di appello è palesemente insussistente, avendo la Corte territoriale specificamente e coerentemente motivato le ragioni del rigetto del motivo di gravame, risultando del tutto anodine le ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine alla sussistenza di un vizio di ultrapetizione. Va, del resto , osservato che il motivo di ricorso, anc ora una volta, non si confronta con la ratio della decisione del giudice di appello , la Sez. S2 -R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 13 di 15 quale ha fondato la propria valutazione non su una generica “particolare litigiosità palesata dall’attrice” –come affermato in ricorso (pagg. 25 e 27) –ma sulla ben d iversa e pregnante affermazione del fatto che l’originaria attrice aveva basato le proprie tesi su “una obiettiva manipolazione interpretativa del dato testuale attraverso un ragionamento che non è logico né coerente con gli elementi obiettivi emergenti dagli atti di causa”(pagg. 10-11 sentenza). 9. L’inammissibilità dell’ultimo motivo discende, di nuovo, dal fatto che con esso il ricorrente ancora una volta cerca di censurare in sede di legittimità l’omessa compensazione delle spese di giudizio(di nuovo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005). Quanto alle deduzioni con le quale il ricorrente impugna la statuizione sulle spese riaffermando la fondatezza delle proprie ragioni, ci si trova di fronte ad un motivo meramente ottativo o ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi del ricorrente. È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico – solo auspicato - diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c. - ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso –rendendosi in quel caso necessaria una nuova statuizione sulle spese - o, in caso di Sez. S2 -R.G. 6776/2018 – CC 26/05/2023 - Pagina nr. 14 di 15 rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia. 10. Il ricorso deve quindi essere dich iarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 11. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 201
Sentenza Cassazione n. 16967/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris