Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14130/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente–avverso la sentenza n. 1177/2022 della Corte di Appello di Salerno, pubblicatain data 12.10.2022, N.R.G. 1232/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8786/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 14130/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in parziale accoglimento dell’opposizioneproposta da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2580/2762A, haridotto ad € 48.000,00 l’importo della sanzione amministrativa di € 56.100,00comminata dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Salerno per avere il suolegale rappresentante assunto 17 lavoratori subordinati dal 31.3.2018 al2.4.2018 senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto dilavoro, in violazione dell’art. 3, comma 3, decreto legge n. 12/2002, convertitodalla legge n. 73/2002.2.

La Corte di Appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da stellas.r.l.s. avverso tale sentenza.3.

La Corte territoriale ha ritenuto il carattere subordinato del rapporto dilavoro intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il personale assunto per gli eventiorganizzati nei giorni 31 marzo, 1° aprile e 2 aprile 2018 e rinvenuto dagliIspettori presso lo stabilimento balneare di Ascea come da verbale di accessodel 1.4.2018, in forza delle caratteristiche intrinseche di detti rapporti, a nullarilevando la saltuarietà del rapporto e la mancanza di continuità.4.

Ha rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dei rilievi sollevati dagli ispettorinel corso del sopralluogo eseguito presso lo stabilimento balneare di Ascea alleore 00.40 del 1.4.2018, alle 3.10 aveva comunicato telematicamente al Centroper l’Impiego l’avvenuta instaurazione di 17 rapporti di lavoro subordinato finoal 1.7.2018 (termine di durata poi rettificato nel 2.4.2018 con comunicazionedel 4.4.2018) in tal modo riconoscendo implicitamente la commissionedell’illecito sanzionato dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, per non averedenunciato l’assunzione personale dipendente prima di iniziare a fruire dellerelative prestazioni.5.

Il giudice di appello ha inoltre osservato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avevaformalizzato alcuna eccezione diretta a giustificare il proprio operato.Numero registro generale 8786/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 14130/2026Data pubblicazione 14/05/20266.

Avverso tale sentenza stella s.r.l.s. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.7.

L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Salerno ha resistito con mandato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015; violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs n. 81/2015; violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del CCNL Compartosettore turistico alberghiero del 2016, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.Sostiene che i rapporti di lavoro oggetto di contestazione, tutti di tipo “extra”,limitati al periodo di festa per un massimo di tre giorni, non sono equiparabili aquelli di lavoro subordinato e non soggiacciono pertanto alle sanzioni previstedall’art. 22 d.lgs. n. 151/2015.Evidenzia che la regolarizzazione prevista da tale disposizione può avveniresoltanto mediante l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore nonregolare e/o a tempo determinato per un periodo minimo di tre mesi.2.

Il ricorso è infondato.Si premette che l’art. 29, comma 2 lett. b) d.lgs. n. 81/2015, nel testo applicabileratione temporis, escludeva dal campo di applicazione del Capo III (concernente il lavoro a tempo determinato), fra gli altri, i rapporti perl’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settoredel turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi,fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giornoprecedente .

Per quel che qui rileva, quindi , anche per l’esecuzione di talispeciali servizi, ai quali parte ricorrente ritiene ascrivibile l’impiego dei lavoratoridi cui all’ordinanza ingiunzione, si richiede comunque la preventivacomunicazione.

Da tanto deriva che in caso di mancata comunicazione trovanoapplicazione le sanzioni concernenti tale violazione di cui all’art. 22, comma 3,d.lgs. n. 151/2015, che ha sostituito il comma 3 del d.l. n. 12/2002 convertitodalla legge n. 73/2002 e successive modificazioni, il quale, nel testo applicabileratione temporis, prevede: «3.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni giàNumero registro generale 8786/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 14130/2026Data pubblicazione 14/05/2026previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinatisenza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da partedel datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico,si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso diimpiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso diimpiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso diimpiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.3-bis.

In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesidi cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cuiall’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successivemodificazioni.3-ter.

Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratoriirregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cuirisultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, lastipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anchea tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquantaper cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinatodi durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessiper almeno tre mesi.

In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione edel pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensidell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 è fornitaentro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.3-quater.

Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego dilavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, o di minori di età non lavorativa.3-quinquies.

In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovanoapplicazione le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 7, delNumero registro generale 8786/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 14130/2026Data pubblicazione 14/05/2026decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge6 agosto 2008, n. 133.”».La sentenza impugnata è conforme alle previsioni richiamate e si sottrae allacensura di avere operato una non consentita equiparazione delle assunzioni c.d.extra di soli tre giorni a quelle di tipo subordinato; a riguardo iè dirimente laconsiderazione che vi è stato concreto accertamento del carattere subordinatodel rapporto di lavoro tra i 17 lavoratori “extra” assunti dal 31.3.2018 al2.4.2018 da [OSCURATO:SOCIETA]La Corte territoriale ha infatti osservato che detti lavoratori erano destinatiallo svolgimento di mansioni di carattere meramente esecutivo e che eranotipiche di profili professionali per definizione privi di qualsiasi autonomiadecisionale e gestionale e costituiscono espressione sintomatica di un lavoroespletato alle altrui dipendenze, esecuzione di ordini e direttive ed in conformitàall’assetto organizzativo strutturato dal datore di lavoro, essendo irrilevante lanatura occasionale del loro impiego.Né può rilevare in contrario la previsione contenuta nel comma 3-ter, la qualepresuppone l’inosservanza della diffida alla regolarizzazione delle inosservanzesanabili rilevate dal personale ispettivo, nel termine di trenta giorni.3.

Il ricorso va pertanto rigettato.4.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.5.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500,00 percompetenze professionali, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 delNumero registro generale 8786/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 14130/2026Data pubblicazione 14/05/20262002, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente–avverso la sentenza n. 1177/2022 della Corte di Appello di Salerno, pubblicatain data 12.10.2022, N.R.G. 1232/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8786/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 14130/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Il Tribunale di Vallo della Lucania, in parziale accoglimento dell’opposizioneproposta da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2580/2762A, haridotto ad € 48.000,00 l’importo della sanzione amministrativa di € 56.100,00comminata dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Salerno per avere il suolegale rappresentante assunto 17 lavoratori subordinati dal 31.3.2018 al2.4.2018 senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto dilavoro, in violazione dell’art. 3, comma 3, decreto legge n. 12/2002, convertitodalla legge n. 73/2002.2. La Corte di Appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da stellas.r.l.s. avverso tale sentenza.3. La Corte territoriale ha ritenuto il carattere subordinato del rapporto dilavoro intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il personale assunto per gli eventiorganizzati nei giorni 31 marzo, 1° aprile e 2 aprile 2018 e rinvenuto dagliIspettori presso lo stabilimento balneare di Ascea come da verbale di accessodel 1.4.2018, in forza delle caratteristiche intrinseche di detti rapporti, a nullarilevando la saltuarietà del rapporto e la mancanza di continuità.4. Ha rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dei rilievi sollevati dagli ispettorinel corso del sopralluogo eseguito presso lo stabilimento balneare di Ascea alleore 00.40 del 1.4.2018, alle 3.10 aveva comunicato telematicamente al Centroper l’Impiego l’avvenuta instaurazione di 17 rapporti di lavoro subordinato finoal 1.7.2018 (termine di durata poi rettificato nel 2.4.2018 con comunicazionedel 4.4.2018) in tal modo riconoscendo implicitamente la commissionedell’illecito sanzionato dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, per non averedenunciato l’assunzione personale dipendente prima di iniziare a fruire dellerelative prestazioni.5. Il giudice di appello ha inoltre osservato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avevaformalizzato alcuna eccezione diretta a giustificare il proprio operato.Numero registro generale 8786/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 14130/2026Data pubblicazione 14/05/20266. Avverso tale sentenza stella s.r.l.s. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.7. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Salerno ha resistito con mandato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015; violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs n. 81/2015; violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del CCNL Compartosettore turistico alberghiero del 2016, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.Sostiene che i rapporti di lavoro oggetto di contestazione, tutti di tipo “extra”,limitati al periodo di festa per un massimo di tre giorni, non sono equiparabili aquelli di lavoro subordinato e non soggiacciono pertanto alle sanzioni previstedall’art. 22 d.lgs. n. 151/2015.Evidenzia che la regolarizzazione prevista da tale disposizione può avveniresoltanto mediante l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore nonregolare e/o a tempo determinato per un periodo minimo di tre mesi.2. Il ricorso è infondato.Si premette che l’art. 29, comma 2 lett. b) d.lgs. n. 81/2015, nel testo applicabileratione temporis, escludeva dal campo di applicazione del Capo III (concernente il lavoro a tempo determinato), fra gli altri, i rapporti perl’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settoredel turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi,fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giornoprecedente . Per quel che qui rileva, quindi , anche per l’esecuzione di talispeciali servizi, ai quali parte ricorrente ritiene ascrivibile l’impiego dei lavoratoridi cui all’ordinanza ingiunzione, si richiede comunque la preventivacomunicazione. Da tanto deriva che in caso di mancata comunicazione trovanoapplicazione le sanzioni concernenti tale violazione di cui all’art. 22, comma 3,d.lgs. n. 151/2015, che ha sostituito il comma 3 del d.l. n. 12/2002 convertitodalla legge n. 73/2002 e successive modificazioni, il quale, nel testo applicabileratione temporis, prevede: «3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni giàNumero registro generale 8786/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 14130/2026Data pubblicazione 14/05/2026previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinatisenza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da partedel datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico,si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso diimpiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso diimpiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso diimpiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesidi cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cuiall’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successivemodificazioni.3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratoriirregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cuirisultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, lastipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anchea tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquantaper cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinatodi durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessiper almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione edel pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensidell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 è fornitaentro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego dilavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, o di minori di età non lavorativa.3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovanoapplicazione le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 7, delNumero registro generale 8786/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 14130/2026Data pubblicazione 14/05/2026decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge6 agosto 2008, n. 133.”».La sentenza impugnata è conforme alle previsioni richiamate e si sottrae allacensura di avere operato una non consentita equiparazione delle assunzioni c.d.extra di soli tre giorni a quelle di tipo subordinato; a riguardo iè dirimente laconsiderazione che vi è stato concreto accertamento del carattere subordinatodel rapporto di lavoro tra i 17 lavoratori “extra” assunti dal 31.3.2018 al2.4.2018 da [OSCURATO:SOCIETA]La Corte territoriale ha infatti osservato che detti lavoratori erano destinatiallo svolgimento di mansioni di carattere meramente esecutivo e che eranotipiche di profili professionali per definizione privi di qualsiasi autonomiadecisionale e gestionale e costituiscono espressione sintomatica di un lavoroespletato alle altrui dipendenze, esecuzione di ordini e direttive ed in conformitàall’assetto organizzativo strutturato dal datore di lavoro, essendo irrilevante lanatura occasionale del loro impiego.Né può rilevare in contrario la previsione contenuta nel comma 3-ter, la qualepresuppone l’inosservanza della diffida alla regolarizzazione delle inosservanzesanabili rilevate dal personale ispettivo, nel termine di trenta giorni.3. Il ricorso va pertanto rigettato.4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500,00 percompetenze professionali, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 delNumero registro generale 8786/2023Numero sezionale 1574/2026Numero di raccolta generale 14130/2026Data pubblicazione 14/05/20262002, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella Pagetta
Decreto Cassazione n. 14130/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris