CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato Vito MONTICCIOLO colpevole del reato di danneggiamento. 2. Propone ricorso Vito MONTICCIOLO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per la estrema genericità del motivo proposto. Il ricorso è privo di specificità intrinseca, non avendo fatto alcun riferimento al caso specifico e difetta palesemente di "specificità estrinseca", «che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione): la difesa ha del tutto obliterato le argomentazioni della sentenza impugnata, evocando la prova indiziaria, quando invece nel caso di specie la colpevolezza dell'imputato è stata affermata alla luce della prova diretta, costituita dalla precisa deposizione della persona offesa. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini i Il Presidente epOS / o G. vanna Verga ° CANG21-23.: -7a--- ---1 ..n—, Z