CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
art. 93 c.p.c., con domicilio digitale ex lege- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 61 del 23gennaio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 5828/2024Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 17684/2026Data pubblicazione 03/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - assicurati con [OSCURATO:SOCIETA]. con una polizza assicurativa avente ad oggetto lacopertura dei danni da incendio e rischi accessori relativi supermercatoCOMAS, sito in Cittanova, della Sposato - convennero in giudizio lacompagnia assicuratrice, affermando che il 4 dicembre 1999, all’internodell’esercizio commerciale, si era sviluppato un incendio che avevadistrutto integralmente la merce presente in magazzino e arrecato gravidanni all’edificio; nonostante l’attivazione del procedimento per laliquidazione dell’indennizzo assicurativo, la compagnia assicuratrice, aseguito di sopralluogo e sulla base delle conclusioni del consulenteincaricato, ricondusse la causa del sinistro a un fatto doloso e negò ilpagamento; a fronte del diniego, l’assicurata attivò la procedura arbitraleprevista dal contratto e il collegio peritale accertò che l’incendio erariconducibile a un cortocircuito, escludendo la sussistenza di circostanzedolose o di aggravamento del rischio; anche il procedimento penale –avviato sulla base della denuncia della compagnia assicurativa e dellastessa Sposato - si concluse favorevolmente per gli imputati GiuseppeScriva e [OSCURATO:PERSONA]; solo alla fine del 2003, [OSCURATO:PERSONA] liquidò unasomma pari a circa euro 300.000,00; nel frattempo, gli attori avevanotentato di riavviare l’attività commerciale con risorse proprie, riaprendonel giugno del 2000 con dimensioni e capacità operative fortementeridotte, fino alla definitiva chiusura del supermercato alla fine del 2002;− nella controversia avviata innanzi al Tribunale di Palmi, gli attorichiesero il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonialiderivanti dal ritardato pagamento dell’indennizzo e dal comportamentodella compagnia;− con la sentenza n. 505 del 19 settembre 2012, il Tribunale di Palmiaccertò la responsabilità della compagnia assicuratrice per il ritardatoadempimento contrattuale e la condannò al pagamento, in favore degliNumero registro generale 5828/2024Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 17684/2026Data pubblicazione 03/06/2026mancato guadagno; rigettò invece le domande relative al danno daperdita di chance e di avviamento commerciale e al danno nonpatrimoniale;− avverso tale decisione proposero appello [OSCURATO:PERSONA], MariaSposato e il loro difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; la compagniaassicuratrice spiegò appello incidentale;− con la sentenza n. 61 del 23 gennaio 2023, la Corte d’appello diReggio Calabria rigettò l’appello incidentale della compagnia: dichiarò ildifetto di legittimazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] a impugnare in proprio il caposulle spese; accolse parzialmente l’appello principale limitatamente allarideterminazione delle spese del primo grado e confermò nel resto ladecisione del Tribunale, ribadendo l’inammissibilità e comunquel’infondatezza delle domande di risarcimento per perdita di chance,perdita di avviamento e danno non patrimoniale;− avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, «anchenel proprio interesse quale procuratore distrattario», l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Nizzari hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi;− non ha svolto difese la compagnia assicuratrice, rimasta intimata;− in data 22/1/2025 è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., proposta di definizione accelerata del ricorso, «ravvisandosi iseguenti profili di inammissibilità/manifesta infondatezza dello stesso: ilprimo motivo appare inammissibile per difetto di specificità, in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, c.p.c.; la Corte d’appello ha rilevato chela richiesta di risarcimento del danno derivante da “perdita di chance” eda “perdita di avviamento”, oltre a configurare una vera e propriadomanda nuova, avanzata esclusivamente in sede di comparsaconclusionale in primo grado, non era stata, comunque,precedentemente supportata da adeguate allegazioni, prima ancora cheda idoneo sostegno probatorio, come già ritenuto dal tribunale nellaNumero registro generale 5828/2024Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 17684/2026Data pubblicazione 03/06/2026sentenza di primo grado, in relazione alla quale è, del resto,espressamente affermato, nella decisione impugnata, quanto segue: «Inmerito, il Tribunale ha rilevato che “per tale capitolo di danno, qualesituazione soggettiva potenziale, nulla è stato allegato o provato ed inquanto tale la domanda deve essere rigettata” (p. 4). La motivazione,dovendosi avere riguardo ai fatti descritti nella fase di litis contestatio edalle richieste rassegnate dagli attori in primo grado, è corretta»; nelricorso manca un adeguato e specifico richiamo degli atti difensivi, deglitempestivamente prodotti nel giudizio di merito di primo grado, da cuipossa evincersi che, a parte il generico richiamo, meramente assertivo(ma privo di adeguata specificazione fattuale), contenuto esclusivamentenella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, nel corso dellostesso grado di giudizio vi fosse stata una adeguata allegazione dei fattiin concreto dedotti a sostegno della domanda risarcitoria avente adoggetto i danni in questione e che, dunque, gli stessi fossero statiadeguatamente allegati nella loro concretezza di fatto e sostenuti daadeguato sostegno probatorio, contrariamente a quanto affermato daigiudici di primo e secondo grado; il secondo motivo appare anch’essoinammissibile, in primo luogo, in quanto la deduzione del vizio di omessoesame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonè possibile in caso di doppia decisione conforme di merito (nella speciecertamente sussistente, con riguardo alla statuizione contestata);comunque, le censure con tale motivo formulate (con riguardo ai pretesidanni non patrimoniali, anch’essi ritenuti non supportati da adeguateallegazioni, prima ancora che da idoneo sostegno probatorio) sirisolvono, nella sostanza, in una contestazione di accertamenti di fattofondati sulla valutazione del materiale probatorio disponibile e sostenutida adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmentecontraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presenteNumero registro generale 5828/2024Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 17684/2026Data pubblicazione 03/06/2026sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delleprove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.»;− in data 11/2/2025 i ricorrenti presentavano istanza per la decisionedel ricorso e, in seguito, memoria ex art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27/3/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− preliminarmente, va dichiarata inammissibile l’iniziativa proces-suale esercitata in proprio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], posto che, secondoun consolidato orientamento giurisprudenziale, il difensore che ha chie-sto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva opassiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata nonha pronunciato sull’istanza di distrazione o se l’ha respinta oppurequando il gravame investe la pronuncia stessa di distrazione (tra le altre:Cass. Sez. 3, 03/02/2022, n. 3290; Cass. Sez. 6, 09/03/2021, n. 6481;Cass. Sez. 3, 30/05/2017, n. 13516; Cass. Sez. 3, 20/10/2005, n.20321);− quanto al merito cassatorio, con la propria istanza ex art. 380-bis,secondo comma, c.p.c., i ricorrenti si sono limitati a chiedere la decisionedel ricorso; con la successiva memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, illustrando brevemente imotivi e senza alcuna considerazione delle argomentazioni contenutenella proposta di definizione accelerata;− ritiene il Collegio che si debba dare continuità all’indirizzo giurispru-denziale secondo cui, «Nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliata-mente e puntualmente motivata e di un’istanza che si riduce a chiederela decisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte puòNumero registro generale 5828/2024Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 17684/2026Data pubblicazione 03/06/2026limitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta,senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell’inammissibilità delricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorse giudi-ziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazione sot-tesa all’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c.» (così Cass. Sez. 3,07/06/2025, n. 15219, Rv. 675336-01; il medesimo principio è richia-mato e applicato anche da Cass. Sez. L, n. 6971/2026, Cass. Sez. 1, n.7846/2026, Cass. Sez. 1, n. 9528/2026, Cass. Sez. 1, n. 10231/2026,Cass. Sez. 1, n. 10246/2026, Cass. Sez. 3, n. 10717/2026, Cass. Sez.U, n. 11558/2026, Cass. Sez. 1, n. 12206/2026);− pertanto, questa Corte espressamente condivide e richiama le mo-tivazioni e la conclusione della proposta: il ricorso, dunque, va dichiaratoinammissibile;− non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, népuò pronunciarsi condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., attesa laindefensio dell’intimata;− tuttavia, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità allaproposta», ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. trova applica-zione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, i ricorrenti,in solido tra loro, vanno condannati a pagare una somma in favore dellacassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in euro5.000,00 (e, cioè, nell’importo massimo previsto dalla citata disposi-zione);− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la CorteNumero registro generale 5828/2024Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 17684/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, quartocomma, c.p.c.;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])