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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18934/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13713/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito in via Onesto di Bonacorsa, n. 7. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimato – Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 34875/2021, depositata in data 17 novembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il contribuente, in data 4 gennaio 2010, riceveva notifica dalla direzione provinciale di Roma 6 dell’Agenzia delle Entrate dell’avviso di accertamento n.

RCH010502911, relativo all’anno d’imposta 2004, nel quale, in ragione di atti a contenuto patrimoniale compiuti negli anni 2004-2008, si richiedeva il versamento della maggiore IRPEF per € 53.565,00, [OSCURATO:PERSONA], IRPEF per €1.202,00, [OSCURATO:PERSONA] IRPEF per Revocazione ord. n. 34875/2021 Corte di Cassazione €267,00.

Gli atti a contenuto patrimoniale considerati dall’amministrazione finanziaria, invero, consistevano nell’acquisto di un solo immobile del valore complessivo di € 603.665,81, versato in parte in contanti, in parte a mezzo del mutuo concesso dalla Banca di Roma in data 7 febbraio 2005.

La liquidità necessaria al versamento della quota parte del prezzo in contanti proveniva dallo smobilizzo di crediti, per € 150.000,00, dati in gestione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dal saldo in disponibilità presso il conto corrente ordinario tenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo filiale [OSCURATO:PERSONA], a sua volta derivante dal corrispettivo di un affitto su immobile (canone annuo di € 78.000,00, diviso al 50% con il germano –dunque € 39.000,00 annui ciascuno).

2. Avverso il detto avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni.

3. La C.t.p., con sentenza n. 4/58/2013, depositata in data 15.01.2013, respingeva il ricorso del contribuente e confermava l’atto impugnato, in ragione della inutilizzabilità in giudizio di documenti non forniti dal contribuente, ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in fase procedimentale, dopo il formale invito dell’ufficio.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio, ove si costituiva anche l’ufficio con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 5779/2014, depositata in data 26 settembre 2014, accoglieva il gravame del contribuente, riformando le statuizioni del giudice di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo; il contribuente resisteva con controricorso.

7. La Corte, con ordinanza n. 34875/2021, depositata in data 17 novembre 2021, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla C.t.r. del Lazio in diversa composizione, anche con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio.

8. Avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, il contribuente ha proposto presso la detta Cortericorso per revocazione.

L’agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 giugno 2023.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’errore di fatto nella parte in cui, nell’ordinanza impugnata, la Corte di cassazione ha fondato la decisione ed il proprio convincimento sul regolare invito dell’ufficio (questionario) a fornire la documentazione, ex art. 32 del d.P.R. n. 602 del 1973, in ragione del quale «è legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in fase precontenziosa»; il contribuente si duole, invece, della mancata ricezione di qualsivoglia questionario, circostanza risultante dagli atti di causa e dall’esame della documentazione prodotta.

2. Il ricorso è inammissibile.

Con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018).

Ancora, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 2022).

2.1. In questo quadro, non può ritenersi inficiata da errore di fatto l’ordinanza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass. n. 3760 del 2018).

Invero, nell’ordinanza impugnata, silegge che, con atto notificato a mezzo posta il 15 maggio 2009, il contribuente era stato invitato, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad esibire la documentazione giustificativa dell'esborso di oltre € 600.000 per l'acquisto di un immobile ed il contribuente, solo in sede di appello, aveva, per la prima volta, asserito di non aver mai ricevuto l'invito dell’ufficio senza tuttavia dimostrare nè eccepire di aver prodotto una querela di falso per confutare le risultanze della notifica dell'invito stesso, oppure provare l'esistenza di una causa a lui non imputabile per non aver potuto ottemperare ad esso.

2.2. Pertanto, l’errore prospettato non è un errore constatativo, implicando l’avvenuta valutazione da parte del giudice delle circostanze contestate da parte contribuente, sulle quali vi era stata discussione, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione.

Nulla per le spese essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13713/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito in via Onesto di Bonacorsa, n. 7. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimato – Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 34875/2021, depositata in data 17 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente, in data 4 gennaio 2010, riceveva notifica dalla direzione provinciale di Roma 6 dell’Agenzia delle Entrate dell’avviso di accertamento n. RCH010502911, relativo all’anno d’imposta 2004, nel quale, in ragione di atti a contenuto patrimoniale compiuti negli anni 2004-2008, si richiedeva il versamento della maggiore IRPEF per € 53.565,00, [OSCURATO:PERSONA], IRPEF per €1.202,00, [OSCURATO:PERSONA] IRPEF per Revocazione ord. n. 34875/2021 Corte di Cassazione €267,00. Gli atti a contenuto patrimoniale considerati dall’amministrazione finanziaria, invero, consistevano nell’acquisto di un solo immobile del valore complessivo di € 603.665,81, versato in parte in contanti, in parte a mezzo del mutuo concesso dalla Banca di Roma in data 7 febbraio 2005. La liquidità necessaria al versamento della quota parte del prezzo in contanti proveniva dallo smobilizzo di crediti, per € 150.000,00, dati in gestione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dal saldo in disponibilità presso il conto corrente ordinario tenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo filiale [OSCURATO:PERSONA], a sua volta derivante dal corrispettivo di un affitto su immobile (canone annuo di € 78.000,00, diviso al 50% con il germano –dunque € 39.000,00 annui ciascuno). 2. Avverso il detto avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni. 3. La C.t.p., con sentenza n. 4/58/2013, depositata in data 15.01.2013, respingeva il ricorso del contribuente e confermava l’atto impugnato, in ragione della inutilizzabilità in giudizio di documenti non forniti dal contribuente, ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in fase procedimentale, dopo il formale invito dell’ufficio. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio, ove si costituiva anche l’ufficio con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 5779/2014, depositata in data 26 settembre 2014, accoglieva il gravame del contribuente, riformando le statuizioni del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo; il contribuente resisteva con controricorso. 7. La Corte, con ordinanza n. 34875/2021, depositata in data 17 novembre 2021, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla C.t.r. del Lazio in diversa composizione, anche con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio. 8. Avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, il contribuente ha proposto presso la detta Cortericorso per revocazione. L’agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 giugno 2023. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’errore di fatto nella parte in cui, nell’ordinanza impugnata, la Corte di cassazione ha fondato la decisione ed il proprio convincimento sul regolare invito dell’ufficio (questionario) a fornire la documentazione, ex art. 32 del d.P.R. n. 602 del 1973, in ragione del quale «è legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in fase precontenziosa»; il contribuente si duole, invece, della mancata ricezione di qualsivoglia questionario, circostanza risultante dagli atti di causa e dall’esame della documentazione prodotta. 2. Il ricorso è inammissibile. Con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018). Ancora, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 2022). 2.1. In questo quadro, non può ritenersi inficiata da errore di fatto l’ordinanza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass. n. 3760 del 2018). Invero, nell’ordinanza impugnata, silegge che, con atto notificato a mezzo posta il 15 maggio 2009, il contribuente era stato invitato, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad esibire la documentazione giustificativa dell'esborso di oltre € 600.000 per l'acquisto di un immobile ed il contribuente, solo in sede di appello, aveva, per la prima volta, asserito di non aver mai ricevuto l'invito dell’ufficio senza tuttavia dimostrare nè eccepire di aver prodotto una querela di falso per confutare le risultanze della notifica dell'invito stesso, oppure provare l'esistenza di una causa a lui non imputabile per non aver potuto ottemperare ad esso. 2.2. Pertanto, l’errore prospettato non è un errore constatativo, implicando l’avvenuta valutazione da parte del giudice delle circostanze contestate da parte contribuente, sulle quali vi era stata discussione, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione. Nulla per le spese essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura par
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