CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 29/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 25 novembre 2017 (appellata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA]) ed ha escluso il concorso formale del reato ex artt. 2 e 7 1.895/67 con quello di detenzione di arma clandestina ex art.23, comma 3, 1.110/75 e, con la diminuente del rito abbreviato e le attenuanti generiche equivalenti, ha ridotto la pena inflitta al Lorusso ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2.400 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado che, invece, aveva inflitto la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. In particolare la Corte territoriale ha rideterminato la pena nei seguenti termini: pena base di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. (relativo ad una pistola Beretta mod. PX4 Stornn risultata compendio di rapina), aumentata di mesi sette di reclusione ed euro 650 di multa per la violazione dell'art.73, comma quinto, d.P.R. 309/90, aumentata di mesi due di reclusione ed euro 150 di multa per il delitto di cui agli artt. 2 e 7 1.895/67, aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa per il delitto di cui àl'art.23, comma 3,1.110/75, aumentata di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa per le violazioni di cui agli artt. 4 e 7 1.895/67, giungendo in tal modo alla pena sopra indicata. 3. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stati presi in considerazione, in alcuna maniera, i motivi aggiunti depositati dalla difesa ai quali era allegato un memoriale a firma dell'imputato (riguardante la sua collaborazione), sulla base del quale era stato chiesto alla Corte territoriale il riconoscimento della speciale attenuante di cui al terzo comma dell'art.416-bis.1. cod. pen., proprio alla luce dell'eccezionale rilevanza delle dichiarazioni rese dal Lorusso divenuto, successivamente ai fatti oggetto di imputazione, collaboratore di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.2. Invero, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha dato atto della presentazione dei motivi nuovi depositati il giorno 7 gennaio 2021 e del memoriale ad essi allegato, motivando di non potere riconoscere la invocata attenuante di cui al terzo comma dell'art.416-bis.1. cod. pen. non essendo stato contestato al Lorusso il delitto di cui all'art.416-bis e neppure l'aggravante ex art.416-bis.1. cod. pen. Al riguardo va ricordato che la circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, si applica solo ai delitti di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (Sez. 6, Sentenza n. 27784 del 5/4/2017, Rv. 270399 - 01). 3. Ne consegue che il ricorso risulta privo di specificità poiché non si confronta in modo puntuale con il ragionamento svolto dalla Corte di appello per escludere la fondatezza dei motivi nuovi e del memoriale sopra richiamato, limitandosi a dedurre in modo generico una omessa motivazione in realtà insussistente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell