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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13015/2026

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l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiRe.dGo.nNo. che le11368/2017comunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimento sianoeffettuate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.-ricorrente principale-controricorrente incidentale -contro1 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026CISA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente incidentale -controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3408/2020,depositata il 10/7/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva stipulata la convenzione tra il Comune diMassafra e la società [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la concessionedi lavori di costruzione e adeguamento di una discarica di categoriaI per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), con concessioneanche del servizio di smaltimento, nell’area di proprietà del Comune,prestiti, con riferimento al bacino di utenza TA/1.Da giugno del 1998 [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato ampliamenti delladiscarica a proprie spese.Successivamente, per porre rimedio all’emergenza ambientale, ilComune, con le delibere n. 460 del 1997, n. 1058 del 1998 e 501del 2000, autorizzava lo smaltimento di rifiuti solidi urbani di altricomuni della provincia di Taranto, siti nel bacino TA/2.Con delibera n. 438 del 2001 veniva approvato l’ulterioreprogetto di adeguamento, realizzando a monte della discarica unmodulo di pretrattamento.2 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con delibera n. 235 del 2002 si procedeva alla revisione dellaconvenzione del 1991 con [OSCURATO:PERSONA] e con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si integraval’originaria convenzione.2.

La società [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso per decreto ingiuntivo neiconfronti del Comune, ottenendolo (n. 460 del 2006) per la sommadi euro 2.326.352,28, per il servizio di smaltimento rifiuti dal luglio2004 al febbraio 2007 e, il tribunale di Taranto, con sentenza n. 311del 2010, dichiarava la competenza arbitrale.3.

Veniva poi emesso altro decreto ingiuntivo in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti del Comune (n. 789 del 2006), per lasomma di euro 137.045, come da fatture da ottobre 2003 a giugno2004.4.

Veniva emesso altresì un ulteriore decreto ingiuntivo (n. 690del 2009) per la somma di euro 1.228.000,00, sempre in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti del Comune, come da fatture da marzo2006 a gennaio 2007.5.

La società [OSCURATO:PERSONA] accedeva al lodo arbitrale in data 26/7/2010.Il collegio arbitrale si costituiva il 7/2/2011.Si costituiva il Comune chiedendo, da un lato, il rigetto delladomanda, e, dall’altro, chiedendo il pagamento, in viariconvenzionale, della somma di euro 563.378,46, a titolo dicorrispettivo pagato dagli altri comuni conferenti i rifiuti, qualecontropartita, ed euro 849.739,92, a titolo di tributo regionalerelativo agli altri comuni.6.

Con la memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] ribadiva la richiesta dieuro 2.362.353,28 (in relazione al primo decreto ingiuntivo emesso)ma introduceva 4 nuove domande:1) euro 1.073.323,26, conriferimento al mancato versamento degli oneri di smaltimento deirifiuti solidi urbani prodotti dal Comune e conferiti nel periodo ottobre2002/luglio 2004;2) euro 638.349,21 per lo smaltimento rifiuti dal3 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026marzo 1997 al settembre 2002 (in precedenza non richiesti perchéritenuti gratuiti in base agli accordi contrattuali);3) euro5.921.023,26, a titolo di ripetizione di indebito delle sommepercepite dal Comune, a titolo di post gestione, che, invece,dovevano essere poste a carico della [OSCURATO:PERSONA], soggetto concessionariotenuto all’effettuazione dei lavori successivi alla gestione delladiscarica, compresa la somma di euro 1.555.288,22, per avere ilComune incassato la quota della tariffa per il conferimento «quota dipost gestione 2002»; 3) euro 496.650,53, a titolo di costo direalizzazione di alcune parti dell’impianto, dal luglio 1998 al30/9/2002.7.

All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il collegio arbitrale concedevatermine fino al 10/10/2011 per l’individuazione e la specificazionedei tre arbitrati, con ulteriore termine sino al 10/11/2011 per ildeposito di memorie (poi differito al 25/11/2011) e termine sino al9/12/2011 per repliche.8.

La [OSCURATO:PERSONA], dunque, depositava memoria il 7/10/2011,individuando l’oggetto dei tre arbitrati.In tale memoria veniva inserita anche la quinta domanda pereuro 698.744,34, quale attività di post gestione solo sui rifiuticomunali, in base al medesimo titolo delle altre domande (postgestione), ma con un diverso criterio di calcolo (fatturato solo delComune di Massafra).9.

Con memoria del 24/11/2011 il Comune oltre a contestare lasussistenza dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA], in via subordinata, eccepivala prescrizione decennale, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data della memoria di CISAnel giudizio arbitrale) sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].10.

Il collegio arbitrale emetteva il lodo nel quale, per quel chequi ancora rileva, reputava tardiva l’eccezione di prescrizionesollevata dal Comune solo con la memoria del 26/11/2011,4 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026dovendosi applicare il principio giurisprudenziale di questa Corte, asezioni unite, n. 3567 del 2011, dovendo essere sollevata taleeccezione alla prima udienza.Inoltre, riteneva che l’attività di post gestione fosse interamentea carico della concessionaria [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 4 della legge n.22 del 1997.[OSCURATO:PERSONA], dunque, aveva la piena titolarità dell’attività di postgestione, avendo diritto, dunque, alla restituzione delle sommepagate indebitamente al Comune, per attività mai svolta, dal 1997in poi.Pertanto, il collegio arbitrale condannava il Comune a pagare aCisa, quanto alla post gestione, euro 6.159.707,57, quale postgestione riferita ai conferimenti di altri comuni nel periodo1997/2007 ed euro 256.237,73, quale attività di post gestione,relative ai conferimenti del Comune di Massafra, per gli anni 2001 e2002.Riconosceva l’effettività della somma spettante a [OSCURATO:PERSONA] per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani dal gennaio 2001 al gennaio2007, per la somma di euro 5.354.846,09.Il lodo arbitrale riconosceva anche la somma di euro 500.337,04a titolo di ammortamento spese per ampliamento della discarica.11.

Il collegio arbitrale accoglieva, per quel che ancora qui rileva,la domanda riconvenzionale del Comune per la somma di euro875.551,83, a titolo di ristoro ambientale dal 1996 a gennaio 2007.12.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3408/2020,depositata il 10/7/2020, accoglieva solo in parte l’impugnazioneprincipale del Comune di Massafra, dichiarando la nullità parziale dellodo solo in relazione al capo che aveva rigettato l’eccezione diprescrizione per i crediti maturati da [OSCURATO:PERSONA] fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].5 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/202612.1.

Per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialerespingeva il motivo di impugnazione relativo alla ritenuta tardivitàdell’eccezione di prescrizione.

Era, dunque, tempestiva l’eccezione diprescrizione sollevata dal Comune con la memoria del 24/11/2011,non essendo state prodotte - nel giudizio arbitrale - le letterecostituenti atto di costituzione in mora della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delComune.Del resto, le pretese erano state individuate e precisatecompiutamente da [OSCURATO:PERSONA] soltanto con la memoria del 7/10/2011, enon già con quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché l’eccezione di prescrizioneera stata sollevata nella prima difesa successiva rispetto a talememoria.Era errato il richiamo giurisprudenziale, applicandosi al giudizioarbitrale le norme riguardanti il processo giurisdizionale solo in casodi espresso accordo dei compromettenti, in difetto dei quali vi erasoltanto l’obbligo di rispettare il principio del contraddittorio.Neppure era stata fornita una specifica avvertenza al riguardo, inordine alla perentorietà dei termini, alle parti.Inoltre, l’eccezione di prescrizione era stata validamenteproposta, essendo stato allegato il fatto costitutivo, consistentenell’inerzia del titolare, manifestando la volontà di volerneapprofittare, senza che rilevasse l’erronea individuazione del termineiniziale.L’eccezione di prescrizione era stata sollevata «in viasubordinata».Tra l’altro, nelle successive udienze, la società non aveva maisollevato contestazioni e aveva chiesto l’assegnazione di termini perprodurre ulteriori documenti.Dovevano, dunque, «dichiararsi prescritti tutti i crediti maturatidalla società [OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli cui ha diritto a titolo di compenso6 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026per il servizio di smaltimento dei rifiuti da gennaio 2001 a gennaio2007 (euro 5.354.846,09 (prima voce delle quattro che compongonoil complessivo importo di euro 12.271.128,43) che gli arbitri hannoaccertato dovuto dal Comune di Massafra, non interessatadall’eccezione di prescrizione».12.2.

Quanto alla somma di euro 5.354.486,09, relativa alservizio di smaltimento dei rifiuti, e alla richiesta del Comune, con ilquarto motivo di impugnazione (Lettera D), di considerare comegratuite le prestazioni, non solo per gli anni dal 1997 al 2000, maanche per gli anni 2001, 2002 e 2003, dovendosi tener conto dellalettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello respingeva il motivodi gravame.Era pacifica, infatti, la gratuità per il periodo 1997-2000, ma nonper gli anni 2001, 2002 e 2003, come si ricavava dalla «ampia earticolata interpretazione degli atti (le delibere di G.M. numeri460/1997, 1058/1997 e 501/2000), dei documenti (compresa lalettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le fatture emesse per gli anni 2001,2002 e 2003, elencate nella relazione del CTU […], della condotta edegli accordi delle parti circa il costo del servizio nei vari periodi […]e , dunque, l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, senzaspecificare i canoni di di diritto in concreto violati, nonché il punto edil modo in cui gli arbitri si siano da essi discostati».Si ribadiva che «[i]n relazione a tale pretesa creditoria, come giàdetto in precedenza al punto n. 3.3) delle ragioni della decisione, nonè stata eccepita la prescrizione».Veniva dichiarata inammissibile anche l’appello incidentale diCISA che contestava la gratuità delle prestazioni anche per gli anni1998-2000.12.3.

Quanto alla fase post gestione, la Corte d’appello rigettavail motivo di gravame Sub E (quinto motivo), in quanto,7 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026effettivamente, l’onere era a carico della concessionaria [OSCURATO:PERSONA],dovendosi tenere conto anche della convenzione integrativa del5/12/2002 «che regolamenta la fase post chiusura ponendo a caricodel gestore».12.4.

Pertanto, a seguito della prescrizione, spettavano allaCISA, non la somma di euro 6.159.707,57, ma quella inferiore dieuro 1.942.422,07, in relazione al conferimento di altri comuni.In relazione, invece, alla quota post gestione, relativa aiconferimenti dei rifiuti del Comune di Massafra, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] lasomma di euro 219.524,19, a fronte della somma iniziale di euro256.237,73, dovendo essere detratte le somme relative a periodianteriori al 7/6/2001.12.5.

Era ritenuta infondata anche la doglianza sub F (motivo 6)in ordine alla asserita inesistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA] per larealizzazione di alcune parti dell’impianto.12.6.

Era rigettato anche il motivo sub G (motivo 7) in ordinealla «omessa pronuncia sulla pretesa del Comune di Massafra aventead oggetto la quota di compartecipazione sui corrispettivi versati daicomuni conferenti rifiuti nella discarica di Massafra nel periodoottobre 1996-aprile 2004 (stimata dal CTU in euro 2.115.833,82) eper il periodo maggio 2004-gennaio 2007 (stimata dal CTU in euro1.834.876,10).Si chiariva che gli arbitri, condividendo le conclusioni del CTU, inordine ai quesiti D (gratuità) ed E (fase post gestione) avevanoindividuato quattro voci di tariffa: ammortamento dell’investimento,costo di esercizio, chiusura della discarica e sua post gestione, utiledel gestore); soltanto le prime due rientravano nella«compartecipazione», mentre le altre erano di competenza delgestore [OSCURATO:PERSONA].8 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con riferimento, dunque, alle ultime due voci, nulla potevaessere riconosciuto né per i costi di post gestione, a carico di [OSCURATO:PERSONA],né per l’ammortamento, in quanto dal luglio 1998 la realizzazionedegli ulteriori ampliamenti era stata effettuata dalla societàconcessionaria con proprie risorse.Pertanto, pur a fronte di una motivazione di rigetto concisa, nonera ravvisabile il vizio di omessa pronuncia.13.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Massafra.14.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendoricorso incidentale tardivo e depositando memoria.15.

Il Comune ha resistito con controricorso al ricorso incidentaletardivo.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione principale si deduce la«a) violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia ex art. 241, n. 15-bis, del d.lgs. 163/2006.

L’eccezionedi prescrizione: violazione e falsa applicazione degli articoli 2934,2935 e 2946 c.c., con riferimento all’art. 816-bis c.p.c.b) violazionedell’art. 111 Costituzione, sesto comma, per manifesta ed irriducibilecontraddittorietà della motivazione, in violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c.».Il Comune ricorda che l’ambito della lite è stato originariamentedelimitato da 3 memorie, riguardanti tre giudizi pendenti dinanzi altribunale di Taranto, proposizione a decreto ingiuntivo.La [OSCURATO:PERSONA], con la memoria difensiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre a ribadirela sua iniziale pretesa (euro 2.326.353,28,00) introduceva per laprima volta 4 nuove domande.9 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026La stessa [OSCURATO:PERSONA], con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inseriva anche la5ª domanda, per il pagamento della somma di euro 698.744,34.Quindi, con la memoria del 24/11/2011, il Comune opponeva laprescrizione decennale di tutti i crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] finoall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il collegio arbitrale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione,invece accolta dalla Corte d’appello.La Corte territoriale ha poi ritenuto «prescritti tutti i creditimaturati dalla società [OSCURATO:PERSONA] diversi da quello cui ha diritto a titolo dicompenso per il servizio di smaltimento dei rifiuti da gennaio 2001 agennaio 2007 (euro 5.354.846,09, prima voce delle 4 checompongono il complessivo importo di euro 12.277.128,43 che gliarbitri hanno accertato dovuto dal Comune di Massafra, noninteressata dall’eccezione di prescrizione […]) nel decennio anteriorealla domanda, da individuarsi non già nella memoria del 7/10/2011,come indicato dal Comune, ma in quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]».L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte risiederebbe nel fatto che«nella somma di euro 5.354.846,09 sono compresi anche icorrispettivi dei conferimenti precedenti all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Dalla sommadi euro 5.354.846,21 dovrebbero, allora, essere detratti icorrispettivi relativi al periodo da gennaio 2001 fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inquanto prescritti.Del resto, pagina 11 della tabella del CTU è riportata laindicazione dei corrispettivi mensili del 2001, sicché la sommaammonterebbe ad euro 142.169,04.2.

Il motivo è fondato.In effetti – a parte talune imprecisioni - la Corte d’appello haritenuto sussistente la prescrizione per tutti i crediti anterioriall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendosi computare la prescrizione decennale a10 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data della memoria con cui la [OSCURATO:PERSONA] haprecisato l’oggetto della controversia.Vi è, dunque, evidentemente un errore laddove la Corteterritoriale ha affermato che tale prescrizione riguarda tutti i creditimaturati dalla società [OSCURATO:PERSONA] «diversi da quello cui ha diritto a titolodi compenso per il servizio di smaltimento dei rifiuti da gennaio 2001a gennaio 2007», dovendosi calcolare la prescrizione decennale dalladata indicata nella memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].È evidente, allora, che anche con riferimento alla somma di euro5.354.846,09, che rappresenta una delle quattro voci checompongono il complessivo importo di euro 12.271.128,43, deveessere detratta la somma dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata conprecisione dal CTU.Del resto, a pagina 16 della motivazione si chiarisce che «sonoestinti, dunque, per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946c.c., tutti i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]».Effettivamente, dunque, si è in presenza di una motivazionecontraddittoria, in quanto, da un lato, si afferma che tutti i crediti diCISA sono prescritti prima del decennio dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma poi, conriferimento specifico ad uno di tali crediti, e precisamente di quellodi euro 5.354.846,09, la prescrizione non viene considerata, mentreil credito viene calcolato «da gennaio 2001 a gennaio 2007».3.

Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce«sull’inesistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. relativo al periodo1/1/2001-30/9/ 2003. a) violazione delle norme sulla conclusionedel contratto (art. 1326 c.c.) e sulla interpretazione delle volontàcontrattuali (art. 1362 c.c. e ss.), con riferimento all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.; b) violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4,c.p.c., per motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; c) omesso esame11 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026della delibera n. 501/2000 e della lettera [OSCURATO:PERSONA] intesi come fattistorici, oggetto di discussione, decisivi ai fini della decisione ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Sotto il primo profilo si reputa che la Corte d’appello abbia volatole norme di ermeneutica contrattuale, nel ritenere che le prestazionigratuite erano state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente nel periododal 1997 al 2000, mentre le prestazioni successive dovevano essereconsiderate non a titolo gratuito.L’interpretazione delle norme fornita dalla Corte territorialesarebbe erronea.Il ricorrente principale richiama il contenuto delle delibere n. 460del 1997, n. 1058 del 1998 e n. 501 del 2000, con le quali, proprioin ragione dello stato di grave emergenza nel settore dellosmaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune di Massafra avevaautorizzato il conferimento nella discarica anche dei rifiuti di altricomuni, non facenti parte del bacino di utenza.Con delibera di giunta comunale n. 501 del 2000, quindi, sideliberava l’effettuazione gratuita dello smaltimento fino«all’esaurimento della discarica», sicché [OSCURATO:PERSONA] «non potrà mai nullapretendere da questo ente, così come non dovrà pretendere nullaneanche per il periodo retroattivo 1999-2000».Ciò, purché i comuni dei due bacini d’utenza TA/1 e TA/2smaltissero i loro rifiuti nella discarica «per una quantità mediagiornaliera di circa 430 t».La Corte d’appello non avrebbe considerato, come pure il collegioarbitrale, che a tale delibera unilaterale del Comune aveva fattoseguito la lettera di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, oltre a riconosceredegli sconti, dichiarava «che lo smaltimento dei RSU prodotti econferiti dal Comune di Massafra poteva essere gratuito se gli altri12 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026comuni della provincia avessero scaricato in discarica quantitativi diRSU superiore a 300 tonnellate giornaliere».Ciò si sarebbe verificato.La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del contenutoletterale documenti, come pure dello scopo pratico perseguito dalleparti.Del resto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai richiesto il pagamento deicorrispettivi per gli anni 2001, 2002 e 2003, mentre dal mese digennaio 2001 al settembre 2003 non avrebbe emesso alcuna fatturaper lo smaltimento dei rifiuti del Comune e, dal mese di ottobre 2003al luglio 2004, dopo aver emesso le fatture di riferimento, le avevastornati con le relative note di credito.Vi sarebbe stata, dunque, una violazione di legge sullaformazione interpretazione delle volontà contrattuali.Sotto il secondo profilo, la stringata motivazione della Corted’appello sarebbe meramente apparente.Sotto il terzo profilo, la Corte territoriale avrebbe omesso l’esamesia della delibera del Comune n. 501 del 2000 sia della lettera CISAdel 16/11/2000.Pertanto, per l’anno 2001 non sarebbe dovuta la somma di euro286.105,96; per il periodo gennaio-settembre 2002, non sarebbedovuta la somma di euro 219.778,40; per l’anno 2002, ottobre-dicembre, l’importo di euro 116.008,46; per l’anno 2023, l’importodi euro 688.880,40.Per le stesse ragioni non sarebbe dovuta neppure la somma dieuro 261.876,12, riferita alla realizzazione di alcune partidell’impianto dal luglio 1998 al 30/9/2002.Poiché tale voce era inclusa nella tariffa applicata dalconcessionario, per effetto della delibera n. 101 del 2000 e dellalettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al verificarsi del presupposto della13 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026quantità minima dei conferimenti, anche tale somma non dovrebbeessere riconosciuta, per le ragioni sopra esposte.Allo stesso modo, non sarebbe dovuta neppure la somma di euro219.524,19, trattandosi della quota posta gestione, anch’essaricompresa in tariffa.Da ciò, considerata la gratuità dei conferimenti per gli anni 2001-2003, anche tale somma non dovrebbe essere dovuta per il periodo8/6/2001-31/12/2000 e per tutto 2002, ricadendo negli anni digratuità del servizio.4.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, infatti, con pieno giudizio meritale, purriconoscendo la gratuità del servizio con riferimento agli anni 1997-2000, ha però escluso, dopo attenta valutazione di tutta ladocumentazione - ivi comprese la delibera del Comune n. 501 del2000 e la lettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, la gratuità del servizio dismaltimento dei rifiuti per gli anni 2001, 2002 e 2003, dichiarandol’inammissibilità sia dell’appello principale del Comune, siadell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (che chiedeva il pagamento ancheper gli anni 1997-2000).4.1.

Va chiariuto – dopo aver premesso che l’art. 829, terzocomma, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del2006, si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigoredella novella, ma tenendo conto della disciplina vigente al momentodella stipulazione della convenzione di arbitrato (Cass., Sez.U., n.9284 del 2016) - che la denuncia di nullità del lodo arbitrale perinosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solose circoscritta entro i medesimi confini della violazione di leggeopponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il qualeper mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la14 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso delprocedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmenterimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass., sez. 2,16/5/2024, n. 13604; Cass. ses. 1, 31/7/2020, n. 16559).Di qui, l’illegittimità, in sede di giudizio di nullità dinanzi alla Cortedi appello, tanto del riesame del merito in fase rescindente da partedi questa (e di conseguente sostituzione, alla motivazione del lodo,di altra è prova motivazione), quanto della sostituzione, ai fatticostitutivi del petitum di cui al lodo, di fatti diversi autonomamenteacquisiti (Cass., sez.1, 23/11/2000, n. 15126; Cass., n. 4397 del2006, per cui non può essere contestata, a mezzo delleimpugnazione per nullità del lodo arbitrale, la valutazione dei fattidedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale,essendo tale valutazione negozialmente rimessa alla competenzaistituzionale degli arbitri; Cass. n. 16553 del 2020; Cass. n. 13511del 2007 che esclude il riesame delle questioni di merito in sede diimpugnazione del lodo; Cass. Sez.U., n. 24785 del 2008).4.2.

A ciò deve aggiungersi che in sede di ricorso per cassazioneavverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullitàdel lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima siaadeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi diimpugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzaredirettamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo ladecisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenzache il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraversoil riscontro della conformità a legge e della congruità dellamotivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo(Cass., sez. 1, 15/3/2007, n. 6028).La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quantoancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione15 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi,e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzionedi lacune d’indagine e di motivazione (Cass., sez. 1, 12/11/2018, n.28997); per cui questa Corte non può apprezzare direttamente illodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi diricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, allacongruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, nonpotendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dallaCorte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e dellavalutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass., sez.6-1, 7/2/2018, n. 2985; Cass., sez. 1, 26/7/2013, n. 18136, inquanto il controllo di legittimità non può mai consistere nellarivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza econgruenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri).Si verifica, insomma, solo la conformità legge (valutandol’inosservanza di norme o di principi di diritto) e la congruità dellamotivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 23675 del 2013).4.3.

Nella specie, la Corte d’appello, dapprima ha chiarito leragioni per cui la gratuità delle prestazioni riguardava sicuramentel’anno 1997, in quanto la società aveva sottoscritto espressamenteper accettazione la delibera del Comune n. 460 del 1997, riferita alperiodo da marzo a dicembre 1997.Successivamente, però, pure nella difficoltà in cui si versava, inquanto la società non aveva sottoscritto la successiva delibera n. 460del 1997, ha però interpretato tutta la documentazione prodotta nelsenso dell’intervenuto accordo anche sulle somme per il servizio dismaltimento dei rifiuti per gli anni 1998, 1999 e 2000 in ragione«dell’ampia e articolata interpretazione degli atti (le delibere di G.M.nn. 460/1997, 1058/1997 e 501/2000), dei documenti (comprese lalettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le fatture emesse per gli anni 2001,16 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/20262002 e 2003, elencate nella relazione del CTU pagine 16-18), dellacondotta e degli accordi delle parti circa il costo del servizio nei variperiodi (compreso il periodo della situazione di emergenza dei rifiutinella regione Puglia) e, dunque, l’accertamento in fatto compiutodagli arbitri, senza specificare [la [OSCURATO:PERSONA] e il Comune] i canoni di dirittoin concreto violati, nonché il punto e il modo in cui gli arbitri sianoda essi discostati»).4.4.

Del resto, il Comune non fa che proporre una diversainterpretazione dei documenti acquisiti agli atti, contrastante conquella della Corte d’appello (e prima ancora del collegio arbitrale)che però risulta del tutto plausibile, in quanto ancorata allavalutazione puntuale degli elementi istruttori.5.

Con il terzo motivo di impugnazione principale si deduce la«a)violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., permotivazione apparente, perplessa ed incomprensibile conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; b) omesso esamedelle risultanze della CTU ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., ossia di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Il ricorrente si duole in ordine alla quota di compartecipazione, aesso spettante, sui corrispettivi versati dai comuni conferenti rifiutinella discarica di Massafra, nel periodo ottobre 1996-aprile 2004(euro 2.115.833,82), chiedendo la differenza tra quanto dovuto equanto versato da [OSCURATO:PERSONA] ed anche per il periodo maggio 2004-gennaio 2007, per euro 1.834.876,10.La Corte territoriale ha condiviso il giudizio degli arbitri, chehanno recepito le conclusioni dei CTU, chiarendo che la tariffa eracomposta di quattro voci: ammortamento dell’investimento, costo diesercizio, chiusura della discarica e sua post gestione, utile delgestore.17 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Soltanto le prime due voci rientravano nella compartecipazione,mentre le altre erano di sicura spettanza del gestore [OSCURATO:PERSONA] (postgestione è utile del gestore).In relazione alle altre voci, nulla poteva essere riconosciuto «néper i costi di post gestione, sulla base di quanto già specificatamentestatuito nel lodo circa il soggetto a carico del quale detti costigravano […] né per i costi di ammortamento, in quanto da luglio1998 la realizzazione degli ulteriori ampliamenti è stata effettuatadalla società concessionaria con proprie risorse».Per la Corte d’appello, dunque, la motivazione di rigetto del lodoarbitrale, pur se concisa, era idonea a far comprendere la ratio delladecisione, «anche mediante il richiamo alle risultanze dellaconsulenza d’ufficio», non essendo ravvisabile il vizio prospettato «intermini di omessa pronuncia del lodo».Ad avviso del ricorrente, invece, la Corte d’appello si sarebbediscostata dalle valutazioni del CTU, senza motivare.Il CTU avrebbe ritenuto che rientrava nella quota dicompartecipazione anche il costo post gestione e il costo direalizzazione delle opere.Per il CTU, dunque, poiché i lavori erano stati realizzati dal luglio1998 con proprie risorse di [OSCURATO:PERSONA], la quota di compartecipazionepoteva essere determinata esclusivamente dalla «sola voce tariffariadenominata costo di post gestione».Mentre, dunque, la Corte d’appello reputa che la quota dicompartecipazione sia formata dalle voci dell’ammortamento e delcosto di esercizio, il CTU ha ritenuto che tale voce sia costituita dalcosto di realizzazione dell’opera e dal costo di post gestione.Dalla somma di euro 10.020.212,99 dovrà essere detratto iltotale dei versamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 7.904.379,17,con una quota di compartecipazione pari ad euro 2.115.833,82.18 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tra l’altro, per la difesa della [OSCURATO:PERSONA], il mancato pagamento delladifferenza, fino al 2002, era imputabile all’inadempimento di diversicomuni e di altri soggetti, mentre con riferimento alla luglio 2004 eraentrato in servizio l’impianto complesso di preselezione trattamentoin testa alla discarica di servizio.6.

Il motivo è inammissibile.6.1.

La motivazione della Corte d’appello è presente, non solo insenso grafico, ma anche nella indicazione delle ragioni logiche egiuridiche sottese alla decisione.6.2.

In realtà, il ricorrente chiede una nuova valutazione deglielementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corted’appello, non consentita in questa sede.6.3.

Nel lodo arbitrale la quota di compartecipazione è stataindividuata esclusivamente nei costi di post gestione, in quanto nonpoteva utilizzarsi la voce relativa all’ammortamentodell’investimento, poiché dal luglio 1998 la realizzazione di ulterioriampliamenti era avvenuta spese della [OSCURATO:PERSONA].Il CTU ha determinato la quota di compartecipazione per ladifferenza di euro 2.115.833,82 in relazione al conferimento deglialtri comuni, ed in euro 1.834.876,10, in relazione al conferimentodel Comune di Massafra.Il collegio arbitrale, sul punto, ha chiarito che delle quatro vociche compongono la tariffa (ammortamento dell’investimento; costodi esercizio; chiusura della discarica e sua post gestione; utile delgestore) dovevano essere escluse le ultime due voci, sicuramente dicompetenza del gestore [OSCURATO:PERSONA] (chiusura della discarica e sua postgestione e utile del gestore).Le altre due voci, invece, che erano sicuramente di competenzadel gestore [OSCURATO:PERSONA], erano quelle che potevano rientrare nellacompartecipazione.19 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tuttavia, l’ammortamento riguardava solo il costo iniziale,mentre dal 1998, i successivi ampliamenti erano stati posti a caricodella [OSCURATO:PERSONA].Per gli arbitri, allora, al Comune era dovuto solo quanto spettantein virtù della legge regionale n. 13 del 1996 (tributo ambientale) perle somme rispettivamente di euro 839.331,96 per il primo periodo,ed euro 36.219,87 del secondo periodo.7.

Per la Corte d’appello, dunque, la decisione degli arbitri eracorretta.L’impugnazione del lodo si basava su tre specifiche censure, inordine alla quota di compartecipazione spettante al Comune:a) Eraerronea la decisione di condanna, da parte degli arbitri, a restituirealla [OSCURATO:PERSONA] le somme di euro 6.159.707,57 ed euro 256.237,73 (costipost gestione), calcolate, rispettivamente, per i conferimenti di rifiutieffettuati dai comuni diversi da quello di Massafra dal 1997 al 2002e per quelli effettuati dal Comune di Massafra negli anni 2001 e 2002,indebitamente versate per l’esecuzione delle opere di post gestione,sull’assunto che tale attività rientrava tra gli obblighi dellaconcessionaria [OSCURATO:PERSONA];b) errata applicazione dell’art. 2697 c.c.,avendo ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto alle opere di postgestione, utilizzando la CTU ed esonerando dall’onere della prova laparte;c) erronea inclusione nella somma da restituire della quotadella tariffa relativa all’ammortamento dei costi di investimento,trattandosi di mutuo concesso dalla cassa depositi e prestiti alComune.8.

La Corte territoriale ha affrontato, sia pure sinteticamente,tutte e tre le questioni, ritenendo che i costi post gestione erano acarico di [OSCURATO:PERSONA] («il Comune di Massafra, partendo dall’assuntocontestato della mancanza di una specifica regolamentazionepattizia delle attività e degli obblighi relativi alla fase post chiusura20 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’impianto e dal presupposto non dimostrato che il soggettotitolare dell’autorizzazione alla realizzazione, utilizzazione edesercizio della discarica si all’ente concedente»), che l’impegnoeconomico a carico di [OSCURATO:PERSONA] risultava anche dalla convenzione del5/12/2002 («priva di riferimenti alla convenzione integrativa rep. n.839 del 5/12/2002») e che nell’ambito della gestione rientrava anchel’attività relativa alla fase successiva alla chiusura («nell’ambito dellagestione rientra anche l’attività relativa alla fase successiva allachiusura»).Tra l’altro, la CTU non costituisce un fatto storico, il cui omessoesame può consentire la censura di cui all’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c.9.

Con il primo motivo di ricorso incidentale tardivo (la sentenzadella Corte d’appello è stata pubblicata il 10/7/2020 e notificata,sicché il termine lungo di 6 mesi scadeva il 31/1/2021, mentre ilcontroricorso è stato spedito il 10/2/2021) si deduce «Il motivo diimpugnazione accolto dalla Corte d’appello di Roma erainammissibile, essendo in palese ed insanabile contraddizione conalmeno un altro dei motivi di impugnazione proposti dallo stessocomune di Massafra.

Il giudice dell’impugnazione avrebbe dovutoinvece confermare il Lodo, dichiarando inammissibili i motivi diimpugnazione tra loro insanabilmente contraddittori ed inconciliabili,proposti senza alcun rapporto di subordinazione.

E deriva la nullitàdella pronuncia per violazione degli articoli 112 c.p.c. e 342 c.p.c.nella parte in cui, dichiarando la nullità parziale del lodo, dichiaraestinto per prescrizione parte dei crediti riconosciuti in favore dellaCISA.

Violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Ad avviso della ricorrente incidentale il Comune avrebbe posto in21 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026l’inesistenza del diritto vantato dai [OSCURATO:PERSONA], ma dall’altro, avrebbeeccepito la prescrizione di tale diritto.Tali motivi non sarebbero stati posti «dall’impugnante [Comune]in relazione di subordinazione l’uno all’altro è neppure di alternatività(peraltro assai difficile da ipotizzare in presenza di presupposticontrapposti), lasciando di fatto alla Corte di appello di Roma unascelta che invece sarebbe dovuto aspettare alla parte».10.

Il motivo è infondato.È sufficiente osservare, infatti, nella memoria del 24/11/2011(compulsabile da questa Corte trattandosi di vizio in rito, conriferimento alla domanda proposta in via subordinata o meno dalcomune), emerge che l’eccezione di prescrizione è stata sollevataproprio in via subordinata ( cfr. pagina 11 «sul punto, in viaestremamente subordinata e per mero scrupolo difensivo si contestanel merito la fondatezza delle relative domande, le quali, oveammesse, se ed in quanto abbiano a risultare identificabili edanaliticamente circostanziate, sarebbero comunque esposte adeccezione di prescrizione; eccezione che, ad ogni buon fine, viene,subordinatamente, sin d’ora formulata»).11.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta«l’assoluta genericità dell’eccezione di prescrizione ne impedival’esame della stessa, per cui la sentenza di appello non avrebbedovuto pronunciare alcuna estinzione di crediti per prescrizione masemplicemente confermare il lodo correggendone la motivazione.Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: violazione degli articoli 112c.p.c., 2935 c.c. e 2697, secondo comma, c.c.».In sostanza, per la ricorrente incidentale, la Corte d’appelloavrebbe errato nel reputare che, ai fini della ammissibilitàdell’eccezione di prescrizione, fosse sufficiente l’indicazionedell’inerzia della controparte, senza indicare il momento iniziale e22 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026finale del tempo di prescrizione (pag. 25 del controricorso «lamancata indicazione del credito cui fosse da riferirsi e del momentoin cui il diritto della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere esercitato».12.

Il motivo è infondato.Esso, infatti, si infrange contro la giurisprudenza granitica diquesta Corte, anche a sezioni unite, per la quale in tema diprescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante su chieccepisce è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare deldiritto, unita alla dichiarazione di volerne approfittare (Cass., Sez.U.,13/6/2019, n. 15895; Cass. n. 25119 del 2025).Tra l’altro, nella specie, nella memoria dinanzi a collegio arbitraledel 24/11/2011, il Comune fa riferimento alle domande presentatedalla [OSCURATO:PERSONA] con la memoria difensiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], potendosi dunqueindividuare il termine di maturazione della prescrizione decennaleproprio in tale data (8/6/2011), con il riferimento specifico allesomme indicate dai [OSCURATO:PERSONA].13.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale la società lamenta«la pronuncia impugnata errato nell’annullare parzialmente il Lodoritenendo esaminabile l’eccezione di prescrizione, così applicandofalsamente l’art. 816-bis c.p.c. dell’art. 111 Costituzione e violandoil principio di contraddittorio il diritto di difesa.

Violazione ex art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».Per la ricorrente incidentale, a prescindere dalla possibilità diritenere automaticamente applicabile all’’arbitrato le norme delcodice di rito, in assenza di espressa previsione, la lesione delcontraddittorio si sarebbe comunque consumata «proprio per ilmomento in cui è stata sollevata l’eccezione» di prescrizione da partedel Comune, essendo ormai preclusa alla [OSCURATO:PERSONA] ogni difesa, versandoil giudizio nella fase di svolgimento della CTU.23 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Era erronea anche l’affermazione della Corte d’appello che avevaimputato al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] la lesione concreta delcontraddittorio, non avendo mai sollevato la società contestazionisuccessivamente all’eccezione di prescrizione e non avendo maichiesto l’assegnazione di termini per produrre ulteriori documenti.L’eccezione sarebbe illegittima in quanto sollevata dopo la primadifesa successiva a quella di proposizione delle domande; la CISAavrebbe sempre lamentato la lesione del contraddittorio; lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesse chiesto dei termini non era idoneaad incidere sulla valutazione che avrebbe dovuto operare la Corte inordine alla legittimità dello svolgimento del rapporto arbitrale.14.

Il motivo è infondato.Anche in questo caso deve tenersi conto della costantegiurisprudenza di legittimità di questa Corte in ordine all’art. 816-bisc.p.c.Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cuiin tema di arbitrato rituale, gli arbitri incorrono in violazione delprincipio del contraddittorio per mancata conoscenza dei punti divista di tutte le parti del procedimento ove abbiano stabilito la naturaperentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni edistanze istruttorie - alla stregua di quelli ex artt. 183 e 184 c.p.c. -e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decadutauna parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti eistanze istruttorie, qualora la possibilità di declinare tale perentorietànon fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un attoscritto separato o dal regolamento processuale dai medesimipredisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo almomento dell'assegnazione dei termini (Cass., sez. 1, 21/1/2016, n.1099; Cass., n. 18772 del 2023; Cass. n. 22994 del 2018).24 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nella specie, invece, la previsione della perentorietà dei termininon risulta prevista nella convenzione di arbitrato, né in un attoscritto separato e neppure nel regolamento processuale predispostodagli arbitri, non essendo stata neppure data l’avvertenza dellaeventuale perentorietà dei termini al momento dell’assegnazionedegli stessi.Tra l’altro, è sufficiente osservare che, in sede arbitrale, l’accessoal lodo è stato richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazionealla sola domanda per euro 2.326.353,28, già presentata in sede diricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale di Taranto, concostituzione successiva del Comune che ha proposto due domandericonvenzionali, la prima, con riferimento alla quota dicompartecipazione, sia per rifiuti conferiti da comuni di altro bacino,sia in relazione a rifiuti propri e la seconda in relazione al tributoregionale.Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]con aggiunta di ulteriori quattro nuove domande.Per tale ragione, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il collegio arbitraleha concesso termine alle parti fino a 10/10/2011 per l’individuazionee specificazione dei tre arbitrati è successivo termine del 10/11/2011(poi portato al 25/11/2011) per il deposito di memorie e nuovotermine sino al 9/12/2011 per repliche.Risulta evidente, dunque, che l’eccezione di prescrizione è statasollevata anche con riferimento a tutte le ulteriori domande proposteda [OSCURATO:PERSONA], che con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha anche introdotto unaquinta domanda, pari ad euro 698.744,34 in relazione alla postgestione, anche se con differente metodo di calcolo.La Corte d’appello, dunque, ha ritenuto che, in assenza di diversedisposizioni nell’ambito della convenzione di arbitrato o in un attoscritto separato, il procedimento arbitrale si era svolto in base al25 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026principio della libertà delle forme; sicché, in mancanza di vincoliimposti dalle parti, gli arbitri non erano tenuti all’osservanza dellenorme del codice di procedura civile relative a giudizio ordinario dicognizione, «fermo il rispetto del principio del contraddittorio».Ha inoltre chiarito la Corte territoriale che le domande di CISAerano fondate su diversi titoli ed erano state introdotte dopo la primaudienza, con le memorie dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 7/10/2011.Pertanto era errato il giudizio degli arbitri, i quali avevanoritenuto che l’eccezione di prescrizione, in quanto non formulata «insede di prima udienza di trattazione» era tardiva.15.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale tardivo si deduceche «la Corte, nella fase rescissoria, ha errato nel dichiarareprescritti crediti della [OSCURATO:PERSONA], violando il disposto dell’art. 112 c.p.c. edell’art. 2935 c.c., non individuando gli elementi costitutivi dellapronuncia di prescrizione.

Violazione ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.».Per la ricorrente incidentale, subordinatamente ai motivi giàindividuati, nel caso di conferma della invalidità del lodo, dovrebbeessere cassata la sentenza nella parte in cui, in via rescissoria, hariformato il lodo accogliendo nel merito l’eccezione di prescrizione,benché la stessa non avesse indicato in modo specifico i riferimentitemporali della maturazione della prescrizione e neppure creditiprescritti.16.

Il motivo è infondato.Infatti, come già detto, ai fini della rituale opposizionedell’eccezione di prescrizione è sufficiente dedurre l’inerzia dellacontroparte.Nella specie, come descritto in precedenza, era stata indicata nonsolo la data di maturazione della prescrizione, ossia 8/6/2011, maanche il credito complessivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA].26 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/202617.

Con il quinto motivo di ricorso incidentale la ricorrente siduole che «la Corte d’appello è errata nella parte in cui ha dichiaratola nullità parziale del lodo per non aver esaminato l’eccezione diprescrizione, senza considerare tuttavia intervenuta la rinuncial’eccezione, così violando l’art. 2937 c.c.

Violazione ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».18.

Il motivo è inammissibile.In primo luogo, trattasi di motivo del tutto nuovo, nonravvisandosi alcuna menzione dello stesso nella sentenza della Corted’appello impugnata.Inoltre, la valutazione in ordine alla sussistenza della rinunciaimplicita all’eccezione di prescrizione costituisce scelta discrezionaledel giudice di merito (Cass., sez. 2, 15/7/2002, n. 10235), essendonecessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento deldebitore la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintivadel diritto altrui.19.

Con il sesto motivo di ricorso incidentale si lamenta che «laCorte d’appello, una volta accertata la coesistenza di crediti dellaCISA prescrivibili nonché di reciproci crediti del Comune di Massafra,prima di dichiarare l’estinzione per prescrizione avrebbe dovutoaccertarne l’estinzione per compensazione.

Violazione dell’art. 1242,2º comma, c.c. - art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente incidentale sussisterebbero i presupposti peroperare la compensazione impropria.20.

Il motivo è inammissibile.21.

In primo luogo, infatti, trattasi di motivo nuovo, di cui nonv’è traccia nella motivazione della sentenza della Corte d’appelloimpugnata.Inoltre, la scelta di procedere alla compensazione impropriaspetta ad una libera valutazione del giudice di merito, trattandosi di27 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026accertamento che «può» essere compiuto dal giudice d’ufficio (Cass.,sez. 1, 18/10/2021, n. 28568).22.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso principale; rigetta i restanti;rigetta il ricorso incidentale tardivo; cassa la sentenza impugnata inordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026Il PresidenteMauro Di Marzio28 RG n. 3304/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiRe.dGo.nNo. che le11368/2017comunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimento sianoeffettuate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.-ricorrente principale-controricorrente incidentale -contro1 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026CISA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente incidentale -controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3408/2020,depositata il 10/7/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva stipulata la convenzione tra il Comune diMassafra e la società [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la concessionedi lavori di costruzione e adeguamento di una discarica di categoriaI per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), con concessioneanche del servizio di smaltimento, nell’area di proprietà del Comune,prestiti, con riferimento al bacino di utenza TA/1.Da giugno del 1998 [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato ampliamenti delladiscarica a proprie spese.Successivamente, per porre rimedio all’emergenza ambientale, ilComune, con le delibere n. 460 del 1997, n. 1058 del 1998 e 501del 2000, autorizzava lo smaltimento di rifiuti solidi urbani di altricomuni della provincia di Taranto, siti nel bacino TA/2.Con delibera n. 438 del 2001 veniva approvato l’ulterioreprogetto di adeguamento, realizzando a monte della discarica unmodulo di pretrattamento.2 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con delibera n. 235 del 2002 si procedeva alla revisione dellaconvenzione del 1991 con [OSCURATO:PERSONA] e con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si integraval’originaria convenzione.2. La società [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso per decreto ingiuntivo neiconfronti del Comune, ottenendolo (n. 460 del 2006) per la sommadi euro 2.326.352,28, per il servizio di smaltimento rifiuti dal luglio2004 al febbraio 2007 e, il tribunale di Taranto, con sentenza n. 311del 2010, dichiarava la competenza arbitrale.3. Veniva poi emesso altro decreto ingiuntivo in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti del Comune (n. 789 del 2006), per lasomma di euro 137.045, come da fatture da ottobre 2003 a giugno2004.4. Veniva emesso altresì un ulteriore decreto ingiuntivo (n. 690del 2009) per la somma di euro 1.228.000,00, sempre in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti del Comune, come da fatture da marzo2006 a gennaio 2007.5. La società [OSCURATO:PERSONA] accedeva al lodo arbitrale in data 26/7/2010.Il collegio arbitrale si costituiva il 7/2/2011.Si costituiva il Comune chiedendo, da un lato, il rigetto delladomanda, e, dall’altro, chiedendo il pagamento, in viariconvenzionale, della somma di euro 563.378,46, a titolo dicorrispettivo pagato dagli altri comuni conferenti i rifiuti, qualecontropartita, ed euro 849.739,92, a titolo di tributo regionalerelativo agli altri comuni.6. Con la memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] ribadiva la richiesta dieuro 2.362.353,28 (in relazione al primo decreto ingiuntivo emesso)ma introduceva 4 nuove domande:1) euro 1.073.323,26, conriferimento al mancato versamento degli oneri di smaltimento deirifiuti solidi urbani prodotti dal Comune e conferiti nel periodo ottobre2002/luglio 2004;2) euro 638.349,21 per lo smaltimento rifiuti dal3 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026marzo 1997 al settembre 2002 (in precedenza non richiesti perchéritenuti gratuiti in base agli accordi contrattuali);3) euro5.921.023,26, a titolo di ripetizione di indebito delle sommepercepite dal Comune, a titolo di post gestione, che, invece,dovevano essere poste a carico della [OSCURATO:PERSONA], soggetto concessionariotenuto all’effettuazione dei lavori successivi alla gestione delladiscarica, compresa la somma di euro 1.555.288,22, per avere ilComune incassato la quota della tariffa per il conferimento «quota dipost gestione 2002»; 3) euro 496.650,53, a titolo di costo direalizzazione di alcune parti dell’impianto, dal luglio 1998 al30/9/2002.7. All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il collegio arbitrale concedevatermine fino al 10/10/2011 per l’individuazione e la specificazionedei tre arbitrati, con ulteriore termine sino al 10/11/2011 per ildeposito di memorie (poi differito al 25/11/2011) e termine sino al9/12/2011 per repliche.8. La [OSCURATO:PERSONA], dunque, depositava memoria il 7/10/2011,individuando l’oggetto dei tre arbitrati.In tale memoria veniva inserita anche la quinta domanda pereuro 698.744,34, quale attività di post gestione solo sui rifiuticomunali, in base al medesimo titolo delle altre domande (postgestione), ma con un diverso criterio di calcolo (fatturato solo delComune di Massafra).9. Con memoria del 24/11/2011 il Comune oltre a contestare lasussistenza dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA], in via subordinata, eccepivala prescrizione decennale, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data della memoria di CISAnel giudizio arbitrale) sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].10. Il collegio arbitrale emetteva il lodo nel quale, per quel chequi ancora rileva, reputava tardiva l’eccezione di prescrizionesollevata dal Comune solo con la memoria del 26/11/2011,4 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026dovendosi applicare il principio giurisprudenziale di questa Corte, asezioni unite, n. 3567 del 2011, dovendo essere sollevata taleeccezione alla prima udienza.Inoltre, riteneva che l’attività di post gestione fosse interamentea carico della concessionaria [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 4 della legge n.22 del 1997.[OSCURATO:PERSONA], dunque, aveva la piena titolarità dell’attività di postgestione, avendo diritto, dunque, alla restituzione delle sommepagate indebitamente al Comune, per attività mai svolta, dal 1997in poi.Pertanto, il collegio arbitrale condannava il Comune a pagare aCisa, quanto alla post gestione, euro 6.159.707,57, quale postgestione riferita ai conferimenti di altri comuni nel periodo1997/2007 ed euro 256.237,73, quale attività di post gestione,relative ai conferimenti del Comune di Massafra, per gli anni 2001 e2002.Riconosceva l’effettività della somma spettante a [OSCURATO:PERSONA] per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani dal gennaio 2001 al gennaio2007, per la somma di euro 5.354.846,09.Il lodo arbitrale riconosceva anche la somma di euro 500.337,04a titolo di ammortamento spese per ampliamento della discarica.11. Il collegio arbitrale accoglieva, per quel che ancora qui rileva,la domanda riconvenzionale del Comune per la somma di euro875.551,83, a titolo di ristoro ambientale dal 1996 a gennaio 2007.12. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3408/2020,depositata il 10/7/2020, accoglieva solo in parte l’impugnazioneprincipale del Comune di Massafra, dichiarando la nullità parziale dellodo solo in relazione al capo che aveva rigettato l’eccezione diprescrizione per i crediti maturati da [OSCURATO:PERSONA] fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].5 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/202612.1. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialerespingeva il motivo di impugnazione relativo alla ritenuta tardivitàdell’eccezione di prescrizione. Era, dunque, tempestiva l’eccezione diprescrizione sollevata dal Comune con la memoria del 24/11/2011,non essendo state prodotte - nel giudizio arbitrale - le letterecostituenti atto di costituzione in mora della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delComune.Del resto, le pretese erano state individuate e precisatecompiutamente da [OSCURATO:PERSONA] soltanto con la memoria del 7/10/2011, enon già con quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché l’eccezione di prescrizioneera stata sollevata nella prima difesa successiva rispetto a talememoria.Era errato il richiamo giurisprudenziale, applicandosi al giudizioarbitrale le norme riguardanti il processo giurisdizionale solo in casodi espresso accordo dei compromettenti, in difetto dei quali vi erasoltanto l’obbligo di rispettare il principio del contraddittorio.Neppure era stata fornita una specifica avvertenza al riguardo, inordine alla perentorietà dei termini, alle parti.Inoltre, l’eccezione di prescrizione era stata validamenteproposta, essendo stato allegato il fatto costitutivo, consistentenell’inerzia del titolare, manifestando la volontà di volerneapprofittare, senza che rilevasse l’erronea individuazione del termineiniziale.L’eccezione di prescrizione era stata sollevata «in viasubordinata».Tra l’altro, nelle successive udienze, la società non aveva maisollevato contestazioni e aveva chiesto l’assegnazione di termini perprodurre ulteriori documenti.Dovevano, dunque, «dichiararsi prescritti tutti i crediti maturatidalla società [OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli cui ha diritto a titolo di compenso6 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026per il servizio di smaltimento dei rifiuti da gennaio 2001 a gennaio2007 (euro 5.354.846,09 (prima voce delle quattro che compongonoil complessivo importo di euro 12.271.128,43) che gli arbitri hannoaccertato dovuto dal Comune di Massafra, non interessatadall’eccezione di prescrizione».12.2. Quanto alla somma di euro 5.354.486,09, relativa alservizio di smaltimento dei rifiuti, e alla richiesta del Comune, con ilquarto motivo di impugnazione (Lettera D), di considerare comegratuite le prestazioni, non solo per gli anni dal 1997 al 2000, maanche per gli anni 2001, 2002 e 2003, dovendosi tener conto dellalettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello respingeva il motivodi gravame.Era pacifica, infatti, la gratuità per il periodo 1997-2000, ma nonper gli anni 2001, 2002 e 2003, come si ricavava dalla «ampia earticolata interpretazione degli atti (le delibere di G.M. numeri460/1997, 1058/1997 e 501/2000), dei documenti (compresa lalettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le fatture emesse per gli anni 2001,2002 e 2003, elencate nella relazione del CTU […], della condotta edegli accordi delle parti circa il costo del servizio nei vari periodi […]e , dunque, l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, senzaspecificare i canoni di di diritto in concreto violati, nonché il punto edil modo in cui gli arbitri si siano da essi discostati».Si ribadiva che «[i]n relazione a tale pretesa creditoria, come giàdetto in precedenza al punto n. 3.3) delle ragioni della decisione, nonè stata eccepita la prescrizione».Veniva dichiarata inammissibile anche l’appello incidentale diCISA che contestava la gratuità delle prestazioni anche per gli anni1998-2000.12.3. Quanto alla fase post gestione, la Corte d’appello rigettavail motivo di gravame Sub E (quinto motivo), in quanto,7 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026effettivamente, l’onere era a carico della concessionaria [OSCURATO:PERSONA],dovendosi tenere conto anche della convenzione integrativa del5/12/2002 «che regolamenta la fase post chiusura ponendo a caricodel gestore».12.4. Pertanto, a seguito della prescrizione, spettavano allaCISA, non la somma di euro 6.159.707,57, ma quella inferiore dieuro 1.942.422,07, in relazione al conferimento di altri comuni.In relazione, invece, alla quota post gestione, relativa aiconferimenti dei rifiuti del Comune di Massafra, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] lasomma di euro 219.524,19, a fronte della somma iniziale di euro256.237,73, dovendo essere detratte le somme relative a periodianteriori al 7/6/2001.12.5. Era ritenuta infondata anche la doglianza sub F (motivo 6)in ordine alla asserita inesistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA] per larealizzazione di alcune parti dell’impianto.12.6. Era rigettato anche il motivo sub G (motivo 7) in ordinealla «omessa pronuncia sulla pretesa del Comune di Massafra aventead oggetto la quota di compartecipazione sui corrispettivi versati daicomuni conferenti rifiuti nella discarica di Massafra nel periodoottobre 1996-aprile 2004 (stimata dal CTU in euro 2.115.833,82) eper il periodo maggio 2004-gennaio 2007 (stimata dal CTU in euro1.834.876,10).Si chiariva che gli arbitri, condividendo le conclusioni del CTU, inordine ai quesiti D (gratuità) ed E (fase post gestione) avevanoindividuato quattro voci di tariffa: ammortamento dell’investimento,costo di esercizio, chiusura della discarica e sua post gestione, utiledel gestore); soltanto le prime due rientravano nella«compartecipazione», mentre le altre erano di competenza delgestore [OSCURATO:PERSONA].8 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con riferimento, dunque, alle ultime due voci, nulla potevaessere riconosciuto né per i costi di post gestione, a carico di [OSCURATO:PERSONA],né per l’ammortamento, in quanto dal luglio 1998 la realizzazionedegli ulteriori ampliamenti era stata effettuata dalla societàconcessionaria con proprie risorse.Pertanto, pur a fronte di una motivazione di rigetto concisa, nonera ravvisabile il vizio di omessa pronuncia.13.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Massafra.14. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendoricorso incidentale tardivo e depositando memoria.15. Il Comune ha resistito con controricorso al ricorso incidentaletardivo.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione principale si deduce la«a) violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia ex art. 241, n. 15-bis, del d.lgs. 163/2006. L’eccezionedi prescrizione: violazione e falsa applicazione degli articoli 2934,2935 e 2946 c.c., con riferimento all’art. 816-bis c.p.c.b) violazionedell’art. 111 Costituzione, sesto comma, per manifesta ed irriducibilecontraddittorietà della motivazione, in violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c.».Il Comune ricorda che l’ambito della lite è stato originariamentedelimitato da 3 memorie, riguardanti tre giudizi pendenti dinanzi altribunale di Taranto, proposizione a decreto ingiuntivo.La [OSCURATO:PERSONA], con la memoria difensiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre a ribadirela sua iniziale pretesa (euro 2.326.353,28,00) introduceva per laprima volta 4 nuove domande.9 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026La stessa [OSCURATO:PERSONA], con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inseriva anche la5ª domanda, per il pagamento della somma di euro 698.744,34.Quindi, con la memoria del 24/11/2011, il Comune opponeva laprescrizione decennale di tutti i crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] finoall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il collegio arbitrale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione,invece accolta dalla Corte d’appello.La Corte territoriale ha poi ritenuto «prescritti tutti i creditimaturati dalla società [OSCURATO:PERSONA] diversi da quello cui ha diritto a titolo dicompenso per il servizio di smaltimento dei rifiuti da gennaio 2001 agennaio 2007 (euro 5.354.846,09, prima voce delle 4 checompongono il complessivo importo di euro 12.277.128,43 che gliarbitri hanno accertato dovuto dal Comune di Massafra, noninteressata dall’eccezione di prescrizione […]) nel decennio anteriorealla domanda, da individuarsi non già nella memoria del 7/10/2011,come indicato dal Comune, ma in quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]».L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte risiederebbe nel fatto che«nella somma di euro 5.354.846,09 sono compresi anche icorrispettivi dei conferimenti precedenti all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]». Dalla sommadi euro 5.354.846,21 dovrebbero, allora, essere detratti icorrispettivi relativi al periodo da gennaio 2001 fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inquanto prescritti.Del resto, pagina 11 della tabella del CTU è riportata laindicazione dei corrispettivi mensili del 2001, sicché la sommaammonterebbe ad euro 142.169,04.2. Il motivo è fondato.In effetti – a parte talune imprecisioni - la Corte d’appello haritenuto sussistente la prescrizione per tutti i crediti anterioriall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendosi computare la prescrizione decennale a10 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data della memoria con cui la [OSCURATO:PERSONA] haprecisato l’oggetto della controversia.Vi è, dunque, evidentemente un errore laddove la Corteterritoriale ha affermato che tale prescrizione riguarda tutti i creditimaturati dalla società [OSCURATO:PERSONA] «diversi da quello cui ha diritto a titolodi compenso per il servizio di smaltimento dei rifiuti da gennaio 2001a gennaio 2007», dovendosi calcolare la prescrizione decennale dalladata indicata nella memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].È evidente, allora, che anche con riferimento alla somma di euro5.354.846,09, che rappresenta una delle quattro voci checompongono il complessivo importo di euro 12.271.128,43, deveessere detratta la somma dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata conprecisione dal CTU.Del resto, a pagina 16 della motivazione si chiarisce che «sonoestinti, dunque, per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946c.c., tutti i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]».Effettivamente, dunque, si è in presenza di una motivazionecontraddittoria, in quanto, da un lato, si afferma che tutti i crediti diCISA sono prescritti prima del decennio dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma poi, conriferimento specifico ad uno di tali crediti, e precisamente di quellodi euro 5.354.846,09, la prescrizione non viene considerata, mentreil credito viene calcolato «da gennaio 2001 a gennaio 2007».3. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce«sull’inesistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. relativo al periodo1/1/2001-30/9/ 2003. a) violazione delle norme sulla conclusionedel contratto (art. 1326 c.c.) e sulla interpretazione delle volontàcontrattuali (art. 1362 c.c. e ss.), con riferimento all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.; b) violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 4,c.p.c., per motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; c) omesso esame11 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026della delibera n. 501/2000 e della lettera [OSCURATO:PERSONA] intesi come fattistorici, oggetto di discussione, decisivi ai fini della decisione ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Sotto il primo profilo si reputa che la Corte d’appello abbia volatole norme di ermeneutica contrattuale, nel ritenere che le prestazionigratuite erano state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente nel periododal 1997 al 2000, mentre le prestazioni successive dovevano essereconsiderate non a titolo gratuito.L’interpretazione delle norme fornita dalla Corte territorialesarebbe erronea.Il ricorrente principale richiama il contenuto delle delibere n. 460del 1997, n. 1058 del 1998 e n. 501 del 2000, con le quali, proprioin ragione dello stato di grave emergenza nel settore dellosmaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune di Massafra avevaautorizzato il conferimento nella discarica anche dei rifiuti di altricomuni, non facenti parte del bacino di utenza.Con delibera di giunta comunale n. 501 del 2000, quindi, sideliberava l’effettuazione gratuita dello smaltimento fino«all’esaurimento della discarica», sicché [OSCURATO:PERSONA] «non potrà mai nullapretendere da questo ente, così come non dovrà pretendere nullaneanche per il periodo retroattivo 1999-2000».Ciò, purché i comuni dei due bacini d’utenza TA/1 e TA/2smaltissero i loro rifiuti nella discarica «per una quantità mediagiornaliera di circa 430 t».La Corte d’appello non avrebbe considerato, come pure il collegioarbitrale, che a tale delibera unilaterale del Comune aveva fattoseguito la lettera di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, oltre a riconosceredegli sconti, dichiarava «che lo smaltimento dei RSU prodotti econferiti dal Comune di Massafra poteva essere gratuito se gli altri12 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026comuni della provincia avessero scaricato in discarica quantitativi diRSU superiore a 300 tonnellate giornaliere».Ciò si sarebbe verificato.La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del contenutoletterale documenti, come pure dello scopo pratico perseguito dalleparti.Del resto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai richiesto il pagamento deicorrispettivi per gli anni 2001, 2002 e 2003, mentre dal mese digennaio 2001 al settembre 2003 non avrebbe emesso alcuna fatturaper lo smaltimento dei rifiuti del Comune e, dal mese di ottobre 2003al luglio 2004, dopo aver emesso le fatture di riferimento, le avevastornati con le relative note di credito.Vi sarebbe stata, dunque, una violazione di legge sullaformazione interpretazione delle volontà contrattuali.Sotto il secondo profilo, la stringata motivazione della Corted’appello sarebbe meramente apparente.Sotto il terzo profilo, la Corte territoriale avrebbe omesso l’esamesia della delibera del Comune n. 501 del 2000 sia della lettera CISAdel 16/11/2000.Pertanto, per l’anno 2001 non sarebbe dovuta la somma di euro286.105,96; per il periodo gennaio-settembre 2002, non sarebbedovuta la somma di euro 219.778,40; per l’anno 2002, ottobre-dicembre, l’importo di euro 116.008,46; per l’anno 2023, l’importodi euro 688.880,40.Per le stesse ragioni non sarebbe dovuta neppure la somma dieuro 261.876,12, riferita alla realizzazione di alcune partidell’impianto dal luglio 1998 al 30/9/2002.Poiché tale voce era inclusa nella tariffa applicata dalconcessionario, per effetto della delibera n. 101 del 2000 e dellalettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al verificarsi del presupposto della13 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026quantità minima dei conferimenti, anche tale somma non dovrebbeessere riconosciuta, per le ragioni sopra esposte.Allo stesso modo, non sarebbe dovuta neppure la somma di euro219.524,19, trattandosi della quota posta gestione, anch’essaricompresa in tariffa.Da ciò, considerata la gratuità dei conferimenti per gli anni 2001-2003, anche tale somma non dovrebbe essere dovuta per il periodo8/6/2001-31/12/2000 e per tutto 2002, ricadendo negli anni digratuità del servizio.4. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, infatti, con pieno giudizio meritale, purriconoscendo la gratuità del servizio con riferimento agli anni 1997-2000, ha però escluso, dopo attenta valutazione di tutta ladocumentazione - ivi comprese la delibera del Comune n. 501 del2000 e la lettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, la gratuità del servizio dismaltimento dei rifiuti per gli anni 2001, 2002 e 2003, dichiarandol’inammissibilità sia dell’appello principale del Comune, siadell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (che chiedeva il pagamento ancheper gli anni 1997-2000).4.1. Va chiariuto – dopo aver premesso che l’art. 829, terzocomma, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del2006, si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigoredella novella, ma tenendo conto della disciplina vigente al momentodella stipulazione della convenzione di arbitrato (Cass., Sez.U., n.9284 del 2016) - che la denuncia di nullità del lodo arbitrale perinosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solose circoscritta entro i medesimi confini della violazione di leggeopponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il qualeper mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la14 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso delprocedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmenterimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass., sez. 2,16/5/2024, n. 13604; Cass. ses. 1, 31/7/2020, n. 16559).Di qui, l’illegittimità, in sede di giudizio di nullità dinanzi alla Cortedi appello, tanto del riesame del merito in fase rescindente da partedi questa (e di conseguente sostituzione, alla motivazione del lodo,di altra è prova motivazione), quanto della sostituzione, ai fatticostitutivi del petitum di cui al lodo, di fatti diversi autonomamenteacquisiti (Cass., sez.1, 23/11/2000, n. 15126; Cass., n. 4397 del2006, per cui non può essere contestata, a mezzo delleimpugnazione per nullità del lodo arbitrale, la valutazione dei fattidedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale,essendo tale valutazione negozialmente rimessa alla competenzaistituzionale degli arbitri; Cass. n. 16553 del 2020; Cass. n. 13511del 2007 che esclude il riesame delle questioni di merito in sede diimpugnazione del lodo; Cass. Sez.U., n. 24785 del 2008).4.2. A ciò deve aggiungersi che in sede di ricorso per cassazioneavverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullitàdel lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima siaadeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi diimpugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzaredirettamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo ladecisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenzache il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraversoil riscontro della conformità a legge e della congruità dellamotivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo(Cass., sez. 1, 15/3/2007, n. 6028).La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quantoancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione15 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi,e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzionedi lacune d’indagine e di motivazione (Cass., sez. 1, 12/11/2018, n.28997); per cui questa Corte non può apprezzare direttamente illodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi diricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, allacongruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, nonpotendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dallaCorte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e dellavalutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass., sez.6-1, 7/2/2018, n. 2985; Cass., sez. 1, 26/7/2013, n. 18136, inquanto il controllo di legittimità non può mai consistere nellarivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza econgruenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri).Si verifica, insomma, solo la conformità legge (valutandol’inosservanza di norme o di principi di diritto) e la congruità dellamotivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 23675 del 2013).4.3. Nella specie, la Corte d’appello, dapprima ha chiarito leragioni per cui la gratuità delle prestazioni riguardava sicuramentel’anno 1997, in quanto la società aveva sottoscritto espressamenteper accettazione la delibera del Comune n. 460 del 1997, riferita alperiodo da marzo a dicembre 1997.Successivamente, però, pure nella difficoltà in cui si versava, inquanto la società non aveva sottoscritto la successiva delibera n. 460del 1997, ha però interpretato tutta la documentazione prodotta nelsenso dell’intervenuto accordo anche sulle somme per il servizio dismaltimento dei rifiuti per gli anni 1998, 1999 e 2000 in ragione«dell’ampia e articolata interpretazione degli atti (le delibere di G.M.nn. 460/1997, 1058/1997 e 501/2000), dei documenti (comprese lalettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le fatture emesse per gli anni 2001,16 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/20262002 e 2003, elencate nella relazione del CTU pagine 16-18), dellacondotta e degli accordi delle parti circa il costo del servizio nei variperiodi (compreso il periodo della situazione di emergenza dei rifiutinella regione Puglia) e, dunque, l’accertamento in fatto compiutodagli arbitri, senza specificare [la [OSCURATO:PERSONA] e il Comune] i canoni di dirittoin concreto violati, nonché il punto e il modo in cui gli arbitri sianoda essi discostati»).4.4. Del resto, il Comune non fa che proporre una diversainterpretazione dei documenti acquisiti agli atti, contrastante conquella della Corte d’appello (e prima ancora del collegio arbitrale)che però risulta del tutto plausibile, in quanto ancorata allavalutazione puntuale degli elementi istruttori.5. Con il terzo motivo di impugnazione principale si deduce la«a)violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., permotivazione apparente, perplessa ed incomprensibile conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; b) omesso esamedelle risultanze della CTU ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., ossia di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Il ricorrente si duole in ordine alla quota di compartecipazione, aesso spettante, sui corrispettivi versati dai comuni conferenti rifiutinella discarica di Massafra, nel periodo ottobre 1996-aprile 2004(euro 2.115.833,82), chiedendo la differenza tra quanto dovuto equanto versato da [OSCURATO:PERSONA] ed anche per il periodo maggio 2004-gennaio 2007, per euro 1.834.876,10.La Corte territoriale ha condiviso il giudizio degli arbitri, chehanno recepito le conclusioni dei CTU, chiarendo che la tariffa eracomposta di quattro voci: ammortamento dell’investimento, costo diesercizio, chiusura della discarica e sua post gestione, utile delgestore.17 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Soltanto le prime due voci rientravano nella compartecipazione,mentre le altre erano di sicura spettanza del gestore [OSCURATO:PERSONA] (postgestione è utile del gestore).In relazione alle altre voci, nulla poteva essere riconosciuto «néper i costi di post gestione, sulla base di quanto già specificatamentestatuito nel lodo circa il soggetto a carico del quale detti costigravano […] né per i costi di ammortamento, in quanto da luglio1998 la realizzazione degli ulteriori ampliamenti è stata effettuatadalla società concessionaria con proprie risorse».Per la Corte d’appello, dunque, la motivazione di rigetto del lodoarbitrale, pur se concisa, era idonea a far comprendere la ratio delladecisione, «anche mediante il richiamo alle risultanze dellaconsulenza d’ufficio», non essendo ravvisabile il vizio prospettato «intermini di omessa pronuncia del lodo».Ad avviso del ricorrente, invece, la Corte d’appello si sarebbediscostata dalle valutazioni del CTU, senza motivare.Il CTU avrebbe ritenuto che rientrava nella quota dicompartecipazione anche il costo post gestione e il costo direalizzazione delle opere.Per il CTU, dunque, poiché i lavori erano stati realizzati dal luglio1998 con proprie risorse di [OSCURATO:PERSONA], la quota di compartecipazionepoteva essere determinata esclusivamente dalla «sola voce tariffariadenominata costo di post gestione».Mentre, dunque, la Corte d’appello reputa che la quota dicompartecipazione sia formata dalle voci dell’ammortamento e delcosto di esercizio, il CTU ha ritenuto che tale voce sia costituita dalcosto di realizzazione dell’opera e dal costo di post gestione.Dalla somma di euro 10.020.212,99 dovrà essere detratto iltotale dei versamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 7.904.379,17,con una quota di compartecipazione pari ad euro 2.115.833,82.18 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tra l’altro, per la difesa della [OSCURATO:PERSONA], il mancato pagamento delladifferenza, fino al 2002, era imputabile all’inadempimento di diversicomuni e di altri soggetti, mentre con riferimento alla luglio 2004 eraentrato in servizio l’impianto complesso di preselezione trattamentoin testa alla discarica di servizio.6. Il motivo è inammissibile.6.1. La motivazione della Corte d’appello è presente, non solo insenso grafico, ma anche nella indicazione delle ragioni logiche egiuridiche sottese alla decisione.6.2. In realtà, il ricorrente chiede una nuova valutazione deglielementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corted’appello, non consentita in questa sede.6.3. Nel lodo arbitrale la quota di compartecipazione è stataindividuata esclusivamente nei costi di post gestione, in quanto nonpoteva utilizzarsi la voce relativa all’ammortamentodell’investimento, poiché dal luglio 1998 la realizzazione di ulterioriampliamenti era avvenuta spese della [OSCURATO:PERSONA].Il CTU ha determinato la quota di compartecipazione per ladifferenza di euro 2.115.833,82 in relazione al conferimento deglialtri comuni, ed in euro 1.834.876,10, in relazione al conferimentodel Comune di Massafra.Il collegio arbitrale, sul punto, ha chiarito che delle quatro vociche compongono la tariffa (ammortamento dell’investimento; costodi esercizio; chiusura della discarica e sua post gestione; utile delgestore) dovevano essere escluse le ultime due voci, sicuramente dicompetenza del gestore [OSCURATO:PERSONA] (chiusura della discarica e sua postgestione e utile del gestore).Le altre due voci, invece, che erano sicuramente di competenzadel gestore [OSCURATO:PERSONA], erano quelle che potevano rientrare nellacompartecipazione.19 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tuttavia, l’ammortamento riguardava solo il costo iniziale,mentre dal 1998, i successivi ampliamenti erano stati posti a caricodella [OSCURATO:PERSONA].Per gli arbitri, allora, al Comune era dovuto solo quanto spettantein virtù della legge regionale n. 13 del 1996 (tributo ambientale) perle somme rispettivamente di euro 839.331,96 per il primo periodo,ed euro 36.219,87 del secondo periodo.7. Per la Corte d’appello, dunque, la decisione degli arbitri eracorretta.L’impugnazione del lodo si basava su tre specifiche censure, inordine alla quota di compartecipazione spettante al Comune:a) Eraerronea la decisione di condanna, da parte degli arbitri, a restituirealla [OSCURATO:PERSONA] le somme di euro 6.159.707,57 ed euro 256.237,73 (costipost gestione), calcolate, rispettivamente, per i conferimenti di rifiutieffettuati dai comuni diversi da quello di Massafra dal 1997 al 2002e per quelli effettuati dal Comune di Massafra negli anni 2001 e 2002,indebitamente versate per l’esecuzione delle opere di post gestione,sull’assunto che tale attività rientrava tra gli obblighi dellaconcessionaria [OSCURATO:PERSONA];b) errata applicazione dell’art. 2697 c.c.,avendo ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto alle opere di postgestione, utilizzando la CTU ed esonerando dall’onere della prova laparte;c) erronea inclusione nella somma da restituire della quotadella tariffa relativa all’ammortamento dei costi di investimento,trattandosi di mutuo concesso dalla cassa depositi e prestiti alComune.8. La Corte territoriale ha affrontato, sia pure sinteticamente,tutte e tre le questioni, ritenendo che i costi post gestione erano acarico di [OSCURATO:PERSONA] («il Comune di Massafra, partendo dall’assuntocontestato della mancanza di una specifica regolamentazionepattizia delle attività e degli obblighi relativi alla fase post chiusura20 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’impianto e dal presupposto non dimostrato che il soggettotitolare dell’autorizzazione alla realizzazione, utilizzazione edesercizio della discarica si all’ente concedente»), che l’impegnoeconomico a carico di [OSCURATO:PERSONA] risultava anche dalla convenzione del5/12/2002 («priva di riferimenti alla convenzione integrativa rep. n.839 del 5/12/2002») e che nell’ambito della gestione rientrava anchel’attività relativa alla fase successiva alla chiusura («nell’ambito dellagestione rientra anche l’attività relativa alla fase successiva allachiusura»).Tra l’altro, la CTU non costituisce un fatto storico, il cui omessoesame può consentire la censura di cui all’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c.9. Con il primo motivo di ricorso incidentale tardivo (la sentenzadella Corte d’appello è stata pubblicata il 10/7/2020 e notificata,sicché il termine lungo di 6 mesi scadeva il 31/1/2021, mentre ilcontroricorso è stato spedito il 10/2/2021) si deduce «Il motivo diimpugnazione accolto dalla Corte d’appello di Roma erainammissibile, essendo in palese ed insanabile contraddizione conalmeno un altro dei motivi di impugnazione proposti dallo stessocomune di Massafra. Il giudice dell’impugnazione avrebbe dovutoinvece confermare il Lodo, dichiarando inammissibili i motivi diimpugnazione tra loro insanabilmente contraddittori ed inconciliabili,proposti senza alcun rapporto di subordinazione. E deriva la nullitàdella pronuncia per violazione degli articoli 112 c.p.c. e 342 c.p.c.nella parte in cui, dichiarando la nullità parziale del lodo, dichiaraestinto per prescrizione parte dei crediti riconosciuti in favore dellaCISA. Violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Ad avviso della ricorrente incidentale il Comune avrebbe posto in21 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026l’inesistenza del diritto vantato dai [OSCURATO:PERSONA], ma dall’altro, avrebbeeccepito la prescrizione di tale diritto.Tali motivi non sarebbero stati posti «dall’impugnante [Comune]in relazione di subordinazione l’uno all’altro è neppure di alternatività(peraltro assai difficile da ipotizzare in presenza di presupposticontrapposti), lasciando di fatto alla Corte di appello di Roma unascelta che invece sarebbe dovuto aspettare alla parte».10. Il motivo è infondato.È sufficiente osservare, infatti, nella memoria del 24/11/2011(compulsabile da questa Corte trattandosi di vizio in rito, conriferimento alla domanda proposta in via subordinata o meno dalcomune), emerge che l’eccezione di prescrizione è stata sollevataproprio in via subordinata ( cfr. pagina 11 «sul punto, in viaestremamente subordinata e per mero scrupolo difensivo si contestanel merito la fondatezza delle relative domande, le quali, oveammesse, se ed in quanto abbiano a risultare identificabili edanaliticamente circostanziate, sarebbero comunque esposte adeccezione di prescrizione; eccezione che, ad ogni buon fine, viene,subordinatamente, sin d’ora formulata»).11. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta«l’assoluta genericità dell’eccezione di prescrizione ne impedival’esame della stessa, per cui la sentenza di appello non avrebbedovuto pronunciare alcuna estinzione di crediti per prescrizione masemplicemente confermare il lodo correggendone la motivazione.Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: violazione degli articoli 112c.p.c., 2935 c.c. e 2697, secondo comma, c.c.».In sostanza, per la ricorrente incidentale, la Corte d’appelloavrebbe errato nel reputare che, ai fini della ammissibilitàdell’eccezione di prescrizione, fosse sufficiente l’indicazionedell’inerzia della controparte, senza indicare il momento iniziale e22 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026finale del tempo di prescrizione (pag. 25 del controricorso «lamancata indicazione del credito cui fosse da riferirsi e del momentoin cui il diritto della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere esercitato».12. Il motivo è infondato.Esso, infatti, si infrange contro la giurisprudenza granitica diquesta Corte, anche a sezioni unite, per la quale in tema diprescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante su chieccepisce è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare deldiritto, unita alla dichiarazione di volerne approfittare (Cass., Sez.U.,13/6/2019, n. 15895; Cass. n. 25119 del 2025).Tra l’altro, nella specie, nella memoria dinanzi a collegio arbitraledel 24/11/2011, il Comune fa riferimento alle domande presentatedalla [OSCURATO:PERSONA] con la memoria difensiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], potendosi dunqueindividuare il termine di maturazione della prescrizione decennaleproprio in tale data (8/6/2011), con il riferimento specifico allesomme indicate dai [OSCURATO:PERSONA].13. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la società lamenta«la pronuncia impugnata errato nell’annullare parzialmente il Lodoritenendo esaminabile l’eccezione di prescrizione, così applicandofalsamente l’art. 816-bis c.p.c. dell’art. 111 Costituzione e violandoil principio di contraddittorio il diritto di difesa. Violazione ex art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».Per la ricorrente incidentale, a prescindere dalla possibilità diritenere automaticamente applicabile all’’arbitrato le norme delcodice di rito, in assenza di espressa previsione, la lesione delcontraddittorio si sarebbe comunque consumata «proprio per ilmomento in cui è stata sollevata l’eccezione» di prescrizione da partedel Comune, essendo ormai preclusa alla [OSCURATO:PERSONA] ogni difesa, versandoil giudizio nella fase di svolgimento della CTU.23 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Era erronea anche l’affermazione della Corte d’appello che avevaimputato al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] la lesione concreta delcontraddittorio, non avendo mai sollevato la società contestazionisuccessivamente all’eccezione di prescrizione e non avendo maichiesto l’assegnazione di termini per produrre ulteriori documenti.L’eccezione sarebbe illegittima in quanto sollevata dopo la primadifesa successiva a quella di proposizione delle domande; la CISAavrebbe sempre lamentato la lesione del contraddittorio; lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesse chiesto dei termini non era idoneaad incidere sulla valutazione che avrebbe dovuto operare la Corte inordine alla legittimità dello svolgimento del rapporto arbitrale.14. Il motivo è infondato.Anche in questo caso deve tenersi conto della costantegiurisprudenza di legittimità di questa Corte in ordine all’art. 816-bisc.p.c.Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cuiin tema di arbitrato rituale, gli arbitri incorrono in violazione delprincipio del contraddittorio per mancata conoscenza dei punti divista di tutte le parti del procedimento ove abbiano stabilito la naturaperentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni edistanze istruttorie - alla stregua di quelli ex artt. 183 e 184 c.p.c. -e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decadutauna parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti eistanze istruttorie, qualora la possibilità di declinare tale perentorietànon fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un attoscritto separato o dal regolamento processuale dai medesimipredisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo almomento dell'assegnazione dei termini (Cass., sez. 1, 21/1/2016, n.1099; Cass., n. 18772 del 2023; Cass. n. 22994 del 2018).24 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nella specie, invece, la previsione della perentorietà dei termininon risulta prevista nella convenzione di arbitrato, né in un attoscritto separato e neppure nel regolamento processuale predispostodagli arbitri, non essendo stata neppure data l’avvertenza dellaeventuale perentorietà dei termini al momento dell’assegnazionedegli stessi.Tra l’altro, è sufficiente osservare che, in sede arbitrale, l’accessoal lodo è stato richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazionealla sola domanda per euro 2.326.353,28, già presentata in sede diricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale di Taranto, concostituzione successiva del Comune che ha proposto due domandericonvenzionali, la prima, con riferimento alla quota dicompartecipazione, sia per rifiuti conferiti da comuni di altro bacino,sia in relazione a rifiuti propri e la seconda in relazione al tributoregionale.Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]con aggiunta di ulteriori quattro nuove domande.Per tale ragione, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il collegio arbitraleha concesso termine alle parti fino a 10/10/2011 per l’individuazionee specificazione dei tre arbitrati è successivo termine del 10/11/2011(poi portato al 25/11/2011) per il deposito di memorie e nuovotermine sino al 9/12/2011 per repliche.Risulta evidente, dunque, che l’eccezione di prescrizione è statasollevata anche con riferimento a tutte le ulteriori domande proposteda [OSCURATO:PERSONA], che con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha anche introdotto unaquinta domanda, pari ad euro 698.744,34 in relazione alla postgestione, anche se con differente metodo di calcolo.La Corte d’appello, dunque, ha ritenuto che, in assenza di diversedisposizioni nell’ambito della convenzione di arbitrato o in un attoscritto separato, il procedimento arbitrale si era svolto in base al25 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026principio della libertà delle forme; sicché, in mancanza di vincoliimposti dalle parti, gli arbitri non erano tenuti all’osservanza dellenorme del codice di procedura civile relative a giudizio ordinario dicognizione, «fermo il rispetto del principio del contraddittorio».Ha inoltre chiarito la Corte territoriale che le domande di CISAerano fondate su diversi titoli ed erano state introdotte dopo la primaudienza, con le memorie dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 7/10/2011.Pertanto era errato il giudizio degli arbitri, i quali avevanoritenuto che l’eccezione di prescrizione, in quanto non formulata «insede di prima udienza di trattazione» era tardiva.15. Con il quarto motivo di ricorso incidentale tardivo si deduceche «la Corte, nella fase rescissoria, ha errato nel dichiarareprescritti crediti della [OSCURATO:PERSONA], violando il disposto dell’art. 112 c.p.c. edell’art. 2935 c.c., non individuando gli elementi costitutivi dellapronuncia di prescrizione. Violazione ex art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.».Per la ricorrente incidentale, subordinatamente ai motivi giàindividuati, nel caso di conferma della invalidità del lodo, dovrebbeessere cassata la sentenza nella parte in cui, in via rescissoria, hariformato il lodo accogliendo nel merito l’eccezione di prescrizione,benché la stessa non avesse indicato in modo specifico i riferimentitemporali della maturazione della prescrizione e neppure creditiprescritti.16. Il motivo è infondato.Infatti, come già detto, ai fini della rituale opposizionedell’eccezione di prescrizione è sufficiente dedurre l’inerzia dellacontroparte.Nella specie, come descritto in precedenza, era stata indicata nonsolo la data di maturazione della prescrizione, ossia 8/6/2011, maanche il credito complessivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA].26 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/202617. Con il quinto motivo di ricorso incidentale la ricorrente siduole che «la Corte d’appello è errata nella parte in cui ha dichiaratola nullità parziale del lodo per non aver esaminato l’eccezione diprescrizione, senza considerare tuttavia intervenuta la rinuncial’eccezione, così violando l’art. 2937 c.c. Violazione ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».18. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, trattasi di motivo del tutto nuovo, nonravvisandosi alcuna menzione dello stesso nella sentenza della Corted’appello impugnata.Inoltre, la valutazione in ordine alla sussistenza della rinunciaimplicita all’eccezione di prescrizione costituisce scelta discrezionaledel giudice di merito (Cass., sez. 2, 15/7/2002, n. 10235), essendonecessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento deldebitore la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintivadel diritto altrui.19. Con il sesto motivo di ricorso incidentale si lamenta che «laCorte d’appello, una volta accertata la coesistenza di crediti dellaCISA prescrivibili nonché di reciproci crediti del Comune di Massafra,prima di dichiarare l’estinzione per prescrizione avrebbe dovutoaccertarne l’estinzione per compensazione. Violazione dell’art. 1242,2º comma, c.c. - art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente incidentale sussisterebbero i presupposti peroperare la compensazione impropria.20. Il motivo è inammissibile.21. In primo luogo, infatti, trattasi di motivo nuovo, di cui nonv’è traccia nella motivazione della sentenza della Corte d’appelloimpugnata.Inoltre, la scelta di procedere alla compensazione impropriaspetta ad una libera valutazione del giudice di merito, trattandosi di27 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3304/2021Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13015/2026Data pubblicazione 06/05/2026accertamento che «può» essere compiuto dal giudice d’ufficio (Cass.,sez. 1, 18/10/2021, n. 28568).22. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso principale; rigetta i restanti;rigetta il ricorso incidentale tardivo; cassa la sentenza impugnata inordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026Il PresidenteMauro Di Marzio28 RG n. 3304/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 13015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris