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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05911/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18408/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; Oggetto: Personale scolastico precario - successiva stabilizzazione -risarcimento del danno-anzianità R.G.N. 18408/2017 Pag.-controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], DIREZIONE GENERALE; [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 291/2016, depositata il 31/03/2017 (R.G.N. 8/2016).

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con sentenza n. 291/2016 la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino, decidendo sull’appello principale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e su quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, rigettava le originarie domande dei suddetti appartenenti al personale ATA, assunti per più anni con contratti a termine, intesa ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della reiterazione dei contratti priva di ragioni oggettive ed il pagamento delle differenze stipendiali maturate nel corso del servizio prestato oltre che il risarcimento del danno per l’abusivo ricorso al contratto a termine ed ancora le differenze retributive in ragione dell’anzianità di servizio;

2. il Tribunale aveva accolto (parzialmente) il ricorso ed aveva condannato parte controricorrente a risarcimento del danno per l’illegittimo ricorso al contratto a termine quantificato in 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto mentre aveva rigettato la domanda finalizzata al riconoscimento degli aumenti stipendiali conseguenti alla progressione retributiva a far data dal primo contratto a termine;

3. la Corte d’appello, preso atto dell’intervenuta immissione in ruolo ai sensi della L. 107/2015, riteneva che il danno lamentato fosse stato riparato; riteneva che la stabilizzazione, misura straordinaria prevista dal legislatore, fosse satisfattiva di ogni pretesa e che la legge nulla prevedeva con riguardo al riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici sia a fini economici, dell’intero servizio non di ruolo precedente;

4. avverso tale sentenza i dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria;

3. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso.

Consideratoche: R.G.N. 18408/2017 Pag.1.con il primo motivo i ricorrenti assumono la violazione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) dell’art. 97 Cost. e dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, per avere ritenuto la Corte territoriale che la intervenuta stabilizzazione impedisse il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno lamentato;

2. il secondo motivo adduce la violazione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) della Direttiva 1999/70/CE, dell’art. 400 t.u. n. 297/1994, dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 32 l. n. n. 183/2010, per avere la Corte territoriale ritenuto che le nomine effettuate su organico di fatto non fossero da considerare come effettuate su posto libero e vacante e non dovessero essere quindi computate nel triennio ai fini della verifica dell’abusività della condotta del Miur;

3. con il terzo motivo è invece dedotta la violazione, ancora ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., per essersi ritenuto, rispetto alla distinzione tra posti attribuiti a termine su organico di fatto o su organico di diritto, che spettasse ai ricorrenti, e non al Ministero, dimostrare le concrete modalità delle corrispondenti assunzioni, al fine di comprovare la concreta abusività;

4. il quarto motivo è invece destinato dai ricorrenti alla denuncia di violazione dell’[OSCURATO:PERSONA], di cui alla direttiva 1999/70/CE (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione anche all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, in esito alla stabilizzazione, non fossero dovute le differenze retributive riconnessealle anzianità di servizio maturate durante i rapporti di lavoro a tempo determinato;

5. i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati; si deve premettere che i ricorrenti, sulla base di quanto si desume dalla motivazione resa dalla Corte territoriale e come è evidente dal tenore dei motivi stessi, sono tra coloro la cui domanda risarcitoria è stata rigettata per essere medio temporeintervenuta nei loro riguardi stabilizzazione con rapporti a tempoindeterminato; trova dunque applicazione il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale A.T.A. deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con R.G.N. 18408/2017 Pag.oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto (da ultimo, v.

Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472, a conferma dell’orientamento inaugurato da Cass. 7 novembre 2016, n. 22552); ciò impone dunque il rigetto di tutti i predetti motivi;

6. il quarto motivo è fondato (si veda, con riferimento a fattispecie analoga, Cass. n. 17314/2020); è evidente la differenza sussistente tra l’azione di adempimento per il riconoscimento delle differenze retributive consequenziali alla maturazione dell’anzianità di servizio nella consecuzione dei rapporti a termine tra le parti e la domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato; se, pertanto, la sopravvenuta stabilizzazione, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, tacita la pretesa risarcitoria, essa non può comportare l’assorbimento della pretesa retributiva, esercitata in modo indipendente ed autonomo; rispetto a tale progressione stipendiale vale peraltro il principio, anch’esso ampiamente consolidato, secondo cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558); è dunque errata la reiezione della domanda pronunciata dalla Corte territoriale sul presupposto del venire meno del diritto per effetto della stabilizzazione; tale diritto, in quanto ne ricorrano gli altri presupposti, da accertare in sede di rinvio, è autonomo dal diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine e la stabilizzazione ha semmai l’effetto di comportare, per il periodo successivo ad essa, il ricalcolo dell’anzianità di servizio (a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti, quanto al personale docente, da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 (secondo cui «in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a R.G.N. 18408/2017 Pag.tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato») e, quanto al personale A.T.A., da Cass. 28 novembre 2019, n. 31150 (secondo cui «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con laclausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato»), ma certamente non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell’anzianità di servizio stessa;

7. all’accoglimento del quarto motivo segue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla Corte d’appello indicata in dispositivo, affinché essa definisca la domanda di riconoscimento delle differenze retributive proposta dai ricorrenti facendo applicazione dei corretti principi sopra indicati;

8. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

9. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre, cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18408/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; Oggetto: Personale scolastico precario - successiva stabilizzazione -risarcimento del danno-anzianità R.G.N. 18408/2017 Pag.-controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], DIREZIONE GENERALE; [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 291/2016, depositata il 31/03/2017 (R.G.N. 8/2016). Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 291/2016 la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino, decidendo sull’appello principale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e su quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, rigettava le originarie domande dei suddetti appartenenti al personale ATA, assunti per più anni con contratti a termine, intesa ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della reiterazione dei contratti priva di ragioni oggettive ed il pagamento delle differenze stipendiali maturate nel corso del servizio prestato oltre che il risarcimento del danno per l’abusivo ricorso al contratto a termine ed ancora le differenze retributive in ragione dell’anzianità di servizio; 2. il Tribunale aveva accolto (parzialmente) il ricorso ed aveva condannato parte controricorrente a risarcimento del danno per l’illegittimo ricorso al contratto a termine quantificato in 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto mentre aveva rigettato la domanda finalizzata al riconoscimento degli aumenti stipendiali conseguenti alla progressione retributiva a far data dal primo contratto a termine; 3. la Corte d’appello, preso atto dell’intervenuta immissione in ruolo ai sensi della L. 107/2015, riteneva che il danno lamentato fosse stato riparato; riteneva che la stabilizzazione, misura straordinaria prevista dal legislatore, fosse satisfattiva di ogni pretesa e che la legge nulla prevedeva con riguardo al riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici sia a fini economici, dell’intero servizio non di ruolo precedente; 4. avverso tale sentenza i dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria; 3. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso. Consideratoche: R.G.N. 18408/2017 Pag.1.con il primo motivo i ricorrenti assumono la violazione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) dell’art. 97 Cost. e dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, per avere ritenuto la Corte territoriale che la intervenuta stabilizzazione impedisse il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno lamentato; 2. il secondo motivo adduce la violazione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) della Direttiva 1999/70/CE, dell’art. 400 t.u. n. 297/1994, dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 32 l. n. n. 183/2010, per avere la Corte territoriale ritenuto che le nomine effettuate su organico di fatto non fossero da considerare come effettuate su posto libero e vacante e non dovessero essere quindi computate nel triennio ai fini della verifica dell’abusività della condotta del Miur; 3. con il terzo motivo è invece dedotta la violazione, ancora ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., per essersi ritenuto, rispetto alla distinzione tra posti attribuiti a termine su organico di fatto o su organico di diritto, che spettasse ai ricorrenti, e non al Ministero, dimostrare le concrete modalità delle corrispondenti assunzioni, al fine di comprovare la concreta abusività; 4. il quarto motivo è invece destinato dai ricorrenti alla denuncia di violazione dell’[OSCURATO:PERSONA], di cui alla direttiva 1999/70/CE (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione anche all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, in esito alla stabilizzazione, non fossero dovute le differenze retributive riconnessealle anzianità di servizio maturate durante i rapporti di lavoro a tempo determinato; 5. i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati; si deve premettere che i ricorrenti, sulla base di quanto si desume dalla motivazione resa dalla Corte territoriale e come è evidente dal tenore dei motivi stessi, sono tra coloro la cui domanda risarcitoria è stata rigettata per essere medio temporeintervenuta nei loro riguardi stabilizzazione con rapporti a tempoindeterminato; trova dunque applicazione il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale A.T.A. deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con R.G.N. 18408/2017 Pag.oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto (da ultimo, v. Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472, a conferma dell’orientamento inaugurato da Cass. 7 novembre 2016, n. 22552); ciò impone dunque il rigetto di tutti i predetti motivi; 6. il quarto motivo è fondato (si veda, con riferimento a fattispecie analoga, Cass. n. 17314/2020); è evidente la differenza sussistente tra l’azione di adempimento per il riconoscimento delle differenze retributive consequenziali alla maturazione dell’anzianità di servizio nella consecuzione dei rapporti a termine tra le parti e la domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato; se, pertanto, la sopravvenuta stabilizzazione, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, tacita la pretesa risarcitoria, essa non può comportare l’assorbimento della pretesa retributiva, esercitata in modo indipendente ed autonomo; rispetto a tale progressione stipendiale vale peraltro il principio, anch’esso ampiamente consolidato, secondo cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558); è dunque errata la reiezione della domanda pronunciata dalla Corte territoriale sul presupposto del venire meno del diritto per effetto della stabilizzazione; tale diritto, in quanto ne ricorrano gli altri presupposti, da accertare in sede di rinvio, è autonomo dal diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine e la stabilizzazione ha semmai l’effetto di comportare, per il periodo successivo ad essa, il ricalcolo dell’anzianità di servizio (a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti, quanto al personale docente, da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 (secondo cui «in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a R.G.N. 18408/2017 Pag.tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato») e, quanto al personale A.T.A., da Cass. 28 novembre 2019, n. 31150 (secondo cui «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con laclausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato»), ma certamente non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell’anzianità di servizio stessa; 7. all’accoglimento del quarto motivo segue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla Corte d’appello indicata in dispositivo, affinché essa definisca la domanda di riconoscimento delle differenze retributive proposta dai ricorrenti facendo applicazione dei corretti principi sopra indicati; 8. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 9. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre, cassa
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