CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Milano; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano, in funzione di giudice dell'appello cautelare, in data 16 novembre 2021, con la quale, in accoglimento dell'impugnazione de libertate del pubblico ministero ed in riforma della ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 23 settembre 2021, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 9) della provvisoria imputazione con la quale si rimprovera al ricorrente il reato di frode fiscale (art. 8 cligs. 10 marzo 2000, n. 74) per avere, quale an-lministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (costituita il 13 dicembre 2013), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto e [OSCURATO:PERSONA], altro amministratore di fatto della predetta società, al fine di fare evadere alla [OSCURATO:SOCIETA]. le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, nel corso del 2018 emetteva nei confronti della predetta società fatture per operazioni inesistenti, per un totale di euro 190.281,78, di cui euro 34.311,20 per IVA. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a quattro motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale e processuale per violazione del principio di corrispondenza tra la domanda cautelare e la relativa decisione (art. 606, comma i, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen.). Sostiene che il Tribunale cautelare, per addivenire alla trattazione del fatto odgetto di appello del pubblico ministero e fondare il proprio convincimento, ha ripreso, articolato e motivato l'intera ordinanza cautelare, facendo riferimento a vari soggetti, diversi dal ricorrente, e a capi d'incolpazione provvisoria ulteriori e diversi rispetto a quello oggetto dell'appello cautelare, enunciando vicende relative all'infiltrazione della 'ndrangheta, alla quale sarebbe, secondo l'indimostrato assunto del tribunale cautelare, direttamente o indirettamente collegato il ricorrente. Ricorda che l'appello cautelare è caratterizzato dall'obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tanto sul rilievo che l'art. 310 cod. proc. pen., dispone che l'istanza d'appello debba essere completa dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata andrebbe epurata di tutte le argomentazioni, deduzioni, integrazioni, contenute da pag. 2 a pag. 8, risultando assolutamente irrilevante e deviante, la copiosa disamina dell'operatività di una struttura associativa di stampo mafioso `ndranghetistica operativa in Lombardia in quanto mira a "contestualizzare" un elemento di fatto del tutto irrilevante ed ininfluente rispetto alla posizione del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Osserva che il Tribunale cautelare, dopo aver trascritto i capi d'imputazione ed avere, nella parte iniziale del provvedimento, effettuato alcune valutazioni generali e generiche sull'operatività di una struttura associativa di stampo mafioso 'ndranghetista (rispetto alla quale il ricorrente sarebbe del tutto estraneo) e sulla sussistenza delle condotte integranti il reato di bancarotta fraudolenta contestato al capo 10) della rubrica, da pag. 9 a pag. 10 dell'ordinanza impugnata (la sola parte che tratta effettivamente dell'oggetto dell'appello del pubblico ministero) si sarebbe limitato a riprodurre integralmente il contenuto della richiesta cautelare e dell'appe:lo senza operare, in violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., un'autonoma valutazione della regiudicanda cautelare, posto che tale essenziale requisito, necessario ai fini della legittimità della cautela, debba essere osservato anche dal tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello cautelare, con la conseguenza che, mancando nella specie un'autonoma valutazione in proposito, l'ordinanza gravata andrebbe annullata per mancanza dei requisiti richiesti, a pena di nultà, dall'art. 292 cod. proc. pen., in particolare per difetto di motivazione, avendo il Tribunale cautelare prodotto una giustificazione dell'applicazione della cautela solo apparente nonché carente di qualsivoglia indicazione delle ragioni di adesione alla istanza della pubblica accusa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Premette che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti. Osserva che il Tribunale cautelare ha riformato l'ordinanza emessa dal GIP esclusivamente "reinterpretando" in modo arbitrario l'annotazione di polizia giudiziaria e senza operare alcun controllo circa la veridicità delle fatture e i rapporti commerciali tra le due società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la IPB Italia s.r.1.), incorrendo pertanto nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati perché 'ipotesi accusatoria, confermata dal Tribunale cautelare, risiederebbe nella mera interpretazione o reinterpretazione delle annotazioni di polizia giudiziaria. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente prospetta la violazione di legge in reiazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nonché omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle stesse, dei principi di attualità, concretezza, proporzione e in ordine al pericolo di recidiva (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Assume che il Tribunale distrettuale, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, si sarebbe limitato a motivare con espressioni generiche ed argomentazioni presuntive non adeguate a giustificare il mantenimento del vincolo in capo atindagato, ponendosi così in contrasto con lo spirito della legge n. 47 del 2015. Ricorda che l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali, quali la vicinanza ai fatti rivelatori delle potenzialità criminali dell'indagato ovvero la presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione. Assume come non vi siano elementi che possano far ritenere che il ricorrente possa commettere delitti della stessa specie rispetto a quelli contestatigli nell'imputazione provvisoria, né sarebbero stati evidenziati elementi sufficienti per ritenere che, presentandosi l'occasione, fosse altrettanto altamente probabile la commissione di reati analoghi. Mancherebbe poi l'attualità del pericolo posto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si presume essere in capo al ricorrente è stata dichiarata fallita già alla data del 18 aprile 2018. Inoltre, la misura della custodia cautelare in carcere è stata applicata, secondo l'assunto del tribunale cautelare, sulla base della gravità ed abitualità delle condotte, dei precedenti penali del ricorrente e della contiguità di costui agli ambienti delinquenziali della 'ndrangheta. Obietta il ricorrente come l'ordinanza impugnata, nel ricorrere a mere clausole di stile disancorate dalla corretta lettura del corredo processuale, si discosti anche dai parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., non avendo il Collegio cautelare tenuto conto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha presentato quattro motivi nuovi che reiterano e precisano, arricchendole nei contenuti, le doglianze formulate con i corrispondenti quattro motivi dei ricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione, limitatamente alla scelta della misura, sulla base del quarto motivo. 2. Il primo motivo è infondato. Siccome, in tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico m:nistero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza, come nella specie, dei gravi indizi di colpevolezza devolve ai giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari, il giudice di appello, qualora accolga l'impugnazione proposta dal pubblico ministero, deve valutare se ricorrano tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e giustificarne la sussistenza, atteso che il provvedimento limitativo della libertà personale può essere adottato soltanto se sussistano oltre che i gravi indizi anche le esigenze cautelari (Sez. 6, n. 29082 del 14/06/2001, Patti, Rv. 220310 - 01). Nel compiere tali valutazioni, il giudice dell'appello cautelare non è vincolato, in ossequio al principio parzialmente devolutivo che contrassegna la regiudicanda de Iibertate, alla causa petendi articolata con la domanda cautelare e riproposta, in tutto o in parte, con i motivi di impugnazione, potendo, sulla base degli atti posti a fondamento della richiesta della misura cautelare, individuare gli elementi, a suo giudizio, indicativi della sussistenza tanto dei gravi indizi di colpevolezza, quanto delle esigenze cautelari e dei criteri utilizzati per la scelta della misura. Ne consegue come non possa trovare applicazione, quanto all'enunciazione delle ragioni per le quali è predicata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'adozione delle misure cautelari, il principio della corrispondenza tra la causa petendi articolata con la domanda cautelare e le ragioni della decisione, sussistendo invece il relativo vincolo solo con riferimento al petitum cautelare, fermo restando che il giudice dell'appello cautelare, allo stesso modo del giudice della cautela, può comunque applicare una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero se ritenuta la più adeguata alla salvaguardia dei dati cautelari individuati nel caso specifico, indipendentemente dal contenuto della domanda cautelare. Pertanto, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per insussistenza, come nella specie, dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice la verifica di tutte le risultanze processuali e lo legittima a riconsiderare anche i punti della motivazione dell'ordinanza, che non abbiano formato oggetto di specifica critica nell'atto di appello (Sez. 1, n. 38681 del 05/04/2016, Catarisano, Rv. 268114 - 01).Ne deriva che, ai fini dell'emissione di misura cautelare personale richiesta dal pubblico ministero con l'impugnazione de libertate, il giudice dell'appello cautelare, al pari del giudice per le indagini preliminari in sede di esercizio dell'azione cautelare, può sviluppare l'iter argomentativo incentrandolo su aspetti diversi e ulteriori rispetto a quelli valorizzati nella domanda, purché essi siano desumibili dagli elementi trasmessi dal pubblico ministero a norma dell'art. 291 cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 5623 del 16/01/2009, Agbana, Rv. 242446 - 01). Sulla base di ciò, il principio di corrispondenza tra domanda e ordinanza cautelare appare invocato a sproposito nel caso di specie. 3. Anche il secondo motivo non è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, al quale occorre dare continuità, secondo il quale, in tema di impugnazioni "de libertate", l'ordinanza ex are. 310 cod. proc. pen. che accolga l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, nei fornire, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., adeguata motivazione in relazione a tutti i presupposti della mSura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta della m sura stessa), può legittimamente fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento, a condizione che, da un lato, il giudice dell'impugnazione cautelare dia conto del proprio esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della loro rilevanza e, dall'altro, mostri di aver valutato le specifiche questioni che le parti abbiano ritualmente sottoposto al suo vaglio (Sez. 6, n. 57529 dei 29/11/2017, Desiderato, Rv. 272205 - 01). Avendo il tribunale cautelare osservato entrambi i suddetti requisiti, la clog'ianza espressa dal ricorrente non ha alcun giuridico fondamento. 4. Il terzo motivo è inammissibile sia per la sua manifesta infondatezza e sia perché, oltre a non essere consentito, risulta essere privo del requisito della specificità. 4.1. Dopo aver ampiamente delineato i rapporti con la criminalità organizzata da parte del ricorrente e degli altri amministratori di fatto e di diritto delle società (la [OSCURATO:PERSONA] e la I.P.B. ITALIA)coinvolte nell'emissione delle false fatture, il tribunale cautelare - con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di essere sindacata in sede di giudizio di legittimità - ha esaminato la motivazione, fondata su una lettura parziale dell'annotazione di polizia giudiziaria, con la quale il Gip aveva ritenuto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 9) della provvisoria imputazione, concernente l'emissione delle false fatture, sulla base dell'astratta compatibilità delle fatture de quibus con il rapporto commerciale dichiarato (e solo dichiarato) dagli stessi indagati. Il tribunale cautelare ha invece osservato che, dopo il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], venne esaminata tutta la documentazione anche bancaria (relativa a tutti i conti della società), esame dal quale emerse chiaramente come non vi fosse mai stato un acquisto che giustificasse la mole di vendite attestata dalle fatture emesse nei confronti della IPB di [OSCURATO:PERSONA]. La I.P.B. ITALIA, a partire da giugno 2018, aveva infatti versato nelle casse della [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 198.324,42, somma a fronte della quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto cedere e consegnare alla IPB dei quantitativi di pellet che di fatto non aveva mai prodotto o acquistato da terzi; né era stata rinvenuta alcuna prova dei pagamenti che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe necessariamente dovuto fare per poter effettivamente consegnare alla IPB i beni oggetto delle fatture indicate nel capo della provvisoria incolpazione. Dal'esarne dei conti correnti della società, infatti, erano emersi soltanto alcuni pagamenti, tutti effettuati nello stesso giorno, il 14 settembre 2018, per l'acquisto di pellet presso società estere, per un totale di soli 42.128,77 euro. Oltre a queste operazioni non erano stati riscontrati ulteriori acquisti da parte della [OSCURATO:PERSONA] tali da potere giustificare una fornitura (né di pellet né di altro) alla I.P.B. ITALIA per un importo complessivo di 243.222.62 euro (importo attestato dalle fatture rilasciate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla I.P.B. Il tribunale cautelare ha anche evidenziato che qualche giorno dopo l'accesso alla sede della [OSCURATO:PERSONA] da parte del personale della [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel novembre 2018, tutti i rapporti di conto corrente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] cessarono la operatività, con saldo azzerato e che tali circostanze emersero soltanto a seguito dell'analisi della documentazione depositata in seno alla procedura fallimentare ossia successivamente alla annotazione di P.G. del 26 novembre 2018 a cui aveva fatto riferimento il G.I.P. nel respingere la richiesta del P.M. per mancanza degli indizi di reità in ordine al capo 9) della provvisoria incolpazione. Sulla base di ciò, quindi di emergenze indiziarie non considerate dal Gip nell'ordinanza impugnata, i giudici dell'appello cautelare hanno concluso come fosse di tutta evidenza, invece, la differenza tra gli importi che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva fatturato ed incassato dalla I.P.B. e le somme spese per l'acquisto del materiale da fornire a quest'ultima; né rilevava, del resto, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse venduto alla I.P.B. anche un furgone e oli combustibili perché, dall'esame delle fatture riportate al capo 9) della provvisoria imputazione e prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'accesso della P.G. del novembre 2018 emergeva, infatti, che so;amente due di queste avevano ad oggetto il furgone e gli oli combustibili.Le restanti fatture, invece, avevano tutte ad oggetto la vendita di materiale di tipo "pellet" che non risultava mai essere stato acquistato e pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che, rispetto a tali fatture, si configurava ampiamente il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 9) della provvisoria imputazione e, dunque, la sussistenza nei confronti del CUTRI', quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a detto reato. Nel pervenire a tale conclusione, il tribunale cautelare ha sottolineato come il reato tributario di cui al capo 9), in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] CUTRI', fosse riconducibile al capo 11) della provvisoria col quale si contestava ad [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all'art. 648 ter.1 c.p. con riferimento al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venisse impiegata al fine di consentire il riciclaggio/reimpiego dei capitali derivanti dalla gestione illecita di rifiuti (reato, quest'ultimo, per il quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto della I.P.B. Italia s.r.1., era stato condannato in primo grado alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 10 ottobre 2019). 4.2. Al cospetto di ciò, il ricorrente, sia con i motivi di impugnazione che con i motivi aggiunti, non ha preso alcuna specifica posizione, connotandosi il motivo anche per la sua aspecificità, oltre che, per quanto in precedenza evidenziato, per la sua manifesta infondatezza, tenuto conto dell'accertata inesistenza delle operazioni commerciali che aveva generato le fatture di cu al capo 9) della provvisoria imputazione. 5. Parimenti inammissibile - per manifesta infondatezza, per aspecificità e per la natura fattuale della doglianza - è il quarto motivo di impugnazione in relazione alla censura circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il tribunale cautelare ha chiarito come le specifiche modalità e circostanze delle condotte fossero sintomatiche di un'assoluta professionalità nella pianificazione ed esecuzione di attività che non sono apparse né casuali né episodiche, bensì inserite in un'attività organizzata e reiterata nel tempo, con caratteri di sistematicità e abitualità, sottolineando, con logica e adeguata motivazione, come le procedure illecite fossero ampiamente collaudate e il tenore delle conversazioni intercettate attestasse chiaramente come gli indagati pianificassero nel dettaglio il perseguimento dei loro fini illeciti. Inoltre, è stato ricordato come il ricorrente - già condannato per violazione della legge sugli stupefacenti, due volte per violazione della legge sulle armi e infine anche per ricettazione - fosse risultato contiguo agli ambienti della crimina2à organizzata, contiguità che è stata stimata attuale alla luce delle frequentazioni riscontrate dalle indagini e documentate anche mediante le videoriprese di numerosi incontri che, oltre a confermare il rapporto confidenziale e l'esistenza di stretti legami, aveva evidenziato la condivisione di comuni "interessi" e la reciproca intenzione di intraprendere diversi "affari". Quanto alla attualità del pericolo di reiterazione criminosa, è apparso sintomatico il fatto che il ricorrente e il Papasidero, a seguito delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarata fallita il 14 aprile. 2019, avessero deciso di avviare una nuova società, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con la quale proseguire senza soluzione di continuità le attività illecite. Nei pervenire alla conclusione di ritenere sussistenti i pericula libertatis, il Tribunale cautelare ha adeguatamente motivato sia in termini di concretezza che di attualità del pericolo. Al cospetto di ciò, i rilievi del ricorrente - in presenza di una motivazione ampiamente adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità - si risolvono in censure di fatto, articolate con i motivi aggiunti e con le quali, sulla base di mere asserzioni e senza seriamente confrontarsi con il grave quadro cautelare delineato nell'ordinanza impugnata, e in precedenza riassunto, postula una ricostruzione dei fatti dei tutto singolare e sollecita inammissibilmente la Corte a una rivalutazione dei contenuti della prova cautelare, che esula dai compiti assegnati al giudice di legittimità. Va allora ricordato come la giurisprudenza della Corte sia ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). 6. Il quarto motivo di ricorso è invece fondato nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione in ordine ai criteri adottati per la scelta della misura. A questo proposito, il Tribunale ha affermato che, avuto riguardo all'intensità dei pericula libertatis l'unica misura idonea alla sua tutela fosse quella della custodia in carcere, e non misure meno afflittive; in particolare non è apparsa adeguata la misura degli arresti domiciliari (ed a maggior ragione le altre misure meno afflittive) poiché essa, quand'anche la sua esecuzione fosse accompagnata da strumentazione elettronica di controllo (che come noto è utile solo a segnalare un allontanamento già avvenuto), non sarebbe idonea ad assicurare le indicate esigenze di cautela e, in particolare, a garantire che il ricorrente non approfitti dei sostanziali margini di libertà ad essa connaturali per proseguire, anche trasgredendo le prescrizioni fondamentali, la sua illecita attività o comunque per non disperdere i contatti necessari per poterla riprendere in tempi migliori anche in considerazione della gravità ed abitualità delle condotte, dei precedenti penali e della contiguità del ricorrente agli ambienti delinquenziali. Si tratta, come fondatamente lamenta il ricorrente, di mere asserzioni che rafforzano il convincimento circa la sussistenza del pericolo di ripetizione criminosa specifica e la necessità che solo le misure custodiali (non anche quelle non custodiali) siano idonee a fronteggiare il pericolo cautelare ma non affrontano la questione circa l'adeguatezza della misura di massimo rigore che è giustificata sulla base di presunzioni le quali, in relazione al titolo di reato posto a fondamento della cautela, non sono predicabili. Se è vero che le cautele accessorie relative all'applicazione di strumenti di controllo elettronico non rassicurano circa l'inosservanza delle prescrizioni, essendo dirette a verificare il mero allontanamento dal luogo della custodia, occorre considerare come, ai fini della scelta della misura, l'esatta osservanza delle prescrizioni, circostanza che invece rassicura circa il contenimento del pericolo, è affidata alla capacità di autocontrollo dell'indagato, che può essere posta in discussione, con adeguata e logica motivazione, soltanto al cospetto di elementi specifici che depongano per una predisposizione alla violazione delle prescrizioni, fermo restando che il rispetto delle prescrizioni stesse è anche affidato ai controlli di polizia giudiziaria in grado di rilevare, se del caso, le relative violazioni, cosicché - allorquando l'indagato si trovi, per altra causa o per altro titolo, come nel caso in esame, agli arresti domiciliari e non risultino violazioni delle prescrizioni - la motivazione, fatta eccezione per i reati, diversi da quello in esame, governati dalle presunzioni cautelari, con la quale è disposta la misura della custodia cautelare in carcere deve essere particolarmente rigorosa e non può essere corroborata, come nel caso di specie, da supposizioni o ipotesi astratte, incorrendo, in tali casi, l'ordinanza cautelare nel vizio di manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla scelta della misura con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. I restanti motivi di impugnazione sono conseguentemente infondati o inammissibili, per le ragioni in precedenza indicate. 7. Va aggiunto, per completezza, che, in sede di discussione orale, il difensore ha eccepito come, per il reato di bancarotta per il quale il ricorrente era stato ristretto, nei presente procedimento, alla misura degli arresti domiciliari, fosse stata disposta la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia, cosicché Io anche per il reato di frode fiscale la misura sarebbe, ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., parimenti caducata. L'eccezione non può essere sollevata nel giudizio di legittimità, dovendo, a condizioni esatte, essere dedotta innanzi al giudice del procedimento principale. In tali casi, infatti, non si è in presenza di un vizio della decisione che, come taie, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" ma di un evento sopravvenuto che, sussistendo le condizioni previste dall'art. 297, comma 3, cod. p