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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10954/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi, con deposito di nota spese; udito anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le ricorrenti, che ha illustrato le ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza quale giudice d'appello emessa il 9 novembre 2021, riformava parzialmente quanto agli effetti civili — condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore \‘, di [OSCURATO:PERSONA] — la sentenza del Giudice di pace palermitano, che aveva invece mandato assolte le predette dal reato di diffamazione per insussistenza del fatto.

2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione degli artt. 603, comma 3-bis, 178, lett. c), 180 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente.

Lamentano le ricorrenti che il Tribunale avrebbe 'ribaltato' la sentenza di assoluzione senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria obbligatoria per le prove dichiarative, privilegiando alcune delle fonti orali e non altre.

Inoltre, la valutazione di attendibilità dei testi Leonardo e Norfo, rispetto agli operai Maligno, risulterebbe irragionevole, come anche la decisione quanto alla responsabilità penale, non conforme alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».

4. Il secondo motivo deduce, in via subordinata, la violazione dell'art. 157 cod. pen., in quanto la condanna agli effetti civili è intervenuta in appello quando il delitto era estinto per prescrizione.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza

6. Il difensore delle ricorrenti ha depositato memoria, con la quale ha insistito per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni in data 25 novembre 2022, chiedendo sostanzialmente il rigetto del ricorso.

8. Il ricorso è stato poi trattato con l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta del difensore delle ricorrenti.

Le parti concludevano come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo.

2. Va premesso che il Tribunale non ha provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La decisione del Tribunale con funzioni di appello di non disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è errata e si pone in contrasto con il precetto dell'art. 603 comma 3-bis per le ragioni di seguito esposte. 2.1 I concetti utili, ai fini dell'inquadramento e della risoluzione del caso in rassegna, possono essere enucleati sulla scorta dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite Pavan (n. 14426 del 21/12/2018) attraverso i seguenti passaggi argomentativi.

Agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la prova dichiarativa deve avere le seguenti caratteristiche: a) deve trattarsi di prova che può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative, perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni); c) dev'essere decisiva, essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione. d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione.

Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e se, in presenza di appello proposto dal pubblico ministero, non adempie all'obbligo incorre in una "violazione di legge". 2.2 Nella fattispecie in esame ricorrono pacificamente i presupposti sub a), b) e c), posto che la prova ha ad oggetto dichiarazioni percettive, è stata raccolta a mezzo di testimonianza, è decisiva, in quanto le medesime dichiarazioni di Leonardo e Norfo, venivano ritenute inadeguate a comprovare l'accusa in primo grado, a differenza di ciò che accadeva in appello, e anche le dichiarazioni dei Maligno, che riferivano di non aver ascoltato espressioni diffamatorie, che avevano concorso a ritenere infondate le accuse dei predetti verso le imputate dinanzi al Giudice di pace, risultavano invece diversamente valutate dal Tribunale che ne escludeva la decisività; infine, le stesse dichiarazioni delle imputate venivano valorizzate in senso assolutorio dal Giudice di pace e invece non ritenute di fatto credibili dal Tribunale.

Quanto alla nozione dì diversa valutazione sub d), in particolare, soccorrono le Sezioni Unite Dasgupta (n. 27620 del 28/04/2016) che, sebbene intervenute prima dell'introduzione dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen., hanno, in sostanza, "anticipato" e "ispirato" la norma in esame: «L'ampia facoltà di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento implica di per sé quale contrappeso, proprio per la esigenza di coerenza con il modello accusatorio, che la difesa sia messa in grado di contrastare i rilievi critici dell'ufficio appellante sulla portata probatoria delle fonti dichiarative /dimostrandone eventualmente la infondatezza proprio attraverso la viva voce dei soggetti le cui dichiarazioni, secondo l'assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dai primo giudice».

Consegue che la diversa valutazione della prova dichiarativa riguarda «l'ipotesi in cui il giudice di appello interpreti le risultanze delle prove dichiarative in termini antitetici alle conclusioni assunte in primo grado».

Mentre si è fuori dal perimetro valutativo nel caso in cui il valore probatorio dell'apporto dichiarativo «non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado» e laddove «non si discuta il contenuto della prova dichiarativa, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura».

«Per contro non rileva, ai fini della esclusione della doverosità della riassunzione della prova dichiarativa, che il contenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti "ambiguità" o non necessiti di "chiarimenti" o "integrazioni" proprio in quanto una simile valutazione che compisse il giudice di appello fonderebbe non su un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto documentale di quanto registrato in primo grado, con ciò venendosi a riprodurre il vizio di un apprezzamento meramente cartolare degli elementi di prova su cui il giudice di appello è chiamato dall'appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna».

Nel caso in esame, per quanto già evidenziato: a) è stata espressa nella motivazione della sentenza impugnata una valutazione contra reum delle fonti dichiarative; b) tale diversa valutazione è antitetica a quella resa dal giudice di primo grado; c) essa è stata decisiva ai fini dell'affermazione della responsabilità; d) essa è stata assunta senza procedere a una rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative (cfr. Sez.

U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in motivazione).

Per altro, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, il giudice di appello che pervenga a una riforma della decisione assolutoria di primo grado, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l'escussione di una sola di esse (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio, Rv. 283678 - 01).2.3 Inoltre, come di recente affermato da Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02, opportunamente richiamata in memoria dalla difesa delle ricorrenti, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3- bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. 2.4 Sussiste, pertanto, la invocata violazione di legge e conseguentemente va disposto l'annullamento agli effetti civili e rinvio per nuovo giudizio al giudice civile, competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., anche per il governo delle spese, risultando il secondo motivo di ricorso proposto solo in via subordinata, ferma restando l'applicazione dell'art. 576 cod. proc. pen. per cui il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez.

U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918 - 01; fra le altre e da ultimo, Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi, con deposito di nota spese; udito anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le ricorrenti, che ha illustrato le ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza quale giudice d'appello emessa il 9 novembre 2021, riformava parzialmente quanto agli effetti civili — condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore \‘, di [OSCURATO:PERSONA] — la sentenza del Giudice di pace palermitano, che aveva invece mandato assolte le predette dal reato di diffamazione per insussistenza del fatto. 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 603, comma 3-bis, 178, lett. c), 180 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente. Lamentano le ricorrenti che il Tribunale avrebbe 'ribaltato' la sentenza di assoluzione senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria obbligatoria per le prove dichiarative, privilegiando alcune delle fonti orali e non altre. Inoltre, la valutazione di attendibilità dei testi Leonardo e Norfo, rispetto agli operai Maligno, risulterebbe irragionevole, come anche la decisione quanto alla responsabilità penale, non conforme alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». 4. Il secondo motivo deduce, in via subordinata, la violazione dell'art. 157 cod. pen., in quanto la condanna agli effetti civili è intervenuta in appello quando il delitto era estinto per prescrizione. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza 6. Il difensore delle ricorrenti ha depositato memoria, con la quale ha insistito per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni in data 25 novembre 2022, chiedendo sostanzialmente il rigetto del ricorso. 8. Il ricorso è stato poi trattato con l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta del difensore delle ricorrenti. Le parti concludevano come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo. 2. Va premesso che il Tribunale non ha provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La decisione del Tribunale con funzioni di appello di non disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è errata e si pone in contrasto con il precetto dell'art. 603 comma 3-bis per le ragioni di seguito esposte. 2.1 I concetti utili, ai fini dell'inquadramento e della risoluzione del caso in rassegna, possono essere enucleati sulla scorta dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite Pavan (n. 14426 del 21/12/2018) attraverso i seguenti passaggi argomentativi. Agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la prova dichiarativa deve avere le seguenti caratteristiche: a) deve trattarsi di prova che può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative, perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni); c) dev'essere decisiva, essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione. d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e se, in presenza di appello proposto dal pubblico ministero, non adempie all'obbligo incorre in una "violazione di legge". 2.2 Nella fattispecie in esame ricorrono pacificamente i presupposti sub a), b) e c), posto che la prova ha ad oggetto dichiarazioni percettive, è stata raccolta a mezzo di testimonianza, è decisiva, in quanto le medesime dichiarazioni di Leonardo e Norfo, venivano ritenute inadeguate a comprovare l'accusa in primo grado, a differenza di ciò che accadeva in appello, e anche le dichiarazioni dei Maligno, che riferivano di non aver ascoltato espressioni diffamatorie, che avevano concorso a ritenere infondate le accuse dei predetti verso le imputate dinanzi al Giudice di pace, risultavano invece diversamente valutate dal Tribunale che ne escludeva la decisività; infine, le stesse dichiarazioni delle imputate venivano valorizzate in senso assolutorio dal Giudice di pace e invece non ritenute di fatto credibili dal Tribunale. Quanto alla nozione dì diversa valutazione sub d), in particolare, soccorrono le Sezioni Unite Dasgupta (n. 27620 del 28/04/2016) che, sebbene intervenute prima dell'introduzione dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen., hanno, in sostanza, "anticipato" e "ispirato" la norma in esame: «L'ampia facoltà di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento implica di per sé quale contrappeso, proprio per la esigenza di coerenza con il modello accusatorio, che la difesa sia messa in grado di contrastare i rilievi critici dell'ufficio appellante sulla portata probatoria delle fonti dichiarative /dimostrandone eventualmente la infondatezza proprio attraverso la viva voce dei soggetti le cui dichiarazioni, secondo l'assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dai primo giudice». Consegue che la diversa valutazione della prova dichiarativa riguarda «l'ipotesi in cui il giudice di appello interpreti le risultanze delle prove dichiarative in termini antitetici alle conclusioni assunte in primo grado». Mentre si è fuori dal perimetro valutativo nel caso in cui il valore probatorio dell'apporto dichiarativo «non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado» e laddove «non si discuta il contenuto della prova dichiarativa, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura». «Per contro non rileva, ai fini della esclusione della doverosità della riassunzione della prova dichiarativa, che il contenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti "ambiguità" o non necessiti di "chiarimenti" o "integrazioni" proprio in quanto una simile valutazione che compisse il giudice di appello fonderebbe non su un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto documentale di quanto registrato in primo grado, con ciò venendosi a riprodurre il vizio di un apprezzamento meramente cartolare degli elementi di prova su cui il giudice di appello è chiamato dall'appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna». Nel caso in esame, per quanto già evidenziato: a) è stata espressa nella motivazione della sentenza impugnata una valutazione contra reum delle fonti dichiarative; b) tale diversa valutazione è antitetica a quella resa dal giudice di primo grado; c) essa è stata decisiva ai fini dell'affermazione della responsabilità; d) essa è stata assunta senza procedere a una rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative (cfr. Sez. U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in motivazione). Per altro, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, il giudice di appello che pervenga a una riforma della decisione assolutoria di primo grado, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l'escussione di una sola di esse (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio, Rv. 283678 - 01).2.3 Inoltre, come di recente affermato da Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02, opportunamente richiamata in memoria dalla difesa delle ricorrenti, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3- bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. 2.4 Sussiste, pertanto, la invocata violazione di legge e conseguentemente va disposto l'annullamento agli effetti civili e rinvio per nuovo giudizio al giudice civile, competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., anche per il governo delle spese, risultando il secondo motivo di ricorso proposto solo in via subordinata, ferma restando l'applicazione dell'art. 576 cod. proc. pen. per cui il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918 - 01; fra le altre e da ultimo, Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le par
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