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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 650/2025

ECLI:EU:C:2025:1019
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria ITORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 18 dicembre 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Notaio coadiutore – Nozione di “giurisdizione” – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Atti relativi al certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Rifiuto di una banca di riconoscere il certificato successorio europeo – Articolo 71 – Avvio d’ufficio, da parte di un notaio, del procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo – Assenza di esercizio di una funzione giurisdizionale – Irricevibilità » Nella causa C‑240/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo zastępca notarialny zastępujący notariusza Justynę Gawlicę w Krapkowicach (notaio coadiutore sostituto della notaia [OSCURATO:PERSONA] esercente a Krapkowice, Polonia), con decisione del 16 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2024, nel procedimento promosso da N.T., con l’intervento di: O.T., S.T.,

BNP [OSCURATO:PERSONA] SA/NV,

LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore) e R. Frendo, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per N.T., da M. de [OSCURATO:PERSONA], radca prawny; – per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; – per il governo rumeno, da M. Chicu, E. Gane e L. Ghiţă, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Hottiaux e W. Wils, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 69, paragrafo 2, e dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifica in GU 2019, L 243, pag. 9). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da N.T., residente in Polonia, a seguito del decesso di sua sorella, K.T., cittadina polacca e tedesca che aveva risieduto abitualmente in Belgio, avverso il rifiuto della BNP [OSCURATO:PERSONA] SA/NV (in prosieguo: la «BNP»), una banca con sede in Belgio, di liberare gli attivi che si trovano in un conto corrente aperto da K.T. presso tale banca, nonostante la produzione, da parte di N.T., di un certificato successorio europeo che la designa come unica erede.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 Il considerando 70 del regolamento n. 650/2012 è formulato nel modo seguente: «Il certificato [successorio europeo] dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento.

Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai. (…)». 4 L’articolo 5 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Accordi di scelta del foro», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione». 5 Il capo VI del regolamento n. 650/2012, intitolato «Certificato successorio europeo», comprende gli articoli da 62 a 73 del medesimo regolamento. 6 L’articolo 64 di tale regolamento, intitolato «Competenza a rilasciare il certificato», prevede quanto segue: «(…) L’autorità di rilascio è:

a) un organo giurisdizionale quale definito all’articolo 3, paragrafo 2; o

b) un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione». 7 L’articolo 66 di detto regolamento, intitolato «Esame della domanda», al paragrafo 5 enuncia quanto segue: «Ai fini del presente articolo, l’autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all’autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un’altra autorità nazionale». 8 L’articolo 67 del medesimo regolamento, intitolato «Rilascio del certificato», al paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue: «L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. (…) L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando:

a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o (…)». 9 L’articolo 69 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Effetti del certificato», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.

Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici.

Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso». 10 L’articolo 71 di tale regolamento, intitolato «Rettifica, modifica o revoca del certificato», al paragrafo 2, enuncia quanto segue: «Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d’ufficio, l’autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero». 11 L’articolo 72 di detto regolamento, intitolato «Procedure di ricorso», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue: «1. (…) Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio a norma dell’articolo 71 (…) possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.

Il ricorso è proposto davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.

2. Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l’autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall’autorità di rilascio. (…)».

Diritto polacco Codice notarile 12 L’articolo 79 della ustawa Prawo o notariacie (legge sul notariato), del 14 febbraio 1991 (Dz.

U. n. 22, posizione 91), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice notarile»), dispone quanto segue: «Il notaio effettua i seguenti atti: (…) 1b) adotta gli atti relativi al certificato successorio europeo. (…)». 13 L’articolo 83 di tale codice, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «L’interessato, entro una settimana dalla data di notifica dei motivi del diniego o, qualora egli non ne abbia fatto richiesta entro il termine prescritto per la notifica dei motivi del diniego, dalla data in cui egli è stato informato del diniego, può proporre ricorso avverso il diniego di effettuare l’atto notarile dinanzi ad un tribunale regionale del luogo in cui ha sede lo studio del notaio che rifiuta di effettuare l’atto notarile.

Il ricorso è proposto tramite detto notaio». 14 L’articolo 89 di detto codice, al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Le parti di un atto notarile sono responsabili in solido per il compenso dovuto al notaio. (…)». 15 L’articolo 95t del medesimo codice dispone quanto segue: «Il notaio attesta nel verbale il rilascio, la rettifica, la modifica o la revoca di un certificato successorio europeo ovvero la sospensione dei suoi effetti, nonché il diniego di compiere i suddetti atti. (…)». 16 L’articolo 95u del codice notarile, al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il notaio notifica d’ufficio una copia del verbale di rilascio o di rifiuto del certificato successorio europeo unitamente all’informativa relativa ai mezzi di ricorso esperibili.

Entro una settimana, il notaio enuncia i motivi di tali atti, su richiesta del partecipante all’atto notarile formulata entro una settimana dalla data di comunicazione della copia del verbale, o se il partecipante all’atto notarile che non ha formulato una siffatta richiesta ha proposto un ricorso entro il termine di legge». 17 L’articolo 95v di tale codice è formulato come segue: «Qualora venga accertata la sussistenza di un motivo di modifica o di revoca del certificato successorio europeo previsto dal [regolamento n. 650/2012], il notaio può modificarlo o revocarlo anche d’ufficio». 18 Ai sensi dell’articolo 95w di detto codice: «Il notaio notifica d’ufficio una copia del verbale contenente la rettifica, la modifica o la revoca del certificato successorio europeo oppure la sospensione dei suoi effetti, nonché il diniego di effettuare tali atti, unitamente all’informativa relativa ai mezzi di ricorso esperibili.

La disposizione dell’articolo 95u, [paragrafo] 1, seconda frase, si applica mutatis mutandis .

Il notaio notifica inoltre d’ufficio una copia del verbale contenente tali atti a tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato successorio europeo». 19 L’articolo 95x del medesimo codice, al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Gli atti notarili relativi al rilascio, alla rettifica, alla modifica o alla sospensione degli effetti di un certificato successorio europeo possono essere oggetto di impugnazione.

La disposizione dell’articolo 83 si applica mutatis mutandis ».

Regolamento del Ministro della Giustizia relativo alle tariffe massime notarili 20 L’articolo 10a del rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (regolamento del Ministro della Giustizia relativo alle tariffe massime notarili) del 28 giugno 2004 (Dz.

U. del 2004, n. 148, posizione 1564), nella versione applicabile al procedimento principale, al paragrafo 2a prevede quanto segue: «Per gli atti relativi al certificato successorio europeo, esclusi gli atti di cui ai paragrafi 2b e 2c e al paragrafo 12, la tariffa massima è, di norma, di 400 [zloty polacchi (PLN) (circa EUR 100)]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 21 K.T., che aveva la doppia cittadinanza polacca e tedesca e risiedeva abitualmente in Belgio, è deceduta il 6 febbraio 2023 in Polonia.

Ella era nubile e non aveva figli.

La sua famiglia più prossima era composta dai suoi genitori e da sua sorella N.T., i quali risiedevano in Polonia.

Prima del suo decesso, K.T. ha redatto, dinanzi a un notaio polacco, un testamento nel quale ha indicato la legge polacca quale legge applicabile e ha designato sua sorella N.T. quale unica erede. 22 Il 22 febbraio 2023, tale testamento è stato aperto e letto dinanzi allo zastępca notarialny zastępujący notariusza Justynę Gawlicę w Krapkowicach (notaio coadiutore sostituto della notaia [OSCURATO:PERSONA] esercente a Krapkowice, Polonia) (in prosieguo: il «notaio coadiutore»), in presenza di N.T. e dei genitori di K.T.

I genitori di K.T. e N.T. hanno stipulato un accordo di scelta del foro, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 650/2012.

All’esito di tale procedimento, è stato rilasciato un certificato successorio, che designava N.T. quale unica erede, accompagnato da un attestato conforme al modulo II, previsto e allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2014, L 359, pag. 30).

In tale attestato, il notaio coadiutore ha precisato gli effetti del certificato successorio rilasciato, in particolare il suo carattere giuridicamente vincolante, e ha ricordato la qualificazione come organo giurisdizionale quale risultante dalla sentenza del 23 maggio 2019, WB (C‑658/17, EU:C:2019:444). 23 Il patrimonio ereditario comprendeva in particolare fondi collocati in un conto corrente aperto presso la BNP.

Quest’ultima ha rifiutato di riconoscere N.T. quale unica erede di K.T. e le ha chiesto di produrre un certificato successorio europeo. 24 Nonostante il rilascio, il 5 luglio 2023, da parte del notaio coadiutore, di un siffatto certificato che designa N.T. quale unica erede, la BNP ha confermato il suo rifiuto di riconoscere quest’ultima quale unica erede di K.T. e ha preteso che essa producesse un certificato ereditario rilasciato da un notaio belga (verklaring van erfrecht) . 25 Il 18 settembre 2023, il notaio coadiutore si è rivolto a N.T. e alla BNP ricordando loro la situazione giuridica che risulta dalla stipulazione dell’accordo di scelta del foro, nonché dal rilascio del certificato successorio europeo.

Il notaio coadiutore ha informato la BNP della possibilità, sul fondamento dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, di richiedere la revoca o la modifica del certificato successorio europeo errato o irregolare e ha precisato che, in ogni caso, un siffatto certificato restava vincolante finché non fosse stato revocato o modificato. 26 Il 3 novembre 2023, il notaio coadiutore ha avviato d’ufficio il procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo in questione, chiamando a parteciparvi, in qualità di parti, N.T., i suoi genitori e la BNP.

Egli ha loro concesso un termine per fornire le informazioni e i documenti idonei a dimostrare l’esistenza di una eventuale irregolarità di tale certificato.

Egli ha inoltre informato tali parti che l’avvio di un siffatto procedimento avrebbe comportato spese procedurali, quali una tariffa notarile e spese di notificazione e di traduzione. 27 Il notaio coadiutore indica che, conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, il legislatore polacco ha imposto al notaio, in qualità di autorità di rilascio del certificato successorio europeo, l’obbligo per legge di modificare o revocare il certificato rilasciato, eventualmente anche d’ufficio, qualora non corrisponda al vero.

Egli precisa che il notaio deve dunque assicurarsi dell’esattezza del certificato successorio europeo rilasciato nonché chiarire, in caso di dubbi, d’ufficio o su richiesta delle parti interessate, la questione della sua esattezza mediante un’indagine appropriata.

Nell’ambito di una siffatta procedura, spetterebbe dunque al notaio coadiutore non soltanto verificare l’esattezza del contenuto del certificato successorio europeo oggetto del procedimento principale, bensì anche dirimere la controversia di cui al procedimento principale, il che implicherebbe che quest’ultimo debba prendere posizione in merito alla conformità del contenuto di tale certificato alla situazione giuridica reale. 28 Il notaio coadiutore ritiene, a tal fine, di dover stabilire le circostanze pertinenti della causa oggetto del procedimento principale, basandosi in particolare sul procedimento pregiudiziale nonché sulle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (GU 2020, L 405, pag. 40). 29 Perciò, secondo il notaio coadiutore, nell’ambito del procedimento di revoca o di modifica di un certificato successorio europeo, l’autorità di rilascio esercita funzioni giurisdizionali, il che sarebbe confermato dall’impianto sistematico del regolamento n. 650/2012. 30 A tal riguardo, il notaio coadiutore indica che, mediante l’articolo 66, paragrafo 5, di tale regolamento, il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario prevedere un mezzo procedurale al fine di ottenere prove in altri Stati membri, destinato in gran parte alle autorità di rilascio non giudiziarie.

La previsione di un siffatto mezzo procedurale sarebbe legata al fatto che, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, l’autorità di rilascio non è chiamata a dirimere controversie e non è quindi competente a ricorrere a strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile destinati agli organi giurisdizionali.

Tuttavia, la situazione cambierebbe radicalmente una volta emesso il certificato, qualora l’autorità di rilascio, in forza dell’articolo 71 di tale regolamento, sia chiamata a procedere alla revoca o alla modifica del certificato successorio in questione.

Tale autorità potrebbe dunque ricorrere a tali strumenti nell’ambito del procedimento di revoca o di modifica di un certificato successorio europeo, il che spiegherebbe perché il legislatore, all’articolo 71 del regolamento n. 650/2012, non ha inserito una norma simile a quella prevista dall’articolo 66, paragrafo 5, di tale regolamento.

Tali elementi conducono il notaio coadiutore a ritenere che detta autorità eserciti funzioni giurisdizionali e possa adire la Corte in via pregiudiziale. 31 Tuttavia, in considerazione della sentenza del 23 maggio 2019, WB (C‑658/17, EU:C:2019:444), e dell’ordinanza del 1º settembre 2021, OKR (Rinvio pregiudiziale di un notaio coadiutore) (C–387/20, EU:C:2021:751), il notaio coadiutore si chiede, in primo luogo, se, nelle circostanze della causa oggetto del procedimento principale, sia competente a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. 32 Se così fosse, il notaio coadiutore si chiede, in secondo luogo, se sia possibile, in forza del diritto nazionale, condannare la BNP a farsi carico delle spese notarili relative al procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo qualora quest’ultima non abbia né partecipato al procedimento di rilascio del certificato successorio europeo né richiesto la revoca o la modifica di un siffatto certificato, bensì abbia contestato gli effetti del certificato che le è stato presentato, il che ha condotto l’autorità di rilascio ad avviare d’ufficio un procedimento di revoca o di modifica di tale certificato. 33 Secondo il notaio coadiutore, conformemente al diritto polacco applicabile, in particolare al codice notarile e al regolamento del Ministro della Giustizia relativo alle tariffe massime notarili, e nel rispetto dei limiti generali derivanti dal diritto dell’Unione, ogni partecipante a tale procedimento deve farsi carico delle spese notarili relative a quest’ultimo.

Nelle circostanze del caso di specie, la BNP dovrebbe essere inclusa tra le partecipanti a detto procedimento. 34 In terzo luogo, il notaio coadiutore si chiede se l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 autorizzi una banca alla quale è stata presentata una copia in corso di validità di un certificato successorio europeo a contestare lo status di erede della persona designata in tale documento. 35 Alla luce di ciò, il notaio coadiutore ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che un’autorità non giudiziaria che rilascia un certificato successorio europeo è competente, nell’ambito di un procedimento dinanzi ad essa pendente diretto alla revoca o alla modifica del certificato rilasciato, a sottoporre una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 2) In caso di risposta affermativa alla [prima] questione, se l’articolo 71, paragrafo 2, del citato regolamento consenta che, in base al diritto nazionale, le spese del procedimento di revoca o modifica del certificato successorio europeo vengano addebitate alla banca, che non ha preso parte al procedimento di rilascio del certificato, che non ha chiesto la revoca o la modifica dello stesso, ma che ha contestato gli effetti di legittimazione del certificato presentatole, con la conseguenza che l’autorità di rilascio ha avviato d’ufficio un procedimento di revoca o modifica del certificato al quale partecipa la banca in questione. 3) In caso di risposta affermativa alla [seconda] questione, se l’articolo 69, paragrafo 2, di [detto] regolamento debba essere interpretato nel senso che la banca alla quale viene presentata una copia autentica in corso di validità del certificato successorio europeo non ha il diritto di contestare lo status di erede della persona legittimata in virtù del certificato».

Procedimento dinanzi alla Corte 36 Con decisione del presidente della Corte del 6 settembre 2024, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 23 gennaio 2025, Albausy (C‑187/23, EU:C:2025:34). 37 Con lettera del 28 gennaio 2025, la cancelleria della Corte ha trasmesso tale sentenza al notaio coadiutore e lo ha invitato a comunicarle se, alla luce di quest’ultima, egli intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 38 Nella sua risposta del 20 febbraio 2025, il notaio coadiutore ha informato la Corte di voler mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto detta sentenza, relativa al procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, non avrebbe alcun effetto sull’oggetto e sullo svolgimento del presente procedimento, nell’ambito del quale il notaio coadiutore dovrebbe risolvere una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del certificato successorio europeo, il che gli conferirebbe natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 39 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 40 Tale disposizione trova applicazione nella presente causa. 41 Secondo una costante giurisprudenza, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono ad essi necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22, EU:C:2024:384, punto 33 e giurisprudenza citata). 42 Ne consegue che, per essere legittimato ad adire la Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, l’organismo di rinvio deve poter essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, circostanza questa la cui verifica spetta alla Corte sulla base della domanda di pronuncia pregiudiziale (sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22, EU:C:2024:384, punto 34 e giurisprudenza citata). 43 Al fine di valutare se un organismo di rinvio abbia natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione rientrante unicamente nell’ambito del diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, tra cui l’origine legale di tale organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, l’applicazione, da parte di detto organismo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (v. sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, pag. 395; del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, punto 41, nonché del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22, EU:C:2024:384, punto 35). 44 Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenza del 23 gennaio 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, punto 30 e giurisprudenza citata). 45 Per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni, giurisdizionali o amministrative, che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte, per verificare se dinanzi a tale organo sia pendente una lite e se quest’ultimo sia chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale [v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑503/15, EU:C:2017:126, punto 28, nonché ordinanze del 1º settembre 2021, OKR (Rinvio pregiudiziale di un notaio coadiutore), C‑387/20, EU:C:2021:751, punto 23, e del 19 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑722/21, EU:C:2022:412, punto 13]. 46 In tale contesto, occorre ricordare, in via preliminare, che il sistema instaurato dal regolamento n. 650/2012 si basa sul presupposto che il certificato successorio europeo sia rilasciato conformemente al procedimento fissato al capo VI di tale regolamento qualora gli elementi da certificare siano stati accertati a norma della legge applicabile alla successione. 47 Peraltro, conformemente all’articolo 64 del regolamento n. 650/2012, letto alla luce del considerando 70 di quest’ultimo, il rilascio di un siffatto certificato può essere conferito a un organo giurisdizionale o ad altre autorità che, in forza del diritto nazionale, sono competenti in materia di successioni, quali i notai. 48 Dalla decisione di rinvio emerge che, in forza del diritto polacco, tanto gli organi giurisdizionali quanto i notai possono essere considerati autorità competenti a rilasciare un certificato successorio europeo.

Più in particolare, all’articolo 79, lettera 1b), il codice notarile prevede che il notaio adotta atti relativi al certificato successorio europeo. 49 Nell’ambito del rilascio di un siffatto certificato, come previsto all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, e al fine di preservare la fiducia dei cittadini nel certificato successorio europeo, la Corte ha già dichiarato che l’autorità di rilascio non può rilasciare un siffatto certificato i cui elementi non corrispondono al vero e che, in caso di contestazione degli elementi da certificare, tale autorità, che non dispone del potere di dirimerla, deve rifiutare il rilascio del certificato successorio europeo richiesto, e tale rifiuto può essere oggetto del ricorso previsto all’articolo 72 di tale regolamento dinanzi all’autorità giudiziaria competente per risolvere siffatta contestazione (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, punti 43, 44, 64 e 65).

La Corte ha dedotto da tale constatazione che l’organo di rinvio in questione, emettendo decisioni in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, di detto regolamento, quale autorità di rilascio del certificato successorio europeo, non esercitava funzioni giurisdizionali e, pertanto, non era legittimato ad adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, punto 66). 50 Pertanto, considerata la giurisprudenza citata ai punti da 43 a 45 e 49 della presente ordinanza, occorre verificare se la natura delle funzioni esercitate dall’autorità di rilascio, nel caso di specie il notaio coadiutore, nell’ambito del procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo previsto all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 e nel contesto nel quale essa ha adito la Corte in via pregiudiziale, sia diversa da quella delle funzioni esercitate da una siffatta autorità quando essa rilascia detto certificato. 51 A tale proposito, occorre rammentare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 23 gennaio 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, punto 39). 52 Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, l’autorità di rilascio modifica o revoca il certificato successorio europeo, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d’ufficio, ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero. 53 A tal riguardo, si deve necessariamente constatare che dalla formulazione dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 non emerge che, al fine di revocare o modificare un certificato successorio europeo, sia l’autorità di rilascio a dover stabilire che tale certificato o taluni elementi di quest’ultimo differiscono dal vero. 54 Infatti, al pari della Commissione europea, occorre rilevare che, in tale disposizione, il verbo «accertare» è utilizzato alla forma passiva o impersonale in diverse versioni linguistiche, quali quella in lingua spagnola (« se haya acreditado »), in lingua tedesca (« wenn feststeht »), in lingua estone (« on kindlaks tehtud »), in lingua inglese (« it has been established »), in lingua francese (« lorsqu’il a été établi »), in lingua italiana («sia stato accertato»), in lingua finlandese (« jos on todettu ») oppure in lingua svedese (« om det har fastställts »). 55 Tale interpretazione è altresì avvalorata dall’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, ai sensi del quale «[s]e, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l’autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall’autorità di rilascio».

Perciò, soltanto l’autorità giudiziaria di cui a tale disposizione può determinare i diritti successori o gli elementi contestati nel certificato successorio europeo dopo aver svolto un esame completo del merito della causa.

Pertanto, l’autorità di rilascio di tale certificato è legittimata a modificare o revocare, se del caso d’ufficio, il certificato che essa ha rilasciato in precedenza soltanto se, preliminarmente, l’autorità giudiziaria competente ha accertato quali elementi di tale certificato non corrispondono al vero e non li ha rettificati, modificati o revocati essa stessa. 56 In tali condizioni, occorre considerare che l’autorità di rilascio, nel caso di specie il notaio coadiutore, non è competente a determinare gli elementi contestati del certificato successorio europeo che essa ha rilasciato in precedenza. 57 Certamente il procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo è specifico e autonomo rispetto al procedimento di rilascio del certificato successorio europeo previsto all’articolo 67 del regolamento n. 650/2012. 58 Tuttavia, come rilevato dal notaio coadiutore, da N.T. e dal governo rumeno, tale procedimento è previsto al capo VI di detto regolamento, relativo al certificato successorio europeo, e costituisce quindi una tappa successiva e aggiuntiva al rilascio di tale certificato che è stata prevista dal legislatore dell’Unione al fine di garantire gli obiettivi perseguiti da detto regolamento. 59 Perciò, le disposizioni contenute in tale capo, relative al certificato successorio europeo, comprese quelle che si riferiscono al procedimento di revoca o di modifica di tale certificato, non conferiscono alle autorità nazionali legittimate a rilasciare detto certificato la competenza a risolvere eventuali controversie e a determinare, in caso di contestazione, i diritti e gli obblighi delle persone candidate o interessate alla successione. 60 Ne consegue che, nel caso di specie, modificando o revocando un certificato successorio europeo, il notaio coadiutore non è chiamato a dirimere una controversia nell’ambito della quale egli debba adottare una decisione di natura giurisdizionale, di modo che egli non svolge funzioni giurisdizionali, né nei confronti degli eredi e legatari che vantano diritti diretti sulla successione, né, a fortiori, nei confronti di terzi interessati quali una banca presso la quale il de cuius deteneva un conto. 61 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il notaio coadiutore non può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 62 Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.

Sulle spese 63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’organo del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo zastępca notarialny zastępujący notariusza Justynę Gawlicę w Krapkowicach (notaio coadiutore sostituto della notaia [OSCURATO:PERSONA] esercente a Krapkowice, Polonia), con decisione del 16 marzo 2024, è manifestamente irricevibile.

Firme * Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria ITORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 18 dicembre 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Notaio coadiutore – Nozione di “giurisdizione” – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Atti relativi al certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Rifiuto di una banca di riconoscere il certificato successorio europeo – Articolo 71 – Avvio d’ufficio, da parte di un notaio, del procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo – Assenza di esercizio di una funzione giurisdizionale – Irricevibilità » Nella causa C‑240/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo zastępca notarialny zastępujący notariusza Justynę Gawlicę w Krapkowicach (notaio coadiutore sostituto della notaia [OSCURATO:PERSONA] esercente a Krapkowice, Polonia), con decisione del 16 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2024, nel procedimento promosso da N.T., con l’intervento di: O.T., S.T., BNP [OSCURATO:PERSONA] SA/NV, LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore) e R. Frendo, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per N.T., da M. de [OSCURATO:PERSONA], radca prawny; –        per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; –        per il governo rumeno, da M. Chicu, E. Gane e L. Ghiţă, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da J. Hottiaux e W. Wils, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 69, paragrafo 2, e dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifica in GU 2019, L 243, pag. 9). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da N.T., residente in Polonia, a seguito del decesso di sua sorella, K.T., cittadina polacca e tedesca che aveva risieduto abitualmente in Belgio, avverso il rifiuto della BNP [OSCURATO:PERSONA] SA/NV (in prosieguo: la «BNP»), una banca con sede in Belgio, di liberare gli attivi che si trovano in un conto corrente aperto da K.T. presso tale banca, nonostante la produzione, da parte di N.T., di un certificato successorio europeo che la designa come unica erede. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 Il considerando 70 del regolamento n. 650/2012 è formulato nel modo seguente: «Il certificato [successorio europeo] dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai. (…)». 4 L’articolo 5 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Accordi di scelta del foro», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione». 5 Il capo VI del regolamento n. 650/2012, intitolato «Certificato successorio europeo», comprende gli articoli da 62 a 73 del medesimo regolamento. 6 L’articolo 64 di tale regolamento, intitolato «Competenza a rilasciare il certificato», prevede quanto segue: «(…) L’autorità di rilascio è: a)      un organo giurisdizionale quale definito all’articolo 3, paragrafo 2; o b)      un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione». 7 L’articolo 66 di detto regolamento, intitolato «Esame della domanda», al paragrafo 5 enuncia quanto segue: «Ai fini del presente articolo, l’autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all’autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un’altra autorità nazionale». 8 L’articolo 67 del medesimo regolamento, intitolato «Rilascio del certificato», al paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue: «L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. (…) L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando: a)      gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o (…)». 9 L’articolo 69 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Effetti del certificato», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.      Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. 2.      Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso». 10 L’articolo 71 di tale regolamento, intitolato «Rettifica, modifica o revoca del certificato», al paragrafo 2, enuncia quanto segue: «Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d’ufficio, l’autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero». 11 L’articolo 72 di detto regolamento, intitolato «Procedure di ricorso», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue: «1.      (…) Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio a norma dell’articolo 71 (…) possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse. Il ricorso è proposto davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato. 2.      Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l’autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall’autorità di rilascio. (…)». Diritto polacco Codice notarile 12 L’articolo 79 della ustawa Prawo o notariacie (legge sul notariato), del 14 febbraio 1991 (Dz. U. n. 22, posizione 91), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice notarile»), dispone quanto segue: «Il notaio effettua i seguenti atti: (…) 1b)      adotta gli atti relativi al certificato successorio europeo. (…)». 13 L’articolo 83 di tale codice, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «L’interessato, entro una settimana dalla data di notifica dei motivi del diniego o, qualora egli non ne abbia fatto richiesta entro il termine prescritto per la notifica dei motivi del diniego, dalla data in cui egli è stato informato del diniego, può proporre ricorso avverso il diniego di effettuare l’atto notarile dinanzi ad un tribunale regionale del luogo in cui ha sede lo studio del notaio che rifiuta di effettuare l’atto notarile. Il ricorso è proposto tramite detto notaio». 14 L’articolo 89 di detto codice, al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Le parti di un atto notarile sono responsabili in solido per il compenso dovuto al notaio. (…)». 15 L’articolo 95t del medesimo codice dispone quanto segue: «Il notaio attesta nel verbale il rilascio, la rettifica, la modifica o la revoca di un certificato successorio europeo ovvero la sospensione dei suoi effetti, nonché il diniego di compiere i suddetti atti. (…)». 16 L’articolo 95u del codice notarile, al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il notaio notifica d’ufficio una copia del verbale di rilascio o di rifiuto del certificato successorio europeo unitamente all’informativa relativa ai mezzi di ricorso esperibili. Entro una settimana, il notaio enuncia i motivi di tali atti, su richiesta del partecipante all’atto notarile formulata entro una settimana dalla data di comunicazione della copia del verbale, o se il partecipante all’atto notarile che non ha formulato una siffatta richiesta ha proposto un ricorso entro il termine di legge». 17 L’articolo 95v di tale codice è formulato come segue: «Qualora venga accertata la sussistenza di un motivo di modifica o di revoca del certificato successorio europeo previsto dal [regolamento n. 650/2012], il notaio può modificarlo o revocarlo anche d’ufficio». 18 Ai sensi dell’articolo 95w di detto codice: «Il notaio notifica d’ufficio una copia del verbale contenente la rettifica, la modifica o la revoca del certificato successorio europeo oppure la sospensione dei suoi effetti, nonché il diniego di effettuare tali atti, unitamente all’informativa relativa ai mezzi di ricorso esperibili. La disposizione dell’articolo 95u, [paragrafo] 1, seconda frase, si applica mutatis mutandis . Il notaio notifica inoltre d’ufficio una copia del verbale contenente tali atti a tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato successorio europeo». 19 L’articolo 95x del medesimo codice, al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Gli atti notarili relativi al rilascio, alla rettifica, alla modifica o alla sospensione degli effetti di un certificato successorio europeo possono essere oggetto di impugnazione. La disposizione dell’articolo 83 si applica mutatis mutandis ». Regolamento del Ministro della Giustizia relativo alle tariffe massime notarili 20 L’articolo 10a del rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (regolamento del Ministro della Giustizia relativo alle tariffe massime notarili) del 28 giugno 2004 (Dz. U. del 2004, n. 148, posizione 1564), nella versione applicabile al procedimento principale, al paragrafo 2a prevede quanto segue: «Per gli atti relativi al certificato successorio europeo, esclusi gli atti di cui ai paragrafi 2b e 2c e al paragrafo 12, la tariffa massima è, di norma, di 400 [zloty polacchi (PLN) (circa EUR 100)]». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 21 K.T., che aveva la doppia cittadinanza polacca e tedesca e risiedeva abitualmente in Belgio, è deceduta il 6 febbraio 2023 in Polonia. Ella era nubile e non aveva figli. La sua famiglia più prossima era composta dai suoi genitori e da sua sorella N.T., i quali risiedevano in Polonia. Prima del suo decesso, K.T. ha redatto, dinanzi a un notaio polacco, un testamento nel quale ha indicato la legge polacca quale legge applicabile e ha designato sua sorella N.T. quale unica erede. 22 Il 22 febbraio 2023, tale testamento è stato aperto e letto dinanzi allo zastępca notarialny zastępujący notariusza Justynę Gawlicę w Krapkowicach (notaio coadiutore sostituto della notaia [OSCURATO:PERSONA] esercente a Krapkowice, Polonia) (in prosieguo: il «notaio coadiutore»), in presenza di N.T. e dei genitori di K.T. I genitori di K.T. e N.T. hanno stipulato un accordo di scelta del foro, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 650/2012. All’esito di tale procedimento, è stato rilasciato un certificato successorio, che designava N.T. quale unica erede, accompagnato da un attestato conforme al modulo II, previsto e allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2014, L 359, pag. 30). In tale attestato, il notaio coadiutore ha precisato gli effetti del certificato successorio rilasciato, in particolare il suo carattere giuridicamente vincolante, e ha ricordato la qualificazione come organo giurisdizionale quale risultante dalla sentenza del 23 maggio 2019, WB (C‑658/17, EU:C:2019:444). 23 Il patrimonio ereditario comprendeva in particolare fondi collocati in un conto corrente aperto presso la BNP. Quest’ultima ha rifiutato di riconoscere N.T. quale unica erede di K.T. e le ha chiesto di produrre un certificato successorio europeo. 24 Nonostante il rilascio, il 5 luglio 2023, da parte del notaio coadiutore, di un siffatto certificato che designa N.T. quale unica erede, la BNP ha confermato il suo rifiuto di riconoscere quest’ultima quale unica erede di K.T. e ha preteso che essa producesse un certificato ereditario rilasciato da un notaio belga (verklaring van erfrecht) . 25 Il 18 settembre 2023, il notaio coadiutore si è rivolto a N.T. e alla BNP ricordando loro la situazione giuridica che risulta dalla stipulazione dell’accordo di scelta del foro, nonché dal rilascio del certificato successorio europeo. Il notaio coadiutore ha informato la BNP della possibilità, sul fondamento dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, di richiedere la revoca o la modifica del certificato successorio europeo errato o irregolare e ha precisato che, in ogni caso, un siffatto certificato restava vincolante finché non fosse stato revocato o modificato. 26 Il 3 novembre 2023, il notaio coadiutore ha avviato d’ufficio il procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo in questione, chiamando a parteciparvi, in qualità di parti, N.T., i suoi genitori e la BNP. Egli ha loro concesso un termine per fornire le informazioni e i documenti idonei a dimostrare l’esistenza di una eventuale irregolarità di tale certificato. Egli ha inoltre informato tali parti che l’avvio di un siffatto procedimento avrebbe comportato spese procedurali, quali una tariffa notarile e spese di notificazione e di traduzione. 27 Il notaio coadiutore indica che, conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, il legislatore polacco ha imposto al notaio, in qualità di autorità di rilascio del certificato successorio europeo, l’obbligo per legge di modificare o revocare il certificato rilasciato, eventualmente anche d’ufficio, qualora non corrisponda al vero. Egli precisa che il notaio deve dunque assicurarsi dell’esattezza del certificato successorio europeo rilasciato nonché chiarire, in caso di dubbi, d’ufficio o su richiesta delle parti interessate, la questione della sua esattezza mediante un’indagine appropriata. Nell’ambito di una siffatta procedura, spetterebbe dunque al notaio coadiutore non soltanto verificare l’esattezza del contenuto del certificato successorio europeo oggetto del procedimento principale, bensì anche dirimere la controversia di cui al procedimento principale, il che implicherebbe che quest’ultimo debba prendere posizione in merito alla conformità del contenuto di tale certificato alla situazione giuridica reale. 28 Il notaio coadiutore ritiene, a tal fine, di dover stabilire le circostanze pertinenti della causa oggetto del procedimento principale, basandosi in particolare sul procedimento pregiudiziale nonché sulle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (GU 2020, L 405, pag. 40). 29 Perciò, secondo il notaio coadiutore, nell’ambito del procedimento di revoca o di modifica di un certificato successorio europeo, l’autorità di rilascio esercita funzioni giurisdizionali, il che sarebbe confermato dall’impianto sistematico del regolamento n. 650/2012. 30 A tal riguardo, il notaio coadiutore indica che, mediante l’articolo 66, paragrafo 5, di tale regolamento, il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario prevedere un mezzo procedurale al fine di ottenere prove in altri Stati membri, destinato in gran parte alle autorità di rilascio non giudiziarie. La previsione di un siffatto mezzo procedurale sarebbe legata al fatto che, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, l’autorità di rilascio non è chiamata a dirimere controversie e non è quindi competente a ricorrere a strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile destinati agli organi giurisdizionali. Tuttavia, la situazione cambierebbe radicalmente una volta emesso il certificato, qualora l’autorità di rilascio, in forza dell’articolo 71 di tale regolamento, sia chiamata a procedere alla revoca o alla modifica del certificato successorio in questione. Tale autorità potrebbe dunque ricorrere a tali strumenti nell’ambito del procedimento di revoca o di modifica di un certificato successorio europeo, il che spiegherebbe perché il legislatore, all’articolo 71 del regolamento n. 650/2012, non ha inserito una norma simile a quella prevista dall’articolo 66, paragrafo 5, di tale regolamento. Tali elementi conducono il notaio coadiutore a ritenere che detta autorità eserciti funzioni giurisdizionali e possa adire la Corte in via pregiudiziale. 31 Tuttavia, in considerazione della sentenza del 23 maggio 2019, WB (C‑658/17, EU:C:2019:444), e dell’ordinanza del 1º settembre 2021, OKR (Rinvio pregiudiziale di un notaio coadiutore) (C–387/20, EU:C:2021:751), il notaio coadiutore si chiede, in primo luogo, se, nelle circostanze della causa oggetto del procedimento principale, sia competente a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. 32 Se così fosse, il notaio coadiutore si chiede, in secondo luogo, se sia possibile, in forza del diritto nazionale, condannare la BNP a farsi carico delle spese notarili relative al procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo qualora quest’ultima non abbia né partecipato al procedimento di rilascio del certificato successorio europeo né richiesto la revoca o la modifica di un siffatto certificato, bensì abbia contestato gli effetti del certificato che le è stato presentato, il che ha condotto l’autorità di rilascio ad avviare d’ufficio un procedimento di revoca o di modifica di tale certificato. 33 Secondo il notaio coadiutore, conformemente al diritto polacco applicabile, in particolare al codice notarile e al regolamento del Ministro della Giustizia relativo alle tariffe massime notarili, e nel rispetto dei limiti generali derivanti dal diritto dell’Unione, ogni partecipante a tale procedimento deve farsi carico delle spese notarili relative a quest’ultimo. Nelle circostanze del caso di specie, la BNP dovrebbe essere inclusa tra le partecipanti a detto procedimento. 34 In terzo luogo, il notaio coadiutore si chiede se l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 autorizzi una banca alla quale è stata presentata una copia in corso di validità di un certificato successorio europeo a contestare lo status di erede della persona designata in tale documento. 35 Alla luce di ciò, il notaio coadiutore ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che un’autorità non giudiziaria che rilascia un certificato successorio europeo è competente, nell’ambito di un procedimento dinanzi ad essa pendente diretto alla revoca o alla modifica del certificato rilasciato, a sottoporre una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 2)      In caso di risposta affermativa alla [prima] questione, se l’articolo 71, paragrafo 2, del citato regolamento consenta che, in base al diritto nazionale, le spese del procedimento di revoca o modifica del certificato successorio europeo vengano addebitate alla banca, che non ha preso parte al procedimento di rilascio del certificato, che non ha chiesto la revoca o la modifica dello stesso, ma che ha contestato gli effetti di legittimazione del certificato presentatole, con la conseguenza che l’autorità di rilascio ha avviato d’ufficio un procedimento di revoca o modifica del certificato al quale partecipa la banca in questione. 3)      In caso di risposta affermativa alla [seconda] questione, se l’articolo 69, paragrafo 2, di [detto] regolamento debba essere interpretato nel senso che la banca alla quale viene presentata una copia autentica in corso di validità del certificato successorio europeo non ha il diritto di contestare lo status di erede della persona legittimata in virtù del certificato». Procedimento dinanzi alla Corte 36 Con decisione del presidente della Corte del 6 settembre 2024, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 23 gennaio 2025, Albausy (C‑187/23, EU:C:2025:34). 37 Con lettera del 28 gennaio 2025, la cancelleria della Corte ha trasmesso tale sentenza al notaio coadiutore e lo ha invitato a comunicarle se, alla luce di quest’ultima, egli intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 38 Nella sua risposta del 20 febbraio 2025, il notaio coadiutore ha informato la Corte di voler mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto detta sentenza, relativa al procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, non avrebbe alcun effetto sull’oggetto e sullo svolgimento del presente procedimento, nell’ambito del quale il notaio coadiutore dovrebbe risolvere una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del certificato successorio europeo, il che gli conferirebbe natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 39 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 40 Tale disposizione trova applicazione nella presente causa. 41 Secondo una costante giurisprudenza, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono ad essi necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22, EU:C:2024:384, punto 33 e giurisprudenza citata). 42 Ne consegue che, per essere legittimato ad adire la Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, l’organismo di rinvio deve poter essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, circostanza questa la cui verifica spetta alla Corte sulla base della domanda di pronuncia pregiudiziale (sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22, EU:C:2024:384, punto 34 e giurisprudenza citata). 43 Al fine di valutare se un organismo di rinvio abbia natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione rientrante unicamente nell’ambito del diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, tra cui l’origine legale di tale organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, l’applicazione, da parte di detto organismo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (v. sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, pag. 395; del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, punto 41, nonché del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22, EU:C:2024:384, punto 35). 44 Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenza del 23 gennaio 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, punto 30 e giurisprudenza citata). 45 Per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni, giurisdizionali o amministrative, che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte, per verificare se dinanzi a tale organo sia pendente una lite e se quest’ultimo sia chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale [v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑503/15, EU:C:2017:126, punto 28, nonché ordinanze del 1º settembre 2021, OKR (Rinvio pregiudiziale di un notaio coadiutore), C‑387/20, EU:C:2021:751, punto 23, e del 19 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑722/21, EU:C:2022:412, punto 13]. 46 In tale contesto, occorre ricordare, in via preliminare, che il sistema instaurato dal regolamento n. 650/2012 si basa sul presupposto che il certificato successorio europeo sia rilasciato conformemente al procedimento fissato al capo VI di tale regolamento qualora gli elementi da certificare siano stati accertati a norma della legge applicabile alla successione. 47 Peraltro, conformemente all’articolo 64 del regolamento n. 650/2012, letto alla luce del considerando 70 di quest’ultimo, il rilascio di un siffatto certificato può essere conferito a un organo giurisdizionale o ad altre autorità che, in forza del diritto nazionale, sono competenti in materia di successioni, quali i notai. 48 Dalla decisione di rinvio emerge che, in forza del diritto polacco, tanto gli organi giurisdizionali quanto i notai possono essere considerati autorità competenti a rilasciare un certificato successorio europeo. Più in particolare, all’articolo 79, lettera 1b), il codice notarile prevede che il notaio adotta atti relativi al certificato successorio europeo. 49 Nell’ambito del rilascio di un siffatto certificato, come previsto all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, e al fine di preservare la fiducia dei cittadini nel certificato successorio europeo, la Corte ha già dichiarato che l’autorità di rilascio non può rilasciare un siffatto certificato i cui elementi non corrispondono al vero e che, in caso di contestazione degli elementi da certificare, tale autorità, che non dispone del potere di dirimerla, deve rifiutare il rilascio del certificato successorio europeo richiesto, e tale rifiuto può essere oggetto del ricorso previsto all’articolo 72 di tale regolamento dinanzi all’autorità giudiziaria competente per risolvere siffatta contestazione (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, punti 43, 44, 64 e 65). La Corte ha dedotto da tale constatazione che l’organo di rinvio in questione, emettendo decisioni in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, di detto regolamento, quale autorità di rilascio del certificato successorio europeo, non esercitava funzioni giurisdizionali e, pertanto, non era legittimato ad adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, punto 66). 50 Pertanto, considerata la giurisprudenza citata ai punti da 43 a 45 e 49 della presente ordinanza, occorre verificare se la natura delle funzioni esercitate dall’autorità di rilascio, nel caso di specie il notaio coadiutore, nell’ambito del procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo previsto all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 e nel contesto nel quale essa ha adito la Corte in via pregiudiziale, sia diversa da quella delle funzioni esercitate da una siffatta autorità quando essa rilascia detto certificato. 51 A tale proposito, occorre rammentare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 23 gennaio 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, punto 39). 52 Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, l’autorità di rilascio modifica o revoca il certificato successorio europeo, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d’ufficio, ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero. 53 A tal riguardo, si deve necessariamente constatare che dalla formulazione dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 non emerge che, al fine di revocare o modificare un certificato successorio europeo, sia l’autorità di rilascio a dover stabilire che tale certificato o taluni elementi di quest’ultimo differiscono dal vero. 54 Infatti, al pari della Commissione europea, occorre rilevare che, in tale disposizione, il verbo «accertare» è utilizzato alla forma passiva o impersonale in diverse versioni linguistiche, quali quella in lingua spagnola (« se haya acreditado »), in lingua tedesca (« wenn feststeht »), in lingua estone (« on kindlaks tehtud »), in lingua inglese (« it has been established »), in lingua francese (« lorsqu’il a été établi »), in lingua italiana («sia stato accertato»), in lingua finlandese (« jos on todettu ») oppure in lingua svedese (« om det har fastställts »). 55 Tale interpretazione è altresì avvalorata dall’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, ai sensi del quale «[s]e, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l’autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall’autorità di rilascio». Perciò, soltanto l’autorità giudiziaria di cui a tale disposizione può determinare i diritti successori o gli elementi contestati nel certificato successorio europeo dopo aver svolto un esame completo del merito della causa. Pertanto, l’autorità di rilascio di tale certificato è legittimata a modificare o revocare, se del caso d’ufficio, il certificato che essa ha rilasciato in precedenza soltanto se, preliminarmente, l’autorità giudiziaria competente ha accertato quali elementi di tale certificato non corrispondono al vero e non li ha rettificati, modificati o revocati essa stessa. 56 In tali condizioni, occorre considerare che l’autorità di rilascio, nel caso di specie il notaio coadiutore, non è competente a determinare gli elementi contestati del certificato successorio europeo che essa ha rilasciato in precedenza. 57 Certamente il procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo è specifico e autonomo rispetto al procedimento di rilascio del certificato successorio europeo previsto all’articolo 67 del regolamento n. 650/2012. 58 Tuttavia, come rilevato dal notaio coadiutore, da N.T. e dal governo rumeno, tale procedimento è previsto al capo VI di detto regolamento, relativo al certificato successorio europeo, e costituisce quindi una tappa successiva e aggiuntiva al rilascio di tale certificato che è stata prevista dal legislatore dell’Unione al fine di garantire gli obiettivi perseguiti da detto regolamento. 59 Perciò, le disposizioni contenute in tale capo, relative al certificato successorio europeo, comprese quelle che si riferiscono al procedimento di revoca o di modifica di tale certificato, non conferiscono alle autorità nazionali legittimate a rilasciare detto certificato la competenza a risolvere eventuali controversie e a determinare, in caso di contestazione, i diritti e gli obblighi delle persone candidate o interessate alla successione. 60 Ne consegue che, nel caso di specie, modificando o revocando un certificato successorio europeo, il notaio coadiutore non è chiamato a dirimere una controversia nell’ambito della quale egli debba adottare una decisione di natura giurisdizionale, di modo che egli non svolge funzioni giurisdizionali, né nei confronti degli eredi e legatari che vantano diritti diretti sulla successione, né, a fortiori, nei confronti di terzi interessati quali una banca presso la quale il de cuius deteneva un conto. 61 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il notaio coadiutore non può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 62 Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata manifestamente irricevibile. Sulle spese 63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’organo del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo zastępca notarialny zastępujący notariusza Justynę Gawlicę w Krapkowicach (notaio coadiutore sostituto della notaia [OSCURATO:PERSONA] esercente a Krapkowice, Polonia), con decisione del 16 marzo 2024, è manifestamente irricevibile. Firme * Lingua processuale: il polacco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 650/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris