CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12888/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 2472/2020depositata in data 27.10.2020; N. 12888/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe , la C.T.R. del la Lombardia , sezione staccata di Brescia, accolse l’appellodi Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) avverso la sentenzan. 203/2017 della C.T.P. di Mantova , che aveva parzialmente annullato l’intimazione di pagamento notificata a [OSCURATO:PERSONA] sentini il [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente a cartelle a suo tempo notificate negli anni 2002, 2003 e 2005, per intervenuta prescrizione,rigettando nel resto il ricorso del contribuente; nel riformare la sentenza d i primo grado, il giudice d’appello osservò che , in relazione alle cartelleper cui era stata ritenuta la maturazione della prescrizione, l’agente della riscossione aveva dimostrato che i relativi termini erano stati interrotti, tenuto anche conto della sospensione di cui al condono ex lege n. 289/2002, e che i tributi erariali – in mancanza di diversa disposizione derogatoria alla regola generale ex art. 2946 c.c. – si prescrivono in dieci anni (come peraltro espressamente previsto per l’IVA); avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , illustrati da memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. dal 137 al 151 del codice civile (rectius, del c.p.c.), ed ancora dell’art. 8 della legge n. 890/1982 e dell’art. 2697 c.c.;rileva N. 12888/21 R.G. il ricorrente che, anzitutto, nessuna prova della notifica delle cartelle era stata fornita da AdER, né in primo, né in secondo grado; inoltre, che la notifica dei pretesi atti interruttivi della prescrizione era irregolare, avendo l’agente prodotto mere copie fotostatiche ed estratti di ruolo; di conseguenza, la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto provati sia la notifica delle cartelle, che degl i atti interruttivi,sulla base di documenti inidonei allo scopo; 1.2 –con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2953 c.c., per aver la C.T.R. ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione; rileva il ricorrente che, non essendo state notificate le cartelle, delle intimazioni di pagamento e degli atti esecutivi (o quantomeno, non essendone stata data idonea prova da parte dell’agente della riscossione), il termine di prescrizione non può checonsiderarsi spirato; aggiunge che, anche ad ammettere che due intimazioni di pagamento siano state effettivamente notificate nel 2015 e nel 2017, nonché che altrettanto sia avvenuto quanto agli atti di pignoramento del 2016 e del 2017, sarebbe comunque maturata la prescrizione quinquennale; 2.1 –il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.; iniziando dalle disposizioni di cui ai citatinn. 3 e 6, l’intero ricorso è fondato sulla sussistenza di pretesi vizi o inidoneità dei documenti esaminati dalla C.T.R. e posti alla basedella decisione impugnata, in particolare sostenendo il Visentini che le notifiche di tutti gli atti siano non provate, o comunque nulle o inesistenti; tuttavia, il ricorrente non procede ad operare, in seno al ricorso, né una fotoriproduzionedelle relate (o degli atti di notifica) in questione , né almeno una esaustivaed analitica, benché sommaria, descrizione del loro contenuto, così N. 12888/21 R.G. non consentendo a questa Corte di verificare, già dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure; né, tantomeno, il Visentiniha indicato quando la relativa documentazione sia stata prodott a in giudizio , né infine dove ess a si trovi, così ad un tempo incorrendo nella violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.; ma anche a ritenere che un tale ultimo onere sia stato assolto, come pure sostenuto dal ricorrente in memoria, resta il fatto chel’esposizione contenuta in ricorso è comunque inidonea, perché il rilevato deficit non può certo essere supplito con l’acquisizione “fisica” degli stessi documenti, come vorrebbe il Visentini, che (ancora in memoria) avanza addirittura una anomala richiesta per la concessione di un termine per provvedervi, in forza dell’istanza di acquisizione del fascicolo d’ufficio ex art. 369c.p.c., a suo tempo depositata : è noto , infatti, che gli elementi di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde, anche “perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016); si aggiunga che l’esposizione del ricorso si palesa deficitaria anche in relazione alla specifica natura delle imposte richieste con alcune tra le cartelle in questione (è noto che, quanto ai crediti erariali, il termine di prescrizione è decennale –v. per tutte, Cass. n. 12740/2020), il che – ancora una volta – non consente a questa Corte di discernerecirca la potenziale decisività delle censure con cui si invoca il termine breve quinquennale; 2.2 –il ricorso in esame , però, incorre in una ulteriore ragione di inammissibilità, in quanto privo del requisito di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; N. 12888/21 R.G. giova qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020);e ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto(entrambi i motivi del ricorso sono proposti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”; e d infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del N. 12888/21 R.G. caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causache è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019); orbene, dalla lettura delle censure articolate dal ricorrente con i mezzi in esame, emerge con chiarezza che gli stessi non si conformano affatto ai superiori dettami, perché si limitano ad una astratta quanto sterile dissertazione sulle condizioni normative perché le notifiche degli atti di riscossione possano dirsi esistenti e valide, senza però raffrontare tali valutazioni con la concreta realtà processuale, e, soprattutto, senza neppure confrontarsi con le pertinenti decisioni adottate dal giudice d’appello(a mero titolo d’esempio: la C.T.R. ha affermato che tutti i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ma tale affermazione non è stata minimamente censurata dal N. 12888/21 R.G. ricorrente, che specie col secondo mezzo ha continuato ad invocare il termine quinquennaleper l’intero contenuto dell’intimazione, benché inequivocabilmente almeno una parte del carico fiscale attenesse proprio a crediti erariali, come anche indicato dallo stesso Visentini –v. ricorso, pp. 1-2); 3.1 -in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per