CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 7/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA il 20/2/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, L. 231/07 ora 493 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 420 bis e 420 quater e 604, comma 5 bis cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di assenza dell'imputato.2. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 420 bis e 420 quater e 604, comma 5 bis cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di assenza dell'imputato rilevando che il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza della fissazione del processo in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, fallita la notifica al domicilio eletto dall'imputato all'atto della redazione del verbale di identificazione, è stato notificato al difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art.161, comma 4 cod. proc. pen. Tale modalità di procedere, peraltro irregolare in quanto in quel periodo il ricorrente era detenuto, avrebbe impedito allo stesso di avere conoscenza della vocatio in iudicium e di poter eventualmente decidere di richiedere di procedere con un rito alternativo. Sotto tale profilo, d'altro canto, non rileverebbe la circostanza ulteriore e successiva costituita dall'avere nominato un difensore di fiducia nel corso del giudizio che, appunto, come primo atto ha eccepito la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare effettuata presso lo studio del difensore nominato d'ufficio, come evidenziato dalla Corte territoriale, è corretta (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata e l'ordinanza del Tribunale di Monza contenuta nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). A fronte dell'attestazione di inidoneità del domicilio eletto per irreperibilità del ricorrente, infatti, l'avviso di fissazione dell'udienza è stato legittimamente notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383 - 01). Lo stato di detenzione che sia iniziato successivamente alla dichiarazione di elezione di domicilio e in data anteriore alla notifica, d'altro canto, non rende irregolare la notifica. Tale sopravvenuta situazione, infatti, assume rilievo ai fini della notifica, che deve essere effettuata ai sensi dell'art. 156 cod. pen., nel caso in cui la privazione della libertà sia stata disposta nel medesimo procedimento ovvero quando questa risulti in atti, essendo altrimenti onere dell'imputato segnalare tempestivamente il suo stato di detenzione al giudice che non ne abbia avuto conoscenza (cfr. specifica sul punto Sez. 2, n. 27817 del 22/03/2019, Tostelli, Rv. 276563 - 01; nello stesso senso Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02; Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02 1.2. La dichiarazione di assenza, a fronte della regolarità formale della notifica, considerato anche che la dichiarazione di elezione di domicilio consentiva allo stato al giudice di ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza del processo, non è affetta da nullità. Sotto altro profilo, d'altro canto, si deve considerare che l'assenza dell'imputato dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che risulti nel corso del giudizio di primo grado, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, non determina alcuna nullità, né quella della dichiarazione di assenza né, tanto meno, della sentenza eventualmente pronunciata. L'art. 420 bis cod. proc. pen. prevede e regola espressamente le due situazioni che si possono verificare. a) L'art. 420 bis, comma 4 cod. proc. pen. regola l'ipotesi in cui l'imputato si presenta e fornisce la prova della propria incolpevole mancata conoscenza del processo. in questo caso il giudice revoca l'ordinanza e l'imputato ha il diritto di chiedere l'acquisizione di documenti e prove nonché la rinnovazione di prove già acquisite. Lo stesso, inoltre, qualora sia stata celebrata l'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 489 cod. proc. pen., può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'art. 494 cod. proc. Pen. ed è rimesso nei termini per formulare la richiesta che si proceda con riti alternativi. In ogni caso, quindi, come espressamente previsto, resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti. b) L'art. 420 bis, comma 5 cod. proc. pen. prevede l'ipotesi in cui durante il processo risulti che l'imputato, dichiarato assente e che non si è comunque presentato, non ha avuto conoscenza della celebrazione del processo. In questo caso il giudice revoca l'ordinanza che ha disposto procedersi in assenza e provvede ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen., rinvia cioè l'udienza affinché l'avviso sia notificato all'imputato personalmente a mezzo della polizia giudiziaria e, quando la notificazione on risulta impossibile, se non deve pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., dispone la sospensione del processo. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, a fronte di una regolarità formale delle notifiche e degli atti compiuti, qualora risulti nel corso del primo grado che l'assenza dell'imputato è dovuta alla mancata inconsapevole conoscenza del processo, il diritto di difesa e a un pieno contraddittorio sono garantiti dalla possibilità riconosciuta allo stesso di essere rimesso in termini al fine di formulare le richieste di riti alternativi, di richiedere l'acquisizione di documenti e prove e anche la rinnovazione di prove già assunte. In coerenza con il sistema così delineato, d'altro canto, la nullità della sentenza e il regresso al primo grado, sono previsti espressamente solo qualora la mancata incolpevole conoscenza del processo risulti in uno dei gradi successivi (cfr. art. 604, comma 5 bis cod. proc. pen.) ovvero dopo che la pronuncia è divenuta irrevocabile (cfr. art. 629 bis cod.proc. pen.). Fasi queste nelle quali il diritto di difesa e al contraddittorio non sono più concretamente esercitabili se non, quanto meno, sacrificando un grado del giudizio di merito. 1.3. Nel caso di specie l'imputato si è presentato nel corso del giudizio di primo grado prima ancora che venisse dichiarato aperto il dibattimento e ha pertanto avuto la possibilità/fai sensi dell'art. 489 cod. proc. pen., di formulare la richiesta che si procedesse con un rito alternativo e, ai sensi dell'art. 420 bis. comma 4 cod. proc. pen., di avanzare tutte le richieste istruttorie ritenute necessarie per il corretto esercizio del diritto di difesa e ha così ha partecipato attivamente all'intero giudizio. Dal verbale del Tribunale di Monza del 13/6/2018, che questa Corte ha il potere- dovere di esaminare quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), infatti, risulta che il giudice, "rilevato che non sono state avanzate richieste di riti alternativi", ha disposto procedersi con la "apertura del dibattimento ed acquisizione delle prove". In tale situazione, nella quale risulta che l'imputato ha avuto conoscenza del processo e ha nominato un difensore di fiducia prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in tempo pertanto utile al fine, come avvenuto, di esercitare i propri diritti, così come anche previsto dall'art. 420 bis, comma 4 cod. proc. pen., in conclusione e per le ragioni esposte, non è configurabile alcuna nullità. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de