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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 20759/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il decreto del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 6(. b; k_o_ co,Le cu rtrc 19.z.e.e r- 0.2-0 >t. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato il diniego di ammissione al controllo giudiziario (art.34 bis comma 6 d.lgs. n.159 del 2011) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] IT s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In sintesi, la ragione essenziale del diniego di ammissione è stata individuata, in sede di merito, ferma restando la ricorrenza degli altri presupposti di legge, nella assenza di autonomia gestionale dell'attuale proprietà, essendo stato nominato amministratore unico della società (nel giugno del 2013) [OSCURATO:PERSONA], ritenuto mero prestanome - in passato - di un soggetto portatore di pericolosità sociale e destinatario di misura di prevenzione, tal [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte di Appello evidenzia come la scelta della proprietà di ri-affidare la gestione al [OSCURATO:PERSONA] (amministratore al momento della precedente procedura di prevenzione patrimoniale instaurata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) risulti altamente dimostrativa della «continuità» con la precedente gestione societaria, caratterizzata dalla ingerenza del Macrì.

Da qui la considerazione di costante 'permeabilità' dell' impresa agli interessi mafiosi riconducibili al Macrì.

A conferma dell'assunto si citano risultanze di un correlato procedimento penale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] IT s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ed a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Al primo motivo si rappresenta che in modo illogico la conferma, da parte del nuovo assetto proprietario (con cessione autorizzata dal Tribunale nel corso di una precedente procedura di prevenzione iscritta a carico di [OSCURATO:PERSONA]), del [OSCURATO:PERSONA] nella carica di amministratore è stata ritenuta in sede di merito elemento di 'contaminazione mafiosa' dell'impresa.

Si evidenzia, sul punto, che nessuna inibizione era stata stabilita - in sede di cessione delle quote - da parte del Tribunale alla ri-assunzione della carica di amministratore unico da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Si ribadisce che la conferma del [OSCURATO:PERSONA] è derivata esclusivamente dalla considerazione della esperienza maturata nel settore delle autodemolizioni. 2.2 Al secondo motivo si contesta la valutazione della esistenza di un rapporto 'strutturale' tra l'impresa e l'ambiente criminale riconducibile alla figura di [OSCURATO:PERSONA].

Non vi sarebbe stato un argomentato giudizio prognostico in tema di possibile 'affrancamento' dal condizionamento mafioso.

Si contesta la valenza degli elementi indizianti tratti dal correlato procedimento penale, tuttora in corso e non approdato ad alcun esito definitivo. 2.3 Al terzo motivo si evidenzia un errore nel dispositivo del provvedimento, lì dove non si specifica che la condanna della società istante è al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, risultando finalizzato a contestare la valenza degli indicatori fattuali posti a base del giudizio espresso dalla Corte di Appello di Torino. 1.1 Va premesso che, per condivisibile approdo interpretativo, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (cosi Sez.

V sent. n. 34856 del 6.11.2020, rv 279982).

Da ciò deriva che è sindacabile il percorso argomentativo espresso nella decisione impugnata solo nei casi di inesistenza o di mera apparenza.

2. Nel caso in esame la motivazione è tutt'altro che inesistente o apparente, avendo la Corte di Appello fornito esauriente risposta alle doglianze prospettate con il primo atto di impugnazione, basando le proprie valutazioni su conoscenze derivanti sia dal primo procedimento di prevenzione (quanto alla ingerenza del Macrì nelle attività della società [OSCURATO:PERSONA]) che da atti di indagine relativi a un correlato procedimento penale.2.1 In diritto, nessun vizio è riconoscibile nei contenuti della decisione impugnata.

Ciò perché, come è stato più volte precisato negli arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez.

I n. 24678 del 28.1.20211) l'ammissione al controllo volontario dell'azienda (destinataria di interdittiva antimafia) è legittimamente negato lì dove dalle conoscenze disponibili risulti che l'impresa non è 'occasionalmente' divenuta strumento funzionale al perseguimento di interessi criminali ma si pone in un rapporto di contiguità avente carattere di tendenziale stabilità con una o più persone facenti parte di una organizzazione di stampo mafioso.

In simili ipotesi la prognosi di 'riallineamento' a condizioni di legalità dell'azione economica, tramite lo strumento del controllo, non può che avere esito negativo, proprio in virtù della descritta relazione di tipo funzionale che impedisce di ipotizzare l'adozione, da parte della attuale proprietà, di misure idonee a prevenire il rischio di infiltrazione. 2.2 I profili di critica, pertanto, riguardano in modo assorbente l'inquadramento fattuale della relazione venuta a determinarsi dopo la cessione delle quote avvenuta nel 2013 e, sul punto, il limite ontologico del giudizio di legittimità determina - in presenza di motivazione non apparente - la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2.3 Da ultimo va rilevato che l'errore nella indicazione dell'oggetto della condanna (al pagamento delle spese processuali) della società appellante non comporta alcuna nullità della decisione impugnata, trattandosi di statuizione ac:cessoria già indicata come tale nella motivazione del provvedimento impugnato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso consegue di diritto la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M. 4- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il decreto del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 6(. b; k_o_ co,Le cu rtrc 19.z.e.e r- 0.2-0 >t. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato il diniego di ammissione al controllo giudiziario (art.34 bis comma 6 d.lgs. n.159 del 2011) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] IT s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In sintesi, la ragione essenziale del diniego di ammissione è stata individuata, in sede di merito, ferma restando la ricorrenza degli altri presupposti di legge, nella assenza di autonomia gestionale dell'attuale proprietà, essendo stato nominato amministratore unico della società (nel giugno del 2013) [OSCURATO:PERSONA], ritenuto mero prestanome - in passato - di un soggetto portatore di pericolosità sociale e destinatario di misura di prevenzione, tal [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte di Appello evidenzia come la scelta della proprietà di ri-affidare la gestione al [OSCURATO:PERSONA] (amministratore al momento della precedente procedura di prevenzione patrimoniale instaurata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) risulti altamente dimostrativa della «continuità» con la precedente gestione societaria, caratterizzata dalla ingerenza del Macrì. Da qui la considerazione di costante 'permeabilità' dell' impresa agli interessi mafiosi riconducibili al Macrì. A conferma dell'assunto si citano risultanze di un correlato procedimento penale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] IT s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ed a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Al primo motivo si rappresenta che in modo illogico la conferma, da parte del nuovo assetto proprietario (con cessione autorizzata dal Tribunale nel corso di una precedente procedura di prevenzione iscritta a carico di [OSCURATO:PERSONA]), del [OSCURATO:PERSONA] nella carica di amministratore è stata ritenuta in sede di merito elemento di 'contaminazione mafiosa' dell'impresa. Si evidenzia, sul punto, che nessuna inibizione era stata stabilita - in sede di cessione delle quote - da parte del Tribunale alla ri-assunzione della carica di amministratore unico da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Si ribadisce che la conferma del [OSCURATO:PERSONA] è derivata esclusivamente dalla considerazione della esperienza maturata nel settore delle autodemolizioni. 2.2 Al secondo motivo si contesta la valutazione della esistenza di un rapporto 'strutturale' tra l'impresa e l'ambiente criminale riconducibile alla figura di [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe stato un argomentato giudizio prognostico in tema di possibile 'affrancamento' dal condizionamento mafioso. Si contesta la valenza degli elementi indizianti tratti dal correlato procedimento penale, tuttora in corso e non approdato ad alcun esito definitivo. 2.3 Al terzo motivo si evidenzia un errore nel dispositivo del provvedimento, lì dove non si specifica che la condanna della società istante è al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, risultando finalizzato a contestare la valenza degli indicatori fattuali posti a base del giudizio espresso dalla Corte di Appello di Torino. 1.1 Va premesso che, per condivisibile approdo interpretativo, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (cosi Sez. V sent. n. 34856 del 6.11.2020, rv 279982). Da ciò deriva che è sindacabile il percorso argomentativo espresso nella decisione impugnata solo nei casi di inesistenza o di mera apparenza. 2. Nel caso in esame la motivazione è tutt'altro che inesistente o apparente, avendo la Corte di Appello fornito esauriente risposta alle doglianze prospettate con il primo atto di impugnazione, basando le proprie valutazioni su conoscenze derivanti sia dal primo procedimento di prevenzione (quanto alla ingerenza del Macrì nelle attività della società [OSCURATO:PERSONA]) che da atti di indagine relativi a un correlato procedimento penale.2.1 In diritto, nessun vizio è riconoscibile nei contenuti della decisione impugnata. Ciò perché, come è stato più volte precisato negli arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez. I n. 24678 del 28.1.20211) l'ammissione al controllo volontario dell'azienda (destinataria di interdittiva antimafia) è legittimamente negato lì dove dalle conoscenze disponibili risulti che l'impresa non è 'occasionalmente' divenuta strumento funzionale al perseguimento di interessi criminali ma si pone in un rapporto di contiguità avente carattere di tendenziale stabilità con una o più persone facenti parte di una organizzazione di stampo mafioso. In simili ipotesi la prognosi di 'riallineamento' a condizioni di legalità dell'azione economica, tramite lo strumento del controllo, non può che avere esito negativo, proprio in virtù della descritta relazione di tipo funzionale che impedisce di ipotizzare l'adozione, da parte della attuale proprietà, di misure idonee a prevenire il rischio di infiltrazione. 2.2 I profili di critica, pertanto, riguardano in modo assorbente l'inquadramento fattuale della relazione venuta a determinarsi dopo la cessione delle quote avvenuta nel 2013 e, sul punto, il limite ontologico del giudizio di legittimità determina - in presenza di motivazione non apparente - la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2.3 Da ultimo va rilevato che l'errore nella indicazione dell'oggetto della condanna (al pagamento delle spese processuali) della società appellante non comporta alcuna nullità della decisione impugnata, trattandosi di statuizione ac:cessoria già indicata come tale nella motivazione del provvedimento impugnato. Alla dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso consegue di diritto la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. 4- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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