CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo del detenuto in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente censura la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione del "principio di continuità trattamentale del detenuto trasferito"; Rilevato che il ricorso non si confronta, se non con doglianze in punto di fatto, con il tema posto dal giudice a quo e vagliato con motivazione sufficiente e adeguata, ossia l'opportunità che, a seguito dei plurimi trasferimenti d'Istituto intervenuti, al detenuto non vengano concessi permessi premio prima di conoscere gli esiti della nuova osservazione intramuraria e gli sviluppi del percorso trattamentale, tenuto anche conto dell'entità della pena in esecuzione, del parere negativo espresso dal Direttore dell'Istituto e della mancanza di un progetto trattamentale che contempli la riammissione al beneficio. Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere est flore [OSCURATO:PERSONA]