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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 32860/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORVEGLIANZA di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiuseppe Sassone che ha chiesto l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 20 febbraio 2026 e depositata il 23febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il ricorsoproposto da LEFRID Yahia ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, confermando la declaratoria di inammissibilità dell’istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal medesimoricorrente in relazione al procedimento SIUS n. 13626/25 – SIEP n.588/2024.2.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il difensore difiducia del predetto, deducendo plurimi profili di violazione di legge e viziodi motivazione.3.

In punto di fatto, il ricorrente espone di avere presentato, in data 22ottobre 2025, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato aisensi degli artt. 74 e ss. d.P.R. n. 115 del 2002, corredata dadichiarazione sostitutiva ex art. 76 del medesimo testo normativo, riferitaalla situazione reddituale dell’anno 2024, dalla quale risultava un redditocomplessivo pari ad euro 322,59, derivante da attività lavorativaintramuraria; con decreto del medesimo giorno, il Tribunale disorveglianza di Milano dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendonecessario, ai fini della valutazione del requisito reddituale, l’inserimentodei dati relativi ai familiari ritenuti conviventi.

Avverso tale decreto venivaproposta opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002,deducendo, in particolare, l’inesistenza di un nucleo familiare conviventerilevante, in ragione della condizione detentiva del ricorrente edell’assenza di convivenza anagrafica e fattuale nel periodo di riferimento.Il Tribunale, con l’ordinanza qui impugnata, rigettava l’opposizione,ritenendo applicabile un orientamento giurisprudenziale che estende lanozione di convivenza anche in assenza di coabitazione, ritenendo nonassolto l’onere probatorio in ordine alla situazione reddituale del presuntonucleo familiare e, infine, considerando irrilevanti le deduzioni difensiveconcernenti l’assenza di un concreto sostegno economico da parte deifamiliari.4.

Il ricorso è articolato in due motivi.4.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 76, 79 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002,nonché travisamento del concetto di convivenza ai fini dell’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato.

Si censura l’erronea individuazione delnucleo familiare rilevante operata dal Tribunale, il quale avrebbe fattoapplicazione di una nozione estensiva e astratta di convivenza,prescindendo dalla verifica della concreta situazione fattuale.

Inparticolare, si deduce che ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002,rileva esclusivamente la famiglia anagrafica convivente che implica unastabile comunanza di vita e di risorse economiche, e l’onere dichiarativoex art. 79 concerne unicamente i soggetti facenti parte di tale nucleonell’anno di riferimento.4.2.

Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia di trovarsi in statodetentivo sin dal 3 febbraio 2022, avendo trascorso integralmente gli anni2022, 2023 e 2024 in istituto penitenziario, con reddito limitato alla solaqualsiasi convivenza materiale con i familiari; la mancanza di comunanzadi risorse economiche; l’impossibilità di fare affidamento sui redditi diterzi.

Il Tribunale avrebbe, invece, affermato apoditticamente lasussistenza di una convivenza in senso lato, valorizzando un orientamentogiurisprudenziale senza verificare l’effettiva incidenza economica deirapporti familiari e la loro attualità.4.3.

Si censura, altresì, la statuizione relativa al mancato assolvimentodell’onere probatorio, evidenziando che l’istanza era corredata dadichiarazione sostitutiva ex art. 79, dotata di valore probatorio; nonsussiste alcun obbligo di produrre documentazione reddituale relativa asoggetti non conviventi; eventuali verifiche sono demandate agli organicompetenti.4.4.

Il provvedimento sarebbe, inoltre, affetto da contraddittorietàmotivazionale, avendo il Tribunale, pur riconoscendo la natura devolutivadel giudizio di opposizione, utilizzato tale principio per aggravare l’onereprobatorio dell’istante, anziché procedere ad una autonoma valutazionedei presupposti.4.5.

Si contesta, infine, la rilevanza attribuita ad un ipotetico sostegnoeconomico familiare, osservando che tale eventualità non integra redditorilevante ex art. 76 e i familiari indicati non sono conviventi.5.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 99 d.P.R. n. 115del 2002, nonché vizio di motivazione, in relazione alla natura devolutivadel giudizio di opposizione.

Si lamenta che il Tribunale abbia omesso diesercitare i poteri di piena cognizione propri di tale giudizio, limitandosi aconfermare il provvedimento originario con motivazione meramenteadesiva.

Il ricorrente evidenzia di avere dedotto, in sede di opposizione,l’inesistenza di un nucleo familiare convivente, la condizione detentivaprotratta per l’intero periodo rilevante, l’irrilevanza dei redditi dei familiarinon conviventi, la piena attendibilità della dichiarazione sostitutivaprodotta.Tali elementi non sarebbero stati oggetto di effettiva valutazionecritica, essendosi il Tribunale limitato ad affermare, in modo apodittico, lamancata dimostrazione della situazione reddituale del nucleo familiare.

Sideduce, inoltre, che l’affermazione secondo cui la natura devolutivaimporrebbe la produzione della documentazione dell’intero nucleofamiliare sarebbe intrinsecamente illogica, atteso che tale principiocomporta un ampliamento dei poteri cognitivi del giudice e nonl’aggravamento degli oneri probatori.Il provvedimento sarebbe, pertanto, viziato da manifesta illogicità econtraddittorietà, avendo il giudice, da un lato, richiamato il principiodevolutivo e, dall’altro, tratto da esso conseguenze opposte.In conclusione, il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano in diversacomposizione, affinché proceda a nuovo esame dell’istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato, attenendosi ai principi di diritto indicati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni e deve essere rigettato.2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 76, 79 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002,censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenutosussistente l’obbligo di indicare i redditi del nucleo familiare, nonostantela condizione detentiva e l’asserita assenza di convivenza effettiva.2.1.

La doglianza non è fondata.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che, aifini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il concetto di“reddito familiare” di cui all’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 nonpuò essere interpretato in senso meramente formalistico, né rigidamenteancorato al dato della coabitazione, dovendo, invece, essere ricostruitoalla luce di una nozione sostanziale di convivenza, idonea a intercettaresituazioni di reale collegamento economico e solidaristico tra i componentidel nucleo familiare.2.2.

In tale prospettiva, questa Corte ha già chiarito che la convivenzarilevante ai fini della disciplina in esame non coincide necessariamentecon la coabitazione materiale, potendo essa sussistere anche in presenzadi condizioni ostative di fatto – quali lo stato detentivo – purché permangaun vincolo di stabile comunanza di interessi economici e di reciprocaassistenza.

In particolare, Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio,Rv. 285343 - 01, ha affermato il principio secondo cui in tema diammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenzafamiliare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, dacostante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque daun legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e nonpuò ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, diuno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi,non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito deifamiliari conviventi (vedi anche Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio,Rv. 263153 – 01; Sez. 4, n. 17374 del 17/01/2006, Conte, Rv. 233957 -01).2.3.

Ne consegue il principio per cui in tema di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, non è sufficiente la mera allegazione dellostato detentivo del richiedente per dimostrare l’automatica scissione dalnucleo familiare di riferimento, essendo, invece, necessario verificare se,nel periodo considerato, sussistano ancora legami economici rilevanti epotenzialmente idonei ad integrare la base reddituale complessiva davalutare ai fini dell’ammissione.2.4.

Alla luce di tale principio, correttamente il Tribunale disorveglianza ha ritenuto che l’istanza fosse carente sotto il profilodell’indicazione dei redditi dei familiari, non potendosi ritenere sufficientela mera allegazione dello stato detentivo quale causa di esclusioneaprioristica della rilevanza del nucleo familiare.

Deve, infatti, escludersiche l’interpretazione prospettata dal ricorrente – fondata su unaequiparazione automatica tra stato detentivo e inesistenza di convivenzarilevante – trovi riscontro nel dato normativo o nell’elaborazionegiurisprudenziale di legittimità.3.

Parimenti infondata è la censura relativa all’asserita indebitaestensione dell’onere dichiarativo.

L’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 imponeal richiedente di fornire una dichiarazione completa e veritiera dellapropria situazione reddituale, comprensiva degli elementi necessari aconsentire all’autorità giudiziaria una valutazione effettiva del requisito, iviinclusi i dati relativi ai soggetti potenzialmente rilevanti ai sensi dell’art.76.

In tale ambito, l’onere dichiarativo non può ritenersi limitato ai solisoggetti che l’istante ritenga discrezionalmente “conviventi” secondo uncriterio soggettivo, dovendo invece comprendere tutte le situazioni che,secondo una valutazione obiettiva, possano incidere sulla determinazionedel reddito complessivo.Né può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la dichiarazionesostitutiva ex art. 79 sarebbe di per sé sufficiente ad esonerare daulteriori specificazioni: essa, infatti, costituisce il mezzo attraverso cui ilrichiedente è tenuto a rappresentare integralmente la propria situazione,e non può essere utilizzata per omettere dati rilevanti.4.

Quanto al dedotto vizio motivazionale, deve rilevarsi che l’ordinanzaimpugnata ha esplicitato, con argomentazione l ineare e noncontraddittoria, le ragioni per le quali ha ritenuto non assolto l’onereprobatorio, evidenziando per tabulas la mancata dimostrazione dellasituazione reddituale complessiva.La motivazione, pertanto, si sottrae alle censure articolate nel primomotivo, non emergendo illogicità manifeste.5.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale si deduceviolazione dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione alla naturadevolutiva del giudizio di opposizione.

Deve premettersi che il giudizio diopposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato ha natura pienamente devolutiva, comecostantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 4,n. 12886 del 10/02/2026, D'amico, Rv. 289724 – 01; Sez. 4, n. 2402 del09/01/2025, D'argenio, Rv. 287495 – 01; Sez. 4, n. 18697 del21/03/2018, Marilli, Rv. 273254 – 01).

Tuttavia, tale principio noncomporta, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, una automaticarivalutazione in senso favorevole dell’istanza, né un alleggerimento deglioneri dichiarativi gravanti sull’istante.

Al contrario, la natura devolutivadel giudizio implica che il giudice dell’opposizione sia chiamato ariesaminare integralmente la domanda sulla base degli elementi forniti,permanendo, tuttavia, a carico dell’istante l’onere di dimostrare lasussistenza dei presupposti di legge.6.

Nel caso di specie, il Tribunale ha proceduto a tale riesame,ritenendo, con valutazione di merito adeguatamente motivata, senzaalcuna lacuna logica, che la documentazione prodotta non fossesufficiente a dimostrare il requisito reddituale, avuto riguardo allamancata indicazione dei redditi del nucleo familiare.

Non è, pertanto,ravvisabile la dedotta “motivazione meramente adesiva”, risultandoinvece l’ordinanza fondata su una autonoma valutazione delle deduzionidifensive.Né sussiste la lamentata contraddittorietà, atteso che il richiamo alprincipio devolutivo è stato coerentemente utilizzato per giustificare ildovere del giudice di procedere a una verifica completa, dalla quale èemersa, in concreto, l’insufficienza degli elementi forniti dall’istante.7.

In definitiva, il giudizio di opposizione non è stato trasformato in unasede di conferma automatica del provvedimento impugnato, ma hacostituito l’occasione per una nuova valutazione, conclusasi, tuttavia, insenso sfavorevole al ricorrente per difetto dei presupposti richiesti.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato.

Ne consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.P .Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBRUNO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiuseppe Sassone che ha chiesto l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 20 febbraio 2026 e depositata il 23febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il ricorsoproposto da LEFRID Yahia ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, confermando la declaratoria di inammissibilità dell’istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal medesimoricorrente in relazione al procedimento SIUS n. 13626/25 – SIEP n.588/2024.2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il difensore difiducia del predetto, deducendo plurimi profili di violazione di legge e viziodi motivazione.3. In punto di fatto, il ricorrente espone di avere presentato, in data 22ottobre 2025, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato aisensi degli artt. 74 e ss. d.P.R. n. 115 del 2002, corredata dadichiarazione sostitutiva ex art. 76 del medesimo testo normativo, riferitaalla situazione reddituale dell’anno 2024, dalla quale risultava un redditocomplessivo pari ad euro 322,59, derivante da attività lavorativaintramuraria; con decreto del medesimo giorno, il Tribunale disorveglianza di Milano dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendonecessario, ai fini della valutazione del requisito reddituale, l’inserimentodei dati relativi ai familiari ritenuti conviventi. Avverso tale decreto venivaproposta opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002,deducendo, in particolare, l’inesistenza di un nucleo familiare conviventerilevante, in ragione della condizione detentiva del ricorrente edell’assenza di convivenza anagrafica e fattuale nel periodo di riferimento.Il Tribunale, con l’ordinanza qui impugnata, rigettava l’opposizione,ritenendo applicabile un orientamento giurisprudenziale che estende lanozione di convivenza anche in assenza di coabitazione, ritenendo nonassolto l’onere probatorio in ordine alla situazione reddituale del presuntonucleo familiare e, infine, considerando irrilevanti le deduzioni difensiveconcernenti l’assenza di un concreto sostegno economico da parte deifamiliari.4. Il ricorso è articolato in due motivi.4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 76, 79 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002,nonché travisamento del concetto di convivenza ai fini dell’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato. Si censura l’erronea individuazione delnucleo familiare rilevante operata dal Tribunale, il quale avrebbe fattoapplicazione di una nozione estensiva e astratta di convivenza,prescindendo dalla verifica della concreta situazione fattuale. Inparticolare, si deduce che ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002,rileva esclusivamente la famiglia anagrafica convivente che implica unastabile comunanza di vita e di risorse economiche, e l’onere dichiarativoex art. 79 concerne unicamente i soggetti facenti parte di tale nucleonell’anno di riferimento.4.2. Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia di trovarsi in statodetentivo sin dal 3 febbraio 2022, avendo trascorso integralmente gli anni2022, 2023 e 2024 in istituto penitenziario, con reddito limitato alla solaqualsiasi convivenza materiale con i familiari; la mancanza di comunanzadi risorse economiche; l’impossibilità di fare affidamento sui redditi diterzi. Il Tribunale avrebbe, invece, affermato apoditticamente lasussistenza di una convivenza in senso lato, valorizzando un orientamentogiurisprudenziale senza verificare l’effettiva incidenza economica deirapporti familiari e la loro attualità.4.3. Si censura, altresì, la statuizione relativa al mancato assolvimentodell’onere probatorio, evidenziando che l’istanza era corredata dadichiarazione sostitutiva ex art. 79, dotata di valore probatorio; nonsussiste alcun obbligo di produrre documentazione reddituale relativa asoggetti non conviventi; eventuali verifiche sono demandate agli organicompetenti.4.4. Il provvedimento sarebbe, inoltre, affetto da contraddittorietàmotivazionale, avendo il Tribunale, pur riconoscendo la natura devolutivadel giudizio di opposizione, utilizzato tale principio per aggravare l’onereprobatorio dell’istante, anziché procedere ad una autonoma valutazionedei presupposti.4.5. Si contesta, infine, la rilevanza attribuita ad un ipotetico sostegnoeconomico familiare, osservando che tale eventualità non integra redditorilevante ex art. 76 e i familiari indicati non sono conviventi.5. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 99 d.P.R. n. 115del 2002, nonché vizio di motivazione, in relazione alla natura devolutivadel giudizio di opposizione. Si lamenta che il Tribunale abbia omesso diesercitare i poteri di piena cognizione propri di tale giudizio, limitandosi aconfermare il provvedimento originario con motivazione meramenteadesiva. Il ricorrente evidenzia di avere dedotto, in sede di opposizione,l’inesistenza di un nucleo familiare convivente, la condizione detentivaprotratta per l’intero periodo rilevante, l’irrilevanza dei redditi dei familiarinon conviventi, la piena attendibilità della dichiarazione sostitutivaprodotta.Tali elementi non sarebbero stati oggetto di effettiva valutazionecritica, essendosi il Tribunale limitato ad affermare, in modo apodittico, lamancata dimostrazione della situazione reddituale del nucleo familiare. Sideduce, inoltre, che l’affermazione secondo cui la natura devolutivaimporrebbe la produzione della documentazione dell’intero nucleofamiliare sarebbe intrinsecamente illogica, atteso che tale principiocomporta un ampliamento dei poteri cognitivi del giudice e nonl’aggravamento degli oneri probatori.Il provvedimento sarebbe, pertanto, viziato da manifesta illogicità econtraddittorietà, avendo il giudice, da un lato, richiamato il principiodevolutivo e, dall’altro, tratto da esso conseguenze opposte.In conclusione, il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano in diversacomposizione, affinché proceda a nuovo esame dell’istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato, attenendosi ai principi di diritto indicati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni e deve essere rigettato.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 76, 79 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002,censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenutosussistente l’obbligo di indicare i redditi del nucleo familiare, nonostantela condizione detentiva e l’asserita assenza di convivenza effettiva.2.1. La doglianza non è fondata. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, aifini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il concetto di“reddito familiare” di cui all’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 nonpuò essere interpretato in senso meramente formalistico, né rigidamenteancorato al dato della coabitazione, dovendo, invece, essere ricostruitoalla luce di una nozione sostanziale di convivenza, idonea a intercettaresituazioni di reale collegamento economico e solidaristico tra i componentidel nucleo familiare.2.2. In tale prospettiva, questa Corte ha già chiarito che la convivenzarilevante ai fini della disciplina in esame non coincide necessariamentecon la coabitazione materiale, potendo essa sussistere anche in presenzadi condizioni ostative di fatto – quali lo stato detentivo – purché permangaun vincolo di stabile comunanza di interessi economici e di reciprocaassistenza. In particolare, Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio,Rv. 285343 - 01, ha affermato il principio secondo cui in tema diammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenzafamiliare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, dacostante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque daun legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e nonpuò ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, diuno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi,non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito deifamiliari conviventi (vedi anche Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio,Rv. 263153 – 01; Sez. 4, n. 17374 del 17/01/2006, Conte, Rv. 233957 -01).2.3. Ne consegue il principio per cui in tema di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, non è sufficiente la mera allegazione dellostato detentivo del richiedente per dimostrare l’automatica scissione dalnucleo familiare di riferimento, essendo, invece, necessario verificare se,nel periodo considerato, sussistano ancora legami economici rilevanti epotenzialmente idonei ad integrare la base reddituale complessiva davalutare ai fini dell’ammissione.2.4. Alla luce di tale principio, correttamente il Tribunale disorveglianza ha ritenuto che l’istanza fosse carente sotto il profilodell’indicazione dei redditi dei familiari, non potendosi ritenere sufficientela mera allegazione dello stato detentivo quale causa di esclusioneaprioristica della rilevanza del nucleo familiare. Deve, infatti, escludersiche l’interpretazione prospettata dal ricorrente – fondata su unaequiparazione automatica tra stato detentivo e inesistenza di convivenzarilevante – trovi riscontro nel dato normativo o nell’elaborazionegiurisprudenziale di legittimità.3. Parimenti infondata è la censura relativa all’asserita indebitaestensione dell’onere dichiarativo. L’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 imponeal richiedente di fornire una dichiarazione completa e veritiera dellapropria situazione reddituale, comprensiva degli elementi necessari aconsentire all’autorità giudiziaria una valutazione effettiva del requisito, iviinclusi i dati relativi ai soggetti potenzialmente rilevanti ai sensi dell’art.76. In tale ambito, l’onere dichiarativo non può ritenersi limitato ai solisoggetti che l’istante ritenga discrezionalmente “conviventi” secondo uncriterio soggettivo, dovendo invece comprendere tutte le situazioni che,secondo una valutazione obiettiva, possano incidere sulla determinazionedel reddito complessivo.Né può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la dichiarazionesostitutiva ex art. 79 sarebbe di per sé sufficiente ad esonerare daulteriori specificazioni: essa, infatti, costituisce il mezzo attraverso cui ilrichiedente è tenuto a rappresentare integralmente la propria situazione,e non può essere utilizzata per omettere dati rilevanti.4. Quanto al dedotto vizio motivazionale, deve rilevarsi che l’ordinanzaimpugnata ha esplicitato, con argomentazione l ineare e noncontraddittoria, le ragioni per le quali ha ritenuto non assolto l’onereprobatorio, evidenziando per tabulas la mancata dimostrazione dellasituazione reddituale complessiva.La motivazione, pertanto, si sottrae alle censure articolate nel primomotivo, non emergendo illogicità manifeste.5. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale si deduceviolazione dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione alla naturadevolutiva del giudizio di opposizione. Deve premettersi che il giudizio diopposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato ha natura pienamente devolutiva, comecostantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 4,n. 12886 del 10/02/2026, D'amico, Rv. 289724 – 01; Sez. 4, n. 2402 del09/01/2025, D'argenio, Rv. 287495 – 01; Sez. 4, n. 18697 del21/03/2018, Marilli, Rv. 273254 – 01). Tuttavia, tale principio noncomporta, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, una automaticarivalutazione in senso favorevole dell’istanza, né un alleggerimento deglioneri dichiarativi gravanti sull’istante. Al contrario, la natura devolutivadel giudizio implica che il giudice dell’opposizione sia chiamato ariesaminare integralmente la domanda sulla base degli elementi forniti,permanendo, tuttavia, a carico dell’istante l’onere di dimostrare lasussistenza dei presupposti di legge.6. Nel caso di specie, il Tribunale ha proceduto a tale riesame,ritenendo, con valutazione di merito adeguatamente motivata, senzaalcuna lacuna logica, che la documentazione prodotta non fossesufficiente a dimostrare il requisito reddituale, avuto riguardo allamancata indicazione dei redditi del nucleo familiare. Non è, pertanto,ravvisabile la dedotta “motivazione meramente adesiva”, risultandoinvece l’ordinanza fondata su una autonoma valutazione delle deduzionidifensive.Né sussiste la lamentata contraddittorietà, atteso che il richiamo alprincipio devolutivo è stato coerentemente utilizzato per giustificare ildovere del giudice di procedere a una verifica completa, dalla quale èemersa, in concreto, l’insufficienza degli elementi forniti dall’istante.7. In definitiva, il giudizio di opposizione non è stato trasformato in unasede di conferma automatica del provvedimento impugnato, ma hacostituito l’occasione per una nuova valutazione, conclusasi, tuttavia, insenso sfavorevole al ricorrente per difetto dei presupposti richiesti.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato. Ne consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.P .Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBRUNO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32860/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris