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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28491/2026

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l Tribunale di Torino il 19 novembre 2025.visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che riportandosialla memoria scritta depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso.sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, sezione del riesame, harespinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentocon cui la Corte di appello il 23 ottobre 2025 aveva rigettato la richiesta di scarcerazionedel cautelato per decorrenza dei termini di fase, a seguito dell’annullamento con rinviodella sentenza di condanna, limitatamente al ruolo di promotore e organizzatore delsodalizio contestato al ricorrente ex art. 74 comma 1 dpr. 309/90.Il Tribunale ha applicato la regola di cui all’art. 303 comma 4, cod.proc. pen.,che si riferisce all’ipotesi di doppia conforme affermazione di responsabilità; in forza diquesta norma, in caso di conferma nel giudizio di merito di appello della sentenza diprimo grado, essendo più elevata la probabilità di pervenire a una definitivaaffermazione di responsabilità, il legislatore giustifica una minor tutela del favorlibertatis, mediante la previsione di più lunghi termini di fase, rispetto alla regolagenerale di cui al comma 1, lett. d) dello stesso articolo.

Tale principio, secondo ilTribunale, troverebbe applicazione anche nell’ipotesi, come quella in esame, nella qualela sentenza d’appello sia stata annullata solo limitatamente al ruolo apicaledell’imputato, essendo stata invece confermata l’esistenza dell’associazione e lapartecipazione ad essa del [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha richiamato a sostegno di questa ricostruzione una decisione diquesta Sezione (Sez. 4, n. 15088 del 11/03/2025, Corrao, Rv. 287974 – 01), che haritenuto del tutto allineata a principi già formulati in precedenza e alla ratio della derogadi cui si tratta, valutando di contro non pertinente il rilievo difensivo secondo cui, nonessendo stata stabilita la pena, la condanna non sarebbe eseguibile.2.

Avverso la pronunzia del Tribunale ha proposto ricorso l’imputato deducendo,con unico articolato motivo, violazione degli artt. 303 comma 1 lettera C e D e comma4 e 304 comma 6 cod. proc. pen., anche con riguardo agli artt. 3, 13, 117 dellaCostituzione e all'articolo 5 della Cedu e vizio di motivazione.Osserva il ricorrente che l’affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cuiricorre nel caso in esame un'ipotesi di cd.

“doppia conforme”, cioè di due pronunzie dimerito che affermano concordemente la responsabilità dell’imputato, sicché sarebbeapplicabile il termine massimo di durata della custodia cautelare previsto dall'art. 303comma 4 cod. proc. pen., non sarebbe corretta poiché detta ipotesi sussiste quando èpossibile individuare una pena eseguibile secondo il criterio dell'esecuzione frazionata,il che richiede l'esistenza di una condanna passata in autorità di cosa giudicata, conconseguente determinazione della pena, mentre nel caso di specie è stata annullata conrinvio l’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 74 primo comma DPR. 309/90,che configura una fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dal secondo commadel medesimo articolo, e le questioni concernenti il trattamento sanzionatorio sonorimaste assorbite.Il ricorrente osserva che non sussiste un'ipotesi di giudicato progressivo,impropriamente evocato dall'ordinanza, che non può comunque dirsi equivalente algiudicato esecutivo; l'autorità di cosa giudicata parziale non consente di eseguire lapena, non rientrando l'eseguibilità della pena tra gli effetti del giudicato parziale, erichiamare un giudicato progressivo è tecnicamente improprio, perché lo stesso operasolo sulle statuizioni non toccate dall'annullamento e non può servire a creare unpresupposto cautelare; che anche la sentenza n. 3423/2020 a Sezioni unite Gialluisi,intervenuta in una fattispecie di annullamento parziale di un giudizio relativo a più reatiunificati per continuazione, chiarisce che l’eseguibilità della pena richiede certezza,completezza e insuscettibilità di modifiche nel giudizio di rinvio; ne consegue che finchèla pena non è certa, è impossibile applicare la disciplina più severa di quella previstadall'articolo 303 comma 1 lett.

D cod. proc. pen.Il ricorrente osserva poi che nel caso in esame il Tribunale ha anche violato ilprincipio di proporzionalità della custodia cautelare, trasformando in un sostanzialeautomatismo l'applicazione del limite massimo della misura cautelare, consentito in casodi doppia conforme, che al momento manca, poiché la pena non è determinabile e iltitolo di reato non è stabilizzato, sicché il giudizio di rinvio può modificare sensibilmentetanto il titolo, quanto il trattamento sanzionatorio; ne consegue che la disciplinaapplicabile al caso di specie è solo quella prevista dall'art. 303 comma 1 lett.

D cod.proc. pen. che si riferisce alla durata della misura in relazione alla fase di appello.A sostegno di tale assunto richiama altra pronunzia di questa Corte, la n.4049/2025, secondo cui dopo l'annullamento con rinvio della statuizione di condanna itermini di fase ricominciano a decorrere dalla decisione di annullamento e si applica ladisciplina della fase a cui il processo è regredito, con il limite del doppio del termine difase.L'interpretazione delle norme offerta dalla ordinanza impugnata si porrebbeinoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza, perché equipara chi attende perla prima volta il giudizio di Cassazione a chi è già stato assolto o, comunque, ha ottenutoun annullamento ed è regredito nel merito e si trova privo di un titolo di condannautilizzabile; violerebbe anche l'art. 13 della Costituzione nonché l'art. 5 della Cedu,determinando una protrazione della privazione della libertà non giustificata, consideratoche l'accertamento di responsabilità è stato caducato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.La questione su cui si incentra l’impugnazione è se nel caso in esame ricorra omeno un’ipotesi di “doppia conforme”, che autorizzi l'applicazione dell'art. 303 quartocomma cod. proc. pen., come ritenuto dal Tribunale.La ratio della previsione che risulta dal combinato disposto dei commi 1, lett. d)e 4 dell’art. 303, cod. proc. pen. consente un maggior sacrificio di un bene fondamentalecome la libertà personale, in presenza di due conformi pronunzie di condanna, in quantovi è una elevata probabilità che si pervenga alla definitiva affermazione di responsabilità,il che giustifica la minor tutela accordata al favor libertatis (Sez. 4, n. 17037 del14/02/2008, Alviano, Rv. 239609 – 01, in motivazione).Tale ratio, secondo la giurisprudenza di legittimità, è specificamente «[…] quelladi spostare il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela sociale e quelle di tutela dellalibertà individuale a favore delle prime, allorquando il principio di non colpevolezza siagiudizio, sul fatto costituente oggetto del medesimo titolo custodiale» ( Sez. 4, n. 13172del 05/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239599 – 01).Queste pronunzie evocano il principio della formazione progressiva del giudicatoche, in ragione dello sviluppo dinamico del rapporto processuale, può avere unaformazione non simultanea, ma progressiva, sia quando nel processo confluiscono piùazioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda unsolo reato attribuito a un solo soggetto, perché anche in quest'ultimo caso la sentenzadefinitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppoprogressivo dei mezzi di impugnazione (cfr.

Sezioni U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino,Rv. 216239 – 01).L’art. 624 cod. proc. pen., infatti, fa riferimento a qualsiasi statuizione aventeun'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono ilgiudizio in relazione a un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che,nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili diriesame (Sez. 4, n. 17037 del 2008, Alviano, cit., in motivazione).In un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, una recentepronunzia di questa Sezione ha precisato che in tema di termini di durata della custodiacautelare, nel caso di regressione del procedimento per effetto di annullamento, dispostoin sede di legittimità e limitato alla sola qualifica apicale dell'imputato in seno alsodalizio, trova applicazione, a fronte di "doppia conforme" di condanna per il delitto dipartecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il solo termineindicato all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 15088 del 11/03/2025,Corrao, Rv. 287974 – 01; cfr anche Sez. 5, n. 4049 del 09/01/2019, Cippone, Rv.275313 - 01).Ritiene il Collegio di non doversi discostare dall’orientamento in cui si inserisceanche la recente sentenza Corrao, intervenuta a decidere una situazione del tuttoanaloga a quella oggetto del presente giudizio, nel rispetto dei principi enunciati datempo dalla giurisprudenza.In altre parole, in presenza di un annullamento con rinvio, in relazione al reatoautonomo previsto per chi riveste il ruolo apicale, del soggetto nei cui confronti sonostati già riconosciuti tutti i presupposti per affermare la partecipazione adun'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, trovandosi inpresenza di una forma di giudicato progressivo e di una conforme affermazione diresponsabilità nei due gradi di giudizio in merito alla partecipazione associativa, siapplicano i limiti previsti dall'art. 303 comma 4 cod. proc. pen. e quindi la custodia perdeefficacia al trascorrere dei sei anni di detenzione.Nella pronunzia surrichiamata questa Corte ha affermato che “all'esitodell’annullamento di legittimità la sentenza di condanna per l'associazione finalizzata altraffico di stupefacenti è stata annullata, solo in relazione alla posizione dell'attualericorrente, limitatamente all'accertato ruolo apicale contestatogli; è invece rimastofermo, in termini di c.d.

«doppia conforme», l'accertamento tanto della sussistenza delsodalizio quanto della partecipazione a esso del prevenuto, con conseguente rinvio algiudice d'appello per un nuovo giudizio sul punto, cioè in merito all'accertamento delsolo ruolo apicale contestato ex art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.”La questione deve pertanto risolversi, come correttamente ritenuto dal Tribunale,nel senso dell'applicabilità, anche alla presente fattispecie di regressione in esame, nondei termini di fase bensì di quelli di durata massima di cui agli artt. 303, commi 1, lett.d, ultima parte, e 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen., con conseguente rigetto delmotivo di ricorso (cfr. anche Sez. 5, n. 9112 del 25/02/2014, Barchetta, nonmassimata).La difesa, nel contestare la correttezza di detta conclusione, sembra sovrapporrei concetti di giudicato esecutivo, che presuppone anche la determinazione di una penaeseguibile, e giudicato progressivo e valorizza altra pronunzia di questa Sezione,osservando che secondo questa pronunzia, in caso di annullamento con rinvio dellasentenza di secondo grado disposto dalla Corte di cassazione anche in punto diresponsabilità dell'imputato, i termini di durata della custodia cautelare ricominciano adecorrere dalla decisione di annullamento e non potranno protrarsi oltre il doppio deltermine massimo previsto per la fase d'appello, computando l'intero periodo trascorsoin vinculis dall'originaria decorrenza, e cioè dalla sentenza di primo grado, ivi compresoil periodo di custodia cautelare sofferto durante la pendenza del procedimento incassazione (Sez. 5, n. 4049 del 09/01/2019, Cippone, Rv. 275313 - 01).In questa sentenza si legge che in tutti i casi di annullamento con rinvio (salvoquelli di chiaro giudicato parziale, in cui si possa procedere ad esecuzione provvisoriadella sentenza), la disciplina di riferimento è quella dell'art. 303, comma 2, cit..Ma si tratta in realtà di applicazioni a casi diversi del medesimo principio di diritto,in quanto la sentenza Cippone ha ad oggetto un caso in cui l’affermazione diresponsabilità era stata annullata in toto e non si era formato alcun giudicatoprogressivo.Il tema d’interesse, infatti, non è quello del giudicato eseguibile, del tuttoestraneo alla ratio della norma in commento, poiché la condanna e il meccanismoprocessuale che impedisce di rimetterne in discussione l’oggetto estraneoall’annullamento operano su un piano del tutto distinto dalla concreta possibilità dimettere in esecuzione la pena e l’imputato continua a versare in stato di custodiacautelare, la cui durata – per quanto sopra chiarito – è regolata dai termini massimi dicui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen.Per completezza di esposizione deve osservarsi, in relazione alla violazione dinorme della Costituzione o della Convenzione EDU prospettata dal ricorrente, che èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce la loro inosservanza in quantola stessa non è prevista tra i casi di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e può soltantoessere posta a fondamento di una questione di legittimità costituzionale delledisposizioni su cui si fonda la decisione. (Fattispecie relativa a ricorso avverso ordinanzareiettiva della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, in cui il ricorrente avevacensurato, tra l'altro, violazione degli artt. 24 Cost. e art. 5, par. 5, CEDU, senzaprospettare alcuna questione di legittimità costituzionale). (Sez. 4, n. 39770 del26/11/2025, Terlizzi, Rv. 288813 - 01)2.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp.att. cod.proc. pen.Roma 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Torino il 19 novembre 2025.visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che riportandosialla memoria scritta depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso.sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, sezione del riesame, harespinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentocon cui la Corte di appello il 23 ottobre 2025 aveva rigettato la richiesta di scarcerazionedel cautelato per decorrenza dei termini di fase, a seguito dell’annullamento con rinviodella sentenza di condanna, limitatamente al ruolo di promotore e organizzatore delsodalizio contestato al ricorrente ex art. 74 comma 1 dpr. 309/90.Il Tribunale ha applicato la regola di cui all’art. 303 comma 4, cod.proc. pen.,che si riferisce all’ipotesi di doppia conforme affermazione di responsabilità; in forza diquesta norma, in caso di conferma nel giudizio di merito di appello della sentenza diprimo grado, essendo più elevata la probabilità di pervenire a una definitivaaffermazione di responsabilità, il legislatore giustifica una minor tutela del favorlibertatis, mediante la previsione di più lunghi termini di fase, rispetto alla regolagenerale di cui al comma 1, lett. d) dello stesso articolo. Tale principio, secondo ilTribunale, troverebbe applicazione anche nell’ipotesi, come quella in esame, nella qualela sentenza d’appello sia stata annullata solo limitatamente al ruolo apicaledell’imputato, essendo stata invece confermata l’esistenza dell’associazione e lapartecipazione ad essa del [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha richiamato a sostegno di questa ricostruzione una decisione diquesta Sezione (Sez. 4, n. 15088 del 11/03/2025, Corrao, Rv. 287974 – 01), che haritenuto del tutto allineata a principi già formulati in precedenza e alla ratio della derogadi cui si tratta, valutando di contro non pertinente il rilievo difensivo secondo cui, nonessendo stata stabilita la pena, la condanna non sarebbe eseguibile.2. Avverso la pronunzia del Tribunale ha proposto ricorso l’imputato deducendo,con unico articolato motivo, violazione degli artt. 303 comma 1 lettera C e D e comma4 e 304 comma 6 cod. proc. pen., anche con riguardo agli artt. 3, 13, 117 dellaCostituzione e all'articolo 5 della Cedu e vizio di motivazione.Osserva il ricorrente che l’affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cuiricorre nel caso in esame un'ipotesi di cd. “doppia conforme”, cioè di due pronunzie dimerito che affermano concordemente la responsabilità dell’imputato, sicché sarebbeapplicabile il termine massimo di durata della custodia cautelare previsto dall'art. 303comma 4 cod. proc. pen., non sarebbe corretta poiché detta ipotesi sussiste quando èpossibile individuare una pena eseguibile secondo il criterio dell'esecuzione frazionata,il che richiede l'esistenza di una condanna passata in autorità di cosa giudicata, conconseguente determinazione della pena, mentre nel caso di specie è stata annullata conrinvio l’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 74 primo comma DPR. 309/90,che configura una fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dal secondo commadel medesimo articolo, e le questioni concernenti il trattamento sanzionatorio sonorimaste assorbite.Il ricorrente osserva che non sussiste un'ipotesi di giudicato progressivo,impropriamente evocato dall'ordinanza, che non può comunque dirsi equivalente algiudicato esecutivo; l'autorità di cosa giudicata parziale non consente di eseguire lapena, non rientrando l'eseguibilità della pena tra gli effetti del giudicato parziale, erichiamare un giudicato progressivo è tecnicamente improprio, perché lo stesso operasolo sulle statuizioni non toccate dall'annullamento e non può servire a creare unpresupposto cautelare; che anche la sentenza n. 3423/2020 a Sezioni unite Gialluisi,intervenuta in una fattispecie di annullamento parziale di un giudizio relativo a più reatiunificati per continuazione, chiarisce che l’eseguibilità della pena richiede certezza,completezza e insuscettibilità di modifiche nel giudizio di rinvio; ne consegue che finchèla pena non è certa, è impossibile applicare la disciplina più severa di quella previstadall'articolo 303 comma 1 lett. D cod. proc. pen.Il ricorrente osserva poi che nel caso in esame il Tribunale ha anche violato ilprincipio di proporzionalità della custodia cautelare, trasformando in un sostanzialeautomatismo l'applicazione del limite massimo della misura cautelare, consentito in casodi doppia conforme, che al momento manca, poiché la pena non è determinabile e iltitolo di reato non è stabilizzato, sicché il giudizio di rinvio può modificare sensibilmentetanto il titolo, quanto il trattamento sanzionatorio; ne consegue che la disciplinaapplicabile al caso di specie è solo quella prevista dall'art. 303 comma 1 lett. D cod.proc. pen. che si riferisce alla durata della misura in relazione alla fase di appello.A sostegno di tale assunto richiama altra pronunzia di questa Corte, la n.4049/2025, secondo cui dopo l'annullamento con rinvio della statuizione di condanna itermini di fase ricominciano a decorrere dalla decisione di annullamento e si applica ladisciplina della fase a cui il processo è regredito, con il limite del doppio del termine difase.L'interpretazione delle norme offerta dalla ordinanza impugnata si porrebbeinoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza, perché equipara chi attende perla prima volta il giudizio di Cassazione a chi è già stato assolto o, comunque, ha ottenutoun annullamento ed è regredito nel merito e si trova privo di un titolo di condannautilizzabile; violerebbe anche l'art. 13 della Costituzione nonché l'art. 5 della Cedu,determinando una protrazione della privazione della libertà non giustificata, consideratoche l'accertamento di responsabilità è stato caducato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.La questione su cui si incentra l’impugnazione è se nel caso in esame ricorra omeno un’ipotesi di “doppia conforme”, che autorizzi l'applicazione dell'art. 303 quartocomma cod. proc. pen., come ritenuto dal Tribunale.La ratio della previsione che risulta dal combinato disposto dei commi 1, lett. d)e 4 dell’art. 303, cod. proc. pen. consente un maggior sacrificio di un bene fondamentalecome la libertà personale, in presenza di due conformi pronunzie di condanna, in quantovi è una elevata probabilità che si pervenga alla definitiva affermazione di responsabilità,il che giustifica la minor tutela accordata al favor libertatis (Sez. 4, n. 17037 del14/02/2008, Alviano, Rv. 239609 – 01, in motivazione).Tale ratio, secondo la giurisprudenza di legittimità, è specificamente «[…] quelladi spostare il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela sociale e quelle di tutela dellalibertà individuale a favore delle prime, allorquando il principio di non colpevolezza siagiudizio, sul fatto costituente oggetto del medesimo titolo custodiale» ( Sez. 4, n. 13172del 05/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239599 – 01).Queste pronunzie evocano il principio della formazione progressiva del giudicatoche, in ragione dello sviluppo dinamico del rapporto processuale, può avere unaformazione non simultanea, ma progressiva, sia quando nel processo confluiscono piùazioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda unsolo reato attribuito a un solo soggetto, perché anche in quest'ultimo caso la sentenzadefinitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppoprogressivo dei mezzi di impugnazione (cfr. Sezioni U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino,Rv. 216239 – 01).L’art. 624 cod. proc. pen., infatti, fa riferimento a qualsiasi statuizione aventeun'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono ilgiudizio in relazione a un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che,nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili diriesame (Sez. 4, n. 17037 del 2008, Alviano, cit., in motivazione).In un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, una recentepronunzia di questa Sezione ha precisato che in tema di termini di durata della custodiacautelare, nel caso di regressione del procedimento per effetto di annullamento, dispostoin sede di legittimità e limitato alla sola qualifica apicale dell'imputato in seno alsodalizio, trova applicazione, a fronte di "doppia conforme" di condanna per il delitto dipartecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il solo termineindicato all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 15088 del 11/03/2025,Corrao, Rv. 287974 – 01; cfr anche Sez. 5, n. 4049 del 09/01/2019, Cippone, Rv.275313 - 01).Ritiene il Collegio di non doversi discostare dall’orientamento in cui si inserisceanche la recente sentenza Corrao, intervenuta a decidere una situazione del tuttoanaloga a quella oggetto del presente giudizio, nel rispetto dei principi enunciati datempo dalla giurisprudenza.In altre parole, in presenza di un annullamento con rinvio, in relazione al reatoautonomo previsto per chi riveste il ruolo apicale, del soggetto nei cui confronti sonostati già riconosciuti tutti i presupposti per affermare la partecipazione adun'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, trovandosi inpresenza di una forma di giudicato progressivo e di una conforme affermazione diresponsabilità nei due gradi di giudizio in merito alla partecipazione associativa, siapplicano i limiti previsti dall'art. 303 comma 4 cod. proc. pen. e quindi la custodia perdeefficacia al trascorrere dei sei anni di detenzione.Nella pronunzia surrichiamata questa Corte ha affermato che “all'esitodell’annullamento di legittimità la sentenza di condanna per l'associazione finalizzata altraffico di stupefacenti è stata annullata, solo in relazione alla posizione dell'attualericorrente, limitatamente all'accertato ruolo apicale contestatogli; è invece rimastofermo, in termini di c.d. «doppia conforme», l'accertamento tanto della sussistenza delsodalizio quanto della partecipazione a esso del prevenuto, con conseguente rinvio algiudice d'appello per un nuovo giudizio sul punto, cioè in merito all'accertamento delsolo ruolo apicale contestato ex art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.”La questione deve pertanto risolversi, come correttamente ritenuto dal Tribunale,nel senso dell'applicabilità, anche alla presente fattispecie di regressione in esame, nondei termini di fase bensì di quelli di durata massima di cui agli artt. 303, commi 1, lett.d, ultima parte, e 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen., con conseguente rigetto delmotivo di ricorso (cfr. anche Sez. 5, n. 9112 del 25/02/2014, Barchetta, nonmassimata).La difesa, nel contestare la correttezza di detta conclusione, sembra sovrapporrei concetti di giudicato esecutivo, che presuppone anche la determinazione di una penaeseguibile, e giudicato progressivo e valorizza altra pronunzia di questa Sezione,osservando che secondo questa pronunzia, in caso di annullamento con rinvio dellasentenza di secondo grado disposto dalla Corte di cassazione anche in punto diresponsabilità dell'imputato, i termini di durata della custodia cautelare ricominciano adecorrere dalla decisione di annullamento e non potranno protrarsi oltre il doppio deltermine massimo previsto per la fase d'appello, computando l'intero periodo trascorsoin vinculis dall'originaria decorrenza, e cioè dalla sentenza di primo grado, ivi compresoil periodo di custodia cautelare sofferto durante la pendenza del procedimento incassazione (Sez. 5, n. 4049 del 09/01/2019, Cippone, Rv. 275313 - 01).In questa sentenza si legge che in tutti i casi di annullamento con rinvio (salvoquelli di chiaro giudicato parziale, in cui si possa procedere ad esecuzione provvisoriadella sentenza), la disciplina di riferimento è quella dell'art. 303, comma 2, cit..Ma si tratta in realtà di applicazioni a casi diversi del medesimo principio di diritto,in quanto la sentenza Cippone ha ad oggetto un caso in cui l’affermazione diresponsabilità era stata annullata in toto e non si era formato alcun giudicatoprogressivo.Il tema d’interesse, infatti, non è quello del giudicato eseguibile, del tuttoestraneo alla ratio della norma in commento, poiché la condanna e il meccanismoprocessuale che impedisce di rimetterne in discussione l’oggetto estraneoall’annullamento operano su un piano del tutto distinto dalla concreta possibilità dimettere in esecuzione la pena e l’imputato continua a versare in stato di custodiacautelare, la cui durata – per quanto sopra chiarito – è regolata dai termini massimi dicui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen.Per completezza di esposizione deve osservarsi, in relazione alla violazione dinorme della Costituzione o della Convenzione EDU prospettata dal ricorrente, che èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce la loro inosservanza in quantola stessa non è prevista tra i casi di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e può soltantoessere posta a fondamento di una questione di legittimità costituzionale delledisposizioni su cui si fonda la decisione. (Fattispecie relativa a ricorso avverso ordinanzareiettiva della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, in cui il ricorrente avevacensurato, tra l'altro, violazione degli artt. 24 Cost. e art. 5, par. 5, CEDU, senzaprospettare alcuna questione di legittimità costituzionale). (Sez. 4, n. 39770 del26/11/2025, Terlizzi, Rv. 288813 - 01)2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp.att. cod.proc. pen.Roma 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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