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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 febbraio 2020

Cassazione n. 33037/2021

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to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 8143-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] anche in proprio, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - Sez.

VI- RG 8143/2020 camera di consiglio 14.7.2021 avverso l'ordinanza n. 5312/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVACon sentenza n. 8143/2020 questa Corte ha respinto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 84/2018 della Corte di appello di Napoli.

Con la stessa pronuncia la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]..

Nella redazione del dispositivo della detta sentenza è occorsa una omissione, avendo la Corte mancato di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, che aveva richiesto disporsi in tal senso.

P.Q.M.

La Corte dispone che ove, nel dispositivo della sentenza n. 8143/2020, è scritto «condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, ed agli accessori di legge» sia da intendere «condanna la ricorrente al pagamento, in favore del difensore della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], quale antistatario, a norma dell'art. 93 c.p.c., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese Sez.

VI-RG 8143/2020 camera di consiglio 14.7.2021 2 forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, ed agli accessori di legge»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6' Sezione Civile, in data 15 luglio 2021. • [OSCURATO:PERSONA], DEPC'Zi7ATe !!' .LPFPA ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 8143-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] anche in proprio, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - Sez. VI- RG 8143/2020 camera di consiglio 14.7.2021 avverso l'ordinanza n. 5312/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVACon sentenza n. 8143/2020 questa Corte ha respinto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 84/2018 della Corte di appello di Napoli. Con la stessa pronuncia la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].. Nella redazione del dispositivo della detta sentenza è occorsa una omissione, avendo la Corte mancato di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, che aveva richiesto disporsi in tal senso. P.Q.M. La Corte dispone che ove, nel dispositivo della sentenza n. 8143/2020, è scritto «condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, ed agli accessori di legge» sia da intendere «condanna la ricorrente al pagamento, in favore del difensore della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], quale antistatario, a norma dell'art. 93 c.p.c., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese Sez. VI-RG 8143/2020 camera di consiglio 14.7.2021 2 forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, ed agli accessori di legge»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6' Sezione Civile, in data 15 luglio 2021. • [OSCURATO:PERSONA], DEPC'Zi7ATe !!' .LPFPA ogg
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