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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 06598/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25528/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] P.A., mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la società C & B [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., fosse dichiarata la inefficacia relativa dell'atto stipulato tra i convenuti in data 19 aprile 2010 e trascritto il 20 maggio 2010, avente ad oggetto il conferimento in trust, regolato dalla legge del Jersey, dei beni immobili siti nel Comune di Oricola (AQ).

A fondamento della domanda parte attorea deduceva che: -[OSCURATO:PERSONA] spa era titolare di un ingente diritto di credito nei confronti della società convenuta, derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 2292/150208, per il cui recupero, previa revoca dell'apertura di credito, era stato promosso giudizio monitorio, in seguito al quale era stato emesso decreto ingiuntivo n. 141/2010 in data 17 maggio 2010; -un mese prima, e cioè precisamente in data 19 aprile, era stato stipulato l'atto sopra indicato con il quale tutti i beni della società debitrice erano stati conferiti in trust, regolato dalla legge del Jersey, per la liquidazione dei creditori beneficiari di tale segregazione; -nei confronti della suddetta società era pendente una domanda giudiziale, trascritta, e sui suoi beni erano iscritte due ipoteche in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].; -nel trust era stato designato [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante e liquidatore della società debitrice (C & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), quale trustee, che aveva assunto la fideiussione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché alcune cariche nei confronti della società; -anche in ragione dei rapporti tra le parti e della data di stipulazione dell'atto di conferimento, sussistevano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la revoca dello stesso ai sensi dell'art. 2901 Il convenuto Bensi si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Sulmona con sentenza n. 247/2012 accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia relativa dell'atto in contestazione, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.

A fondamento della sua decisione, il giudice di primo grado: sotto il profilo oggettivo, rilevava che parte attrice aveva dimostrato il proprio diritto di credito e che l'atto in contestazione aveva diminuito la garanzia patrimoniale in ragione della sua natura gratuita, della segregazione patrimoniale e della data di stipulazione (immediatamente precedente all'emissione del decreto ingiuntivo); mentre, sotto il profilo soggettivo, deduceva la consapevolezza del citato pregiudizio dai ruoli delle persone fisiche, che erano state coinvolte nell'operazione in esame, rispetto alla società debitrice.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], in qualità di trustee del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di revoca.

Si costituiva nel giudizio di appello la società [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r., quale successore a titolo universale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eccependo l'inammissibilità dell'appello (perché erroneamente proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]) e chiedendo comunque il rigetto dello stesso.

La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 111/2019 rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza del giudice di primo grado.3.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale trustee del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa non ha svolto difese La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dato atto della tempestività del ricorso: il c.d. termine lungo scadeva il 21 luglio 2019, che cadeva di domenica.

Dunque, la notifica, avvenuta il lunedì 22, è stata tempestiva. 2.11 ricorso è affidato a cinque motivi.

2.1. Parte ricorrente, con il primo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione al combinato disposto dell'art. 2902 c.c. con gli artt. 479, 480 e 602 c.p.c.; mentre con il secondo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione agli artt. 110 e 111 secondo comma c.p.c. nonché in relazione all'art. 2902 c.c.

Rileva che, come dedotto nel primo motivo di appello, il venir meno della società debitrice per cancellazione dal Registro delle imprese non consente la instaurazione del contraddittorio e la prosecuzione né del giudizio revocatorio e neppure dell'eventuale giudizio di espropriazione presso terzi cui è finalizzata la domanda revocatoria.

Si duole che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la sentenza di primo grado non inutiliter data, sull'erroneo presupposto che, in caso di cancellazione di società, l'obbligazione non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso.

Osserva che - poiché nel caso di specie, il soggetto debitore era una società s.r.l. (e, dunque, una società di capitale) - avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2495 secondo comma (che attribuisce al socio la propria responsabilità patrimoniale per i debiti rimasti inevasi alla cancellazione della società dal registro delle imprese, ma limitatamente a quanto il socio ha riscosso e se ha riscosso, in base al bilancio finale di liquidazione).

In definitiva, secondo parte ricorrente, il creditore non può proseguire l'azione revocatoria (originariamente introdotta nei confronti della società e degli atti da essa compiuti) nei confronti dei soci.

Aggiunge che in ogni caso sarebbe stato necessario evocare in causa quest'ultimi, quali litisconsorti necessari nel giudizio di revocazione, mentre tale integrazione non era avvenuta né nel corso del giudizio di primo grado e neppure in quello di appello, con la conseguenza che le sentenze, che avevano definito entrambi detti giudizi, sarebbero inficiate da irrimediabile nullità.

2.2. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 2901 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, rifiutando di prendere atto del fatto puro e semplice dell'intervenuta estinzione della parte processuale principale, ne ha propagato gli effetti non soltanto sul piano del contraddittorio (come denunciato nei primi due motivi) ma anche su quello del merito della prova dei presupposti dell'azione.

Si duole che la Corte territoriale ha negato il carattere oneroso dell'atto sindacato senza previamente valutare la gratuità/onerosità del negozio avendo riguardo alla causa concreta costituita dallo scopo pratico del negozio stesso.

Osserva che la disposizione in trust del patrimonio societario, avuto riguardo agli artt. 1.2 ed all'art. 23 dell'atto istitutivo del trust, aveva l'espressa e specifica finalità di impiegare quel patrimonio per renderlo liquido, per ottenere la provvista necessari per il pagamento dei creditori, ragion per cui le disposizioni patrimoniali non potevano che avere natura onerosa.

Si duole che la Corte, senza esauriente motivazione, ha ritenuto irrilevante il compenso previsto per l'esercizio delle funzioni di trustee.

In definitiva, secondo parte ricorrente, poiché i trasferimenti in esame avrebbero dovuto essere definiti atti a titolo oneroso, agli atti in oggetto si sarebbero dovute applicare le normali regole processuali sull'onere probatorio, che invece erano state disattese.

2.3. Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2740 c.c. in relazione all'art. 2901 c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto violata la regola generale della garanzia patrimoniale.

Sostiene che il trust liquidatorio per cui è processo - in quanto prevede la destinazione del patrimonio dell'istituente al soddisfacimento primario delle ragioni dei creditori, la nomina dei creditori quali beneficiari della utilità del trust, nonché l'attribuzione di alcuni diritti - è un negozio giuridico che attua la regola di diritto, posta dall'art. 2740 c.c., vincolando i beni concretamente all'impiego in favore dei creditori.

2.4. Con il quinto ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha tenuto conto che, nell'azione revocatoria ordinaria che abbia ad oggetto un bene conferito in un trust, il beneficiario è litisconsorte necessario nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso, in quanto lo stato soggettivo del terzo rilevante è soltanto quello del beneficiario (e non quello del trustee).

3. Il primo ed il secondo motivo attengono entrambi all'intervenuta estinzione della società debitrice durante il giudizio di primo grado e al fatto che nel caso di specie era venuto meno il soggetto nei cui confronti accertare la sussistenza del consilium fraudis.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte già da quasi dieci anni hanno avuto modo di precisare che: <<Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Sez.

U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323 - 01)».

Dando applicazione a detti principi, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto esclusa la carenza dell'interesse ad agire della Banca ai sensi dell'art. 2901 c.c.

«considerando pure che l'azione revocatoria può essere incontrovertibilmente proposta anche per un credito eventuale», che il giudice di primo grado «aveva correttamente rilevato».

In definitiva, è proprio il verificarsi del fenomeno successorio nei termini indicati dalla riferita giurisprudenza che rende priva di fondamento la prospettazione svolta dalla ricorrente circa la carenza di interesse.

3.2. Fondato è invece il secondo motivo, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto la menzionata cancellazione priva di rilievo sul piano dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di appello.

Invero, secondo orientamenti ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità: -«qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente e conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse» (cfr. Cass. n. 11150/2003; Cass. n. 23068/2011); - «in un giudizio introdotto con azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari e, a seguito della pronuncia del giudice d'appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell'art. 354 cod. proc. civ., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l'estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso» (cfr. Cass. n. 11005/2002). - «nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente preternnesse» (cfr. Cass. n. 9523/2010; cfr. Cass. n. 12295/2016); - «in tema di azione revocatoria, il creditore non perde il proprio interesse ad agire ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, atteso che il primo può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo tale estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci, i quali, se quella vicenda societaria non abbia determinato il venir meno di ogni rapporto, attivo o passivo, facente capo all'ente estinto, gli succedono nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente." (cfr. Cass. n. 21105/2016).In particolare, con detto ultimo arresto, è stato chiarito in motivazione che «qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Ne segue che proprio il descritto fenomeno successorio consente di ravvisare la identità della causa e della natura del debito societario che si trasmette ai soci, sicché bene il creditore può conseguire il titolo esecutivo sul credito vantano nei confronti della società, con azione di condanna proposta nei confronti dei soci-successori».

La pronuncia n. 21105/2016 di questa Sezione fa espresso richiamo alla menzionata sentenza n. 6070/2013 delle Sezioni Unite.

Quest'ultime, in motivazione, allo scopo di creare una maggiore certezza nei rapporti giuridici delle società estinte, di persone o di capitali, successivamente alla riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 6/2003, dopo aver ribadito che alla cancellazione non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico, determinandosi un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci, ha testualmente affermato (analizzando la valenza innovativa delle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c., rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia): «per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo 8 art. 2324).

La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria.

Ma è bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria.

Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro».

Applicando al caso in esame i principi sinora richiamati, analiticamente ripercorsi da questa Sezione già in altri arresti (cfr. tra tutte la sentenza n. 13593/2019), si osserva che il processo di appello si è erroneamente svolto senza il contraddittorio dei soci della società debitrice (che era litisconsorte necessaria nell'azione ex art. 2901 c.c., giusta l'esegesi avallata dalle SS.UU. dell'art. 2495 c.c. anche con riferimento alle società di persone): questi, infatti, erano succeduti alla società e, pertanto, dovevano essere evocati con l'atto di appello.

La mancata emersione della cancellazione e, dunque, del fenomeno estintivo della società nel giudizio di primo grado non incise sulla correttezza del suo svolgimento, mentre, invece, al momento della proposizione dell'appello, avendone l'attuale ricorrente avuto contezza, non avrebbe potuto essere ignorata e pertanto l'appello avrebbe dovuto proporsi nei confronti dei soci.

La Corte territoriale avrebbe dovuto ordinare comunque l'integrazione del contraddittorio.

E' appena il caso di rilevare che l'avere la stessa ricorrente causato nel proporre l'appello la violazione della regola del litisconsorzio necessario astenendosi dall'evocare i soci, essendo la violazione di tale regola rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, non escludeva la sua legittimazione a prospettare l'erroneità della sentenza di appello per detta violazione, non trovando applicazione in questo caso la regola di cui all'art. 157, terzo comma, c.p.c. (si veda Cass., n. 22381 del 2018).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata e, riscontrandosi la nullità del giudizio di appello per mancata corretta integrazione del contraddittorio, la controversia deve essere rinviata alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa sezione e comunque in diversa composizione, perché integri il contraddittorio e provveda all'esito ad una nuova decisione a contraddittorio integro.

Al giudice del rinvio è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso e, per l'effetto, dichiarati assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di L'Aquila, che, in diversa sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25528/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] P.A., mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la società C & B [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., fosse dichiarata la inefficacia relativa dell'atto stipulato tra i convenuti in data 19 aprile 2010 e trascritto il 20 maggio 2010, avente ad oggetto il conferimento in trust, regolato dalla legge del Jersey, dei beni immobili siti nel Comune di Oricola (AQ). A fondamento della domanda parte attorea deduceva che: -[OSCURATO:PERSONA] spa era titolare di un ingente diritto di credito nei confronti della società convenuta, derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 2292/150208, per il cui recupero, previa revoca dell'apertura di credito, era stato promosso giudizio monitorio, in seguito al quale era stato emesso decreto ingiuntivo n. 141/2010 in data 17 maggio 2010; -un mese prima, e cioè precisamente in data 19 aprile, era stato stipulato l'atto sopra indicato con il quale tutti i beni della società debitrice erano stati conferiti in trust, regolato dalla legge del Jersey, per la liquidazione dei creditori beneficiari di tale segregazione; -nei confronti della suddetta società era pendente una domanda giudiziale, trascritta, e sui suoi beni erano iscritte due ipoteche in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].; -nel trust era stato designato [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante e liquidatore della società debitrice (C & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), quale trustee, che aveva assunto la fideiussione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché alcune cariche nei confronti della società; -anche in ragione dei rapporti tra le parti e della data di stipulazione dell'atto di conferimento, sussistevano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la revoca dello stesso ai sensi dell'art. 2901 Il convenuto Bensi si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Sulmona con sentenza n. 247/2012 accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia relativa dell'atto in contestazione, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali. A fondamento della sua decisione, il giudice di primo grado: sotto il profilo oggettivo, rilevava che parte attrice aveva dimostrato il proprio diritto di credito e che l'atto in contestazione aveva diminuito la garanzia patrimoniale in ragione della sua natura gratuita, della segregazione patrimoniale e della data di stipulazione (immediatamente precedente all'emissione del decreto ingiuntivo); mentre, sotto il profilo soggettivo, deduceva la consapevolezza del citato pregiudizio dai ruoli delle persone fisiche, che erano state coinvolte nell'operazione in esame, rispetto alla società debitrice. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], in qualità di trustee del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di revoca. Si costituiva nel giudizio di appello la società [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r., quale successore a titolo universale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eccependo l'inammissibilità dell'appello (perché erroneamente proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]) e chiedendo comunque il rigetto dello stesso. La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 111/2019 rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza del giudice di primo grado.3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale trustee del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa non ha svolto difese La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dato atto della tempestività del ricorso: il c.d. termine lungo scadeva il 21 luglio 2019, che cadeva di domenica. Dunque, la notifica, avvenuta il lunedì 22, è stata tempestiva. 2.11 ricorso è affidato a cinque motivi. 2.1. Parte ricorrente, con il primo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione al combinato disposto dell'art. 2902 c.c. con gli artt. 479, 480 e 602 c.p.c.; mentre con il secondo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione agli artt. 110 e 111 secondo comma c.p.c. nonché in relazione all'art. 2902 c.c. Rileva che, come dedotto nel primo motivo di appello, il venir meno della società debitrice per cancellazione dal Registro delle imprese non consente la instaurazione del contraddittorio e la prosecuzione né del giudizio revocatorio e neppure dell'eventuale giudizio di espropriazione presso terzi cui è finalizzata la domanda revocatoria. Si duole che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la sentenza di primo grado non inutiliter data, sull'erroneo presupposto che, in caso di cancellazione di società, l'obbligazione non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso. Osserva che - poiché nel caso di specie, il soggetto debitore era una società s.r.l. (e, dunque, una società di capitale) - avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2495 secondo comma (che attribuisce al socio la propria responsabilità patrimoniale per i debiti rimasti inevasi alla cancellazione della società dal registro delle imprese, ma limitatamente a quanto il socio ha riscosso e se ha riscosso, in base al bilancio finale di liquidazione). In definitiva, secondo parte ricorrente, il creditore non può proseguire l'azione revocatoria (originariamente introdotta nei confronti della società e degli atti da essa compiuti) nei confronti dei soci. Aggiunge che in ogni caso sarebbe stato necessario evocare in causa quest'ultimi, quali litisconsorti necessari nel giudizio di revocazione, mentre tale integrazione non era avvenuta né nel corso del giudizio di primo grado e neppure in quello di appello, con la conseguenza che le sentenze, che avevano definito entrambi detti giudizi, sarebbero inficiate da irrimediabile nullità. 2.2. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 2901 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, rifiutando di prendere atto del fatto puro e semplice dell'intervenuta estinzione della parte processuale principale, ne ha propagato gli effetti non soltanto sul piano del contraddittorio (come denunciato nei primi due motivi) ma anche su quello del merito della prova dei presupposti dell'azione. Si duole che la Corte territoriale ha negato il carattere oneroso dell'atto sindacato senza previamente valutare la gratuità/onerosità del negozio avendo riguardo alla causa concreta costituita dallo scopo pratico del negozio stesso. Osserva che la disposizione in trust del patrimonio societario, avuto riguardo agli artt. 1.2 ed all'art. 23 dell'atto istitutivo del trust, aveva l'espressa e specifica finalità di impiegare quel patrimonio per renderlo liquido, per ottenere la provvista necessari per il pagamento dei creditori, ragion per cui le disposizioni patrimoniali non potevano che avere natura onerosa. Si duole che la Corte, senza esauriente motivazione, ha ritenuto irrilevante il compenso previsto per l'esercizio delle funzioni di trustee. In definitiva, secondo parte ricorrente, poiché i trasferimenti in esame avrebbero dovuto essere definiti atti a titolo oneroso, agli atti in oggetto si sarebbero dovute applicare le normali regole processuali sull'onere probatorio, che invece erano state disattese. 2.3. Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2740 c.c. in relazione all'art. 2901 c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto violata la regola generale della garanzia patrimoniale. Sostiene che il trust liquidatorio per cui è processo - in quanto prevede la destinazione del patrimonio dell'istituente al soddisfacimento primario delle ragioni dei creditori, la nomina dei creditori quali beneficiari della utilità del trust, nonché l'attribuzione di alcuni diritti - è un negozio giuridico che attua la regola di diritto, posta dall'art. 2740 c.c., vincolando i beni concretamente all'impiego in favore dei creditori. 2.4. Con il quinto ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha tenuto conto che, nell'azione revocatoria ordinaria che abbia ad oggetto un bene conferito in un trust, il beneficiario è litisconsorte necessario nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso, in quanto lo stato soggettivo del terzo rilevante è soltanto quello del beneficiario (e non quello del trustee). 3. Il primo ed il secondo motivo attengono entrambi all'intervenuta estinzione della società debitrice durante il giudizio di primo grado e al fatto che nel caso di specie era venuto meno il soggetto nei cui confronti accertare la sussistenza del consilium fraudis. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte già da quasi dieci anni hanno avuto modo di precisare che: <<Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323 - 01)». Dando applicazione a detti principi, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto esclusa la carenza dell'interesse ad agire della Banca ai sensi dell'art. 2901 c.c. «considerando pure che l'azione revocatoria può essere incontrovertibilmente proposta anche per un credito eventuale», che il giudice di primo grado «aveva correttamente rilevato». In definitiva, è proprio il verificarsi del fenomeno successorio nei termini indicati dalla riferita giurisprudenza che rende priva di fondamento la prospettazione svolta dalla ricorrente circa la carenza di interesse. 3.2. Fondato è invece il secondo motivo, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto la menzionata cancellazione priva di rilievo sul piano dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di appello. Invero, secondo orientamenti ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità: -«qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente e conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse» (cfr. Cass. n. 11150/2003; Cass. n. 23068/2011); - «in un giudizio introdotto con azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari e, a seguito della pronuncia del giudice d'appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell'art. 354 cod. proc. civ., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l'estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso» (cfr. Cass. n. 11005/2002). - «nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente preternnesse» (cfr. Cass. n. 9523/2010; cfr. Cass. n. 12295/2016); - «in tema di azione revocatoria, il creditore non perde il proprio interesse ad agire ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, atteso che il primo può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo tale estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci, i quali, se quella vicenda societaria non abbia determinato il venir meno di ogni rapporto, attivo o passivo, facente capo all'ente estinto, gli succedono nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente." (cfr. Cass. n. 21105/2016).In particolare, con detto ultimo arresto, è stato chiarito in motivazione che «qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ne segue che proprio il descritto fenomeno successorio consente di ravvisare la identità della causa e della natura del debito societario che si trasmette ai soci, sicché bene il creditore può conseguire il titolo esecutivo sul credito vantano nei confronti della società, con azione di condanna proposta nei confronti dei soci-successori». La pronuncia n. 21105/2016 di questa Sezione fa espresso richiamo alla menzionata sentenza n. 6070/2013 delle Sezioni Unite. Quest'ultime, in motivazione, allo scopo di creare una maggiore certezza nei rapporti giuridici delle società estinte, di persone o di capitali, successivamente alla riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 6/2003, dopo aver ribadito che alla cancellazione non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico, determinandosi un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci, ha testualmente affermato (analizzando la valenza innovativa delle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c., rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia): «per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo 8 art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Ma è bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro». Applicando al caso in esame i principi sinora richiamati, analiticamente ripercorsi da questa Sezione già in altri arresti (cfr. tra tutte la sentenza n. 13593/2019), si osserva che il processo di appello si è erroneamente svolto senza il contraddittorio dei soci della società debitrice (che era litisconsorte necessaria nell'azione ex art. 2901 c.c., giusta l'esegesi avallata dalle SS.UU. dell'art. 2495 c.c. anche con riferimento alle società di persone): questi, infatti, erano succeduti alla società e, pertanto, dovevano essere evocati con l'atto di appello. La mancata emersione della cancellazione e, dunque, del fenomeno estintivo della società nel giudizio di primo grado non incise sulla correttezza del suo svolgimento, mentre, invece, al momento della proposizione dell'appello, avendone l'attuale ricorrente avuto contezza, non avrebbe potuto essere ignorata e pertanto l'appello avrebbe dovuto proporsi nei confronti dei soci. La Corte territoriale avrebbe dovuto ordinare comunque l'integrazione del contraddittorio. E' appena il caso di rilevare che l'avere la stessa ricorrente causato nel proporre l'appello la violazione della regola del litisconsorzio necessario astenendosi dall'evocare i soci, essendo la violazione di tale regola rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, non escludeva la sua legittimazione a prospettare l'erroneità della sentenza di appello per detta violazione, non trovando applicazione in questo caso la regola di cui all'art. 157, terzo comma, c.p.c. (si veda Cass., n. 22381 del 2018). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata e, riscontrandosi la nullità del giudizio di appello per mancata corretta integrazione del contraddittorio, la controversia deve essere rinviata alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa sezione e comunque in diversa composizione, perché integri il contraddittorio e provveda all'esito ad una nuova decisione a contraddittorio integro. Al giudice del rinvio è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso e, per l'effetto, dichiarati assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di L'Aquila, che, in diversa sez
Decreto Cassazione n. 06598/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris