Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35746/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, pronunciata il 13 marzo 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di ricettazione.

Ritenuto che l'unico sovrapponibile motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si lamentano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549,) come avvenuto nel caso di specie: la Corte territoriale ha puntualmente indicato le ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza non potevano considerarsi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio inflitto alle ricorrenti (pag. 3); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeponché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida- ín complessivi - trró —2-.000,00, oltre accessori ,di-tegge.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, pronunciata il 13 marzo 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico sovrapponibile motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si lamentano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549,) come avvenuto nel caso di specie: la Corte territoriale ha puntualmente indicato le ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza non potevano considerarsi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio inflitto alle ricorrenti (pag. 3); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeponché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida- ín complessivi - trró —2-.000,00, oltre accessori ,di-tegge. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 35746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris