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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 27595/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2366/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via della Martinica n. 19 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 29 controricorrente avverso la sentenza n. 1368/2020 della Corte d’appello di Bari depositata il 24-7-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: compensi dell’avvocato R.G.2366/2021 C.C. 15-10-2024 [OSCURATO:PERSONA]: 1.La sentenza n. 1368/2020 pubblicata il 24-7-2020 della Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento dell’importo di Euro 11.848,18 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per l’attività di difesa della Banca in causa di revocatoria ordinaria. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 4, comma 2 e 14 del d.lgs. n. 150/2011”. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.

In data 20-11-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e il 28-12-2023 il difensore del ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in data 2 - 8 - 2024 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, mentre in data 5 - 8 - 2024 la società controricorrente ha depositatodichiarazione di adesione alla rinuncia al ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 15 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod. proc. civ.Poiché la controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2366/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via della Martinica n. 19 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 29 controricorrente avverso la sentenza n. 1368/2020 della Corte d’appello di Bari depositata il 24-7-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: compensi dell’avvocato R.G.2366/2021 C.C. 15-10-2024 [OSCURATO:PERSONA]: 1.La sentenza n. 1368/2020 pubblicata il 24-7-2020 della Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento dell’importo di Euro 11.848,18 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per l’attività di difesa della Banca in causa di revocatoria ordinaria. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 4, comma 2 e 14 del d.lgs. n. 150/2011”. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. In data 20-11-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e il 28-12-2023 il difensore del ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in data 2 - 8 - 2024 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, mentre in data 5 - 8 - 2024 la società controricorrente ha depositatodichiarazione di adesione alla rinuncia al ricorso. All’esito della camera di consiglio del 15 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod. proc. civ.Poiché la controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secon
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