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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 giugno 1952

Cassazione n. 43661/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Milano, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in data 27.1.2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p., 2, d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo 10 dell'imputazione provvisoria) e 81, cpv., c.p., 2 d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo 16 dell'imputazione provvisoria).

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Giudici, lamentando: 1) violazione di legge, sotto il profilo della motivazione inesistente o apparente, con riferimento al requisito del periculum in mora, in relazione al quale il giudice dell'impugnazione cautelare ha omesso qualsiasi motivazione, violando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale requisito deve formare oggetto di specifica motivazione, sia nel caso di confisca facoltativa, che obbligatoria; 2) violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla mancata considerazione degli elementi forniti dalla difesa, con particolare riferimento alla prodotta documentazione.

2.1. Con requisitoria scritta del 28.6.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

2.2. Con memoria del 13.7.2022, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla indicata requisitoria del pubblico ministero, in particolare sotto il profilo del rispetto da parte del ricorrente del principio dell'autosufficienza del ricorso, insiste per l'accoglimento dell'impugnazione proposta.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso.

Come è noto in tema di reati tributari, il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta t dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (cfr. Cass., Sez. 3, n. 17535 del 06/02/2019, Rv. 275445).

Orbene, nel caso in esame, come si evince con assoluta chiarezza dalla motivazione del provvedimento impugnato (cfr. pp. 3 e 11), si è proceduto al sequestro preventivo per valore equivalente alla luce della previsione dell'art. 12 bis, d.lgs, n. 74 del 2000, secondo cui "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto." Ciò in quanto non era andata a buon fine l'esecuzione del sequestro disposto in via diretta.

Trattandosi, dunque, di sequestro preventivo disposto per valore equivalente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 321, co. 2, c.p.p., e 12 bis, d.lgs, n. 74 del 2000, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del "periculum" in mora, sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263408; Cass., Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Rv. 283054).Laddove il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, invocato dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione, non appare applicabile nel caso in esame, riferendosi alla diversa ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, di cui all'art. 240, c.p. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nella sua espressione più autorevole, affrontando una fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, ha affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240, c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (cfr. Cass., Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848).

Con riferimento ai restanti motivi di impugnazione, si osserva che con essi si contesta, in definitiva, l'inadeguatezza del percorso motivazionale seguito dal giudice dell'impugnazione cautelare per dimostrare l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non avendo considerato la documentazione prodotta, che, secondo la prospettazione difensiva, dimostra la realtà dei noleggi e la congruità economica degli stessi, denunciando, dunque, in realtà, un vizio di motivazione, che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è scrutinabile in questa sede.

Come è noto, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Nel caso in esame la motivazione del tribunale del riesame in punto di sussistenza del fumus dei reati oggetto dell'imputazione provvisoria si caratterizza per completezza e assenza di ogni incongruenza logica (cfr. pp. 3-11) e rispetto a essa i rilievi difensivi propongono una lettura alternativa delle risultanze processuali, non scrutinabile in questa sede di legittimità sia perché si tratta di un vizio riguardante la motivazione del provvedimento impugnato, sia perché versato in fatto.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Milano, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in data 27.1.2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p., 2, d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 10 dell'imputazione provvisoria) e 81, cpv., c.p., 2 d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 16 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Giudici, lamentando: 1) violazione di legge, sotto il profilo della motivazione inesistente o apparente, con riferimento al requisito del periculum in mora, in relazione al quale il giudice dell'impugnazione cautelare ha omesso qualsiasi motivazione, violando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale requisito deve formare oggetto di specifica motivazione, sia nel caso di confisca facoltativa, che obbligatoria; 2) violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla mancata considerazione degli elementi forniti dalla difesa, con particolare riferimento alla prodotta documentazione. 2.1. Con requisitoria scritta del 28.6.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.2. Con memoria del 13.7.2022, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla indicata requisitoria del pubblico ministero, in particolare sotto il profilo del rispetto da parte del ricorrente del principio dell'autosufficienza del ricorso, insiste per l'accoglimento dell'impugnazione proposta. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Come è noto in tema di reati tributari, il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta t dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (cfr. Cass., Sez. 3, n. 17535 del 06/02/2019, Rv. 275445). Orbene, nel caso in esame, come si evince con assoluta chiarezza dalla motivazione del provvedimento impugnato (cfr. pp. 3 e 11), si è proceduto al sequestro preventivo per valore equivalente alla luce della previsione dell'art. 12 bis, d.lgs, n. 74 del 2000, secondo cui "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto." Ciò in quanto non era andata a buon fine l'esecuzione del sequestro disposto in via diretta. Trattandosi, dunque, di sequestro preventivo disposto per valore equivalente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 321, co. 2, c.p.p., e 12 bis, d.lgs, n. 74 del 2000, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del "periculum" in mora, sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263408; Cass., Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Rv. 283054).Laddove il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, invocato dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione, non appare applicabile nel caso in esame, riferendosi alla diversa ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, di cui all'art. 240, c.p. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nella sua espressione più autorevole, affrontando una fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, ha affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240, c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (cfr. Cass., Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848). Con riferimento ai restanti motivi di impugnazione, si osserva che con essi si contesta, in definitiva, l'inadeguatezza del percorso motivazionale seguito dal giudice dell'impugnazione cautelare per dimostrare l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non avendo considerato la documentazione prodotta, che, secondo la prospettazione difensiva, dimostra la realtà dei noleggi e la congruità economica degli stessi, denunciando, dunque, in realtà, un vizio di motivazione, che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è scrutinabile in questa sede. Come è noto, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nel caso in esame la motivazione del tribunale del riesame in punto di sussistenza del fumus dei reati oggetto dell'imputazione provvisoria si caratterizza per completezza e assenza di ogni incongruenza logica (cfr. pp. 3-11) e rispetto a essa i rilievi difensivi propongono una lettura alternativa delle risultanze processuali, non scrutinabile in questa sede di legittimità sia perché si tratta di un vizio riguardante la motivazione del provvedimento impugnato, sia perché versato in fatto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d