CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38310/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MACRI' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 21 ottobre 2020, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di rapina pluriaggravata in concorso con altri correi separatamente giudicati, commessa ai danni del titolare di una impresa nei cui uffici si erano recati travisati ed armati sottraendo, dietro minaccia agli astanti, la somma di danaro di euro 75.000 (capo C della imputazione). 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposta alle censure difensive volte ad evidenziare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], poste alla base della condanna del ricorrente. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto ritenersi attendibile in quanto aveva tardivamente accusato il ricorrente solo dopo aver coinvolto altri soggetti, non risultando plausibili le motivazioni offerte dalla Corte territoriale sul punto, anche avuto riguardo ai dubbi nutriti dal Tribunale. Inoltre, il racconto del collaboratore di giustizia si sarebbe rivelato incongruente rispetto a quello della persona offesa presente al fatto quanto alla indicazione del rapinatore che le aveva puntato la pistola ed in relazione all'oggetto utilizzato dai malviventi per asportare il danaro. Infine, le dichiarazioni del collaborante non sarebbero state riscontrate dalle conversazioni intercettate tra terzi soggetti, nelle quali non si sarebbe mai parlato in maniera esplicita e diretta del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte valorizzato l'individuazione fotografica del ricorrente effettuata dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] nell'aula del Tribunale, non essendo stata preceduta dalle indicazioni sulle fattezze fisiche dell'imputato. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, che la Corte ha ricavato dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] senza procedere, però, ad un adeguato vaglio della sua attendibilità e senza tenere conto delle divergenze tra il racconto del [OSCURATO:PERSONA] e quello della persona offesa, nonché dell'interesse del collaboratore di giustizia ad ottenere benefici, non escluso dal Tribunale. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non giustificato alla luce delle modalità del fatto e del ruolo del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, che ha rilievo per la posizione di entrambi i ricorrenti, viene messa in discussione l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che si era risolto a collaborare con la giustizia. Questi si era autoaccusato di essere stato l'esecutore materiale della rapina per cui è causa, indicando come suoi complici i due ricorrenti ed altro soggetto separatamente giudicato e condannato ([OSCURATO:PERSONA]), che aveva funto da basista avendo lavorato nell'impresa della vittima, [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, nel periodo di interesse, era sottoposto ad intercettazione nell'ambito di una vasta indagine di criminalità organizzata. Il ricorso sorvola sull'ampia ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, senza incorrere in vizi logico-giuridici, sia in relazione alla chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] - che aveva indicato i due ricorrenti riconoscendoli in fotografia al dibattimento - sia in relazione ai riscontri esterni al contenuto delle dichiarazioni rivenienti dalle intercettazioni. La Corte territoriale ha sottolineato che l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] era provata, in primo luogo, dal fatto che egli si era autoaccusato ed era stato condannato per il delitto nonostante il fatto di non essere neanche indagato in ordine alla sua commissione. In secondo luogo, il collaborante aveva saputo descrivere la rapina in tutti i dettagli spazio-temporali significativi ed in senso conforme a quanto riferito dalla persona offesa presente sul posto ([OSCURATO:PERSONA], adibito in quel frangente dal titolare dell'impresa al pagamento dei dipendenti, fg. 4 della sentenza impugnata). La Corte, con motivazioni di merito non rivedibili perché non manifestamente illogiche, ha anche spiegato le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non aveva inizialmente accusato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], collegando l'accusa al fatto di aver intrapreso il percorso di collaborazione (fg. 8 della sentenza impugnata). Le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata in ordine alla attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia, hanno trovato conforto, con superamento delle obiezioni difensive sul punto, attraverso la mole di riscontri esterni al narrato, sui quali il ricorso non si addentra se non superficialmente. Oltre alle convergenze tra le dichiarazioni del collaborante e quelle della persona offesa presente alla rapina, le intercettazioni acquisite avevano confermato, in terzo luogo, non soltanto le modalità del delitto siccome raccontate da [OSCURATO:PERSONA] e dalla vittima (per quanto atteneva al numero di soggetti coinvolti, all'uso di armi, al travisamento dei rapinatori, al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], alla conformazione dell'edificio, alla collocazione del danaro asportato, al tentativo di reazione della vittima, alla presenza di mezzi meccanici e di un operaio fuori dallo stabile, alla dinamica della fuga con le auto, alla spartizione del bottino ed al pagamento del basista), ma anche e per quel che più interessa, l'indicazione dei ricorrenti come esecutori del delitto. Infatti, la sentenza impugnata ha sottolineato, ai fgg. 9 e 10, che dalle intercettazioni era emerso - attraverso l'indagine privata intrapresa dal titolare dell'impresa vittima del reato anche attraverso canali criminali - come i dialoganti, assai informati sul fatto, avessero indicato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] corna autore del delitto, chiamandolo correttamente con il suo cognome e come soggetto originario di Sinopoli, "genero di Fallanca", lontano parente di [OSCURATO:PERSONA] e trasferitosi a Cardeto; tutti particolari confermati dalle indagini di polizia giudiziaria siccome riferentesi alla persona dell'imputato. Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], già indicato e riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] come suo complice nella rapina, la sua esatta individuazione si era avuta nelle intercettazioni attraverso il riferimento al di lui padre ed allo zio, al nomignolo di quest'ultimo ("l'orbo), ai rapporti personali e "quasi" di parentela con [OSCURATO:PERSONA], tutte circostanze riferite dai dialoganti e risultate conformi alla persona del ricorrente in esito alle indagini (fgg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente applicato, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la regola del riscontro di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo poco significative, con condivisibili argomentazioni, le minime divergenze ricostruttive del collaborante sulle quali la difesa, non citando tutti gli elementi significativi, ha concentrato le sue censure sia nell'atto di appello che nel ricorso, per esempio a proposito della inattendibilità della individuazione fotografica del [OSCURATO:PERSONA], effettuata con certezza ma senza previa descrizione delle fattezze fisiche degli imputati, particolare che nulla toglie, in punto di diritto, al valore della prova atipica se valutata, come nella specie, insieme agli altri elementi processuali qui sintetizzati. 1.2. Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva anche in relazione a quanto dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In ordine al primo motivo, si rinvia a quanto è stato esplicitato a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in punto dì affermazione di responsabilità e di valutazione del materiale probatorio, essendo pressoché sovrapponibili le censure del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a proposito della attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha giustificato il discostamento dal minimo della pena (peraltro non significativo e al di sotto della media edittale) ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, attraverso il richiamo ai plurimi precedenti penali del ricorrente ed alla particolare indole delinquenziale dello stesso evincibile dalle modalità dei fatti. La motivazione è conforme alle regole dettate dalla pacifica giurisprudenza di legittimità. r(1-/ Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al p